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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 05/06/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1020/2020 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in esito al termine assegnato ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Mauro PIZZUTO (C.F. ) C.F._2
- attore -
contro
(C.F. e, per Controparte_1 P.IVA_1
essa, la sua procuratrice (C.F. , rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_2 dall'Avv. Paolo MASTROIANNI (C.F. ) C.F._3
- convenuta -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 16.9.2020, ha convenuto Parte_1 Controparte_1
(di seguito, , cessionaria del credito di € 25.132,35 vantato da
[...] CP_1 [...]
nei confronti Controparte_3 dell'attore, al fine di ottenere l'accertamento della nullità parziale del contratto di conto corrente con apertura di credito n. 820/93454, acceso presso la filiale di Amantea del predetto istituto bancario il 31.3.2004, con conseguente condanna della convenuta al ricalcolo del saldo del conto corrente, alla sua rettifica ed al pagamento della somma dovuta in favore dell'attrice.
A tal fine ha eccepito: 1) l'applicazione di tassi di interessi usurari;
2) l'illegittima applicazione di interessi anatocistici;
3) l'illegittimo addebito di commissioni di massimo scoperto, commissioni e spese mai pattuite.
1.2. – Si è costituita (tramite la procuratrice , che, quale CP_1 CP_2
cessionaria del credito vantato dalla in Controparte_3
LCA, ha eccepito: il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle richieste restitutorie eccedenti il credito acquisito, pari al saldo passivo sul predetto conto corrente, al 31.3.2018, di € 25.132,35; la legittima applicazione di interessi, commissioni, spese previsti per iscritto, entro il limiti dell'usura; la prescrizione dell'indebito pretesto dall'attore.
Ha, quindi, chiesto di rigettare le domande dell'attore e, in via riconvenzionale, di condannarlo al pagamento del credito acquisito, pari ad € 25.132,35 a titolo di capitale, oltre interessi convenzionali ex art. 120 TUB fino al soddisfo.
1.3. – L'istruttoria è consistita nell'espletamento di CTU a cura della dott.ssa
[...]
(cfr. relazione finale depositata il 3.11.2022; relazione integrativa Persona_1
depositata il 3.4.2025).
2.1. – Ciò posto, come evidenziato nella CTU espletata, salvo quanto si dirà in tema di interessi anatocistici, nel corso del rapporto sono stati applicati interessi, spese e commissioni – compresa quella c.d. di massimo scoperto – determinati per iscritto.
Del resto, parte attrice non ha indicato nessuna specifica voce postata a suo carico in assenza di previsione scritta.
2 2.2. – Quanto all'usura eccepita, il CTU nella relazione trasmessa alle parti si era limitato a calcolare, per ogni singolo trimetre, il TEG applicato dall'istituto di credito ed a confrontarlo con il tasso soglia individuato dal DM pertinente, tenendo conto della
CMS conformemente ai principi fissati delle SS.UU. con sentenza n. 16303/2018.
Aveva così rilevato il superamento del tasso soglia in sei trimetri (IV del 2010; I, II e III del 2011, IV del 2015).
Parte attrice, nelle sue osservazioni, aveva sottolineato che il CTU, prescindendo dall'esame del contratto, si era discostato dal quesito giudiziale.
Nella relazione finale, il CTU, accolta l'osservazione difensiva, ha evidenziato che nel contratto del 31.3.2004 erano previsti o comunque calcolabili sulla base delle sue previsioni: TAN del 7,39% all'interno del fido di € 20.000 e 11.39% extrafido;
CMS
0,50% intrafido e 1,18% extrafido;
TAEG 9,73% intrafido e 17,09% extrafido.
Ha, pertanto, ritenuto superato il tasso soglia, pari al 14,25%, dal TAEG extrafido
(senza e con la CMS), traendone la conseguenza dell'applicazione di interessi usurari da parte dell'istituto di credito per tutti i 57 trimestri di rapporto documentato con gli estratti conto depositati.
Nella successiva rielaborazione del conto ha applicato tassi di interessi sostitutivi indicati (indicandoli come “legali”), in luogo di quelli applicati dall'istituto di credito.
Tuttavia – al di là dei macroscopici errori nel valutare le conseguenze della rilevata usurarietà del TAEG extrafido (che, a differenza di quanto considerato nella consulenza, avrebbe comportato l'eliminazione soltanto degli interessi extrafido, senza applicazione di alcun tasso sostitutivo, cf. Cass. n. 21470/2017) – il CTU ha confrontato il predetto
TAEG contrattuale con un tasso soglia non pertinente, in quanto riferito al trimestre successivo.
Invero, il contratto stipulato il 31.3.2004 era ancora soggetto al DM del 18.12.2003, relativo al periodo gennaio/marzo 2004, entrato in vigore l'1.1.2004 (come previsto nel suo articolo 2), giacché il successivo DM del 17.3.2004 (relativo al periodo aprile/giugno 2004) è entrato in vigore (per quanto previsto dal suo articolo 2),
l'1.4.2004, ossia il giorno dopo la stipula del contratto in esame.
Ebbene, il DM del 31.3.2004 individuava i tassi medi per aperture in conto corrente oltre € 5.000,00 al 9,50, che, aumentati della metà ai sensi dell'art. 3 l. 108/96, portavano al tasso soglia del 14,25%.
3 Nella relazione integrativa, il CTU, dopo avere individuato correttamente il tasso soglia contrattuale (14,25%), ha evidenziato che era rispettato dal TAEG intrafido (9,726%), mentre era superato dal TAEG extrafido (€17,09%).
In mancanza di deduzioni, da parte dell'attore, circa il superamento del tasso soglia in conseguenza di determinate variazioni contrattuali (concordate o imposte unilateralmente), il tema non è stato esplorato.
2.3. – Quanto agli interessi anatocistici, il CTU nella relazione trasmessa alle parti aveva affermato che erano previsti per iscritti con uguale periodicità e, pertanto, non li aveva eliminati.
Parte attrice, però, nelle sue osservazioni, aveva evidenziato che il contratto si limitava a prevedere l'uguale periodicità trimestrale, senza nulla aggiungere rispetto al TAN creditorio (a favore del cliente) del 7,39% e, quindi, lasciando privo di previsione contrattuale il tasso degli interessi anatocistici, diversamente da quanto indicato per gli interessi debitori (a favore dell'istituto di credito).
Anche sotto tale profilo, il CTU ha accolto le osservazioni dell'attore, rielaborando il contro con eliminazione di tutti gli interessi anatocistici.
Ciò è conforme al condivisibile principio espresso da Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4321 del
10/2/2022: “la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”.
2.4. – Nella relazione integrativa il CTU ha, quindi, rielaborato i conteggi, escludendo soltanto gli interessi extrafido in quanto usurari (Sez. 1, Ordinanza n. 21470 del
15/9/2017: “In tema di contratto di conto corrente bancario, qualora vengano pattuiti interessi superiori al tasso soglia con riferimento all'indebitamento extra fido e interessi inferiori a tale tasso per le somme utilizzate entro i limiti del fido, la nullità della prima pattuizione non si comunica all'altra, pur se contenute in una medesima clausola contrattuale, poiché si deve valutare la singola disposizione, sebbene non
4 esaustiva della regolamentazione degli interessi dovuti in forza del contratto”) e gli interessi anatocistici in quanto indeterminati.
Ne deriva una differenza saldi di € 29.275,96, sicché da un saldo negativo di €
25.132,35 si passa ad un saldo positivo di € 4.143,61.
Tuttavia, l' quale cessionaria del credito di € 25.132,35, non può che risponde in CP_1
tali limiti: essa, infatti, non ha ricevuto alcun pagamento, suscettibile di ripetizione da parte dell'attore.
Occorre, quindi, accertare che il nulla deve ad sulla base del Parte_1 CP_1
rapporto di conto corrente con apertura di credito summenzionato, mentre deve essere rigettata la domanda del medesimo attore di condanna della convenuta al saldo positivo risultante dalla rielaborazione del conto ad opera del CTU.
2.5. – L'accoglimento parziale delle domande giustifica la compensazione delle spese di giudizio, a parte quelle di CTU che vengono poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara che nulla deve alla convenuta;
Parte_1
b) rigetta la domanda di ripetizione di indebito formulata dall'attore;
c) compensa le spese di giudizio;
d) pone le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 5 giugno 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
5
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in esito al termine assegnato ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Mauro PIZZUTO (C.F. ) C.F._2
- attore -
contro
(C.F. e, per Controparte_1 P.IVA_1
essa, la sua procuratrice (C.F. , rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_2 dall'Avv. Paolo MASTROIANNI (C.F. ) C.F._3
- convenuta -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 16.9.2020, ha convenuto Parte_1 Controparte_1
(di seguito, , cessionaria del credito di € 25.132,35 vantato da
[...] CP_1 [...]
nei confronti Controparte_3 dell'attore, al fine di ottenere l'accertamento della nullità parziale del contratto di conto corrente con apertura di credito n. 820/93454, acceso presso la filiale di Amantea del predetto istituto bancario il 31.3.2004, con conseguente condanna della convenuta al ricalcolo del saldo del conto corrente, alla sua rettifica ed al pagamento della somma dovuta in favore dell'attrice.
A tal fine ha eccepito: 1) l'applicazione di tassi di interessi usurari;
2) l'illegittima applicazione di interessi anatocistici;
3) l'illegittimo addebito di commissioni di massimo scoperto, commissioni e spese mai pattuite.
1.2. – Si è costituita (tramite la procuratrice , che, quale CP_1 CP_2
cessionaria del credito vantato dalla in Controparte_3
LCA, ha eccepito: il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle richieste restitutorie eccedenti il credito acquisito, pari al saldo passivo sul predetto conto corrente, al 31.3.2018, di € 25.132,35; la legittima applicazione di interessi, commissioni, spese previsti per iscritto, entro il limiti dell'usura; la prescrizione dell'indebito pretesto dall'attore.
Ha, quindi, chiesto di rigettare le domande dell'attore e, in via riconvenzionale, di condannarlo al pagamento del credito acquisito, pari ad € 25.132,35 a titolo di capitale, oltre interessi convenzionali ex art. 120 TUB fino al soddisfo.
1.3. – L'istruttoria è consistita nell'espletamento di CTU a cura della dott.ssa
[...]
(cfr. relazione finale depositata il 3.11.2022; relazione integrativa Persona_1
depositata il 3.4.2025).
2.1. – Ciò posto, come evidenziato nella CTU espletata, salvo quanto si dirà in tema di interessi anatocistici, nel corso del rapporto sono stati applicati interessi, spese e commissioni – compresa quella c.d. di massimo scoperto – determinati per iscritto.
Del resto, parte attrice non ha indicato nessuna specifica voce postata a suo carico in assenza di previsione scritta.
2 2.2. – Quanto all'usura eccepita, il CTU nella relazione trasmessa alle parti si era limitato a calcolare, per ogni singolo trimetre, il TEG applicato dall'istituto di credito ed a confrontarlo con il tasso soglia individuato dal DM pertinente, tenendo conto della
CMS conformemente ai principi fissati delle SS.UU. con sentenza n. 16303/2018.
Aveva così rilevato il superamento del tasso soglia in sei trimetri (IV del 2010; I, II e III del 2011, IV del 2015).
Parte attrice, nelle sue osservazioni, aveva sottolineato che il CTU, prescindendo dall'esame del contratto, si era discostato dal quesito giudiziale.
Nella relazione finale, il CTU, accolta l'osservazione difensiva, ha evidenziato che nel contratto del 31.3.2004 erano previsti o comunque calcolabili sulla base delle sue previsioni: TAN del 7,39% all'interno del fido di € 20.000 e 11.39% extrafido;
CMS
0,50% intrafido e 1,18% extrafido;
TAEG 9,73% intrafido e 17,09% extrafido.
Ha, pertanto, ritenuto superato il tasso soglia, pari al 14,25%, dal TAEG extrafido
(senza e con la CMS), traendone la conseguenza dell'applicazione di interessi usurari da parte dell'istituto di credito per tutti i 57 trimestri di rapporto documentato con gli estratti conto depositati.
Nella successiva rielaborazione del conto ha applicato tassi di interessi sostitutivi indicati (indicandoli come “legali”), in luogo di quelli applicati dall'istituto di credito.
Tuttavia – al di là dei macroscopici errori nel valutare le conseguenze della rilevata usurarietà del TAEG extrafido (che, a differenza di quanto considerato nella consulenza, avrebbe comportato l'eliminazione soltanto degli interessi extrafido, senza applicazione di alcun tasso sostitutivo, cf. Cass. n. 21470/2017) – il CTU ha confrontato il predetto
TAEG contrattuale con un tasso soglia non pertinente, in quanto riferito al trimestre successivo.
Invero, il contratto stipulato il 31.3.2004 era ancora soggetto al DM del 18.12.2003, relativo al periodo gennaio/marzo 2004, entrato in vigore l'1.1.2004 (come previsto nel suo articolo 2), giacché il successivo DM del 17.3.2004 (relativo al periodo aprile/giugno 2004) è entrato in vigore (per quanto previsto dal suo articolo 2),
l'1.4.2004, ossia il giorno dopo la stipula del contratto in esame.
Ebbene, il DM del 31.3.2004 individuava i tassi medi per aperture in conto corrente oltre € 5.000,00 al 9,50, che, aumentati della metà ai sensi dell'art. 3 l. 108/96, portavano al tasso soglia del 14,25%.
3 Nella relazione integrativa, il CTU, dopo avere individuato correttamente il tasso soglia contrattuale (14,25%), ha evidenziato che era rispettato dal TAEG intrafido (9,726%), mentre era superato dal TAEG extrafido (€17,09%).
In mancanza di deduzioni, da parte dell'attore, circa il superamento del tasso soglia in conseguenza di determinate variazioni contrattuali (concordate o imposte unilateralmente), il tema non è stato esplorato.
2.3. – Quanto agli interessi anatocistici, il CTU nella relazione trasmessa alle parti aveva affermato che erano previsti per iscritti con uguale periodicità e, pertanto, non li aveva eliminati.
Parte attrice, però, nelle sue osservazioni, aveva evidenziato che il contratto si limitava a prevedere l'uguale periodicità trimestrale, senza nulla aggiungere rispetto al TAN creditorio (a favore del cliente) del 7,39% e, quindi, lasciando privo di previsione contrattuale il tasso degli interessi anatocistici, diversamente da quanto indicato per gli interessi debitori (a favore dell'istituto di credito).
Anche sotto tale profilo, il CTU ha accolto le osservazioni dell'attore, rielaborando il contro con eliminazione di tutti gli interessi anatocistici.
Ciò è conforme al condivisibile principio espresso da Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4321 del
10/2/2022: “la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”.
2.4. – Nella relazione integrativa il CTU ha, quindi, rielaborato i conteggi, escludendo soltanto gli interessi extrafido in quanto usurari (Sez. 1, Ordinanza n. 21470 del
15/9/2017: “In tema di contratto di conto corrente bancario, qualora vengano pattuiti interessi superiori al tasso soglia con riferimento all'indebitamento extra fido e interessi inferiori a tale tasso per le somme utilizzate entro i limiti del fido, la nullità della prima pattuizione non si comunica all'altra, pur se contenute in una medesima clausola contrattuale, poiché si deve valutare la singola disposizione, sebbene non
4 esaustiva della regolamentazione degli interessi dovuti in forza del contratto”) e gli interessi anatocistici in quanto indeterminati.
Ne deriva una differenza saldi di € 29.275,96, sicché da un saldo negativo di €
25.132,35 si passa ad un saldo positivo di € 4.143,61.
Tuttavia, l' quale cessionaria del credito di € 25.132,35, non può che risponde in CP_1
tali limiti: essa, infatti, non ha ricevuto alcun pagamento, suscettibile di ripetizione da parte dell'attore.
Occorre, quindi, accertare che il nulla deve ad sulla base del Parte_1 CP_1
rapporto di conto corrente con apertura di credito summenzionato, mentre deve essere rigettata la domanda del medesimo attore di condanna della convenuta al saldo positivo risultante dalla rielaborazione del conto ad opera del CTU.
2.5. – L'accoglimento parziale delle domande giustifica la compensazione delle spese di giudizio, a parte quelle di CTU che vengono poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara che nulla deve alla convenuta;
Parte_1
b) rigetta la domanda di ripetizione di indebito formulata dall'attore;
c) compensa le spese di giudizio;
d) pone le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 5 giugno 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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