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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/11/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico, dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato la seguente,
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 565 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
n. ( ) in persona della Parte_1 Pt_2 P.IVA_1
Curatore Dott. , rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Abatecola giusta Parte_3 procura speciale in atti. attore
E
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Plinio Controparte_1 C.F._1
Bianchi giusta procura speciale in atti;
convenuto
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 novembre 2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_4
n. 48/2021, in persona del Curatore, ha citato in giudizio
[...] Controparte_1 contro il quale ha proposto azione revocatoria in via principale ai sensi dell'art. 64 legge fallimentare e in via subordinata ai sensi dell'art. 67, 1° comma, n. 2, l.f. al fine di ottenere la revoca e la declaratoria di inefficacia dell'atto di vendita stipulato il 18/05/2021 tra
[...]
e e relativo al terreno sito in Fiumicino (RM), Parte_1 Controparte_1 località “Le Vignole”, via Mombarcaro snc (mq 3.295, censito al Catasto terreni del
1 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Comune di Fiumicino al foglio 727, particella 87, seminativo cl. 4, Ha. 0.09.36, reddito domenicale euro 5.61, reddito agrario euro 2,90; foglio 727, particella 81, seminativo cl. 4,
Ha.
0.23.59 reddito domenicale euro 14,13, reddito agrario 7,31) per un importo complessivo di euro 78.848,11 con conseguente condanna di alla Controparte_1 restituzione del descritto terreno;
in via ulteriormente subordinata, previa dichiarazione di inefficacia dell'atto di vendita del 18/05/2021 ex art. 64 l.f. ovvero ex 67, 1° comma, n. 2
l.f., laddove non fosse possibile la restituzione del predetto terreno, condannare CP_1 al pagamento in favore del n. 48/2021 della
[...] Parte_1 somma pari ad euro 78.848,11 ovvero dell'importo che sarà accertato in corso di causa.
A sostegno della propria domanda parte attrice deduceva che la società Parte_1
è stata costituita il 12/01/2018 (atto a rogito Notaio Dott. rep.
[...] Persona_1
n. 47206, racc. n. 25046) con capitale sociale pari ad euro 20.000,00 di cui il 40%
(corrispondente a nominali euro 8.000,00) di titolarità di ed il restante 60% Persona_2
(corrispondente a nominali euro 12.000,00) di titolarità della di lui figlia che CP_2 all'assemblea del 25/06/2019, alla quale era rappresentata dal delegato CP_2 [...]
i soci deliberavano l'aumento del capitale sociale da euro 20.000,00 a euro CP_1
200.000,00; che, in data 26/09/2019, cedeva la propria quota di Persona_2 partecipazione a per un importo corrispondente al valore nominale della Controparte_1 sua quota;
che, in data 18/05/2021, con atto a rogito Notaio Parte_1 rep. 47588, racc. n. 21714, alienava al socio il terreno per cui è causa, ma Per_3 CP_1 che il relativo prezzo di vendita concordato in euro 78.848,11 non veniva corrisposto dall'acquirente in quanto lo stesso doveva ritenersi compensato con il maggior credito vantato dal socio nei confronti della società venditrice in considerazione dei CP_1 versamenti in denaro eseguiti dal predetto in favore della società per un ammontare complessivo di euro 139.679,80, a titolo di “finanziamenti infruttiferi entro l'esercizio socio
”; che, in data 12/07/2021, la quota detenuta da Controparte_1 Controparte_1 veniva trasferita a per un controvalore di euro 6.000,00; che Parte_5 CP_1 dal 18/11/2019 e sino alla data di dichiarazione di fallimento ha rivestito la qualifica
[...] di preposto alla gestione tecnica ai sensi dell'art. 7 l. 122/1992; che l'atto dispositivo del
18/05/2021 deve ritenersi revocabile ex art. 64 l.f. in quanto atto compiuto a titolo gratuito ovvero, in via subordinata, ex art. 67, 1° comma, n. 2 l.f. in quanto la vendita del terreno è stata eseguita con un mezzo anormale di pagamento in palese violazione della par conditio creditorum entro l'anno antecedente alla dichiarazione di fallimento risalente al 18/05/2021.
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva il rigetto della domanda Controparte_1
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attorea e, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda chiedeva la condanna di parte attrice alla restituzione in suo favore della somma di euro 78.848,11, oltre spese notarili sostenute per l'atto di compravendita, quale corrispettivo compensato per il suo maggior credito vantato nei confronti della società. Il convenuto deduceva che la compravendita del terreno oggetto di revocatoria era stata formalizzata a titolo oneroso;
che il prezzo pattuito per la vendita del terreno era stato pagato con la modalità della compensazione del maggior credito dallo stesso vantato nei confronti della società in considerazione dell'ammontare complessivo di euro 217.599,97 versato a titolo di finanziamenti infruttiferi in favore della società, come comprovato negli allegati all'atto di compravendita del terreno;
di non essere a conoscenza della circostanza che dopo alcuni mesi un dipendente avrebbe depositato per un importo esiguo istanza di fallimento;
che, nonostante l'esposizione debitorie della società verso l'erario, la stessa era comunque titolare di numerosi crediti e che, quindi, all'epoca dei fatti non appariva come una società che potesse fallire.
La causa era istruita mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento al sottoscritto giudice, all'udienza del 25 novembre 2025, precisate le conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la causa era decisa, all'esito della camera di consiglio, con la presente sentenza.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
L'art. 64 della legge fallimentare prevede che sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante;
l'art. 64 statuisce, inoltre, che i beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento.
Quindi, per la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 64 legge fallimentare, dedotta in via principale, gli unici presupposti di applicabilità della norma sono rappresentati dal compimento di un atto qualificabile come atto a titolo gratuito e da un elemento oggettivo temporale anteriore alla dichiarazione di fallimento, senza alcuna rilevanza di situazioni soggettive e della sussistenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore.
Nel caso di specie sussiste il presupposto temporale in quanto l'atto dispositivo è stato compiuto in data 18 maggio 2021 a fronte della sentenza dichiarativa di fallimento intervenuta il 28 ottobre 2021. Con riferimento al presupposto oggettivo, l'art. 64 l.f. non specifica quali siano gli atti gratuiti soggetti all'inefficacia dovendo, quindi, ritenersi tali gli
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atti eseguiti in modo spontaneo ed in assenza di un corrispettivo per effetto del quale si sia realizzata una diminuzione del valore del patrimonio del debitore quale garanzia di adempimento delle obbligazioni di pagamento verso i creditori. Invero, come chiarito dalla
Corte di Cassazione “in tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell'art.
64 l.fall., la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare e non può quindi fondarsi sull'esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, dipendendo invece dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del soggetto poi dichiarato fallito, quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa;
sicché il negozio posto in essere dal soggetto poi fallito può dirsi gratuito, solo quando dall'operazione egli non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo inteso recarne uno ad altri, mentre sarà oneroso tutte le volte che il fallito riceva un vantaggio per questa sua prestazione tanto da elidere quel pregiudizio cui l'ordinamento pone rimedio con
l'inefficacia "ex lege". (cfr. Cass. civ. 22/10/2020 n. 23140). L'atto dispositivo oggetto della presente azione revocatoria è rappresentato da un atto di compravendita immobiliare, negozio astrattamente oneroso, il quale, però all'art. 4, con riferimento al prezzo e alla modalità di pagamento prevede “le parti dichiarano che il prezzo pattuito per la presente vendita è di complessivi euro 64.629,60 (sessantaquattromilaseicentoventinove/60), più iva del 22% pari ad euro
14.218,51 (quattrordicimiladuecentodiciotto/51) e così per complessivi euro 78.848,11
(settantottomilaottocentoquarantotto/11). La società venditrice e la parte acquirente da me Notaio ammoniti ai sensi e per gli effetti del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445 circa le responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci in atto pubblico, in relazione a quanto disposto dalla legge n. 248 del
04/08/2006 convengono di eseguire il pagamento del convenuto prezzo mediante compensazione volontaria, ai sensi dell'art. 1252 c.c., per pari importo con parte del maggior credito di euro 139.697,80 vantato dall'acquirente quale socio della società venditrice nei confronti della stessa, in forza di versamenti di denaro effettuati prima d'ora a titolo di finanziamento soci, regolarmente registrati nella contabilità societaria e risultanti sotto la voce “finanziamenti infruttiferi entro l'esercizio socio Controparte_1 nella situazione patrimoniale della società al 7 maggio 2021, che riconosciuta corretta e veritiera dal legale rappresentante della società venditrice, unitamente al conto economico si allega in un unico plico al presente atto sotto la lettera B, debitamente sottoscritta dai comparenti e da me Notaio. Pertanto, per effetto della convenuta compensazione, i comparenti, in proprio e nella qualità, dichiarano e riconoscono che devono intendersi integralmente estinte, in via automatica e con decorrenza immediata, per il predetto importo sia
l'obbligazione del pagamento del prezzo della presente vendita a carico della parte acquirente nei confronti
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della società venditrice sia il debito della società venditrice nei confronti della parte acquirente in dipendenza del finanziamento eseguito, nei limiti della predetta somma”. Deve osservarsi che l'allegato B al richiamato atto di compravendita, in specie la situazione contabile della società
[...] dal 01/01/2021 al 07/05/2021, nello stato patrimoniale indica la Parte_1 voce “finanziamenti infruttiferi entro l'esercizio socio euro 139.697,80”, ma la Controparte_1 documentazione acquisita agli atti nel corso del giudizio (cfr. estratti conto prodotti dal convenuto, nei quali sono indicati alcuni assegni senza alcuna riferimento in merito al beneficiario ossia alla versamenti a titolo di acconto capitale e Parte_1 versamenti a titolo di finanziamento infruttifero) non comprova né la sussistenza del titolo in forza del quale le somme indicate sono state versate dal socio convenuto in favore della società, né il versamento delle asserite somme secondo quanto previsto da specifica delibera assembleare relativa al versamento delle somme a titolo di finanziamento. La Corte di Cassazione, con riferimento al valore probatorio delle annotazioni sul libro giornale, nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere il rimborso dei finanziamenti da parte di un socio, ha chiarito che al fine di ottenere il rimborso dei finanziamenti dei soci, non è sufficiente allegare che la somma risulti dovuta in base alle scritture contabili essendo necessario fornire “ulteriori specifiche indicazioni circa la natura e le condizioni del finanziamento” al fine di ricostruire la reale intenzione delle parti, ossia del socio e della società e la natura dei versamenti eseguiti se a titolo di finanziamento o in conto capitale (cfr. Cass. civ. 19 febbraio 2020 n. 4261). Pertanto, non avendo parte convenuta provato il proprio diritto di credito nei confronti della società deve ritenersi che la Parte_1 compravendita del 18/05/2021 sia stata compiuta dalle parti a titolo gratuito e non oneroso.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 64 l.f.
Pertanto, la domanda attorea deve essere accolta e deve revocarsi ex art 64 l.f. l'atto di vendita stipulato il 18/05/2021 tra e e Parte_1 Controparte_1 relativo al terreno sito in Fiumicino (RM), località “Le Vignole”, via Mombarcaro snc (mq
3.295, censito al Catasto terreni del Comune di Fiumicino al foglio 727, particella 87, seminativo cl. 4, Ha. 0.09.36, reddito domenicale euro 5.61, reddito agrario euro 2,90; foglio 727, particella 81, seminativo cl. 4, Ha.
0.23.59 reddito domenicale euro 14,13, reddito agrario 7,31) per un importo complessivo di euro 78.848,11 con conseguente condanna di alla restituzione del descritto terreno. Controparte_1
Al contrario, deve ritenersi inammissibile la richiesta formulata da parte convenuta volta ad ottenere la restituzione della somma di euro 78.848,11, oltre spese notarili sostenute per
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l'atto di compravendita del 18/05/2021, quale corrispettivo compensato per il suo maggior credito vantato nei confronti della società fallita atteso il combinato disposto degli artt. 52 e
93 l.f. e l'esclusività del rito speciale di accertamento del passivo in ordine all'accertamento dei crediti vantati nei confronti della massa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
565/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- accoglie la domanda proposta dalla Curatela del n. Parte_1
48/2021, revoca ai sensi dell'art. 64 legge fallimentare l'atto di vendita stipulato il
18/05/2021 tra e e relativo al terreno sito in Parte_1 Controparte_1
Fiumicino (RM), località “Le Vignole”, via Mombarcaro snc (mq 3.295, censito al Catasto terreni del Comune di Fiumicino al foglio 727, particella 87, seminativo cl. 4, Ha. 0.09.36, reddito domenicale euro 5.61, reddito agrario euro 2,90; foglio 727, particella 81, seminativo cl. 4, Ha.
0.23.59 reddito domenicale euro 14,13, reddito agrario 7,31) per un importo complessivo di euro 78.848,11;
- condanna alla restituzione del sopra descritto terreno;
Controparte_1
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto CP_1 nei confronti della Curatela del Fallimento n. ;
[...] Parte_1 Pt_2
- Ordina al Conservatore dei RR.II., esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo, di annotare la presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto di compravendita del
18/05/2021 rogito Notaio rep. 47588, racc. n. 21714; Per_3
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Controparte_1 [...]
n. che si liquidano in complessivi Parte_4 Pt_2 euro 4.217,00 per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, il 25 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico, dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato la seguente,
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 565 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
n. ( ) in persona della Parte_1 Pt_2 P.IVA_1
Curatore Dott. , rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Abatecola giusta Parte_3 procura speciale in atti. attore
E
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Plinio Controparte_1 C.F._1
Bianchi giusta procura speciale in atti;
convenuto
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 novembre 2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_4
n. 48/2021, in persona del Curatore, ha citato in giudizio
[...] Controparte_1 contro il quale ha proposto azione revocatoria in via principale ai sensi dell'art. 64 legge fallimentare e in via subordinata ai sensi dell'art. 67, 1° comma, n. 2, l.f. al fine di ottenere la revoca e la declaratoria di inefficacia dell'atto di vendita stipulato il 18/05/2021 tra
[...]
e e relativo al terreno sito in Fiumicino (RM), Parte_1 Controparte_1 località “Le Vignole”, via Mombarcaro snc (mq 3.295, censito al Catasto terreni del
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Comune di Fiumicino al foglio 727, particella 87, seminativo cl. 4, Ha. 0.09.36, reddito domenicale euro 5.61, reddito agrario euro 2,90; foglio 727, particella 81, seminativo cl. 4,
Ha.
0.23.59 reddito domenicale euro 14,13, reddito agrario 7,31) per un importo complessivo di euro 78.848,11 con conseguente condanna di alla Controparte_1 restituzione del descritto terreno;
in via ulteriormente subordinata, previa dichiarazione di inefficacia dell'atto di vendita del 18/05/2021 ex art. 64 l.f. ovvero ex 67, 1° comma, n. 2
l.f., laddove non fosse possibile la restituzione del predetto terreno, condannare CP_1 al pagamento in favore del n. 48/2021 della
[...] Parte_1 somma pari ad euro 78.848,11 ovvero dell'importo che sarà accertato in corso di causa.
A sostegno della propria domanda parte attrice deduceva che la società Parte_1
è stata costituita il 12/01/2018 (atto a rogito Notaio Dott. rep.
[...] Persona_1
n. 47206, racc. n. 25046) con capitale sociale pari ad euro 20.000,00 di cui il 40%
(corrispondente a nominali euro 8.000,00) di titolarità di ed il restante 60% Persona_2
(corrispondente a nominali euro 12.000,00) di titolarità della di lui figlia che CP_2 all'assemblea del 25/06/2019, alla quale era rappresentata dal delegato CP_2 [...]
i soci deliberavano l'aumento del capitale sociale da euro 20.000,00 a euro CP_1
200.000,00; che, in data 26/09/2019, cedeva la propria quota di Persona_2 partecipazione a per un importo corrispondente al valore nominale della Controparte_1 sua quota;
che, in data 18/05/2021, con atto a rogito Notaio Parte_1 rep. 47588, racc. n. 21714, alienava al socio il terreno per cui è causa, ma Per_3 CP_1 che il relativo prezzo di vendita concordato in euro 78.848,11 non veniva corrisposto dall'acquirente in quanto lo stesso doveva ritenersi compensato con il maggior credito vantato dal socio nei confronti della società venditrice in considerazione dei CP_1 versamenti in denaro eseguiti dal predetto in favore della società per un ammontare complessivo di euro 139.679,80, a titolo di “finanziamenti infruttiferi entro l'esercizio socio
”; che, in data 12/07/2021, la quota detenuta da Controparte_1 Controparte_1 veniva trasferita a per un controvalore di euro 6.000,00; che Parte_5 CP_1 dal 18/11/2019 e sino alla data di dichiarazione di fallimento ha rivestito la qualifica
[...] di preposto alla gestione tecnica ai sensi dell'art. 7 l. 122/1992; che l'atto dispositivo del
18/05/2021 deve ritenersi revocabile ex art. 64 l.f. in quanto atto compiuto a titolo gratuito ovvero, in via subordinata, ex art. 67, 1° comma, n. 2 l.f. in quanto la vendita del terreno è stata eseguita con un mezzo anormale di pagamento in palese violazione della par conditio creditorum entro l'anno antecedente alla dichiarazione di fallimento risalente al 18/05/2021.
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva il rigetto della domanda Controparte_1
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attorea e, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda chiedeva la condanna di parte attrice alla restituzione in suo favore della somma di euro 78.848,11, oltre spese notarili sostenute per l'atto di compravendita, quale corrispettivo compensato per il suo maggior credito vantato nei confronti della società. Il convenuto deduceva che la compravendita del terreno oggetto di revocatoria era stata formalizzata a titolo oneroso;
che il prezzo pattuito per la vendita del terreno era stato pagato con la modalità della compensazione del maggior credito dallo stesso vantato nei confronti della società in considerazione dell'ammontare complessivo di euro 217.599,97 versato a titolo di finanziamenti infruttiferi in favore della società, come comprovato negli allegati all'atto di compravendita del terreno;
di non essere a conoscenza della circostanza che dopo alcuni mesi un dipendente avrebbe depositato per un importo esiguo istanza di fallimento;
che, nonostante l'esposizione debitorie della società verso l'erario, la stessa era comunque titolare di numerosi crediti e che, quindi, all'epoca dei fatti non appariva come una società che potesse fallire.
La causa era istruita mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento al sottoscritto giudice, all'udienza del 25 novembre 2025, precisate le conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la causa era decisa, all'esito della camera di consiglio, con la presente sentenza.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
L'art. 64 della legge fallimentare prevede che sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante;
l'art. 64 statuisce, inoltre, che i beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento.
Quindi, per la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 64 legge fallimentare, dedotta in via principale, gli unici presupposti di applicabilità della norma sono rappresentati dal compimento di un atto qualificabile come atto a titolo gratuito e da un elemento oggettivo temporale anteriore alla dichiarazione di fallimento, senza alcuna rilevanza di situazioni soggettive e della sussistenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore.
Nel caso di specie sussiste il presupposto temporale in quanto l'atto dispositivo è stato compiuto in data 18 maggio 2021 a fronte della sentenza dichiarativa di fallimento intervenuta il 28 ottobre 2021. Con riferimento al presupposto oggettivo, l'art. 64 l.f. non specifica quali siano gli atti gratuiti soggetti all'inefficacia dovendo, quindi, ritenersi tali gli
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atti eseguiti in modo spontaneo ed in assenza di un corrispettivo per effetto del quale si sia realizzata una diminuzione del valore del patrimonio del debitore quale garanzia di adempimento delle obbligazioni di pagamento verso i creditori. Invero, come chiarito dalla
Corte di Cassazione “in tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell'art.
64 l.fall., la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare e non può quindi fondarsi sull'esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, dipendendo invece dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del soggetto poi dichiarato fallito, quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa;
sicché il negozio posto in essere dal soggetto poi fallito può dirsi gratuito, solo quando dall'operazione egli non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo inteso recarne uno ad altri, mentre sarà oneroso tutte le volte che il fallito riceva un vantaggio per questa sua prestazione tanto da elidere quel pregiudizio cui l'ordinamento pone rimedio con
l'inefficacia "ex lege". (cfr. Cass. civ. 22/10/2020 n. 23140). L'atto dispositivo oggetto della presente azione revocatoria è rappresentato da un atto di compravendita immobiliare, negozio astrattamente oneroso, il quale, però all'art. 4, con riferimento al prezzo e alla modalità di pagamento prevede “le parti dichiarano che il prezzo pattuito per la presente vendita è di complessivi euro 64.629,60 (sessantaquattromilaseicentoventinove/60), più iva del 22% pari ad euro
14.218,51 (quattrordicimiladuecentodiciotto/51) e così per complessivi euro 78.848,11
(settantottomilaottocentoquarantotto/11). La società venditrice e la parte acquirente da me Notaio ammoniti ai sensi e per gli effetti del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445 circa le responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci in atto pubblico, in relazione a quanto disposto dalla legge n. 248 del
04/08/2006 convengono di eseguire il pagamento del convenuto prezzo mediante compensazione volontaria, ai sensi dell'art. 1252 c.c., per pari importo con parte del maggior credito di euro 139.697,80 vantato dall'acquirente quale socio della società venditrice nei confronti della stessa, in forza di versamenti di denaro effettuati prima d'ora a titolo di finanziamento soci, regolarmente registrati nella contabilità societaria e risultanti sotto la voce “finanziamenti infruttiferi entro l'esercizio socio Controparte_1 nella situazione patrimoniale della società al 7 maggio 2021, che riconosciuta corretta e veritiera dal legale rappresentante della società venditrice, unitamente al conto economico si allega in un unico plico al presente atto sotto la lettera B, debitamente sottoscritta dai comparenti e da me Notaio. Pertanto, per effetto della convenuta compensazione, i comparenti, in proprio e nella qualità, dichiarano e riconoscono che devono intendersi integralmente estinte, in via automatica e con decorrenza immediata, per il predetto importo sia
l'obbligazione del pagamento del prezzo della presente vendita a carico della parte acquirente nei confronti
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della società venditrice sia il debito della società venditrice nei confronti della parte acquirente in dipendenza del finanziamento eseguito, nei limiti della predetta somma”. Deve osservarsi che l'allegato B al richiamato atto di compravendita, in specie la situazione contabile della società
[...] dal 01/01/2021 al 07/05/2021, nello stato patrimoniale indica la Parte_1 voce “finanziamenti infruttiferi entro l'esercizio socio euro 139.697,80”, ma la Controparte_1 documentazione acquisita agli atti nel corso del giudizio (cfr. estratti conto prodotti dal convenuto, nei quali sono indicati alcuni assegni senza alcuna riferimento in merito al beneficiario ossia alla versamenti a titolo di acconto capitale e Parte_1 versamenti a titolo di finanziamento infruttifero) non comprova né la sussistenza del titolo in forza del quale le somme indicate sono state versate dal socio convenuto in favore della società, né il versamento delle asserite somme secondo quanto previsto da specifica delibera assembleare relativa al versamento delle somme a titolo di finanziamento. La Corte di Cassazione, con riferimento al valore probatorio delle annotazioni sul libro giornale, nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere il rimborso dei finanziamenti da parte di un socio, ha chiarito che al fine di ottenere il rimborso dei finanziamenti dei soci, non è sufficiente allegare che la somma risulti dovuta in base alle scritture contabili essendo necessario fornire “ulteriori specifiche indicazioni circa la natura e le condizioni del finanziamento” al fine di ricostruire la reale intenzione delle parti, ossia del socio e della società e la natura dei versamenti eseguiti se a titolo di finanziamento o in conto capitale (cfr. Cass. civ. 19 febbraio 2020 n. 4261). Pertanto, non avendo parte convenuta provato il proprio diritto di credito nei confronti della società deve ritenersi che la Parte_1 compravendita del 18/05/2021 sia stata compiuta dalle parti a titolo gratuito e non oneroso.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 64 l.f.
Pertanto, la domanda attorea deve essere accolta e deve revocarsi ex art 64 l.f. l'atto di vendita stipulato il 18/05/2021 tra e e Parte_1 Controparte_1 relativo al terreno sito in Fiumicino (RM), località “Le Vignole”, via Mombarcaro snc (mq
3.295, censito al Catasto terreni del Comune di Fiumicino al foglio 727, particella 87, seminativo cl. 4, Ha. 0.09.36, reddito domenicale euro 5.61, reddito agrario euro 2,90; foglio 727, particella 81, seminativo cl. 4, Ha.
0.23.59 reddito domenicale euro 14,13, reddito agrario 7,31) per un importo complessivo di euro 78.848,11 con conseguente condanna di alla restituzione del descritto terreno. Controparte_1
Al contrario, deve ritenersi inammissibile la richiesta formulata da parte convenuta volta ad ottenere la restituzione della somma di euro 78.848,11, oltre spese notarili sostenute per
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l'atto di compravendita del 18/05/2021, quale corrispettivo compensato per il suo maggior credito vantato nei confronti della società fallita atteso il combinato disposto degli artt. 52 e
93 l.f. e l'esclusività del rito speciale di accertamento del passivo in ordine all'accertamento dei crediti vantati nei confronti della massa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
565/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- accoglie la domanda proposta dalla Curatela del n. Parte_1
48/2021, revoca ai sensi dell'art. 64 legge fallimentare l'atto di vendita stipulato il
18/05/2021 tra e e relativo al terreno sito in Parte_1 Controparte_1
Fiumicino (RM), località “Le Vignole”, via Mombarcaro snc (mq 3.295, censito al Catasto terreni del Comune di Fiumicino al foglio 727, particella 87, seminativo cl. 4, Ha. 0.09.36, reddito domenicale euro 5.61, reddito agrario euro 2,90; foglio 727, particella 81, seminativo cl. 4, Ha.
0.23.59 reddito domenicale euro 14,13, reddito agrario 7,31) per un importo complessivo di euro 78.848,11;
- condanna alla restituzione del sopra descritto terreno;
Controparte_1
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto CP_1 nei confronti della Curatela del Fallimento n. ;
[...] Parte_1 Pt_2
- Ordina al Conservatore dei RR.II., esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo, di annotare la presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto di compravendita del
18/05/2021 rogito Notaio rep. 47588, racc. n. 21714; Per_3
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Controparte_1 [...]
n. che si liquidano in complessivi Parte_4 Pt_2 euro 4.217,00 per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, il 25 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
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