Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 22/12/2025, n. 23563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23563 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23563/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14666/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14666 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Gelsia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Velluto, Guido Reggiani e Caterina Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Guido Reggiani in Roma, via delle Quatto Fontane, 20;
contro
Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Romano, Filippo Arturo Satta e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Satta in Roma, via Arenula, 29;
per l'annullamento
-) Per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:
per l’annullamento: del provvedimento del GSE prot. n. GSE/P20190055742 del 31 luglio 2019 recante comunicazione dell’esito dell’attività di sopralluogo con il quale il GSE ha disposto l’annullamento della qualifica CAR per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016; del provvedimento del GSE prot. n. GSE/20180002203 del 15 gennaio 2018 di avvio del procedimento di controllo; del provvedimento del GSE prot. n. GSE/P20180093804 recante sospensione del procedimento di controllo per richiesta di integrazioni e osservazioni; della nota GSE prot. n. GSEWEB/P20180126417 del 24 aprile 2018 di sospensione del procedimento amministrativo per il riconoscimento della qualifica CAR dell’unità C701 Nuovo Cogeneratore per l’anno 2017; della nota GSE prot. n. GSEWEB/P20180126404 del 24 aprile 2018 di sospensione del procedimento amministrativo per il riconoscimento della qualifica CAR dell’unità Motore C501 per l’anno 2017; della nota GSE prot. n. GSEWEB/P20190154973 del 8 aprile 2019 di sospensione del procedimento amministrativo per il riconoscimento della qualifica CAR dell’unità C701 Nuovo Cogeneratore per l’anno 2018; della nota GSE prot. n. GSEWEB/P20190155007 del 8 aprile 2019 di sospensione del procedimento amministrativo per il riconoscimento della qualifica CAR dell’unità Motore C501 per l’anno 2017; - del provvedimento GSE prot. n. GSEWEB/P20190387720UNITA’ del 16 settembre 2019 recante preavviso di rigetto istanza di qualifica CAR del Motore C501 per l’anno 2017 e del provvedimento GSE SEWEB/P20190387721 del 16 settembre 2019 recante preavviso di rigetto istanza di qualifica CAR del C701 Nuovo Cogeneratore per l’anno 2017 nella parte in cui confermano le risultanze dell’attività di controllo mediante verifica e sopralluogo avviata con nota del 15 gennaio 2018; di ogni altro atto connesso, per consequenzialità o presupposizione, anche non conosciuto.
-) Per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati da GELSIA S.R.L. il 27.1.2020:
per l’annullamento dei provvedimenti gravati dal ricorso principale nonché: del provvedimento GSE prot. n. GSEWEB/P20190481039 del 15 novembre 2019 recante accoglimento della richiesta per il riconoscimento del funzionamento dell’unità denominata C701 Nuovo Cogeneratore come cogenerativa ad alto rendimento (CAR) per l’anno 2018, nei limiti di cui in narrativa; del provvedimento GSE prot. n. GSEWEB/P20190481040 del 15 novembre 2019 recante accoglimento della richiesta per il riconoscimento del funzionamento dell’unità denominata Motore C501 come cogenerativa ad alto rendimento (CAR) per l’anno 2018, nei limiti di cui in narrativa;
del provvedimento GSE prot. n. GSEWEB/P20190537649 del 17 dicembre 2019 recante accoglimento della richiesta per il riconoscimento del funzionamento dell’unità denominata Motore C501 come cogenerativa ad alto rendimento (CAR) per l’anno 2017, nei limiti di cui in narrativa ; del provvedimento GSE prot. n. GSEWEB/P20190537650 del 17 dicembre 2019 recante accoglimento della richiesta per il riconoscimento del funzionamento dell’unità denominata C701 Nuovo Cogeneratore come cogenerativa ad alto rendimento (CAR) per l’anno 2017, nei limiti di cui in narrativa e di ogni altro atto connesso, per presupposizione o consequenzialità, anche allo stato non conosciuto, ma comunque lesivo delle posizioni giuridiche soggettive delle ricorrenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 ottobre 2025 il dott. CO TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto notificato il 30.10.2019 e depositato il 27.11.2019 la Gelsia s.r.l. ha esposto:
-) essa è titolare di un impianto termoelettrico di cogenerazione abbinato alla rete di teleriscaldamento denominata sito nel Comune di Seregno (MB), entrato in esercizio ai fini del rilascio dei Certificati Verdi l’11.11.2009 e composto dai componenti principali: i) 2 motori a combustione interna alimentati a gas naturale, denominati “C501” e “C701” (con potenza termica rispettivamente pari a circa 3,7 MWt e 5,6 MWt) che, per le loro caratteristiche tecniche, costituiscono due sezioni ai sensi della Deliberazione AEEG 40/2002, rispettivamente denominate “BE9” e “BE10”; ii) 1 generatore di vapore, denominato “Caldaia C 601” (con potenza nominale pari a 12,0 MWt), alimentata a gas naturale; iii) 1 generatore di vapore, denominato “Caldaia C 101” (con potenza nominale pari a 7,0 MWt), alimentata a gas naturale. A ciò si aggiunge una caldaia di integrazione e soccorso sita in via Londra, con potenza di 3,4 MWt, non facente parte dell’Impianto ma connessa in una zona in appendice alla Rete TLR gestita dalla Società ed attiva dal dicembre 2012;
-) per le unità BE9 e BE10 essa aveva ottenuto il riconoscimento come unità cogenerativa ad alto rendimento ai sensi del D.lgs. n. 20/2007 come integrato dal D.M. 4.8.2011;
-) il 15.1.2018 il GSE le comunicava l’avvio del procedimento di controllo, cui è seguito un sopralluogo nelle giornate del 23 e 24 gennaio 2018 e un primo invio di documentazione integrativa da parte della ricorrente;
-) con nota del 10.10.2018 il GSE le trasmetteva le risultanze del sopralluogo, dubitando in particolare della metodologia di calcolo utilizzata ai fini della misura dell’energia termica utile per gli anni dal 2011 al 2016, seguita dalla presentazione di controdeduzioni in data 8.11.2018;
-) non di meno, con l’avversato provvedimento del 31.7.2019 il GSE ha disposto l’annullamento della qualifica CAR per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ritenendo sussistere una difformità rispetto a quanto rappresentato in sede di richiesta di qualifica, essendo stata riscontrata la presenza di uno scambiatore di preriscaldo e di due degasatori, non dichiarati in sede in fase di riconoscimento CAR, con conseguente errore nella metodologia di calcolo per la determinazione dell’energia termica utile.
1.1- Il suddetto provvedimento viene avversato per i seguenti motivi:
I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 1, ALLEGATO II DEL D.M. 4 AGOSTO 2011 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 1, ALLEGATO II DEL D.M. 5 SETTEMBRE 2011 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 2.3 DELLE “LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DEL D.M. 5 SETTEMBRE 2011, COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO” - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA “GUIDA ALLA COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO CAR” DEL MARZO 2018 - ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO.
I.1) La ricorrente, ripercorse le modalità di funzionamento della Centrale, rileva che le ragioni per cui il degasaggio avviene presso lo stabilimento adiacente e non presso la centrale di gelsia è che nel primo erano presenti, fino al 2012 (anno del loro smantellamento) due caldaie per la produzione di vapore uso tecnologico, che utilizzavano un degasatore esistente, mentre, avviata la realizzazione della caldaia a fine 2004, il vapore è stato fornito allo stabilimento ITS Detergenti attraverso un vapordotto in partenza dalla centrale di cogenerazione, rendendo sempre più marginale l’utilizzo delle vecchie caldaie in loco, poi dismesse definitivamente, optando tuttavia per il mantenimento in loco del degasatore, essendo la fornitura di acqua demineralizzata e degasata essenzialmente necessaria per la fornitura vapore allo stabilimento, mentre il circuito produzione acqua calda per la rete di teleriscaldamento tramite corrente vapore utilizza quasi esclusivamente le condense che gli scambiatori vapore acqua calda producono.
I.2) Parte ricorrente osserva di aver utilizzato un criterio condiviso con il GSE per la determinazione della quota di energia termica da ascrivere al teleriscaldamento e quella da attribuire alla cessione allo stabilimento, avendo redatto la domanda di qualifica e la relazione tecnica di riconoscimento presentata al GSE per gli anni 2012 e 2013 consultando le linee guida ministeriali nella versione del gennaio 2012, che –al pari della successiva guida alla cogenerazione ad alto rendimento (CAR) del marzo 2012 – non forniva elementi specifici ulteriori per situazioni impiantistiche complesse e peculiari quali quelle relative alla Centrale, ragion per cui si convenne di considerare il calore “non utile” come prodotto esclusivamente dalle caldaie di integrazione, in un’ottica di totale trasparenza e condivisione con il GSE.
I.3) Rileva la ricorrente che il processo di qualificazione CAR delle unità cogenerative si concluse solo nel gennaio 2013 a seguito dello scambio con GSE di note e documenti integrativi, senza che, in tutto l’iter, fosse mai stato richiesto alla Società di chiarire come avvenissero i procedimenti di preriscaldamento e di degasaggio, procedimenti assolutamente indispensabili per la produzione di vapore alle pressioni (16 bar) e temperature (260°C) in gioco in questo impianto.
Risulterebbe pertanto erroneo l’assunto di GSE per cui non sarebbe mai stato informato dell’esistenza di un degasatore e, di converso, il metodo di calcolo utilizzato risulterebbe in linea con la normativa applicabile.
Per completezza, a nulla varrebbero i riferimenti alla “ Guida alla cogenerazione ad alto rendimento CAR ” aggiornata al marzo 2018 (a mente della quale in casi simili “ tutta l’energia termica utilizzata per il funzionamento dell’unità deve essere esclusa dal computo dell’energia termica utile cogenerata anche se proveniente esclusivamente da dispositivi non cogenerativi” - pag. 46) in quanto esplicitamente riferita alle domande di riconoscimento della qualifica CAR da presentarsi a partire dal 2018.
II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1, 3 E 21 NONIES DELLA LEGGE N. 241/1990 - CARENZA DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ.
La deducente afferma sussistere violazione delle regole sul legittimo affidamento che governano l’azione amministrativa, incidendo il provvedimento avversato su un rapporto consolidatosi per effetto della precedente approvazione del metodo di calcolo e dunque configurandosi come provvedimento di secondo grado, in riferimento al quale occorre tenere conto dei contrapposti interessi e dell’affidamento ingeneratosi in capo al ricorrente, nel caso concreto inesistente a distanza di circa sette anni dal suo primo riconoscimento, in occasione del quale ben avrebbe potuto il GSE manifestare il proprio ripensamento
III) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 8 DEL D.M. 31 GENNAIO 2014 – VIOLAZIONE DELL’ ART. 10 DELLA L. N. 241/4990 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Viene contestata la violazione dei principi e delle regole della legge n. 241 del 1990, imposta dall’art. 7 comma 1 del D.M. 31 gennaio 2014,
In particolare, GSE avrebbe omesso un idoneo riscontro in ordine alle osservazioni presentate dalla ricorrente essendosi limitato a ritenere le osservazioni inidonee a superare le difformità riscontrate e confermando i rilievi, e i relativi argomenti già in precedenza comunicati.
2- Il 28.11.2019 si è costituito il GSE per resistere al ricorso.
3- Con atto notificato il 14.1.2020 e depositato il 27.1.2020 la ricorrente ha interposto atto di motivi aggiunti, affermando che:
-) nel ricorso introduttivo erano state impugnate anche le note del 16.9.2019 contenenti preavviso di rigetto delle istanze di qualifica CAR delle Unità Cogenerative per l’anno 2017;
-) il 14.10.2019, per spirito collaborativo e senza intendimento di acquiescenza, la ricorrente aveva presentato al GSE la revisione delle rendicontazioni CAR relative all’anno 2017;
-) nelle more del presente giudizio, essa riceveva dal GSE analoga richiesta di revisione delle istanze di qualifica CAR delle Unità Cogenerative per la produzione dell’anno 2018, cui ha dato seguito pur precisando la correttezza della metodologia di calcolo in precedenza adottata per il riconoscimento della qualifica CAR per gli anni 2011 –2016 e, per gli anni 2017 e 2018, ha fatto applicazione del più conservativo criterio di scorporo del calore non utile per il calcolo dell’energia termica cogenerata;
-) il 15.11.2019 il GSE ha accolto le istanze di qualifica CAR per l’anno 2018 rispettivamente per le unità BE 10 (C701 Nuovo Cogeneratore) e BE 9 (Motore C 501), come riformulate dalla Società, indirettamente confermando l’erroneità dei dati e della metodologia di calcolo applicati dalla ricorrente per gli anni 2011 – 2016;
-) con successivi provvedimenti GSEWEB/P20190537649 e GSEWEB/P20190537650 il GSE ha quindi riconosciuto la conformità delle Unità Cogenerative ai requisiti normativi richiesti ai fini del riconoscimento della qualifica CAR per l’anno 2017.
3.1- Tanto premesso, al fine di non prestare acquiescenza alle pregresse determinazioni assunte dal GSE ed impugnate con il ricorso introduttivo, la ricorrente contesta in parte qua anche i sopravvenuti provvedimenti del GSE per illegittimità derivata sulla base degli identici motivi di cui al ricorso principale, contestualmente riprodotti.
4- In vista della trattazione del merito le parti hanno depositato memorie (l’8.9.2025 la ricorrente e il 9.9.2025 il GSE) e repliche (entrambe il 19.9.2025).
5- All’udienza di smaltimento del 10.10.2025 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
DIRITTO
6- Viene dapprima scrutinato il ricorso principale, che è infondato.
7- Giova premettere che:
-) in base alle previsioni ricavabili dal d.lgs. 8 febbraio 2007, n. 20, che ha dato attuazione alla direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, e dal D.M. 5 settembre 2011 (cfr. Cons. Stato, sez. II, 16 febbraio 2024, n. 1585 e 11 aprile 2022, n. 2672): (-) per "impianto di cogenerazione", deve intendersi un impianto che produce simultaneamente energia elettrica e calore, mentre "unità di cogenerazione" è una parte di tale impianto; (-) il "rendimento" di un'unità di cogenerazione è il rapporto fra l'energia di alimentazione consumata dall'unità stessa in un tempo considerato e la somma dell'energia elettrica e del calore utile prodotti nello stesso periodo; (-) la "cogenerazione ad alto rendimento" si ha quando l'unità è in grado di realizzare un "risparmio di energia primaria" (cd. indice Pes); (-) i "certificati bianchi" sono rilasciati a una data unità di cogenerazione sul presupposto che essa abbia i requisiti per essere considerata ad alto rendimento;
-) " Per quanto più interessa ai fini della decisione della presente controversia, l'art. 10 del d.lgs. n. 20 del 2007 prevede che ‘tutti gli impianti di cogenerazione sono dotati di apparecchi di misurazione del calore utile'; l'allegato II al predetto decreto legislativo, espressamente dedicato al ‘[c]alcolo della produzione da cogenerazione', ribadisce che ‘[i]l calcolo del rendimento globale deve basarsi sui valori di esercizio della unità di cogenerazione specifica, misurati nel periodo di riferimento'. Il d.m. 5.9.2011 ulteriormente conferma l'essenzialità dell'effettiva misurazione dei dati necessari per l'accesso ai benefici, là dove stabilisce che: la domanda di riconoscimento di Car è respinta se l'unità di cogenerazione non risulti dotata di ‘strumentazione idonea a definire le grandezze fisiche necessarie [...] per il calcolo dei benefici' (art. 8, co. 6); il Gse è tenuto a verificare che quanto dichiarato dall'operatore corrisponda alla ‘situazione reale dell'unità di cogenerazione' (art. 11, co. 2) " (Tar Lazio, sez. V ter, 2 maggio 2024, n. 8774);
-) ancora, " Se ne ricava che, ai fini del riconoscimento di un impianto come unità di cogenerazione ad alto rendimento, è imprescindibile fornire dati effettivi e accurati, sulla base di misurazioni registrate da dispositivi a ciò destinati; è invece precluso l'accesso ai benefici sulla base di dati presunti, ossia estrapolati da rielaborazioni di altri valori che non siano espressione diretta e immediata dell'energia prodotta " (Tar Lazio, n. 8774/2024, cit.);
-) peraltro, un suddetto obbligo dichiarativo trova la propria giustificazione nell'esigenza di circoscrivere la produzione incentivabile in assetto cogenerativo; in altri termini, " la ratio dell'incentivazione alla cogenerazione, imperniata sull'effettiva dimostrazione dell'efficienza energetica dell'impianto ausiliato, richiede la misurazione esatta dell'energia in entrata, al fine di poter acclarare, con speculare esattezza, l'effettivo risparmio di energia primaria conseguito dall'impianto " (Tar Lazio, sez. III str., 1° febbraio 2023, n. 1794);
-) proprio per tale motivo dispone l'art. 11, co. 3, del D.M. 5.9.2011 che " In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e la situazione reale dell'unità di cogenerazione, ovvero di documenti non veritieri ovvero di dichiarazioni false e mendaci, il GSE annulla il beneficio economico per tutti gli anni sulle cui produzioni la difformità ha avuto effetti, con recupero delle somme eventualmente erogate o dei benefici concessi ... ";
-) in tale ottica, dunque, “ L'annullamento dei benefici già riconosciuti dal GSE non può che operare con riguardo all'intero anno di produzione cui si riferisce la difformità accertata, trattandosi di un modus operandi strettamente consequenziale al meccanismo di operatività, su base annuale, del riconoscimento dei benefici stessi, secondo quanto si ricava da una serie di disposizioni del d.m. 5 settembre 2011, sicchè coerentemente con il meccanismo di operatività del beneficio, l'art. 11 comma 3 va interpretato nel senso che la difformità preclude il conseguimento del beneficio per l'intero anno e dall'altro che non è possibile differenziare le violazioni in base alla gravità, in quanto l'annullamento disposto dal GSE, insieme al recupero dei certificati bianchi già erogati, costituisce non una sanzione stricto sensu, ma una misura ripristinatoria derivante dall'accertata difformità tra il dato dichiarato e il dato reale, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni della l. n. 689/1981 e degli ulteriori principi di necessarietà, adeguatezza e proporzionalità, non conferenti con il contenuto vincolato dell'effetto ripristinatorio perseguito dall'art. 11, d.m. 5 settembre 2011 ” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 19/09/2018, n.9487);
-) ancora, rileva la giurisprudenza ( ex plurimis, Tar Lazio, Sez. V, 2.1.2025, n. 12) che " ai fini dell'annullamento dei benefici in ragione della non veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente al GSE non può ritenersi che le difformità debbano essere di gravità ed entità tale da influire sulle condizioni per lo stesso riconoscimento del funzionamento dell'impianto come unità cogenerativa ad alto rendimento. Tale requisito, infatti, non è in alcun modo previsto dagli artt. 42, comma 3, D.Lgs. n. 28/2011 e 11, comma 3, D.M. 5 settembre 2011, i quali richiamano - a fondamento della sanzione ivi prevista - l'obiettiva difformità tra quanto dichiarato ed accertato " (Tar Lazio, sez. III ter, 19 luglio 2016, n. 8267) e che “ tale previsione non è irragionevole ove si consideri, per un verso, la ratio del sistema di incentivazione e la rilevanza che nello stesso assume il criterio dell'autoresponsabilità e, per altro verso, che "l'annullamento di tutti i benefici erogati nell'anno cui si riferisce la difformità accertata dal Gestore è la stretta conseguenza del meccanismo di operatività, su base annuale, del riconoscimento dei benefici stessi (ciò che risulta confermato da una serie di disposizioni del d.m. 5 settembre 2011, quali l'art. 4, co. 1; art. 5, commi 1 e 2; all. II, punti 5.2 e 5.3; all. III, punto 3) " (Tar Lazio, sez. V str., 26 aprile 2024, n. 8255).
8- Nella fattispecie, con l’avversato provvedimento del 31.7.2019, all’esito dell’attività di controllo mediante verifica e sopralluogo e tenuto conto dei riscontri della ricorrente, il GSE comunicava alla ricorrente l’avvenuta decadenza dal riconoscimento della qualifica CAR per le unità “C501” e “C701” con riferimento alle annualità 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, per le seguenti motivazioni:
-) il GSE, a valle delle risultanze emerse nell'attività di controllo, ha riscontrato alcune difformità tra quanto dichiarato e la situazione reale delle unità in oggetto;
-) durante li sopralluogo è stata accertata, in particolare, la presenza di uno scambiatore di preriscaldo dell'acqua demi di alimento (HE402) e di due degasatori, utilizzati alternativamente negli anni a servizio delle unità di cogenerazione e delle caldaie integrative, non dichiarati in sede di riconoscimento CAR;
-) per quanto sopra riportato i confini delle unità di cogenerazione, per gli anni di rendicontazione dal 2011 al 2016, sono difformi dalla reale situazione delle unità;
-) la quota di vapore prodotta dalle due unità di cogenerazione e inviata al degasatore e la quota di acqua calda prodotta dalle due unità di cogenerazione e inviata allo scambiatore HE402 non costituiscono calore utile;
-) il metodo adottato per la determinazione dell'energia termica utile (Hchp) per gli anni di rendicontazione 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 non è conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, in quanto la quota di calore prodotta dalle due unità di cogenerazione associata sia alla corrente di vapore inviata al degasatore che all'acqua calda inviata allo scambiatore HE402 è stata erroneamente conteggiata nella grandezza HcHp;
-) le osservazioni trasmesse dall'Operatore con lettera del 8/11/2018 non permettono di superare la difformità riscontrata.
9- Tanto premesso, come condivisibilmente controdedotto dal GSE resistente –e, si soggiunge, non efficacemente smentito ex adverso- dalle allegazioni di parte ricorrente risulta anzitutto che le unità di cogenerazione BE9 e BE10, oggetto del giudizio, sono costituite da due degasatori (DG401 e DG402) utilizzati rispettivamente fino a marzo 2012 e da marzo 2012, a servizio delle unità di cogenerazione e uno scambiatore di preriscaldo dell’acqua di alimento, denominato HE402, alimentato da acqua di mandata dalla rete mediante uno stacco posto a valle del misuratore di energia termica inviata alla rete di TLR (MIS1).
Pur tuttavia, in sede di accesso alla qualifica CAR, la ricorrente ha omesso di dichiarare l’esistenza del degasatore DG402 e dello scambiatore di preriscaldo, come emerge dalla lettura degli schemi di recupero del calore CF9998B e CF7624B (all. 003 alla produzione GSE del 30.7.2025), allegati in sede di richiesta di riconoscimento della qualifica CAR, e richiamati in ricorso.
Nello specifico, il primo schema, trasmesso con riferimento all’unità BE10 per l’anno di riconoscimento nell’anno 2011, riporta in basso a destra due flussi di vapore con le indicazioni “DA DEGASATORE DG401” e “A DEGASATORE DG401” e detto schema è stato però trasmesso anche per gli anni successivi, nonostante la modifica, per tali ultimi periodi, della conformazione dell’unità di cogenerazione, essendo stato utilizzato il degasatore DG401 da marzo 2012 come semplice serbatoio di accumulo ed essendo invece il degasaggio effettuato presso lo stabilimento ITS Detergenti e dunque mediante il degasatore DG402, non rappresentato nel suddetto schema, dunque valevole fino alla modifica intervenuta.
Parimenti, quanto al secondo schema, trasmesso con riferimento all’unità BE09 per l’anno di riconoscimento 2012, non è rappresentato né il degasatore né lo scambiatore di preriscaldo dell’acqua di alimento, denominato HE402, alimentato da acqua di mandata dalla rete mediante uno stacco posto a valle del misuratore di energia termica inviata alla rete di TLR (MIS1).
10- Quanto ora esposto, alla luce della precitata normativa e delle coordinate giurisprudenziali dianzi evidenziate in tema di conseguenze della difformità tra quanto dichiarato e la situazione reale dell'unità di cogenerazione, costituisce elemento di per sé sufficiente a ritenere infondata la doglianza della ricorrente.
11- A ciò può soggiungersi che è irrilevante l’assunto di quest’ultima per cui il processo di degasaggio “non avviene presso la centrale di cogenerazione ma presso lo stabilimento ITS Detergenti adiacente (cliente di Gelsia)”, tenuto conto del dirimente rilievo che tale aspetto non fa venir meno l’erroneità delle informazioni fornite al GSE per l’accesso ai benefici CAR quanto meno per il periodo da marzo 2012 al 2016.
12- Per completezza, come condivisibilmente osservato dal GSE e non smentito ex adverso, il par. 2.3. delle “Linee Guida per l’applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011” stabilisce che “Non costituisce calore utile […] il calore utilizzato per i consumi interni dell’impianto quale il calore contenuto nelle correnti inviate al degasatore, gli spurghi di caldaia, il calore utilizzato per la preparazione della carica di combustibile e comunque tutto il calore finalizzato alla produzione di energia dell’impianto di cogenerazione” mentre la relativa Appendice C precisa che “la determinazione dei flussi energetici (energia primaria, elettricità e calore utile) deve essere effettuata al contorno dell’unità di cogenerazione, in corrispondenza di tutti e soli i punti di immissione e prelievo che alimentino o siano alimentati dalla sola unità di cogenerazione in esame, a prescindere dai confini di proprietà o dai limiti fisici del perimetro di centrale” , ragion per cui la posizione del degasatore non cambia la circostanza per cui il calore inviato ad esso ed allo scambiatore di preriscaldo, vada comunque sottratto dal calore utile, non prevedendo le Linee Guida, infatti eccezione alcuna fondata su una particolare collocazione del degasatore.
13- Né, si soggiunge per completezza, è dato ravvisare alcuna situazione di irrisolvibile incertezza per come dedotto dalla ricorrente, oltretutto in termini del tutto generici ed apodittici e comunque ragionevolmente smentita dalle considerazioni da ultimo esposte.
14- Da ultimo si osserva che, a fronte della presenza di erronee informazioni rilevanti, del tutto inconferente è il tentativo di parte ricorrente di spostare sul GSE una sorta di “corresponsabilità” o comunque di “negligenza” istruttoria, gravando invece sull'interessato l'onere di fornire tutti gli elementi idonei a dar prova della sussistenza delle condizioni per l'ammissione ai benefici, ricadendo sullo stesso, anche per il principio di autoresponsabilità, le conseguenze derivanti eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa (ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. V-Ter, sentenza n. 9921/2025) e, si soggiunge per mera completezza, non essendo stati portati elementi significativi che avrebbero dovuto instillare dubbi particolari abbisognevoli di approfondimento specifico sul punto da parte del GSE.
Quanto ora esposto comporta la reiezione dell’istanza di CTU per per la verifica dei dati tecnico-fattuali non essendovi necessità, alla luce della documentazione agli atti, di un simile approfondimento istruttorio.
15- Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.
Premesso che, nel caso controverso, non si tratta di decadenza totale dai benefici ma di mancato riconoscimento con riferimento ad alcune annualità, deve comunque osservarsi che “ I provvedimenti di decadenza dagli incentivi adottati dal GSE sono espressione di un potere di verifica, accertamento e controllo, di natura doverosa e ad esito vincolato. La decadenza non presenta natura sanzionatoria, ma accertativa della violazione commessa, con conseguente irrilevanza dell'elemento psicologico e non invocabilità della buona fede ” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/12/2024, n.21695) e, più nello specifico, che “ Nessun obbligo di accertare i presupposti di cui all'art. 21-nonies discende dall'art. 56, co. 7 e 8, del d.l. n. 76/2020 per i procedimenti iniziati prima della relativa entrata in vigore, atteso che la disposizione da ultimo menzionata non ha natura di norma di interpretazione autentica e non può applicarsi ai procedimenti di verifica avviati precedentemente alla sua introduzione. Di talché il potere esercitato dal GSE nel caso di specie non è discrezionale come nel caso dell'autotutela che deve tener conto del bilanciamento tra il legittimo affidamento del privato e l'interesse pubblico, ma vincolato dovendo intervenire in presenza di una violazione ” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 02/01/2025, n.12).
Peraltro, anche considerando che il provvedimento impugnato è stato emesso in data 31.7.2019, giova rammentare che “ L'art. 56, comma 7, d.l. n. 76/2020 non muta la natura del potere esercitato dal GSE, ma introduce un istituto di carattere speciale ove la decadenza è ancorata ai presupposti dell'autotutela di cui all'art. 21 nonies, l. n. 241/1990. La natura di tale potere non è, peraltro, mutata nemmeno a seguito della modifica all'art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011, introdotta dall'art. 56, comma 7, d.l. n. 76/2020, che subordina l'esercizio del potere di decadenza alla presenza dei presupposti di cui all'art. 21 nonies, l. n. 241/1990. Il potere in esame rimane di decadenza, venendo accomunato a quello di autotutela limitatamente ai presupposti per il legittimo esercizio. La disposizione, inoltre, non ha natura di norma di interpretazione autentica e per espressa previsione si applica ai procedimenti pendenti o, se già definiti, solo a seguito di apposita istanza dell'interessato, alle condizioni indicate dall'art 56, comma 8, del d.l. 76/2020 ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 1.7.2024, n.13186).
16- E’ da ultimo infondato il terzo motivo di ricorso.
Sul punto è sufficiente osservare che, per un verso, il GSE, sia pur sinteticamente, ha affermato che le osservazioni dell’operatore di cui alla lettera dell’8.11.2018 non permettono di superare la difformità riscontrata e comunque, in coerenza con il costante orientamento giurisprudenziale, va ribadito che l'Amministrazione non è tenuta a svolgere una puntuale e analitica confutazione delle deduzioni introdotte dall'interessato nel corso del procedimento, essendo sufficiente che emerga con un certo grado di determinazione la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno del provvedimento finale (ex multis, Cons. Stato, sez. II, 15 novembre 2023, n. 9800; Cons. Stato, sez. IV, 4 novembre 2020, n. 6815).
17- In conclusione, il ricorso principale è infondato e va rigettato.
18- La sovrapponibilità delle censure contenute nel ricorso principale e nell’atto di motivi aggiunti comporta anche l’infondatezza di quest’ultimo con il conseguenziale rigetto.
19- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti come in epigrafe proposto, li rigetta entrambi.
Condanna la ricorrente Gelsia s.r.l., in persona del l.r. pro-tempore, alle spese processuali in favore della resistente GSE, liquidandole in complessivi euro 1.000,00, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT ES, Presidente FF
CO TI, Primo Referendario, Estensore
Luca Pavia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO TI | AT ES |
IL SEGRETARIO