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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 24/10/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 259/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
( ) e ( ), difesi dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
OV DO CA.
PARTE OPPONENTE
Contro
( , difesa dall'avv. Raffaele Zurlo e dall'avv. Andrea Ornati. Controparte_1 P.IVA_1
PARTE OPPOSTA
Oggetto: contratto di finanziamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione, cui integralmente si rimanda, l'opponente solleva gravame avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Barcellona P.G., meglio indicato in dispositivo.
Eccepisce preliminarmente la carenza del presupposti ai fini dell'ingiunzione del credito, fondato su un mero saldaconto, in radicale difetto dell'estratto conto generale, del piano di ammortamento, dell'indicazione delle singole date di versamento dei ratei, di quelle non pagate, ai fini della completa determinazione del credito;
contesta le somme pretese e la quantificazione del debito, rilevando l'errata determinazione della sorte capitale, il maggior TAEG rispetto a quanto indicato in contratto, l'applicazione di interessi di mora usurari nonché di una penale applicata, viziata da vessatorietà; contesta il tasso effettivo del prestito pari al 17,60%, superiore di oltre il 2% il tasso 1 medio soglia, emergendone il carattere usurario;
eccepisce inoltre l'imposizione in sede di stipula di una polizza assicurativa danni/vita invero posta a copertura di un rischio da attività lavorativa subordinata, inesistente nel caso in esame giusta l'attività lavorativa autonoma del contrante, con conseguente ingiustificato arricchimento, ed ancora con maggior tasso di interesse di mora;
spiega infine domanda riconvenzionale in termini risarcitori in conseguenza del danno sia patrimoniale che non patrimoniale, subìto dagli opponenti per l'avvenuta segnalazione alla centrale allarme interbancaria e i sistemi di informazione creditizie.
Conclude chiedendo di dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti di cui all'articolo 633, c.p.c.; la nullità delle clausole di cui agli artt. 7 e 8 del contratto di finanziamento in oggetto, unilateralmente predisposte dalla banca;
l'ingiustificato arricchimento goduto dalla banca per aver imposto al consumatore una polizza assicurativa illegittima;
la nullità delle clausole relative al tasso di interesse corrispettivo e moratorio applicato oltre il tasso soglia di usura;
in via riconvenzionale, la condanna di alla restituzione delle somme corrisposte a CP_1 titolo di interessi nonché al risarcimento del danno non patrimoniale per fatto illecito e per aver subìto gli opponenti la segnalazione presso i sistemi di informazioni creditizie, quantificato in via equitativa in euro 20.000,00 salva quella diversa.
Parte opposta contesta, rilevando preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per l'assoluta genericità e indeterminatezza dei fatti costitutivi delle contestazioni;
la compiuta integrazione dei presupposti ai fini dell'ingiunzione, giusta la valenza probatoria dell'estratto conto certificativo ex art. 50 TUB;
il corretto computo delle somme a titolo di sorte capitale, e la corrispondenza tra le risultanze dell'estratto conto certificato in atti con i dati contabili della documentazione depositata;
la corretta applicazione degli interessi entro i limiti del tasso soglia secondo rilevazioni ministeriali;
l'errata deduzione di controparte in merito al cumulo di interessi moratori e corrispettivi;
contesta ancora l'assunta vessatorietà delle clausole richiamate;
sull'eccepita illegittimità della polizza assicurativa oppone la carenza di legittimazione passiva quale cessionaria del credito in ogni caso, ne contesta il fondamento attesa la copertura sul rischio di eventi a lavoratori autonomi;
si oppone alla domanda riconvenzionale, non emergendo estremi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., contestando l'assunta iscrizione dei nominativi presso i registri di informazione creditizia, circostanza non dimostrata.
Conclude chiedendo il rigetto dell'opposizione, nonché della domanda riconvenzionale rilevando in ogni caso la carenza di legittimazione passiva.
Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c.; ed invero sia il petitum che la causa petendi della
2 domanda per cui è giudizio e le relative conclusioni, risultano adeguatamente spiegate, pacificamente individuandosi le ragioni di opposizione e le specifiche doglianze avverso la pretesa creditoria e, quanto alla riconvenzionale, la richiesta ad una statuizione di condanna risarcitoria, quindi, quale petitum mediato, il bene concreto della vita chiesto in giudizio.
Deve essere disatteso l'eccepito difetto di legittimazione della società opposta per carenza di prova della intervenuta cessione del credito azionato in giudizio, sollevato dagli opponenti in fase conclusiva del giudizio. Eccezione che, invero, si atteggia in termini di sostanziale incompatibilità con la difesa pur articolata dai medesimi in seno alle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. a sostenere, per converso, la completa legittimazione della cessionaria ed affermandone, specificamente, la successione a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già in titolarità della società cedente. Deduzione che vale a superare l'onere probatorio in capo all'opposta circa la propria posizione giuridica attiva, quale cessionaria (in tal senso Cass. n 14177/2011).
In ordine all'eccepito vizio di nullità del decreto per la contestata sussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento monitorio, come sollevata da parte opponente, deve osservarsi come il decreto ingiuntivo sia un provvedimento ad accertamento anticipatorio, pur se con attitudine al giudicato. Il contraddittorio instaurato a seguito dell'opposizione apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03). Oggetto del giudizio di opposizione non
è tanto la valutazione di legittimità e di validità del documento a riscontro del credito di cui al decreto opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02). Dunque il diritto del preteso creditore resta comunque oggetto di valutazione indipendentemente dai requisiti di legge richiesti in ordine al documento su cui si fonda l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ciò premesso, deve considerarsi come superata la fase monitoria trovino applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, tenuto dunque a dar rigorosa prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (tra le tante Cass.
n. 14640/2018, Cass. n. 12818/2024).
Pertanto qualora parte opponente fondi il gravame su contestazioni di carattere sostanziale, quali, come in esame, l'errata quantificazione della sorte capitale pretesa a saldo, quindi degli interessi moratori applicati nello sviluppo del piano finanziario, spetta alla parte creditrice fornire ogni compiuta prova a dar ragione della pretesa azionata.
3 Procedendo all'esame nel merito, si rileva.
E' stato rilevato che in ipotesi di credito che trovi origine in un contratto di finanziamento, quale l'ipotesi del credito al consumo per cui è giudizio, la certificazione ex art. 50 del t.u.b. di cui al d.lgs.vo n. 385/1993 non potrà in sé costituire prova idonea del credito in fase di merito, invero pur anche irrilevante posto che la norma in esame troverebbe riferimento all'estratto conto dunque per i soli rapporti regolati in conto corrente e non anche a quelli di finanziamento. Rapporti per i quali l'onere probatorio potrà ritenersi soddisfatto a condizione almeno della produzione in giudizio del contratto di finanziamento e del relativo piano di ammortamento (in tal senso tra gli altri Tribunale di
Frosinone, 27.1.2020; Tribunale di Lecce, 9.3.2020, n.764; Tribunale di Brindisi, 22.12.2021).
In detta direzione, il compendio processuale non ha offerto i dovuti riscontri, rinvenendosi il contratto di finanziamento per cui è giudizio ma non, anche, il relativo piano di ammortamento, documento da ritenersi decisivo a fondare la domanda creditoria.
Il contenuto testuale del contratto indica la somma erogata pari ad euro 24.000,00 da rimborsarsi il numero 72 rate mensili, le ulteriori somme accessorie per commissione spese, premi assicurativi e commissioni per r.i.d., comunicazioni periodiche nonché gli interessi di mora, determinati in euro 1,25% mensili, il t.a.n. pari al 13,505% e il t.a.g. al 15,10% precisando le modalità di calcolo con piano di ammortamento alla francese.
L'omessa produzione del piano di ammortamento tuttavia, documento da ritenere parte integrante del contratto stesso e oggetto di specifica approvazione e sottoscrizione del beneficiario del mutuo, preclude ogni opportuna verifica e valutazione degli importi concretamente determinati a debito, secondo le condizioni di contratto, nel rispetto della misura dei tassi applicati e ciò, inevitabilmente, anche ai fini della compiuta verifica del TAEG.
Le condizioni relative al piano di finanziamento concernenti il tasso e gli interessi di mora, devono infatti essere integrate con il piano finanziario, anch'esso concordato dalle parti, dal quale si possa comprendere la consistenza dell'operazione nel tempo, esponendosi, oltre allo sviluppo del numero delle rate e l'ammontare di ciascuna di esse, in particolare l'indicazione degli importi specificamente addebitati quanto a titolo di sorte capitale, quanto a titolo di interessi, ulteriormente indicando il tasso debitore in concreto elaborato ed, infine, le spese, così da poterne valutare la complessiva corrispondenza della domanda creditoria al contratto. Incerta la quota per capitale e quella per interessi decade inevitabilmente ogni indice di riscontro ai fini della compiuta valutazione della correttezza dei saldi dovuti rispetto agli oneri della complessiva operazione finanziaria, come pattuita. Ed infatti, esaminando il contenuto del contratto in sé si nota, invero, come non sia consentito di ricostruire la somma complessiva da restituire al mutuante, in particolare non
4 risultando indicato l'ammontare degli interessi debitori in relazione alla dilazione dei pagamenti in restituzione del capitale, la cui determinazione evidentemente resta demandata in concreto allo sviluppo del piano finanziario.
Si osserva ancora come pur indicato in contratto il criterio di ammortamento alla francese, non risulta chiarito se l'ammontare degli oneri dovuti sia determinato applicando la capitalizzazione semplice (che ricorre qualora gli interessi maturati sul capitale iniziale vengano corrisposti separatamente in un periodo specifico) o composta (qualora gli interessi maturati vengano sommati al capitale iniziale in un periodo specifico, generandone così ulteriori). Anche sotto detto profilo solo il piano di ammortamento avrebbe consentito di ricostruire la composizione delle singole rate e dunque dei saldi, assurgendo a decisivo indice valutativo.
Da quanto sopra esposto, ne deriva, dunque, che l'incompleta produzione del contratto di finanziamento non consente di poter asseverare la fondatezza delle somme pretese a saldo, restando preclusa l'individuazione e l'esame delle poste in concreto applicate, rispetto ai termini contrattuali e non permette, così, di ritenere raggiunta la prova dei fatti costitutivi del credito dedotto in giudizio, restando insuperate le doglianze oggetto di opposizione.
La domanda deve dunque essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
E' da rigettarsi invece la pretesa spiegata in via riconvenzionale dagli opponenti intesa al risarcimento del danno in conseguenza della illegittima segnalazione della posizione debitoria alla centrale rischi finanziari o altro sistema di informazione creditizia. Domanda contestata dalla società opposta ed, invero, non sostenuta da alcuna allegazione o attendibile elemento di sorta a dar riscontro dell'effettiva segnalazione a cura dell'istituto finanziario, come da doglianza.
Le spese del giudizio, in ragione della reiezione come sopra delle domande e delle eccezioni spiegate in giudizio dalle parti si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. definitivamente pronunciando così decide:
Accoglie parzialmente l'opposizione spiegata da e . Parte_1 Parte_2
Revoca il decreto ingiuntivo n. 477/2017 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. ed ogni relativa statuizione.
Rigetta le altre domande.
Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Barcellona P.G., 24 ottobre 2025
Il g.o.p. Pietro Longo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
( ) e ( ), difesi dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
OV DO CA.
PARTE OPPONENTE
Contro
( , difesa dall'avv. Raffaele Zurlo e dall'avv. Andrea Ornati. Controparte_1 P.IVA_1
PARTE OPPOSTA
Oggetto: contratto di finanziamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione, cui integralmente si rimanda, l'opponente solleva gravame avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Barcellona P.G., meglio indicato in dispositivo.
Eccepisce preliminarmente la carenza del presupposti ai fini dell'ingiunzione del credito, fondato su un mero saldaconto, in radicale difetto dell'estratto conto generale, del piano di ammortamento, dell'indicazione delle singole date di versamento dei ratei, di quelle non pagate, ai fini della completa determinazione del credito;
contesta le somme pretese e la quantificazione del debito, rilevando l'errata determinazione della sorte capitale, il maggior TAEG rispetto a quanto indicato in contratto, l'applicazione di interessi di mora usurari nonché di una penale applicata, viziata da vessatorietà; contesta il tasso effettivo del prestito pari al 17,60%, superiore di oltre il 2% il tasso 1 medio soglia, emergendone il carattere usurario;
eccepisce inoltre l'imposizione in sede di stipula di una polizza assicurativa danni/vita invero posta a copertura di un rischio da attività lavorativa subordinata, inesistente nel caso in esame giusta l'attività lavorativa autonoma del contrante, con conseguente ingiustificato arricchimento, ed ancora con maggior tasso di interesse di mora;
spiega infine domanda riconvenzionale in termini risarcitori in conseguenza del danno sia patrimoniale che non patrimoniale, subìto dagli opponenti per l'avvenuta segnalazione alla centrale allarme interbancaria e i sistemi di informazione creditizie.
Conclude chiedendo di dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti di cui all'articolo 633, c.p.c.; la nullità delle clausole di cui agli artt. 7 e 8 del contratto di finanziamento in oggetto, unilateralmente predisposte dalla banca;
l'ingiustificato arricchimento goduto dalla banca per aver imposto al consumatore una polizza assicurativa illegittima;
la nullità delle clausole relative al tasso di interesse corrispettivo e moratorio applicato oltre il tasso soglia di usura;
in via riconvenzionale, la condanna di alla restituzione delle somme corrisposte a CP_1 titolo di interessi nonché al risarcimento del danno non patrimoniale per fatto illecito e per aver subìto gli opponenti la segnalazione presso i sistemi di informazioni creditizie, quantificato in via equitativa in euro 20.000,00 salva quella diversa.
Parte opposta contesta, rilevando preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per l'assoluta genericità e indeterminatezza dei fatti costitutivi delle contestazioni;
la compiuta integrazione dei presupposti ai fini dell'ingiunzione, giusta la valenza probatoria dell'estratto conto certificativo ex art. 50 TUB;
il corretto computo delle somme a titolo di sorte capitale, e la corrispondenza tra le risultanze dell'estratto conto certificato in atti con i dati contabili della documentazione depositata;
la corretta applicazione degli interessi entro i limiti del tasso soglia secondo rilevazioni ministeriali;
l'errata deduzione di controparte in merito al cumulo di interessi moratori e corrispettivi;
contesta ancora l'assunta vessatorietà delle clausole richiamate;
sull'eccepita illegittimità della polizza assicurativa oppone la carenza di legittimazione passiva quale cessionaria del credito in ogni caso, ne contesta il fondamento attesa la copertura sul rischio di eventi a lavoratori autonomi;
si oppone alla domanda riconvenzionale, non emergendo estremi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., contestando l'assunta iscrizione dei nominativi presso i registri di informazione creditizia, circostanza non dimostrata.
Conclude chiedendo il rigetto dell'opposizione, nonché della domanda riconvenzionale rilevando in ogni caso la carenza di legittimazione passiva.
Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c.; ed invero sia il petitum che la causa petendi della
2 domanda per cui è giudizio e le relative conclusioni, risultano adeguatamente spiegate, pacificamente individuandosi le ragioni di opposizione e le specifiche doglianze avverso la pretesa creditoria e, quanto alla riconvenzionale, la richiesta ad una statuizione di condanna risarcitoria, quindi, quale petitum mediato, il bene concreto della vita chiesto in giudizio.
Deve essere disatteso l'eccepito difetto di legittimazione della società opposta per carenza di prova della intervenuta cessione del credito azionato in giudizio, sollevato dagli opponenti in fase conclusiva del giudizio. Eccezione che, invero, si atteggia in termini di sostanziale incompatibilità con la difesa pur articolata dai medesimi in seno alle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. a sostenere, per converso, la completa legittimazione della cessionaria ed affermandone, specificamente, la successione a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già in titolarità della società cedente. Deduzione che vale a superare l'onere probatorio in capo all'opposta circa la propria posizione giuridica attiva, quale cessionaria (in tal senso Cass. n 14177/2011).
In ordine all'eccepito vizio di nullità del decreto per la contestata sussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento monitorio, come sollevata da parte opponente, deve osservarsi come il decreto ingiuntivo sia un provvedimento ad accertamento anticipatorio, pur se con attitudine al giudicato. Il contraddittorio instaurato a seguito dell'opposizione apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03). Oggetto del giudizio di opposizione non
è tanto la valutazione di legittimità e di validità del documento a riscontro del credito di cui al decreto opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02). Dunque il diritto del preteso creditore resta comunque oggetto di valutazione indipendentemente dai requisiti di legge richiesti in ordine al documento su cui si fonda l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ciò premesso, deve considerarsi come superata la fase monitoria trovino applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, tenuto dunque a dar rigorosa prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (tra le tante Cass.
n. 14640/2018, Cass. n. 12818/2024).
Pertanto qualora parte opponente fondi il gravame su contestazioni di carattere sostanziale, quali, come in esame, l'errata quantificazione della sorte capitale pretesa a saldo, quindi degli interessi moratori applicati nello sviluppo del piano finanziario, spetta alla parte creditrice fornire ogni compiuta prova a dar ragione della pretesa azionata.
3 Procedendo all'esame nel merito, si rileva.
E' stato rilevato che in ipotesi di credito che trovi origine in un contratto di finanziamento, quale l'ipotesi del credito al consumo per cui è giudizio, la certificazione ex art. 50 del t.u.b. di cui al d.lgs.vo n. 385/1993 non potrà in sé costituire prova idonea del credito in fase di merito, invero pur anche irrilevante posto che la norma in esame troverebbe riferimento all'estratto conto dunque per i soli rapporti regolati in conto corrente e non anche a quelli di finanziamento. Rapporti per i quali l'onere probatorio potrà ritenersi soddisfatto a condizione almeno della produzione in giudizio del contratto di finanziamento e del relativo piano di ammortamento (in tal senso tra gli altri Tribunale di
Frosinone, 27.1.2020; Tribunale di Lecce, 9.3.2020, n.764; Tribunale di Brindisi, 22.12.2021).
In detta direzione, il compendio processuale non ha offerto i dovuti riscontri, rinvenendosi il contratto di finanziamento per cui è giudizio ma non, anche, il relativo piano di ammortamento, documento da ritenersi decisivo a fondare la domanda creditoria.
Il contenuto testuale del contratto indica la somma erogata pari ad euro 24.000,00 da rimborsarsi il numero 72 rate mensili, le ulteriori somme accessorie per commissione spese, premi assicurativi e commissioni per r.i.d., comunicazioni periodiche nonché gli interessi di mora, determinati in euro 1,25% mensili, il t.a.n. pari al 13,505% e il t.a.g. al 15,10% precisando le modalità di calcolo con piano di ammortamento alla francese.
L'omessa produzione del piano di ammortamento tuttavia, documento da ritenere parte integrante del contratto stesso e oggetto di specifica approvazione e sottoscrizione del beneficiario del mutuo, preclude ogni opportuna verifica e valutazione degli importi concretamente determinati a debito, secondo le condizioni di contratto, nel rispetto della misura dei tassi applicati e ciò, inevitabilmente, anche ai fini della compiuta verifica del TAEG.
Le condizioni relative al piano di finanziamento concernenti il tasso e gli interessi di mora, devono infatti essere integrate con il piano finanziario, anch'esso concordato dalle parti, dal quale si possa comprendere la consistenza dell'operazione nel tempo, esponendosi, oltre allo sviluppo del numero delle rate e l'ammontare di ciascuna di esse, in particolare l'indicazione degli importi specificamente addebitati quanto a titolo di sorte capitale, quanto a titolo di interessi, ulteriormente indicando il tasso debitore in concreto elaborato ed, infine, le spese, così da poterne valutare la complessiva corrispondenza della domanda creditoria al contratto. Incerta la quota per capitale e quella per interessi decade inevitabilmente ogni indice di riscontro ai fini della compiuta valutazione della correttezza dei saldi dovuti rispetto agli oneri della complessiva operazione finanziaria, come pattuita. Ed infatti, esaminando il contenuto del contratto in sé si nota, invero, come non sia consentito di ricostruire la somma complessiva da restituire al mutuante, in particolare non
4 risultando indicato l'ammontare degli interessi debitori in relazione alla dilazione dei pagamenti in restituzione del capitale, la cui determinazione evidentemente resta demandata in concreto allo sviluppo del piano finanziario.
Si osserva ancora come pur indicato in contratto il criterio di ammortamento alla francese, non risulta chiarito se l'ammontare degli oneri dovuti sia determinato applicando la capitalizzazione semplice (che ricorre qualora gli interessi maturati sul capitale iniziale vengano corrisposti separatamente in un periodo specifico) o composta (qualora gli interessi maturati vengano sommati al capitale iniziale in un periodo specifico, generandone così ulteriori). Anche sotto detto profilo solo il piano di ammortamento avrebbe consentito di ricostruire la composizione delle singole rate e dunque dei saldi, assurgendo a decisivo indice valutativo.
Da quanto sopra esposto, ne deriva, dunque, che l'incompleta produzione del contratto di finanziamento non consente di poter asseverare la fondatezza delle somme pretese a saldo, restando preclusa l'individuazione e l'esame delle poste in concreto applicate, rispetto ai termini contrattuali e non permette, così, di ritenere raggiunta la prova dei fatti costitutivi del credito dedotto in giudizio, restando insuperate le doglianze oggetto di opposizione.
La domanda deve dunque essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
E' da rigettarsi invece la pretesa spiegata in via riconvenzionale dagli opponenti intesa al risarcimento del danno in conseguenza della illegittima segnalazione della posizione debitoria alla centrale rischi finanziari o altro sistema di informazione creditizia. Domanda contestata dalla società opposta ed, invero, non sostenuta da alcuna allegazione o attendibile elemento di sorta a dar riscontro dell'effettiva segnalazione a cura dell'istituto finanziario, come da doglianza.
Le spese del giudizio, in ragione della reiezione come sopra delle domande e delle eccezioni spiegate in giudizio dalle parti si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. definitivamente pronunciando così decide:
Accoglie parzialmente l'opposizione spiegata da e . Parte_1 Parte_2
Revoca il decreto ingiuntivo n. 477/2017 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. ed ogni relativa statuizione.
Rigetta le altre domande.
Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Barcellona P.G., 24 ottobre 2025
Il g.o.p. Pietro Longo
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