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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/02/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario, avv Rosa Maria Rella, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9228/2024 R.G. Lavoro, discussa all'udienza del giorno 13.2.2025 e promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Lionetti Parte_1
RICORRENTE
contro
contumace Controparte_1
RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.10.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva istanza per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c., chiedendo procedersi alla nomina di un CTU al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per beneficiare dell' indennità di accompagnamento.
Con decreto depositato il 29.10.2024 il Tribunale fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 19.12.2025 ed assegnava alla parte ricorrente termine fino al 12.11.2024 per la notificazione del ricorso alla controparte.
All'udienza del 19.12.2024 parte ricorrente dichiarava di non aver potuto procedere alla notifica per causa a sé non imputabile e chiedeva la rimessione in termini per provvedere ad una nuova notifica del ricorso e dei pedissequi provvedimenti. La causa veniva rinviata all'udienza CP_ odierna, assegnando termine fino a 30 gg prima dell'udienza per la notifica del ricorso all'
Per l'odierna udienza la parte ricorrente depositava copia delle ricevute di accettazione e CP_ consegna della notifica telematica all' del ricorso perfezionatasi in data 17.1.2025, quando ormai il termine assegnato era spirato, chiedendo di essere rimessa in termini per la notifica. Quindi, il giudicante, previa discussione, pronuncia la presente sentenza contestuale emessa all'esito della camera di consiglio.
Ritiene il giudicante che la richiesta di rimessione nei termini per la notificazione del ricorso, avanzata dalla parte ricorrente all'odierna udienza, non possa trovare accoglimento.
Ed invero, l'art. 445 bis c.p.c. stabilisce, al primo comma, quanto segue:
“1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma
6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195”.
Ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. (consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite), il giudice deve procedere a norma del terzo comma dell'art.696 c.p.c..
Ai sensi dell'art. 696 (accertamento tecnico ed ispezione giudiziale), comma 3, c.p.c. il giudice provvede nelle forme stabilite negli artt. 694 e 695 c.p.c., in quanto applicabili, nomina il CTU
e fissa la data di inizio delle operazioni peritali.
Infine, ai sensi dell'art. 694 c.p.c. (ordine di comparizione), “il presidente del tribunale o il giudice di pace fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto”.
Il quadro normativo, così come ricostruito e richiamato dall'art.445 bis c.p.c., prevede dunque che il termine fissato per la notificazione del decreto con il quale viene fissata l'udienza di comparizione abbia natura perentoria.
Risulta dagli atti che parte ricorrente ha notificato il ricorso oltre il termine assegnato ed inoltre che non ha né allegato né provato di essere incorsa in decadenza per causa a sè non imputabile (art. 153, comma 2°, c.p.c.).
Pertanto, alla stregua delle argomentazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
CP_ Nulla per le spese processuali, stante la contumacia dell'
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario, avv Rosa Maria Rella definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 9228/2024 R.G.L., così provvede:
- dichiara il ricorso improcedibile;
- nulla per le spese processuali.
Foggia, 13.2.2025 ore 13.50
Il Giudice del lavoro
Rosa Maria Rella
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario, avv Rosa Maria Rella, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9228/2024 R.G. Lavoro, discussa all'udienza del giorno 13.2.2025 e promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Lionetti Parte_1
RICORRENTE
contro
contumace Controparte_1
RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.10.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva istanza per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c., chiedendo procedersi alla nomina di un CTU al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per beneficiare dell' indennità di accompagnamento.
Con decreto depositato il 29.10.2024 il Tribunale fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 19.12.2025 ed assegnava alla parte ricorrente termine fino al 12.11.2024 per la notificazione del ricorso alla controparte.
All'udienza del 19.12.2024 parte ricorrente dichiarava di non aver potuto procedere alla notifica per causa a sé non imputabile e chiedeva la rimessione in termini per provvedere ad una nuova notifica del ricorso e dei pedissequi provvedimenti. La causa veniva rinviata all'udienza CP_ odierna, assegnando termine fino a 30 gg prima dell'udienza per la notifica del ricorso all'
Per l'odierna udienza la parte ricorrente depositava copia delle ricevute di accettazione e CP_ consegna della notifica telematica all' del ricorso perfezionatasi in data 17.1.2025, quando ormai il termine assegnato era spirato, chiedendo di essere rimessa in termini per la notifica. Quindi, il giudicante, previa discussione, pronuncia la presente sentenza contestuale emessa all'esito della camera di consiglio.
Ritiene il giudicante che la richiesta di rimessione nei termini per la notificazione del ricorso, avanzata dalla parte ricorrente all'odierna udienza, non possa trovare accoglimento.
Ed invero, l'art. 445 bis c.p.c. stabilisce, al primo comma, quanto segue:
“1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma
6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195”.
Ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. (consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite), il giudice deve procedere a norma del terzo comma dell'art.696 c.p.c..
Ai sensi dell'art. 696 (accertamento tecnico ed ispezione giudiziale), comma 3, c.p.c. il giudice provvede nelle forme stabilite negli artt. 694 e 695 c.p.c., in quanto applicabili, nomina il CTU
e fissa la data di inizio delle operazioni peritali.
Infine, ai sensi dell'art. 694 c.p.c. (ordine di comparizione), “il presidente del tribunale o il giudice di pace fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto”.
Il quadro normativo, così come ricostruito e richiamato dall'art.445 bis c.p.c., prevede dunque che il termine fissato per la notificazione del decreto con il quale viene fissata l'udienza di comparizione abbia natura perentoria.
Risulta dagli atti che parte ricorrente ha notificato il ricorso oltre il termine assegnato ed inoltre che non ha né allegato né provato di essere incorsa in decadenza per causa a sè non imputabile (art. 153, comma 2°, c.p.c.).
Pertanto, alla stregua delle argomentazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
CP_ Nulla per le spese processuali, stante la contumacia dell'
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario, avv Rosa Maria Rella definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 9228/2024 R.G.L., così provvede:
- dichiara il ricorso improcedibile;
- nulla per le spese processuali.
Foggia, 13.2.2025 ore 13.50
Il Giudice del lavoro
Rosa Maria Rella