Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 03/03/2026, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00492/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01384/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1384 del 2025, proposto da
MA IC, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, 13 febbraio 2024 n. 81
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 il dott. DR RL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, con la sentenza 13 febbraio 2024 n. 81 pronunciata a decisione del ricorso R.G. n. 1218/2023 ivi proposto dalla prof.ssa MA IC contro il Ministero dell’istruzione e del merito ha così statuito: “Ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, 1) accerta il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1 comma 121 L. n. 107/2015 per gli anni scolatici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e, per l’effetto, condanna il Ministero convenuto a costituire in favore della ricorrente ai sensi degli artt. 2,5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 una Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi euro 2.500; 2) condanna il Ministero a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, liquidate in € 1.500,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.”
2. La predetta sentenza:
-non è stata impugnata;
-è stata notificata in copia informatica munita di asseverazione di conformità ai sensi di legge il 16 febbraio 2024 presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero dell’Istruzione (uffgabinetto@postacert.istruzione.it, estratto dal “Registro PP.AA.”).
3. Decorso il termine di centoventi giorni considerato dall’art.14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30, con ricorso notificato e depositato il 30 luglio 2025 e la prof.ssa MA IC ha introdotto il presente giudizio di ottemperanza chiedendo a questo T.A.R. di “ordinare alle convenute amministrazioni di dare esecuzione alla sentenza n. 81/2024 del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della emanata sentenza di questo Ill.mo Collegio, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a., con conseguente: - rilascio alla parte ricorrente della carta docente; - accredito nella stessa della somma di euro 2.500,00; - emanazione di tutti gli atti necessari a dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 81/2024 del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro. Per il caso di mancata esecuzione della predetta sentenza entro il termine assegnato, si chiede di nominare sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Dirigente Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Si chiede, infine, di condannare il Ministero dell’Istruzione del Merito al pagamento delle spese della presente procedura, con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente, che si dichiarano antistatari.”
4. Il Ministero dell’istruzione e del merito, pur ritualmente notiziato della pendenza del ricorso, non si è costituito in giudizio.
5. All’esito della camera di consiglio del 26 febbraio 2026 il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
6. Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo:
-all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione a tale scopo rilasciata dal competente ufficio il 3 luglio 2025;
-all’avvenuta notifica al Ministero dell’Istruzione e del Merito della sentenza ottemperanda e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996.
7. Nessun dubbio, poi, sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, nel novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Infatti, quest’ultima azione è prevista proprio “al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato” .
8. Il ricorso è altresì fondato, atteso che l’Amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato.
Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe, e in particolare di procedere all’accredito sul portafoglio “carta docente” della prof.ssa MA IC della somma di euro 2.500,00# (duemilacinquecento/00), per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015.
L’adempimento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
9. Occorre, inoltre, nominare sin da ora, per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante oltre il termine appena assegnato, un Commissario ad acta che viene individuato nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega: questi dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
10 Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore dei procuratori della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
A) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore di procedere, entro sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza, all’accredito sul portafoglio “carta docente” della prof.ssa MA IC della somma di euro 2.500,00# (duemilacinquecento/00), per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015;
B) nomina quale Commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, per l’espletamento della funzione di cui in motivazione ove il Ministero medesimo, alla scadenza del termine qui prescritto per l’adempimento, non abbia provveduto all’adempimento;
C) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagare alla prof.ssa MA IC, e per essa ai procuratori dichiaratisi antistatari, Avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi, in solido tra loro, la somma di Euro 800,00# (ottocento/00), oltre spese generali nella misura del 15%, accessori di legge (i.v.a. e c.p.a., se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Ida OL, Presidente
Francesco Avino, Primo Referendario
DR RL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR RL | Ida OL |
IL SEGRETARIO