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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 13/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 482/2021 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Roma, via Augusto Parte_1 C.F._1
Bevignani n. 9, con l'avv. DE SIMONE GIUSEPPE , dal quale C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE contro
(già ), in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 procuratore Dott. , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Emanuela CP_3
Cappellacci in Tarquinia, via Umberto I n. 18, con l'avv. PAOLINI VITTORIA
, dal quale rappresentato e difeso giusta procura in atti C.F._3
CONVENUTO
Controparte_4
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Cessione dei crediti – Contratti bancari
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Contr 1. ha convenuto in giudizio e al fine di Parte_1 Controparte_2 CP_4 sentire accertare e dichiarare l'inesistenza/nullità della cessione a del credito Controparte_4 derivante dal contratto di mutuo stipulato il 25.6.2007 (a rogito Notaio , rep. n. Per_1
20103) tra l'odierno attore e nonché la nullità del mutuo per violazione del Controparte_2
1 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
limite di cui all'art. 38 TUB, per indeterminatezza del tasso di interesse pattuito in ordine all'adozione di un piano di ammortamento con capitalizzazione composta o semplice e, comunque, per illegittimità della costruzione del piano di ammortamento in regime di capitalizzazione composta in quanto determina un effetto anatocistico vietato dalla legge;
infine, ha dedotto il superamento del tasso soglia antiusura.
Si è costituita (già , sostenendo di aver ceduto il Controparte_1 Controparte_2
Contr credito relativo al mutuo oggetto di causa (identificato con il n. 767235) in favore di CP_4
nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile
[...]
1999 e dell'art. 58 TUB ed eccependo, pertanto, la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla domanda di accertamento negativo di credito;
in ogni caso, ha contestato le avverse deduzioni ed eccezioni in quanto infondate.
La causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 3.10.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di la quale è Controparte_4 stata ritualmente evocata in giudizio mediante la notifica via pec dell'atto di citazione in data
10.2.2021, ma non si è costituita.
3. La domanda è infondata con riferimento alla questione di inesistenza/nullità del contratto di cessione di crediti tra e Controparte_2 Controparte_4
Parte attrice ha contestato la mancanza di prova della cessione del credito relativo al contratto di mutuo per cui è causa nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione documentate mediante l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In proposito, va ricordato che, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 385/1993, in caso di cessione a Banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, "la
Banca cessionaria dà notizia dell'avventa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" (commi 1 e 2); siffatti adempimenti pubblicitari producono, nei confronti dei debitori ceduti, "gli effetti indicati dall'art. 1264 cc", e cioè i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione (comma 4).
Si tratta di una disciplina che, prevedendo la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, è derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, e trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione
(costituito, come detto, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di
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caratteristiche comuni, oggettive o soggettive) e nel conseguente gran numero dei soggetti interessati.
Come già precisato dalla giurisprudenza di legittimità, è vero che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma è sempre necessario che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 31188/2017); al riguardo è stato evidenziato che siffatta possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, ma sempre a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (Cass. 31188/2017 cfr. Cass. 5385/2011; 1836172004); a tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per «rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo stesso «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999).
In altre parole, quindi, come è stato anche precisato da Cass. 22268 /2018, "una cosa è
l'avviso della cessione -necessario ai fini dell'efficacia della cessione-, un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto"; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se non individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima; in caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione (conf. Cass.
4116/2016).
Nel caso di specie, nell'atto pubblico con cui ha conferito procura a Controparte_4
risulta l'espressa dichiarazione circa l'esistenza tout court della cessione di crediti Controparte_2
“in blocco” ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 TUB.
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Inoltre, nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale risulta indicato il numero di finanziamento (767235) riportato anche sui documenti bancari prodotti in giudizio da parte attrice (piano di ammortamento), il che consente di identificare il credito derivante dal contratto di mutuo per cui è causa tra quelli ceduti ad Controparte_4
4. Con riferimento alle questioni di nullità del contratto di mutuo, la domanda attorea è infondata in punto di diritto, con conseguente irrilevanza degli ulteriori mezzi di prova richiesti da parte attrice (ai sensi dell'art. 210 c.p.c.) e della CTU ai fini della decisione, per i motivi di seguito esposti.
Parte attrice ha dedotto la nullità del contratto di mutuo fondiario per cui è causa, in quanto concesso per un importo eccedente il limite massimo finanziabile ‒ fissato dalla Banca
d'Italia in attuazione dell'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993 (t.u.b.) – nell'ottanta per cento del valore dell'immobile.
Orbene, deve escludersi che la violazione del limite di finanziabilità dia luogo ad una ipotesi di nullità contrattuale, per le ragioni di seguito esposte.
La citata disposizione dispone che «il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili» e, al secondo comma, che «la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti».
Sulla base di tale norma il CICR, con delibera del 22 aprile 1995, recepita dalla Banca
d'Italia con aggiornamento del 26 giugno 1995 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988 (recante
«Istruzioni in materia di particolari operazioni di credito» in G.U. Serie Generale n. 155 del 5 luglio
1995), ha stabilito, quale «limite di finanziabilità», quello dell'ottanta per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, aumentabile al cento per cento in presenza di garanzie integrative, soggiungendo che, nei casi di finanziamenti concessi su immobili già gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie, l'importo finanziabile deve essere determinato sommando al nuovo finanziamento il capitale residuo di quello precedente.
Ciò posto, va sin d'ora rilevato che, come dedotto dallo stesso attore, nel caso di specie il contratto di mutuo era assistito da ulteriori garanzie, in aggiunta a quella ipotecaria (polizza assicurativa) e, pertanto, ai sensi della disposizione citata, era consentito aumentare l'importo finanziabile al cento per cento del valore del bene.
In ogni caso, la questione di nullità prospettata da parte attrice è infondata anche in astratto.
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L'orientamento giurisprudenziale inaugurato con la sentenza n. 26672/2013 della
Suprema Corte (conformi sentenze successive: cfr. Cass. n. 27380/2013, Cass. n. 22446/2015,
Cass. n. 13164/2016) ha escluso che la previsione del limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, t.u.b. costituisca una ipotesi rientrante nell'ambito applicativo dell'articolo 117
t.u.b. e, pertanto, ha escluso la configurabilità di una fattispecie di nullità testuale in quanto non prevista dalla legge;
inoltre, ha altresì escluso la configurabilità nella violazione del limite di finanziamento di una nullità virtuale per contrarietà a norme imperative.
L'orientamento sin qui riassunto è stato sottoposto a critica con la sentenza della Suprema
Corte n. 17352/2017 della prima sezione (seguita da sentenze successive conformi: cfr. Cass. n.
19016/2017, Cass. n. 6586, 11201, 13286 e 29745 del 2018, Cass. n. 10788/2022) che, pur condividendo l'affermazione circa la non riconducibilità della fattispecie in esame alla nullità di cui all'articolo 117, ottavo comma, t.u.b. ed escludendo la ricorrenza di una nullità testuale, ha tuttavia ritenuto che la prescrizione del limite massimo di finanziabilità da parte della Banca
d'Italia ex articolo 38, secondo comma, t.u.b. «si inserisce in ogni caso tra gli elementi essenziali perché un contratto di mutuo possa dirsi “fondiario”» ed ha ravvisato nella sua violazione un'ipotesi di nullità virtuale per contrarietà a norma imperativa.
Il contrasto giurisprudenziale è stato di recente risolto dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, con sentenza n. 33719 del 16/11/2022, nella quale, dopo aver dato atto che va in ogni caso esclusa la possibilità di configurare una ipotesi di nullità testuale del contratto per superamento del limite massimo di finanziabilità, in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso, non riscontrabile nell'articolo 117, ottavo comma, t.u.b., è stata risolta in senso negativo la questione controversa circa la possibilità di qualificare in termini di nullità virtuale il contratto di mutuo fondiario viziato per superamento del limite di finanziamento, mediante la seguente enunciazione di principio: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.
La prospettata questione di nullità per violazione dell'art. 38 TUB è quindi infondata.
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5. Parte attrice ha poi prospettato la nullità del contratto di mutuo sotto una serie di profili (indeterminatezza del tasso, anatocismo e usura), che poggiano tutti sull'assunto che dall'applicazione del piano di ammortamento “alla francese” derivi l'addebito di un interesse
“composto” occulto.
L'assunto è tuttavia infondato.
Come è noto, il piano di ammortamento "alla francese" prevede il pagamento di rate periodiche composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata, via via sul capitale residuo. Con il progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi è via via di entità sempre inferiore. Pertanto, mentre nelle prime rate è nettamente maggiore la quota per interessi, nelle ultime sarà nettamente maggiore la quota per capitale.
Detta modalità di ammortamento del finanziamento e di determinazione dell'ammontare delle singole rate, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, non comporta l'applicazione di un interesse “composto” nel senso inteso da parte attrice – che, in buona sostanza, si risolverebbe in un'ipotesi di capitalizzazione degli interessi ritenuta illecita.
Invero, posto che si ha anatocismo solo nel caso in cui gli interessi scaduti si sommino al capitale e producano successivamente a loro volta interessi, potrà verificarsi questo fenomeno solo nell'ipotesi in cui la banca, nel determinare l'ammontare della rata periodica richiesta al cliente, la calcoli applicando il tasso stabilito nel contratto (sia esso fisso o variabile) non solo sull'ammontare del capitale complessivo ancora da rimborsare al netto delle rate già pagate, ma anche su una quota di interessi scaduti nel periodo preso a riferimento per l'addebito della rata in scadenza. Diversamente, nel caso in cui alla scadenza della rata il tasso pattuito in contratto venga applicato solo sul capitale ancora da restituire, nessun addebito di interessi su interessi scaduti verrà conteggiato a carico del mutuatario, sicché non potrà ritenersi integrata una violazione dell'art. 1283 c.c. (in tal senso si veda Trib. Larino, 13/01/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha di recente espresso il seguente principio di diritto, cui va informata la decisione nel caso di specie: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. Sez. Un. n. 15130 del 29/05/2024).
Invero, la Suprema Corte ha ribadito che la capitalizzazione “composta”, che secondo una parte dei matematici finanziari è sottesa all'applicazione di un piano di ammortamento alla
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francese, è una forma di quantificazione della prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato e, pertanto, è del tutto eterogenea al fenomeno dell'anatocismo. Deve quindi escludersi che la quota di interessi di ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.
In conclusione, deve ritenersi che detto piano di ammortamento, laddove espressamente previsto nel contratto e quindi accettato dal mutuatario (come nel caso di specie), non comporta né un'indeterminatezza del tasso di interesse, né un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c..
Esclusa la sussistenza di un fenomeno di capitalizzazione degli interessi giuridicamente rilevante, va altresì escluso che l'indicazione del regime finanziario sotteso al piano di ammortamento “alla francese” ricada nell'ambito di applicazione dell'art. 6 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, il quale prevede l'obbligo di indicare in contratto il regime di capitalizzazione applicato.
Peraltro, parte opponente non ha dedotto che il tasso effettivo applicato al mutuo per cui
è causa sia in concreto maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione del TAEG.
Pertanto, deve ritenersi che il contenuto del contratto di mutuo sia sufficientemente determinato essendo esplicitato il numero e l'importo delle rate e il tasso di interesse applicato in ciascuna rata al debito residuo, nonché la modalità di ammortamento “alla francese”.
Infine, con riferimento alla questione dell'usura, va anzitutto rilevato che il raffronto tra il
TAEG indicato in contratto (come anche quello indicato nell'accordo di rinegoziazione del debito) e il tasso soglia vigente nel periodo di riferimento conduce ad escludere la nullità della pattuizione ai sensi dell'art. 1815 c.c., essendo il tasso pattuito entro i limiti della soglia stabilita ai sensi dell'art. 2 L. 108/1996.
Parte attrice ha dedotto la natura usuraria del tasso ricalcolato secondo l'applicazione del regime di capitalizzazione semplice, in base alla tesi dell'interesse composto occulto sopra esaminata.
Pertanto, esclusa la sussistenza di un interesse composto occulto, non vi è ragione per rideterminare il tasso effettivamente applicato in modo diverso da quanto indicato in contratto.
Ne deriva l'infondatezza anche della questione di usura.
Le argomentazioni sin qui esposte conducono quindi al rigetto integrale della domanda attorea.
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6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (indeterminabile).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la contumacia di Controparte_4
- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice al pagamento in favore di delle spese di lite, Controparte_1 che liquida in € 6.713,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Civitavecchia, 10 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 482/2021 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Roma, via Augusto Parte_1 C.F._1
Bevignani n. 9, con l'avv. DE SIMONE GIUSEPPE , dal quale C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE contro
(già ), in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 procuratore Dott. , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Emanuela CP_3
Cappellacci in Tarquinia, via Umberto I n. 18, con l'avv. PAOLINI VITTORIA
, dal quale rappresentato e difeso giusta procura in atti C.F._3
CONVENUTO
Controparte_4
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Cessione dei crediti – Contratti bancari
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Contr 1. ha convenuto in giudizio e al fine di Parte_1 Controparte_2 CP_4 sentire accertare e dichiarare l'inesistenza/nullità della cessione a del credito Controparte_4 derivante dal contratto di mutuo stipulato il 25.6.2007 (a rogito Notaio , rep. n. Per_1
20103) tra l'odierno attore e nonché la nullità del mutuo per violazione del Controparte_2
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limite di cui all'art. 38 TUB, per indeterminatezza del tasso di interesse pattuito in ordine all'adozione di un piano di ammortamento con capitalizzazione composta o semplice e, comunque, per illegittimità della costruzione del piano di ammortamento in regime di capitalizzazione composta in quanto determina un effetto anatocistico vietato dalla legge;
infine, ha dedotto il superamento del tasso soglia antiusura.
Si è costituita (già , sostenendo di aver ceduto il Controparte_1 Controparte_2
Contr credito relativo al mutuo oggetto di causa (identificato con il n. 767235) in favore di CP_4
nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile
[...]
1999 e dell'art. 58 TUB ed eccependo, pertanto, la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla domanda di accertamento negativo di credito;
in ogni caso, ha contestato le avverse deduzioni ed eccezioni in quanto infondate.
La causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 3.10.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di la quale è Controparte_4 stata ritualmente evocata in giudizio mediante la notifica via pec dell'atto di citazione in data
10.2.2021, ma non si è costituita.
3. La domanda è infondata con riferimento alla questione di inesistenza/nullità del contratto di cessione di crediti tra e Controparte_2 Controparte_4
Parte attrice ha contestato la mancanza di prova della cessione del credito relativo al contratto di mutuo per cui è causa nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione documentate mediante l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In proposito, va ricordato che, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 385/1993, in caso di cessione a Banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, "la
Banca cessionaria dà notizia dell'avventa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" (commi 1 e 2); siffatti adempimenti pubblicitari producono, nei confronti dei debitori ceduti, "gli effetti indicati dall'art. 1264 cc", e cioè i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione (comma 4).
Si tratta di una disciplina che, prevedendo la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, è derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, e trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione
(costituito, come detto, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di
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caratteristiche comuni, oggettive o soggettive) e nel conseguente gran numero dei soggetti interessati.
Come già precisato dalla giurisprudenza di legittimità, è vero che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma è sempre necessario che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 31188/2017); al riguardo è stato evidenziato che siffatta possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, ma sempre a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (Cass. 31188/2017 cfr. Cass. 5385/2011; 1836172004); a tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per «rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo stesso «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999).
In altre parole, quindi, come è stato anche precisato da Cass. 22268 /2018, "una cosa è
l'avviso della cessione -necessario ai fini dell'efficacia della cessione-, un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto"; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se non individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima; in caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione (conf. Cass.
4116/2016).
Nel caso di specie, nell'atto pubblico con cui ha conferito procura a Controparte_4
risulta l'espressa dichiarazione circa l'esistenza tout court della cessione di crediti Controparte_2
“in blocco” ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 TUB.
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Inoltre, nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale risulta indicato il numero di finanziamento (767235) riportato anche sui documenti bancari prodotti in giudizio da parte attrice (piano di ammortamento), il che consente di identificare il credito derivante dal contratto di mutuo per cui è causa tra quelli ceduti ad Controparte_4
4. Con riferimento alle questioni di nullità del contratto di mutuo, la domanda attorea è infondata in punto di diritto, con conseguente irrilevanza degli ulteriori mezzi di prova richiesti da parte attrice (ai sensi dell'art. 210 c.p.c.) e della CTU ai fini della decisione, per i motivi di seguito esposti.
Parte attrice ha dedotto la nullità del contratto di mutuo fondiario per cui è causa, in quanto concesso per un importo eccedente il limite massimo finanziabile ‒ fissato dalla Banca
d'Italia in attuazione dell'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993 (t.u.b.) – nell'ottanta per cento del valore dell'immobile.
Orbene, deve escludersi che la violazione del limite di finanziabilità dia luogo ad una ipotesi di nullità contrattuale, per le ragioni di seguito esposte.
La citata disposizione dispone che «il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili» e, al secondo comma, che «la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti».
Sulla base di tale norma il CICR, con delibera del 22 aprile 1995, recepita dalla Banca
d'Italia con aggiornamento del 26 giugno 1995 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988 (recante
«Istruzioni in materia di particolari operazioni di credito» in G.U. Serie Generale n. 155 del 5 luglio
1995), ha stabilito, quale «limite di finanziabilità», quello dell'ottanta per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, aumentabile al cento per cento in presenza di garanzie integrative, soggiungendo che, nei casi di finanziamenti concessi su immobili già gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie, l'importo finanziabile deve essere determinato sommando al nuovo finanziamento il capitale residuo di quello precedente.
Ciò posto, va sin d'ora rilevato che, come dedotto dallo stesso attore, nel caso di specie il contratto di mutuo era assistito da ulteriori garanzie, in aggiunta a quella ipotecaria (polizza assicurativa) e, pertanto, ai sensi della disposizione citata, era consentito aumentare l'importo finanziabile al cento per cento del valore del bene.
In ogni caso, la questione di nullità prospettata da parte attrice è infondata anche in astratto.
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L'orientamento giurisprudenziale inaugurato con la sentenza n. 26672/2013 della
Suprema Corte (conformi sentenze successive: cfr. Cass. n. 27380/2013, Cass. n. 22446/2015,
Cass. n. 13164/2016) ha escluso che la previsione del limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, t.u.b. costituisca una ipotesi rientrante nell'ambito applicativo dell'articolo 117
t.u.b. e, pertanto, ha escluso la configurabilità di una fattispecie di nullità testuale in quanto non prevista dalla legge;
inoltre, ha altresì escluso la configurabilità nella violazione del limite di finanziamento di una nullità virtuale per contrarietà a norme imperative.
L'orientamento sin qui riassunto è stato sottoposto a critica con la sentenza della Suprema
Corte n. 17352/2017 della prima sezione (seguita da sentenze successive conformi: cfr. Cass. n.
19016/2017, Cass. n. 6586, 11201, 13286 e 29745 del 2018, Cass. n. 10788/2022) che, pur condividendo l'affermazione circa la non riconducibilità della fattispecie in esame alla nullità di cui all'articolo 117, ottavo comma, t.u.b. ed escludendo la ricorrenza di una nullità testuale, ha tuttavia ritenuto che la prescrizione del limite massimo di finanziabilità da parte della Banca
d'Italia ex articolo 38, secondo comma, t.u.b. «si inserisce in ogni caso tra gli elementi essenziali perché un contratto di mutuo possa dirsi “fondiario”» ed ha ravvisato nella sua violazione un'ipotesi di nullità virtuale per contrarietà a norma imperativa.
Il contrasto giurisprudenziale è stato di recente risolto dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, con sentenza n. 33719 del 16/11/2022, nella quale, dopo aver dato atto che va in ogni caso esclusa la possibilità di configurare una ipotesi di nullità testuale del contratto per superamento del limite massimo di finanziabilità, in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso, non riscontrabile nell'articolo 117, ottavo comma, t.u.b., è stata risolta in senso negativo la questione controversa circa la possibilità di qualificare in termini di nullità virtuale il contratto di mutuo fondiario viziato per superamento del limite di finanziamento, mediante la seguente enunciazione di principio: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.
La prospettata questione di nullità per violazione dell'art. 38 TUB è quindi infondata.
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5. Parte attrice ha poi prospettato la nullità del contratto di mutuo sotto una serie di profili (indeterminatezza del tasso, anatocismo e usura), che poggiano tutti sull'assunto che dall'applicazione del piano di ammortamento “alla francese” derivi l'addebito di un interesse
“composto” occulto.
L'assunto è tuttavia infondato.
Come è noto, il piano di ammortamento "alla francese" prevede il pagamento di rate periodiche composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata, via via sul capitale residuo. Con il progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi è via via di entità sempre inferiore. Pertanto, mentre nelle prime rate è nettamente maggiore la quota per interessi, nelle ultime sarà nettamente maggiore la quota per capitale.
Detta modalità di ammortamento del finanziamento e di determinazione dell'ammontare delle singole rate, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, non comporta l'applicazione di un interesse “composto” nel senso inteso da parte attrice – che, in buona sostanza, si risolverebbe in un'ipotesi di capitalizzazione degli interessi ritenuta illecita.
Invero, posto che si ha anatocismo solo nel caso in cui gli interessi scaduti si sommino al capitale e producano successivamente a loro volta interessi, potrà verificarsi questo fenomeno solo nell'ipotesi in cui la banca, nel determinare l'ammontare della rata periodica richiesta al cliente, la calcoli applicando il tasso stabilito nel contratto (sia esso fisso o variabile) non solo sull'ammontare del capitale complessivo ancora da rimborsare al netto delle rate già pagate, ma anche su una quota di interessi scaduti nel periodo preso a riferimento per l'addebito della rata in scadenza. Diversamente, nel caso in cui alla scadenza della rata il tasso pattuito in contratto venga applicato solo sul capitale ancora da restituire, nessun addebito di interessi su interessi scaduti verrà conteggiato a carico del mutuatario, sicché non potrà ritenersi integrata una violazione dell'art. 1283 c.c. (in tal senso si veda Trib. Larino, 13/01/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha di recente espresso il seguente principio di diritto, cui va informata la decisione nel caso di specie: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. Sez. Un. n. 15130 del 29/05/2024).
Invero, la Suprema Corte ha ribadito che la capitalizzazione “composta”, che secondo una parte dei matematici finanziari è sottesa all'applicazione di un piano di ammortamento alla
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francese, è una forma di quantificazione della prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato e, pertanto, è del tutto eterogenea al fenomeno dell'anatocismo. Deve quindi escludersi che la quota di interessi di ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.
In conclusione, deve ritenersi che detto piano di ammortamento, laddove espressamente previsto nel contratto e quindi accettato dal mutuatario (come nel caso di specie), non comporta né un'indeterminatezza del tasso di interesse, né un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c..
Esclusa la sussistenza di un fenomeno di capitalizzazione degli interessi giuridicamente rilevante, va altresì escluso che l'indicazione del regime finanziario sotteso al piano di ammortamento “alla francese” ricada nell'ambito di applicazione dell'art. 6 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, il quale prevede l'obbligo di indicare in contratto il regime di capitalizzazione applicato.
Peraltro, parte opponente non ha dedotto che il tasso effettivo applicato al mutuo per cui
è causa sia in concreto maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione del TAEG.
Pertanto, deve ritenersi che il contenuto del contratto di mutuo sia sufficientemente determinato essendo esplicitato il numero e l'importo delle rate e il tasso di interesse applicato in ciascuna rata al debito residuo, nonché la modalità di ammortamento “alla francese”.
Infine, con riferimento alla questione dell'usura, va anzitutto rilevato che il raffronto tra il
TAEG indicato in contratto (come anche quello indicato nell'accordo di rinegoziazione del debito) e il tasso soglia vigente nel periodo di riferimento conduce ad escludere la nullità della pattuizione ai sensi dell'art. 1815 c.c., essendo il tasso pattuito entro i limiti della soglia stabilita ai sensi dell'art. 2 L. 108/1996.
Parte attrice ha dedotto la natura usuraria del tasso ricalcolato secondo l'applicazione del regime di capitalizzazione semplice, in base alla tesi dell'interesse composto occulto sopra esaminata.
Pertanto, esclusa la sussistenza di un interesse composto occulto, non vi è ragione per rideterminare il tasso effettivamente applicato in modo diverso da quanto indicato in contratto.
Ne deriva l'infondatezza anche della questione di usura.
Le argomentazioni sin qui esposte conducono quindi al rigetto integrale della domanda attorea.
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6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (indeterminabile).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la contumacia di Controparte_4
- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice al pagamento in favore di delle spese di lite, Controparte_1 che liquida in € 6.713,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Civitavecchia, 10 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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