Art. 33. (Sanzioni)
Il preponente che non provvede al pagamento dei contributi nel termine stabilito o vi provvede in misura inferiore a quella dovuta e' punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 20.000 per ogni agente o rappresentante di commercio per il quale abbia omesso, in tutto o in parte, il pagamento del contributo. In caso di recidiva la pena e' dell'ammenda da lire 2.000 a lire 40.000.
Nei casi previsti nel comma precedente il preponente e' altresi' tenuto al pagamento dei contributi non corrisposti ed al versamento di una somma di importo pari ai contributi medesimi.
Il preponente che effettua, sulle somme dovute allo agente o rappresentante di commercio, trattenute maggiori di quelle consentite, e' punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 20.000 per ogni agente o rappresentante di commercio per il quale e' stata effettuata la trattenuta abusiva, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
Il preponente, o chi per lui, che si rifiuti di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini dell'applicazione della presente legge, e' punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 50.000 salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
Il preponente che fornisce ai funzionari ed agli agenti incaricati della sorveglianza sull'applicazione della presente legge dati o documenti scientemente errati o incompleti, e chiunque rende dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a se' o ad altri le prestazioni contemplate dalla presente legge, e' punito con la multa da lire 5.000 a lire 50.000, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati alla realizzazione dei fini di assistenza e di istruzione professionale dell'ENASARCO.
Il preponente che non provvede al pagamento dei contributi nel termine stabilito o vi provvede in misura inferiore a quella dovuta e' punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 20.000 per ogni agente o rappresentante di commercio per il quale abbia omesso, in tutto o in parte, il pagamento del contributo. In caso di recidiva la pena e' dell'ammenda da lire 2.000 a lire 40.000.
Nei casi previsti nel comma precedente il preponente e' altresi' tenuto al pagamento dei contributi non corrisposti ed al versamento di una somma di importo pari ai contributi medesimi.
Il preponente che effettua, sulle somme dovute allo agente o rappresentante di commercio, trattenute maggiori di quelle consentite, e' punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 20.000 per ogni agente o rappresentante di commercio per il quale e' stata effettuata la trattenuta abusiva, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
Il preponente, o chi per lui, che si rifiuti di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini dell'applicazione della presente legge, e' punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 50.000 salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
Il preponente che fornisce ai funzionari ed agli agenti incaricati della sorveglianza sull'applicazione della presente legge dati o documenti scientemente errati o incompleti, e chiunque rende dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a se' o ad altri le prestazioni contemplate dalla presente legge, e' punito con la multa da lire 5.000 a lire 50.000, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati alla realizzazione dei fini di assistenza e di istruzione professionale dell'ENASARCO.