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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/06/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2435 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
, con l'avv. MORANA GIUSEPPE C.F._1
RAFFAELE; ricorrente contro
(c.f. Controparte_1
) con l'avv. GALEANO MANLIO P.IVA_1
resistente avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 20.09.2024 ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002990611, notificata in data 23.08.2024 con la quale l' gli ha ingiunto il CP_2
pagamento della somma di € 1.147,96 a titolo di sanzione ex art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla l. n.
638/1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6 del D. Lgs. n. 8/2016, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative all'annualità
2020 e basata sull'accertamento .6500.11/10/2022.0183743 CP_2
dell'11.10.2022, eccependo, tra l'altro, l'estinzione della sanzione ai sensi dell'art. 14 l. 689/1989.
L' , costituendosi in giudizio, ha riconosciuto di non poter fornire la CP_2
prova della tempestiva notifica dell'accertamento prodromico all'emissione del provvedimento impugnato e con note del 2.6.2025 ha dato atto di aver proceduto ad annullare l'ordinanza d'ingiunzione opposta;
ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Parte opponente, preso atto, insisteva per la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite sulla scorta del principio della soccombenza virtuale.
Deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere risultando pacifica l'infondatezza della pretesa sanzionatoria.
Le spese vanno poste a carico dell' per la pacifica fondatezza del CP_2
ricorso. Si liquidano solo le fasi di studio ed introduttiva essendo stata la causa decisa in prima “udienza” una volta venuta meno la contesa tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 500,00, CP_2
Pagina 2 di 3 oltre € 43,00 per c.u., IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali al
15%.
17/06/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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