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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 16/12/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di RO, sezione unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta Presidente
Dott. Maurizio Ferrara Giudice rel./est.
Dott. Riccardo Sabato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1007/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] l'[...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Rosadele Giugliano, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza, alla via Brescia n. 26 ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Controparte_1 C.F._2 residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Mastroianni in virtù procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in RO (Pz) alla via Roma n. 38 resistente avente ad oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti all'udienza dell'11.11.2025 hanno concluso in modo congiunto chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori.
Il P.M. in data 26.11.2025 si è rimesso alle valutazioni del Giudice delegato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.10.2024 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 esponendo: di aver contratto matrimonio concordatario con il 23.10.1974 a Santa Controparte_1 AR (Sa), stabilendo l'abitazione coniugale in RO (Pz) alla via Delle Gardenie n. 13; che dal matrimonio sono nati quattro figli il 14.06.1975, il 22.12.1977, il Per_1 Per_2 Per_3
13.09.1979 e il 06.04.1984, tutti adulti e indipendenti economicamente con autonomi nuclei Per_4 familiari;
che il rapporto tra essi coniugi non è mai stato sereno a causa della smoderata e soffocante gelosia del di lei marito, nonché dei suoi comportamenti prevaricatori e spesso violenti tendenti a imporre il suo pensiero e le sue decisioni sia alla moglie e sia ai figli;
che per anni il resistente è andato alla ricerca di eventuali tradimenti della ricorrente, non sopportando che ella uscisse di casa, proibendole anche di lavorare;
che ha subito ingiurie e offese con epiteti volgari;
che è stata minacciata anche di morte a volte con l'uso di coltelli e, in alcune occasioni, è stata sfiorata alla gola e dietro al collo con il coltello da caccia, lanciatole anche
contro
; che ancora è stata minacciata di essere sparata con uno dei tanti fucili e armi da fuoco da lui detenute;
che durante la vita matrimoniale è stato infedele e, di contro, è stata accusata di tradimento benché fosse reclusa in casa e dedita alle cure della famiglia;
che, inoltre, il resistente ha utilizzato il suo potere economico, derivante dall'essere unico titolare di reddito in quanto infermiere professionale, come strumento di soggezione;
che il di lei marito ha gestito autonomamente l'economia e il patrimonio familiare evitando che la ricorrente fosse a conoscenza del guadagno e dei risparmi;
che si è dedicata alle cure del coniuge, dei quattro figli e della casa nonché e, per molti anni, anche del suocero, oltre alle cure dei nipoti;
che lo ha sempre sopportato per paura e assuefazione e per timore della propria situazione di debolezza economica;
che negli ultimi tempi, fra luglio e agosto dell'anno scorso, il Propato è stato più del solito geloso ipotizzando tradimenti che ella avrebbe posto in essere pronunciando frasi come “se scopro quello che mi hanno detto, ti ammazzo, sto aspettando la conferma da tre persone” e a minacciarla continuamente di morte dicendole “io ti devo ammazzare” oppure “io a questa la devo eliminare!”; che la sera del 19.08.2024 il resistente è tornato a casa con un fucile in spalla e terrorizzata ha chiamato la figlia per chiederle aiuto;
Per_2 che, quando è accorsa a casa, il padre le ha detto “vai a vedere tua madre che forse si è suicidata”; che per lo spavento, anche su consiglio delle figlie, e è andata a dormire e a stare Per_2 Per_4 nella seconda casa della figlia ubicata a RO, rientrando nell'abitazione coniugale la Per_4 sera del 20 agosto 2024; che dopo pochi giorni, il marito ha ripreso a minacciarla di morte, a dirle che avrebbe ammazzato sia lei e sia l'amante e poi si sarebbe suicidato;
che un altro episodio si è verificato il 30 agosto e, nell'occasione, il di lei marito l'ha accusata di tradimento e che l'avrebbe uccisa unitamente all'amante; che l'ha costretta ad andare in camera da letto per farla suicidare facendole assumere tutti i farmaci e che avrebbe voluto guardarla mentre moriva;
che, essendo già sofferente di pressione alta, ha avuto un malore e lo ha implorato di chiamare il 118 o di portarla in ospedale;
che durante il tragitto l'ha apostrofata “troia” e “puttana”; che è stata subito ricoverata con problemi cardiaci e per ischemia e il 30 agosto 2024 è stata trasferita all'Ospedale San Carlo di
Potenza per essere sottoposta a una coronarografia;
che, malgrado il referto fosse non rassicurante, contro il parere dei medici, si è fatta dimettere per evitare che il marito potesse andarla a trovare;
che all'uscita dall'Ospedale si è recata presso la Questura di Potenza dove ha sporto denuncia- querela nei confronti del Propato;
che dal 4 settembre 2024 è ospite di una casa-rifugio per vittime di violenza in un luogo nascosto, ricevendo alloggio e vitto gratuito e sopravvivendo grazie al loro aiuto;
che successivamente ha avuto notizia che i Carabinieri di RO hanno sequestrato a circa 14/15 armi da sparo tra fucili e pistole, alcune non dichiarate, nonché una Controparte_1 notevole quantità di cartucce;
che la responsabilità della separazione è da addebitarsi esclusivamente alle condotte del resistente contrarie agli obblighi e ai doveri coniugali le quali hanno cagionato l'assoluta intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale;
che i continui maltrattamenti subiti le hanno provocato gravissime sofferenze, ansia, timore e paura rendendole la vita coniugale grave, dolorosa e minando anche lo stato di salute;
che, benché proprietaria al 50% della casa coniugale, rinuncia all'assegnazione volendosi trasferire definitivamente lontana da RO;
che è prossima ai sessantotto anni ed essendo stata inoccupata per tutta la vita matrimoniale occupandosi solo della famiglia e della casa e avendo altresì problemi di saluti, non è in grado di poter lavorare e di provvedere autonomamente a sé stessa;
che il resistente è infermiere professionale presso l'ospedale di RO e percepisce una pensione mensile netta di euro 1.740,49; che ha bisogno del mantenimento del marito per potere vivere una vita dignitosa e avere un'abitazione autonoma.
Su tali premesse ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “previa l'adozione dei provvedimenti indifferibili che riterrà opportuni nell'interesse dei coniugi, previa convocazione dei coniugi avanti a sé, all'esito della mancata conciliazione, accertata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale dei coniugi tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, le condotte del marito gravemente contrarie agli obblighi e doveri coniugali il pregiudizio subito dalla ricorrente, dichiari la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità al marito;
ponga a carico del marito, , un assegno mensile di Controparte_1 mantenimento della moglie, a favore di questa, dall'importo di almeno Euro 800,00 (o altra diversa somma ritenuta di giustizia), da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale che la ricorrente indicherà, e soggetto a rivalutazione annuale automatica in base alle variazioni di cui agli indici ISTAT. Condanni
alle spese e competenze di causa”. Controparte_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio fra le parti con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.01.2025 si è costituito il quale, in primis, ha evidenziato di non avere ricevuto, prima della Controparte_1 notifica del ricorso, alcuna richiesta di separazione consensuale dalla di lui moglie alla quale senz'altro avrebbe aderito, come di fatto, addiviene nel presente giudizio;
inoltre, ha respinto la richiesta di addebito sostenendo che la fine della comunione materiale e spirituale, dopo 50 anni di matrimonio, è da ascrivere alla ricorrente in via esclusiva o quantomeno alla fine dei sentimenti della di lui consorte nei suoi confronti. In particolare, ha dedotto che le condotte descritte dalla ricorrente e protrattesi per l'intera vita matrimoniale non rispecchiano la verità dei fatti e sono le medesime riportate nella querela sporta dalla ricorrente in suo danno e per la quale è pendente innanzi all'intestato Tribunale procedimento penale iscritto al n. 1752/2024 R.G.N.R. con udienza fissata per il 27.03.2025; che nello spesso procedimento vi è stata remissione della querela da parte della figlia che non può essergli addebitata la separazione in quanto non corrisponde al vero Per_4 che avrebbe utilizzato il suo potere economico per sottoporla in uno stato di soggezione;
che la
è proprietaria al 50% con il resistente della casa coniugale sita in RO, identificata Parte_1 al catasto terreni e fabbricati al foglio 59 p.lla 1992 sub 3; che, altresì, è proprietaria al 50% con il resistente di terreni siti in RO, identificati al foglio 12 p.lle 20, 23, 24, 38 e 57; che hanno acquistato insieme e ceduto alla figlia l'appartamento sito in RO al piano sottostante Per_2 la casa coniugale;
che, quindi, la ricorrente ha partecipato in maniera attiva alla vita economica della famiglia poiché detti immobili sono stati acquistati in regime di comunione dei beni;
che gli altri terreni di proprietà esclusiva del resistente derivano da donazioni dirette in suo favore e hanno una rendita inferiore agli altri;
che ha lavorato per mantenere economicamente la numerosa famiglia con quattro figli, tutti autosufficienti, senza nulla fare mancare alla moglie e alla prole;
che la ricorrente ha lavorato anche di più come casalinga prendendosi cura della crescita dei quattro figli come era consuetudine negli anni 70-80 e tanto non può essere motivo di addebito;
che non sono veri i fatti del 19 e 30 Agosto 2024, oggetto del capo di imputazione, poiché i litigi tra essi coniugi hanno avuto a oggetto non la vessazione o la soggezione o peggio i maltrattamenti, bensì la vendita di una casa di proprietà della in comunione con i suoi fratelli della cui trattativa il Parte_1 resistente è stato tenuto all'oscuro; che ha un reddito lordo annuo di euro 30.094,48 dal quale vanno detratti euro 6.799,78 per detrazioni Iperf ed euro 370,16 per addizionale regionale e, quindi, un netto mensile di euro 1.700,00; che da tale somma va detratto l'importo di euro 260,00 per un finanziamento acceso in costanza di matrimonio per l'acquisto di una stufa con la Compass con scadenza al 30.04.2027; che, pertanto, l'importo netto della sua pensione è di euro 1.440,00 mensile;
che la di anni 68, maturerà il diritto all'assegno sociale da parte dell'Inps di euro Parte_1
538,00 mensili;
che non si oppone alla richiesta di mantenimento ritenendolo equo e congruo nella misura di euro 350,00 mensili, parametrato al costo medio degli affitti nella Provincia di Potenza di un appartamento come quello della casa coniugale che verrà assegnata al marito.
Su tali premesse ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Esperire il tentativo di conciliazione delle parti e, in caso di esito negativo, pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi con rigetto della domanda di addebito, autorizzando gli stessi a vivere separati;
- assegnare la casa coniugale al marito. - nell'ipotesi in cui il Tribunale ritenga di disporre l'obbligo in capo al Propato di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della , Parte_1 contenere l'importo dello stesso in € 350,00 per tutto quanto sopra analiticamente esposto e provato;
di porre le spese di lite in capo alla ricorrente o compensate, come per legge, tenuto conto del comportamento processuale di ciascuna parte”.
In data 29.01.2025, ha depositato memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c. riportandosi al Parte_1 ricorso introduttivo e modificando le conclusioni: “1) l'assegnazione della casa coniugale ubicata
a RO in via Delle Gardenie n. 13 in proprio favore e comunque rigettare la richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata dal resistente;
2) condannare al Controparte_1 versamento in favore della moglie del contributo di mantenimento quale sarà riconosciuto con decorrenza dalla data di proposizione del ricorso per separazione;
ferme tutte le altre richieste, anche istruttorie, come formulate nel ricorso introduttivo del giudizio”.
Alla prima udienza del 25.02.2025, innanzi al Giudice relatore, sono comparsi personalmente i coniugi i quali hanno confermato la volontà di volersi separare.
Con provvedimento del 26.02.2025, reso all'esito della riserva assunta alla suddetta udienza, sono stati adottati i provvedimenti urgenti e provvisori come di seguito:
“1. Autorizza i coniugi a vivere separatamente, ciascuno impegnandosi a tenere verso l'altro rapporti personali corretti.
3. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere, Controparte_1 entro il giorno 5 di ciascun mese, a per il suo mantenimento la somma, Parte_1 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di Euro 650,00”.
All'udienza dell'11.11.2025 le parti sono comparse personalmente e hanno concluso congiuntamente chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori assunti con ordinanza del
26.02.2025.
La causa, quindi, è stata trattenuta in decisone con trasmissione degli atti al P.M. per le determinazioni di competenza.
Il P.M. in data 26.11.2025 si è rimesso alle valutazioni del Giudice delegato.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la conferma dei provvedimenti resi con l'ordinanza del
26.02.2025 come di seguito meglio riportati:
1. Autorizza i coniugi a vivere separatamente, ciascuno impegnandosi a tenere verso gli altri rapporti personali corretti.
3. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere, Controparte_1 entro il giorno 5 di ciascun mese, a per il suo mantenimento la somma, Parte_1 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di Euro 650,00”.
Ciò posto, il Tribunale prende atto e conferma i provvedimenti già resi con l'ordinanza del
26.02.2025 ritenendoli adeguati a regolari i rapporti tra le parti ponendoli a base della decisione.
3. Tenuto conto della natura della causa e delle conclusioni congiunte delle parti si ravvisano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le stesse le spese processuali, come peraltro concordato dai coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] il Controparte_1
26.05.1949 e , nata a [...] l'[...], i quali hanno Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Santa AR (Sa) il 23.10.1974 (n. 16, Parte II, Serie
A, Ufficio 2 dell'anno 1974 del Comune di Santa AR (Sa);
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il 5 di ciascun mese, a Controparte_1
a titolo di mantenimento la somma mensile di euro 650,00 rivalutabile Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT FOI;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
4) compensa integralmente le spese di lite tra essi coniugi.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d. Igs.
n. 196 del 2003.
Così deciso in RO, all'esito della camera di consiglio del 15.12.2025
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Maurizio Ferrara Dott.ssa Giuliana Santa Trotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di RO, sezione unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta Presidente
Dott. Maurizio Ferrara Giudice rel./est.
Dott. Riccardo Sabato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1007/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] l'[...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Rosadele Giugliano, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza, alla via Brescia n. 26 ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Controparte_1 C.F._2 residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Mastroianni in virtù procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in RO (Pz) alla via Roma n. 38 resistente avente ad oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti all'udienza dell'11.11.2025 hanno concluso in modo congiunto chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori.
Il P.M. in data 26.11.2025 si è rimesso alle valutazioni del Giudice delegato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.10.2024 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 esponendo: di aver contratto matrimonio concordatario con il 23.10.1974 a Santa Controparte_1 AR (Sa), stabilendo l'abitazione coniugale in RO (Pz) alla via Delle Gardenie n. 13; che dal matrimonio sono nati quattro figli il 14.06.1975, il 22.12.1977, il Per_1 Per_2 Per_3
13.09.1979 e il 06.04.1984, tutti adulti e indipendenti economicamente con autonomi nuclei Per_4 familiari;
che il rapporto tra essi coniugi non è mai stato sereno a causa della smoderata e soffocante gelosia del di lei marito, nonché dei suoi comportamenti prevaricatori e spesso violenti tendenti a imporre il suo pensiero e le sue decisioni sia alla moglie e sia ai figli;
che per anni il resistente è andato alla ricerca di eventuali tradimenti della ricorrente, non sopportando che ella uscisse di casa, proibendole anche di lavorare;
che ha subito ingiurie e offese con epiteti volgari;
che è stata minacciata anche di morte a volte con l'uso di coltelli e, in alcune occasioni, è stata sfiorata alla gola e dietro al collo con il coltello da caccia, lanciatole anche
contro
; che ancora è stata minacciata di essere sparata con uno dei tanti fucili e armi da fuoco da lui detenute;
che durante la vita matrimoniale è stato infedele e, di contro, è stata accusata di tradimento benché fosse reclusa in casa e dedita alle cure della famiglia;
che, inoltre, il resistente ha utilizzato il suo potere economico, derivante dall'essere unico titolare di reddito in quanto infermiere professionale, come strumento di soggezione;
che il di lei marito ha gestito autonomamente l'economia e il patrimonio familiare evitando che la ricorrente fosse a conoscenza del guadagno e dei risparmi;
che si è dedicata alle cure del coniuge, dei quattro figli e della casa nonché e, per molti anni, anche del suocero, oltre alle cure dei nipoti;
che lo ha sempre sopportato per paura e assuefazione e per timore della propria situazione di debolezza economica;
che negli ultimi tempi, fra luglio e agosto dell'anno scorso, il Propato è stato più del solito geloso ipotizzando tradimenti che ella avrebbe posto in essere pronunciando frasi come “se scopro quello che mi hanno detto, ti ammazzo, sto aspettando la conferma da tre persone” e a minacciarla continuamente di morte dicendole “io ti devo ammazzare” oppure “io a questa la devo eliminare!”; che la sera del 19.08.2024 il resistente è tornato a casa con un fucile in spalla e terrorizzata ha chiamato la figlia per chiederle aiuto;
Per_2 che, quando è accorsa a casa, il padre le ha detto “vai a vedere tua madre che forse si è suicidata”; che per lo spavento, anche su consiglio delle figlie, e è andata a dormire e a stare Per_2 Per_4 nella seconda casa della figlia ubicata a RO, rientrando nell'abitazione coniugale la Per_4 sera del 20 agosto 2024; che dopo pochi giorni, il marito ha ripreso a minacciarla di morte, a dirle che avrebbe ammazzato sia lei e sia l'amante e poi si sarebbe suicidato;
che un altro episodio si è verificato il 30 agosto e, nell'occasione, il di lei marito l'ha accusata di tradimento e che l'avrebbe uccisa unitamente all'amante; che l'ha costretta ad andare in camera da letto per farla suicidare facendole assumere tutti i farmaci e che avrebbe voluto guardarla mentre moriva;
che, essendo già sofferente di pressione alta, ha avuto un malore e lo ha implorato di chiamare il 118 o di portarla in ospedale;
che durante il tragitto l'ha apostrofata “troia” e “puttana”; che è stata subito ricoverata con problemi cardiaci e per ischemia e il 30 agosto 2024 è stata trasferita all'Ospedale San Carlo di
Potenza per essere sottoposta a una coronarografia;
che, malgrado il referto fosse non rassicurante, contro il parere dei medici, si è fatta dimettere per evitare che il marito potesse andarla a trovare;
che all'uscita dall'Ospedale si è recata presso la Questura di Potenza dove ha sporto denuncia- querela nei confronti del Propato;
che dal 4 settembre 2024 è ospite di una casa-rifugio per vittime di violenza in un luogo nascosto, ricevendo alloggio e vitto gratuito e sopravvivendo grazie al loro aiuto;
che successivamente ha avuto notizia che i Carabinieri di RO hanno sequestrato a circa 14/15 armi da sparo tra fucili e pistole, alcune non dichiarate, nonché una Controparte_1 notevole quantità di cartucce;
che la responsabilità della separazione è da addebitarsi esclusivamente alle condotte del resistente contrarie agli obblighi e ai doveri coniugali le quali hanno cagionato l'assoluta intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale;
che i continui maltrattamenti subiti le hanno provocato gravissime sofferenze, ansia, timore e paura rendendole la vita coniugale grave, dolorosa e minando anche lo stato di salute;
che, benché proprietaria al 50% della casa coniugale, rinuncia all'assegnazione volendosi trasferire definitivamente lontana da RO;
che è prossima ai sessantotto anni ed essendo stata inoccupata per tutta la vita matrimoniale occupandosi solo della famiglia e della casa e avendo altresì problemi di saluti, non è in grado di poter lavorare e di provvedere autonomamente a sé stessa;
che il resistente è infermiere professionale presso l'ospedale di RO e percepisce una pensione mensile netta di euro 1.740,49; che ha bisogno del mantenimento del marito per potere vivere una vita dignitosa e avere un'abitazione autonoma.
Su tali premesse ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “previa l'adozione dei provvedimenti indifferibili che riterrà opportuni nell'interesse dei coniugi, previa convocazione dei coniugi avanti a sé, all'esito della mancata conciliazione, accertata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale dei coniugi tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, le condotte del marito gravemente contrarie agli obblighi e doveri coniugali il pregiudizio subito dalla ricorrente, dichiari la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità al marito;
ponga a carico del marito, , un assegno mensile di Controparte_1 mantenimento della moglie, a favore di questa, dall'importo di almeno Euro 800,00 (o altra diversa somma ritenuta di giustizia), da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale che la ricorrente indicherà, e soggetto a rivalutazione annuale automatica in base alle variazioni di cui agli indici ISTAT. Condanni
alle spese e competenze di causa”. Controparte_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio fra le parti con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.01.2025 si è costituito il quale, in primis, ha evidenziato di non avere ricevuto, prima della Controparte_1 notifica del ricorso, alcuna richiesta di separazione consensuale dalla di lui moglie alla quale senz'altro avrebbe aderito, come di fatto, addiviene nel presente giudizio;
inoltre, ha respinto la richiesta di addebito sostenendo che la fine della comunione materiale e spirituale, dopo 50 anni di matrimonio, è da ascrivere alla ricorrente in via esclusiva o quantomeno alla fine dei sentimenti della di lui consorte nei suoi confronti. In particolare, ha dedotto che le condotte descritte dalla ricorrente e protrattesi per l'intera vita matrimoniale non rispecchiano la verità dei fatti e sono le medesime riportate nella querela sporta dalla ricorrente in suo danno e per la quale è pendente innanzi all'intestato Tribunale procedimento penale iscritto al n. 1752/2024 R.G.N.R. con udienza fissata per il 27.03.2025; che nello spesso procedimento vi è stata remissione della querela da parte della figlia che non può essergli addebitata la separazione in quanto non corrisponde al vero Per_4 che avrebbe utilizzato il suo potere economico per sottoporla in uno stato di soggezione;
che la
è proprietaria al 50% con il resistente della casa coniugale sita in RO, identificata Parte_1 al catasto terreni e fabbricati al foglio 59 p.lla 1992 sub 3; che, altresì, è proprietaria al 50% con il resistente di terreni siti in RO, identificati al foglio 12 p.lle 20, 23, 24, 38 e 57; che hanno acquistato insieme e ceduto alla figlia l'appartamento sito in RO al piano sottostante Per_2 la casa coniugale;
che, quindi, la ricorrente ha partecipato in maniera attiva alla vita economica della famiglia poiché detti immobili sono stati acquistati in regime di comunione dei beni;
che gli altri terreni di proprietà esclusiva del resistente derivano da donazioni dirette in suo favore e hanno una rendita inferiore agli altri;
che ha lavorato per mantenere economicamente la numerosa famiglia con quattro figli, tutti autosufficienti, senza nulla fare mancare alla moglie e alla prole;
che la ricorrente ha lavorato anche di più come casalinga prendendosi cura della crescita dei quattro figli come era consuetudine negli anni 70-80 e tanto non può essere motivo di addebito;
che non sono veri i fatti del 19 e 30 Agosto 2024, oggetto del capo di imputazione, poiché i litigi tra essi coniugi hanno avuto a oggetto non la vessazione o la soggezione o peggio i maltrattamenti, bensì la vendita di una casa di proprietà della in comunione con i suoi fratelli della cui trattativa il Parte_1 resistente è stato tenuto all'oscuro; che ha un reddito lordo annuo di euro 30.094,48 dal quale vanno detratti euro 6.799,78 per detrazioni Iperf ed euro 370,16 per addizionale regionale e, quindi, un netto mensile di euro 1.700,00; che da tale somma va detratto l'importo di euro 260,00 per un finanziamento acceso in costanza di matrimonio per l'acquisto di una stufa con la Compass con scadenza al 30.04.2027; che, pertanto, l'importo netto della sua pensione è di euro 1.440,00 mensile;
che la di anni 68, maturerà il diritto all'assegno sociale da parte dell'Inps di euro Parte_1
538,00 mensili;
che non si oppone alla richiesta di mantenimento ritenendolo equo e congruo nella misura di euro 350,00 mensili, parametrato al costo medio degli affitti nella Provincia di Potenza di un appartamento come quello della casa coniugale che verrà assegnata al marito.
Su tali premesse ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Esperire il tentativo di conciliazione delle parti e, in caso di esito negativo, pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi con rigetto della domanda di addebito, autorizzando gli stessi a vivere separati;
- assegnare la casa coniugale al marito. - nell'ipotesi in cui il Tribunale ritenga di disporre l'obbligo in capo al Propato di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della , Parte_1 contenere l'importo dello stesso in € 350,00 per tutto quanto sopra analiticamente esposto e provato;
di porre le spese di lite in capo alla ricorrente o compensate, come per legge, tenuto conto del comportamento processuale di ciascuna parte”.
In data 29.01.2025, ha depositato memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c. riportandosi al Parte_1 ricorso introduttivo e modificando le conclusioni: “1) l'assegnazione della casa coniugale ubicata
a RO in via Delle Gardenie n. 13 in proprio favore e comunque rigettare la richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata dal resistente;
2) condannare al Controparte_1 versamento in favore della moglie del contributo di mantenimento quale sarà riconosciuto con decorrenza dalla data di proposizione del ricorso per separazione;
ferme tutte le altre richieste, anche istruttorie, come formulate nel ricorso introduttivo del giudizio”.
Alla prima udienza del 25.02.2025, innanzi al Giudice relatore, sono comparsi personalmente i coniugi i quali hanno confermato la volontà di volersi separare.
Con provvedimento del 26.02.2025, reso all'esito della riserva assunta alla suddetta udienza, sono stati adottati i provvedimenti urgenti e provvisori come di seguito:
“1. Autorizza i coniugi a vivere separatamente, ciascuno impegnandosi a tenere verso l'altro rapporti personali corretti.
3. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere, Controparte_1 entro il giorno 5 di ciascun mese, a per il suo mantenimento la somma, Parte_1 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di Euro 650,00”.
All'udienza dell'11.11.2025 le parti sono comparse personalmente e hanno concluso congiuntamente chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori assunti con ordinanza del
26.02.2025.
La causa, quindi, è stata trattenuta in decisone con trasmissione degli atti al P.M. per le determinazioni di competenza.
Il P.M. in data 26.11.2025 si è rimesso alle valutazioni del Giudice delegato.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la conferma dei provvedimenti resi con l'ordinanza del
26.02.2025 come di seguito meglio riportati:
1. Autorizza i coniugi a vivere separatamente, ciascuno impegnandosi a tenere verso gli altri rapporti personali corretti.
3. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere, Controparte_1 entro il giorno 5 di ciascun mese, a per il suo mantenimento la somma, Parte_1 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di Euro 650,00”.
Ciò posto, il Tribunale prende atto e conferma i provvedimenti già resi con l'ordinanza del
26.02.2025 ritenendoli adeguati a regolari i rapporti tra le parti ponendoli a base della decisione.
3. Tenuto conto della natura della causa e delle conclusioni congiunte delle parti si ravvisano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le stesse le spese processuali, come peraltro concordato dai coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] il Controparte_1
26.05.1949 e , nata a [...] l'[...], i quali hanno Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Santa AR (Sa) il 23.10.1974 (n. 16, Parte II, Serie
A, Ufficio 2 dell'anno 1974 del Comune di Santa AR (Sa);
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il 5 di ciascun mese, a Controparte_1
a titolo di mantenimento la somma mensile di euro 650,00 rivalutabile Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT FOI;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
4) compensa integralmente le spese di lite tra essi coniugi.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d. Igs.
n. 196 del 2003.
Così deciso in RO, all'esito della camera di consiglio del 15.12.2025
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Maurizio Ferrara Dott.ssa Giuliana Santa Trotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.