Articolo 1 della Legge 28 luglio 1971, n. 548
Articolo 2
Versione
22 agosto 1971
Art. 1.
Il trattamento previsto dall' articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36 , compete anche ai vicebrigadieri della guardia di finanza che si trovino nelle condizioni indicate dal predetto articolo.
L'emolumento mensile spettante ai vicebrigadieri, analogamente a quanto ivi previsto per i brigadieri, non puo' avere, in ogni caso, durata superiore ai quattordici anni.
Entrata in vigore il 22 agosto 1971