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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/12/2025, n. 3792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3792 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 13.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1751 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.ta in Roma, via Monte Zebio n. 37, Parte_1 ssandro Graziani, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Scopinich e Alberto Checchetto giusta procura in telematico APPELLANTE E
Controparte_1 elett.me dom.ta in Alatri, via Calasanzio n. 5, presso
[...] antano che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 474/2024 del Tribunale di Cassino pubblicata il 20.5.2024 e notificata il 27.5.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Controparte_1 ha agito in giudizio ex art. 28 L. 300/1970 contro la Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “1) visto l'ar accertare e dichiarare la natura antisindacale della condotta tenuta dalla convenuta consistente nell'effettuare l'addebito di € Parte_1
5,00 per ci relativo alla quota mensile ceduta in seguito al versamento al sindacato ricorrente, quale creditore cessionario, delle quote di retribuzione oggetto di cessione da parte dei lavoratori iscritti alla medesima associazione sindacale;
2) ordinare a in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., Sig.ra , di cessare immediatamente CP_2 tale condotta antisindacale;
3) c società datrice di lavoro, in persona del legale rappresentante p.t., Sig.ra , ad effettuare il CP_2 versamento al sindacato ricorrente, quale cred o, delle quote di retribuzione oggetto di cessione da parte dei lavoratori iscritti alla medesima associazione sindacale, operando nelle buste paga dei lavoratori cedenti una trattenuta pari alla quota del credito ceduto senza addebitare la somma di €5,00 per ciascuno degli iscritti CISAL relativo alla quota mensile ceduta;
4) condannare la società datrice di lavoro, in persona del legale rappresentante p.t., Sig.ra , a restituire le somme di € 5,00 per ciascun lavoratore CP_2 al quale è stato ad oggi effettuato l'addebito del detto importo, nella misura complessiva ad oggi di € 50,00 (€5,00 X 10 lavoratori), oltre alle ulteriori somme che verranno indebitamente trattenute in futuro dal datore di lavoro fino alla sentenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
1.1. Nella resistenza della il giudice della fase sommaria, Parte_1 disposta ctu contabile, co 2 ha così statuito: Accoglie la domanda presentata dalla Controparte_1
[...] natura antisindacale della condotta tenuta dalla convenuta Parte_1
consistente nell'effettuare l'addebito di €5,00 per cias
[...] relativo alla quota mensile ceduta in seguito al versamento al sindacato CP_1 nte, quale creditore cessionario, delle quote di retribuzione oggetto di cessione da parte dei lavoratori iscritti alla medesima associazione sindacale;
- ordina a in persona del legale rappresentante p.t., di Parte_1 cessare immediatamente tale condotta antisindacale;
- condanna la società datrice di lavoro, in persona del legale appresentante p.t. ad effettuare il versamento al sindacato ricorrente, quale creditore cessionario, delle quote di retribuzione oggetto di cessione da parte dei lavoratori iscritti alla medesima associazione sindacale, operando nelle buste paga dei lavoratori cedenti una trattenuta pari alla quota del credito ceduto senza addebitare la somma di € 5,00 per ciascuno degli iscritti relativo alla quota mensile ceduta;
- ordina la CP_1 pubblicazione del presente decreto sul sito internet della Parte_1 in forma leggibile e per la durata di almeno 30 giorni nonché l'affissione
[...] all'interno dei locali aziendali della sede di Cassino, affinché sia leggibile da tutto il personale, per il medesimo periodo;
- condanna la società datrice di lavoro alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 3.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.>.
1.2. Contro questa decisione ha proposto tempestiva opposizione la
[...]
che il Tribunale di Cassino, nel contraddittorio con la Parte_1 [...]
, ha integralmente respinto condannando la società opponente alla CP_1 delle spese di lite.
1.3. Il giudice dell'opposizione, in sintesi: i) richiamati i fatti rilevanti, pacifici e documentati dalla produzione delle parti, ricostruito il quadro normativo di riferimento (art. 26 L. 300/1970) e i consolidati approdi giurisprudenziali in materia di riscossione dei contributi sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore iscritto, in virtù della cessione da parte di quest'ultimo in favore del sindacato di affiliazione di una quota del proprio credito retributivo (Cass. civ. n. 3917/2004; Cass. civ. n. 14032/2004; Cass. civ. sez. un. n. 28269/2005; Cass. civ. n. 2314/2012; Cass. civ. n. 23264/2023), ha ritenuto destituiti di fondamento i motivi di censura formulati nell'atto di opposizione;
ii) in particolare, ha disatteso il primo motivo di opposizione volto a censura l'affermazione del giudice della fase sommaria per cui “il lavoratore viene limitato proprio nell'esercizio del suo diritto di sostenere nel modo ritenuto più opportuno il sindacato di sua fiducia soltanto perché lo stesso non ha stipulato contratti collettivi”, osservando che la società opponente non considerava che la discriminazione subita nell'esercizio della propria attività sindacale dal sindacato opposto, non firmatario del CCNL applicato in azienda, derivava dalla unilaterale imposizione datoriale ai singoli lavoratori affiliati di un addebito in busta paga dei costi amministrativi di cessione del credito (nella misura di euro 5,00 mensili per singolo lavoratore), addebito ingiustificato alla luce dei modesti costi aziendali di gestione delle cessioni in questione;
ha precisato che l'arbitrario addebito di oneri economici a carico dei lavoratori iscritti alla non può non sortire sul singolo lavoratore l'effetto di dissuaderlo e CP_1 disincentivarlo dall'esercitare il proprio diritto di iscriversi al sindacato in questione> ostacolando e pregiudicando, di conseguenza, l'attività dell'organizzazione sindacale opposta;
iii) ha parimenti escluso che l'addebito dei costi amministrativi della cessione del credito configurasse esclusivamente un ingiustificato inadempimento di mero rilievo civilistico, connotandosi viceversa come comportamento antisindacale proprio in considerazione della sua oggettiva idoneità a ostacolare o limitare l'attività e l'iniziativa sindacale della anche con penalizzazione rispetto alle organizzazioni firmatarie del CP_1
CCNL applicato nell'unità produttiva, stante l'indubbio condizionamento che il suddetto addebito è atto ad esercitare sulla libertà di affiliazione sindacale degli iscritti alla [..]>; iv) ha ritenuto la condotta, sul piano finalistico, CP_1 assimilabile a quella del datore di lavoro che senza giustificazione rifiuti di effettuare, mediante la trattenuta in busta paga, il versamento al sindacato della quota associativa del lavoratore iscritto;
v) ha escluso che la praticabilità per il lavoratore di opzioni alternative alla cessione del credito è di per sé sola idonea a escludere l'antisindacalità della condotta datoriale;
vi) ha ritenuto non decisiva l'onerosità per l'azienda della operazione di cessione del credito;
ha infatti osservato che in merito alla quantificazione dell'entità dei costi amministrativi aziendali per la contabilizzazione e il versamento al sindacato dei crediti ceduti, andavano recepite integralmente le risultanze della ctu e del relativo supplemento, rispetto alle quali la società opponente non aveva formulato alcuno specifico rilievo critico, sicché doveva condividersi la valutazione del giudice della fase sommaria in merito alla modesta entità dei costi amministrativi e gestionali che la società opponente deve sopportare per le cessioni dei crediti di cui si discute sicché, restando l'esiguo sacrificio economico imposto al debitore ceduto (il datore di lavoro) nei limiti della sostenibilità e della non eccessiva gravosità alla stregua dei principi di buona fede e correttezza (1175 c.c.), nessuna collaborazione del lavoratore si rende necessaria – mediante traslazione totale o parziale sullo stesso dei costi di gestionali e contabili della cessione – mentre appare giustificato il predetto sacrificio a carico del datore di lavoro [..]>
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello la Parte_1 lamentando, con un unico motivo, l'erroneità della decis
[...] in cui il primo giudice ha ritenuto che la trattenuta del costo delle operazioni amministrativo contabili, relative alla richiesta di cessione del credito della quota associativa a favore dell'organizzazione sindacale, non firmataria del CCNL applicato in azienda, integrasse una condotta antisindacale, costituendo un deterrente all'adesione del singolo lavoratore alla sigla sindacale;
Controparte_1 ha lamentato, dunque, la violazione e falsa applicazione dell' relazione agli artt. 1196 e 1175 c.c. per non avere considerato che il debitore di una obbligazione pecuniaria sorta unitaria, quale la retribuzione mensile, non può essere tenuto a sopportare i costi derivanti dalla cessione parziale di tale obbligazione, che comportano uno sdoppiamento degli atti di adempimento e una maggiore gravosità dello stesso.
2.1. Si è costituita in giudizio la Controparte_1
resis
[...]
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. In punto di fatto va osservato che la gravata sentenza non è censurata laddove si legge che Questi i fatti rilevanti, pacifici e documentati dalla produzione delle parti: la , con note del 24.6.2020, comunicava Controparte_1 alla l'adesione alla medesima organizzazione sindacale di Parte_1
n. 1 ercato di Cassino, sito in via Casilina, specificando che
“le quote associative, pari ad un importo dell'1% della retribuzione...per 13 mensilità, dovranno essere versate mensilmente sul c/c intestato a (doc. CP_1
1 prod. ; la replicava con nota del 1.7.2020 che CP_1 Parte_1
“non essendo firmataria del CCNL DMO Controparte_3 applicato in azi ttenute di quote associative Parte_1 sindacali per conto di tale organizzazione. Nel documento inviato si specifica che le quote associative, pari ad un importo dell'1% della retribuzione...per 13 mensilità, dovranno essere versate mensilmente sul c/c intestato a In base CP_1
a quanto previsto vengono posti a carico della nostra società una serie di oneri e responsabilità, tali per cui si renderanno necessari adempimenti di carattere amministrativo e contabile, che incidono sulle attività dei nostri uffici. Alla luce di quanto precede comunichiamo che daremo luogo alla trattenuta per cessione di parte del credito nella misura indicata e conseguente accredito a CP_1
Stante che la cessione del credito retributivo comporta per delle Parte_1 attività di gestione, con conseguenti costi e spese, ai si sarà addebitato l'importo di € 5,00 (cinque euro) per ciascuna quota mensile ceduta” (doc. 2 prod. ; con nota del 3.7.2020 il sindacato ricorrente contestava CP_1 la pretesa della società di addebitare ai dipendenti la somma di euro 5,00 per ciascuna quota mensile ceduta in favore della denunciandone il carattere CP_1 antisindacale (doc. 3 prod. ; la socie riscontrava la nota CP_1 CP_1 inviava agli iscritti una lettera con cui comunicava che avrebbe addebitato CP_1
a ciascuno l'importo di euro 5,00 per ogni quota mensile ceduta (doc. 4 prod.
e provvedeva quindi ad effettuare, in relazione alle singole quote cedute CP_1
(cfr. dettagli movimenti CC on line sub doc. 5 prod. , il suddetto addebito CP_1 di euro 5,00 per ciascuno dei 10 iscritti (c te paga, voce “spese CP_1 adesione”, sub doc. 10 prod. ; con tre note dell'8.7.2020 la CP_1 CP_1 comunicava a desione alla medesima sigla sinda Parte_1 altri n. 14 dipendenti dell'ipermercato di Cassino, specificando che le quote associative, par all'1 per cento della retribuzione per tredici mensilità avrebbero dovuto essere versate mensilmente sul conto corrente intestato a (doc. 6 CP_1 prod. CISAL)>.
4.1. Parimenti nessuna puntuale e seria censura viene mossa alle premesse in diritto della gravata sentenza, laddove si legge che 13. L'art. 26 St. lav. al primo comma stabilisce che “I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale”. Il secondo ed il terzo comma, abrogati dal D.P.R. n. 313 del 1995 in esito al referendum abrogativo indetto con D.P.R. 5 aprile 1995, così prevedevano: “Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonché sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale. Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da contratti collettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del contributo sindacale all'associazione da lui indicata”. 14. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'abrogazione del secondo e del terzo comma dell'articolo citato non ha determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo venuto meno solo il relativo obbligo legale di cooperazione gravante sul datore di lavoro, con restituzione della materia all'autonomia privata, individuale e collettiva, cosicché resta ammissibile, senza limitazioni, il ricorso a tutti i possibili strumenti negoziali che consentono di realizzare lo scopo di versare ai sindacati la quota associativa mediante ritenuta sulla retribuzione. Ne discende che resta ferma per il lavoratore la facoltà di chiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi da accreditare al sindacato cui aderisce in forza di una cessione parziale e futura del suo credito retributivo a tale sindacato. Trattandosi di cessione del credito disciplinata dall'art. 1260 c.c., essa non necessita in generale del consenso del debitore ceduto (il datore di lavoro). Il carattere parziale e futuro del credito ceduto non è di ostacolo a tale configurazione perché la cessione può riguardare solo una parte del credito ed avere ad oggetto anche crediti futuri. 15. Qualora il datore di lavoro sostenga che la cessione comporti in concreto, a suo carico, una modificazione eccessivamente gravosa dell'obbligazione, implicante un onere insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che la gravosità della prestazione è tale da giustificare il suo inadempimento. Peraltro, l'eccessiva gravosità della prestazione non incide sulla validità e sull'efficacia del negozio di cessione del credito, ma può solo, eventualmente, giustificare l'inadempimento del debitore ceduto, finché il debitore non collabori a modificare le modalità della prestazione in modo da realizzare un equo contemperamento degli interessi. L'insostenibilità dell'onere non è giustificata di per sé solo dall'eventuale elevato numero dei dipendenti dell'azienda. Occorre infatti operare una valutazione di proporzionalità tra la gravosità dell'onere e l'entità dell'organizzazione aziendale, tenendo conto che un'impresa con un elevato numero di dipendenti di norma avrà una struttura amministrativa corrispondente alla sua dimensione. 16. Il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di eseguire i pagamenti delle quote associative in favore del sindacato configura un inadempimento che, oltre a rilevare sotto il profilo civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto oggettivamente idonea a limitare l'esercizio dell'attività e dell'iniziativa sindacale. L'effetto del rifiuto è quello di privare i sindacati che non hanno stipulato i contratti collettivi della possibilità di percepire con regolarità la fonte primaria di sostentamento per lo svolgimento della loro attività e porli in una situazione di debolezza, non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche delle organizzazioni sindacali con cui sono in concorrenza>. A supporto delle richiamate argomentazioni in diritto il Tribunale ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 3917/2004; Cass. civ. n. 14032/2004; Cass. civ. sez. un. n. 28269/2005; Cass. civ. n. 2314/2012; Cass. civ. n. 23264/2023).
5. Di fronte ai ricostruiti fatti e ai princìpi di diritto applicabili e applicati alla fattispecie, la società anche in questo grado insiste nel difendere la propria condotta consistita, in sintesi, nell'avere addebitato a ciascun lavoratore iscritto al sindacato appellato, non firmatario del CCNL applicato in azienda, l'importo di
€ 5,00 per ciascuna quota mensile ceduta, omettendo, però, di confrontarsi seriamente con le ragioni della decisione. Parte 5.1. Con l'unico motivo di gravame, infatti, la ripropone le proprie difese già esposte nelle fasi precedenti, non confronta i seriamente e criticamente con le puntuali repliche del Tribunale e soprattutto prescindendo totalmente dal fondamento giuridico della decisione.
5.2. L'appellante richiama il referendum abrogativo del 1995 e la sentenza della Consulta n. 13 del 1995 con cui detto referendum è stato ammesso, ma non sono certo passaggi ignorati dal primo giudice, mentre è la società a non tenere conto degli sviluppi interpretativi in materia, puntualmente richiamati dal Tribunale, con i quali, si ribadisce, non si confronta affatto, addebitando alla gravata sentenza la violazione dell'art. 1260 c.c., in relazione agli artt. 1196 e 1175 c.c., violazione che non sussiste affatto. Parte 5.3. Ed invero la continua a muoversi dal presupposto “che il debitore di una obbligazione niaria sorta unitaria, quale la retribuzione mensile, non può essere tenuto a sopportare i costi derivanti dalla cessione parziale di tale obbligazione, anche se a favore di un sindacato (non firmatario), che comportano uno sdoppiamento degli atti di adempimento e una maggiore gravosità dello stesso”; la società continua a insistere nell'affermare che per essa sarebbe
“tutt'altro che ininfluente pagare la retribuzione al proprio lavoratore oppure al sindacato non firmatario” e ciò sarebbe sufficiente a escludere l'applicabilità alla fattispecie dell'istituto della cessione del credito per come disciplinato dall'art. 1260 c.c. non sussistendo alcuna violazione dell'art. 1175 c.c.
5.4. L'appellante continua, però, a non tenere conto e in specie del passaggio dove il Tribunale osserva che In caso di cessione del credito l'obbligazione del debitore può subire alcune modifiche, tra le quali quella non marginale del luogo di adempimento. In applicazione del precetto di buona fede e correttezza di cui all'art. 1175 c.c., ove tali modifiche risultino eccessivamente gravose per il debitore, pur restando ferma la validità ed efficacia del contratto di cessione del credito, la prestazione è inesigibile e l'inadempimento del debitore ceduto giustificato, fino a quando il creditore cedente non collabori a modificarne in modo adeguato le modalità, onde realizzare un giusto contemperamento di interessi. L'onere della prova della eccessiva gravosità e dunque della giustificatezza dell'inadempimento grava sul debitore a norma dell'art. 1218 c.c. (Cass. civ. sez. un. n. 28269/2005; Cass. civ. n. 2314/2012; Cass 23264/2023)>.
5.5 Alle richiamate e ignorate ragioni non vale certo opporre qualche datatissima pronuncia di legittimità, addirittura del 1943 ovvero degli anni”50 e “60, che neppure contraddice in diritto quanto affermato dal Tribunale (ad es in Cass. n. 2155/1964 si legge solo che “Ai sensi dell'art. 1260 C.C., per l'efficacia della cessione del credito non occorre il consenso del debitore, perché il credito non abbia carattere strettamente personale od il trasferimento non sia vietato dalla legge. E, se e vero che l'art. 1264 C.C. prevede che la cessione di credito ha effetto, nei confronti del debitore ceduto, quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata, tuttavia, ciò importa solo che l'eventuale pagamento al cedente libera il debitore ceduto se questi lo abbia fatto prima che gli sia pervenuta formale notifica dell'avvenuta formale notifica dell'avvenuta cessione, ma non che la cessione, in se stessa, abbia bisogno, per essere valida ed operativa del consenso del debitore ceduto” e analoghi principi sono affermati da Cass. n. 2783/1963 e Cass. n. 2146/1964).
5.6. La società non tiene conto neppure della giurisprudenza di legittimità intervenuta proprio nei suoi confronti in analoga fattispecie in cui la predetta aveva addebitato a una lavoratrice asseriti costi di gestione amministrativi funzionali alla cessione del quinto dello stipendio (Cass. n. 22361/2024), giurisprudenza con cui la SC ha disatteso le ragioni della PAM, analoghe a quelle prospettate in questa sede, con argomenti che ben possono essere richiamati per disattendere il gravame.
5.6.1. Si legge, infatti, nella citata decisione che “La sentenza impugnata ha richiamato, a sostegno del proprio incedere argomentativo, un precedente arresto di questa Corte non esattamente sovrapponibile al caso di specie, giacché si riferisce alla diversa ipotesi del rifiuto datoriale di operare la trattenuta della quota sindacale sulla retribuzione di un dipendente iscritto all'organizzazione, implicante il diverso profilo di garanzia dell'esercizio, da parte del lavoratore, della sua autonomia e libertà sindacale, costitutivamente radicato nell'ambito delle tutele e dei diritti propri del rapporto di lavoro (a norma degli artt. 35 e 39 Cost.), con riflessi anche di antisindacalità del comportamento datoriale (Cass. 4 ottobre 2019, n. 24877, con richiamo, in motivazione, a precedenti conformi: Cass. S.U. 21 dicembre 2005, n. 28269; Cass. 2 agosto 2012, n. 13886, in particolare relativi all'abrogazione, con il referendum del 1995, del secondo comma dell'art. 26 dello Statuto dei lavoratori e dal susseguente d.p.r. 313/1995, non determinante un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, ma soltanto del suo obbligo: ben potendo pertanto i lavoratori, nell'esercizio della propria autonomia privata e attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato, richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato medesimo).
5. Nondimeno, malgrado la diversità della vicenda, la citata Cass. 4 ottobre 2019, n. 24877, ha comunque negato che il datore di lavoro possa pretendere il rimborso dei costi del servizio aggiuntivo, a meno che non ne provi l'insostenibilità in rapporto alla propria organizzazione aziendale, potendo l'eccessiva gravosità della prestazione giustificare l'inadempimento del debitore ceduto (datore di lavoro), solo ove il creditore (lavoratore) non collabori a modificare le modalità della prestazione in modo da realizzare un “equo contemperamento degli interessi” (Cass. S.U. 21 dicembre 2005, n. 28269). Sempre nell'ipotesi di “trattenute sindacali”, è stato, d'altro canto, escluso che l'insostenibilità dell'onere possa risultare semplicemente dall'elevato numero di dipendenti dell'azienda, dovendosi viceversa operare una valutazione di proporzionalità tra la gravosità dell'onere e l'entità dell'organizzazione aziendale, tenuto conto che un'impresa con un elevato numero di dipendenti ha, di norma, una struttura amministrativa corrispondente alla sua dimensione (Cass. 2 agosto 2012, n. 13886, con affermazione del principio, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1 c.p.c.).
6. Ciò premesso, si muova dal rilievo che la cessione del quinto si colloca indubbiamente nell'alveo della cessione del credito, per la cui validità non occorre (secondo indirizzo costante, benché remoto: Cass. 29 luglio 1964, n. 2155; Cass. 20 novembre 1975, n. 3887) il consenso del debitore ceduto, cui la cessione medesima è opponibile purché egli ne sia a conoscenza (nella vicenda in esame che la società ricorrente ne fosse a conoscenza è circostanza pacifica inter partes). Ora, poiché interesse primario del debitore ceduto è quello di liberarsi del proprio obbligo, per lui è normalmente irrilevante chi sia il soggetto destinatario del pagamento (cioè il cessionario del credito): nondimeno detta cessione potrebbe, in ipotesi, aggravare oltre misura la posizione del datore di lavoro debitore ceduto (tenuto conto della quantità delle cessioni e dell'entità degli oneri, in relazione all'organizzazione d'impresa). Per questo la modificazione soggettiva del creditore non deve risultare, in concreto, eccessivamente gravosa per il debitore ceduto, ossia deve rispettare i limiti di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), limiti che – come osservato anche dal P.G. nella propria requisitoria scritta – riguardano non la validità e l'efficacia del contratto di cessione del credito, ma soltanto il profilo del pagamento (art. 1196 c.c.), ossia dell'adempimento (Cass. 13 settembre 2021, n. 24640)”.
5.7. Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto l'addebito di € 5,00 posto a carico di ciascun lavoratore iscritto al sindacato appellato del tutto ingiustificato alla luce dei modesti costi aziendali di gestione delle cessioni in questione, come stimati nella consulenza tecnica d'ufficio espletata nella precedente fase, che ha quantificato il “totale di costi vivi e aziendali per dipendente ” in euro 0,81 (al netto del costo del bonifico) nel caso di capienza della retribuzione mensile rispetto alla trattenuta da operare, e in euro 4,00 (senza nessun costo di bonifico) nel caso –che è però evenienza eccezionale – di incapienza> (punto 19).
5.7.1. Anche in questo grado, così come nel giudizio di opposizione, la società appellata non muove alcuna censura agli esiti della ctu espletata nella fase sommaria e condivisa dal giudice dell'opposizione, esiti puntualmente richiamati al punto 27 della gravata sentenza del tutto ignorato dal gravame e a cui per brevità si rinvia integralmente.
5.7.2. Parimenti si rinvia integralmente a quanto ampiamente argomentato sul punto dal Tribunale ai capi 25, 26, 28 e 29, da ritenere qui trascritti, con i quali è stata disattesa la prova testimoniale esclusivamente valutativa e sono state svolte argomentazioni ampie, pertinenti e conformi ai princìpi di diritto sopra richiamati, con la finale condivisione della valutazione del giudice della fase sommaria in merito alla modesta entità dei costi amministrativi e gestionali che la società opponente deve sopportare per le cessioni dei crediti di cui si discute, come stimati dal CTU e riportati nel passaggio motivazionale sopra citato, entità tale da restare ben al di sotto della soglia della eccessiva gravosità che renderebbe inesigibile la prestazione datoriale e giustificato l'inadempimento in assenza di una collaborazione del creditore cedente (il lavoratore) per realizzare, mediante una modifica delle modalità della prestazione, un equo contemperamento di interessi;
sicché, restando l'esiguo sacrificio economico imposto al debitore ceduto (il datore di lavoro) nei limiti della sostenibilità e della non eccessiva gravosità alla stregua dei principi di buona fede e correttezza (1175 c.c.), nessuna collaborazione del lavoratore si rende necessaria – mediante traslazione totale o parziale sullo stesso dei costi di gestionali e contabili della cessione – mentre appare giustificato il predetto sacrificio a carico del datore di lavoro, atteso che “nel bilanciamento degli interessi non è affatto illogico che prevalga quello del sindacato alla raccolta dei contributi e al versamento degli stessi” (Cass. civ. n. 3917/2004)>. Parte 5.8. Infine insiste nel sostenere che la propria condotta difetterebbe del carattere dell'antisindacalità, riproponendo con pervicacia la tesi per cui il lavoratore può provvedere a versare direttamente la propria quota al sindacato, mentre se decide di avvalersi della cessione di credito la deve pagare.
5.8.1. Innanzitutto la società omette di spiegare perché il lavoratore iscritto al sindacato non firmatario del CCNL dovrebbe pagare un importo assolutamente sproporzionato rispetto agli effettivi costi sostenuti (€ 5,00 a fronte di € 0,81) e già solo per questo la condotta è illegittima sia sul piano del rapporto di lavoro sia sul piano sindacale perché volta a “sanzionare” economicamente, rendendoli ingiustificatamente onerosi, sia l'esercizio della libertà dei lavoratori di aderire a qualsiasi sindacato, e non necessariamente a quelli che sottoscrivono i contratti collettivi applicati dal datore di lavoro, sia il diritto dei predetti di avvalersi di un legittimo istituto civilistico sia la libertà negoziale del sindacato di sottoscrivere o meno i contratti collettivi sia il diritto di quest'ultimo di avvalersi degli strumenti che l'ordinamento da tempo mette a disposizione per assicurare proselitismo e concreto funzionamento.
5.8.2. Ed ancora. La censura non solo si pone in plateale contrasto con le norme di legge e i principi di diritto sopra richiamati, ma finisce, per come formulata, anche per difettare del requisito di specificità imposto dall'art. 434 c.p.c. La società, infatti, non si confronta seriamente con le ampie e articolate argomentazioni del Tribunale, non essendo certo sufficiente a tal fine richiamare uno stralcio della decisione per poi riproporre le proprie tesi, già puntualmente disattese e ritenute infondate nella fase sommaria e in quella di opposizione.
5.8.3. Si legge nella gravata sentenza che la discriminazione subita nell'esercizio della propria attività sindacale dal sindacato opposto, non firmatario del CCNL applicato in azienda, rispetto alle OO.SS. firmatarie, non deriva dalla mancata applicazione della disciplina contrattuale collettiva in materia di trattenute sindacali, ma dalla unilaterale imposizione datoriale ai singoli lavoratori affiliati di un addebito in busta paga dei costi amministrativi di cessione del credito (nella misura di euro 5,00 mensili per singolo lavoratore), addebito che appare del tutto ingiustificato alla luce dei modesti costi aziendali di gestione delle cessioni in questione……20. L'arbitrario addebito di oneri economici a carico dei lavoratori iscritti alla che hanno ceduto a tale CP_1 sindacato, a titolo di contributo associativo, ota della loro retribuzione mensile, non può non sortire sul singolo lavoratore l'effetto di dissuaderlo e disincentivarlo dall'esercitare il proprio diritto di iscriversi al sindacato in questione, dal sostenerlo nel modo ritenuto più opportuno, e dal permanere in tale sindacato, incoraggiandone invece indirettamente l'adesione ad altro sindacato che, in quanto firmatario del CCNL, beneficia della trattenuta delle quote associative senza aggravio di costi per il lavoratore iscritto. Una tale condotta è oggettivamente idonea ad ostacolare e pregiudicare l'attività dell'organizzazione sindacale opposta, mettendone a rischio la provvista dei mezzi finanziari primari perché tale attività possa esplicarsi, e così ponendola, rispetto alle OO.SS. firmatarie del CCNL applicato in azienda, in una posizione di svantaggio – si badi, non nell'esercizio dei diritti sindacali che in tale contratto collettivo rinvengono la loro fonte, potendo in quest'ultimo caso giustificarsi il trattamento preferenziale del sindacato firmatario – ma proprio nell'esercizio di quella più generale libertà e attività sindacale che l'art. 28 St. lav. garantisce al sindacato a prescindere dalla sottoscrizione di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva. 21. La società opponente sostiene poi che, anche qualora i costi amministrativi della cessione del credito si ritenessero di modesta entità – come accertato dal primo giudice – l'addebito degli stessi al lavoratore potrebbe al più configurare sul piano civilistico un inadempimento ingiustificato, ma giammai potrebbe assumere la valenza di condotta antisindacale, non determinando alcuna limitazione nell'esercizio dell'attività e dell'iniziativa sindacale, considerato che la cessione del credito è solo una delle modalità con le quali è possibile versare la quota associativa a favore dell'organizzazione sindacale, ben potendo detto versamento essere operato anche direttamente dal lavoratore con modalità diverse dalla cessione. 22. A tale rilievo è agevole replicare richiamando le osservazioni già esposte sopra. Imporre ai lavoratori iscritti alla un costo mensile non esiguo, pari ad euro 5,00, mediante CP_1 trattenuta sta paga, con l'intento di traslare sugli stessi i costi amministrativi aziendali delle operazioni di contabilizzazione e versamento al sindacato della quota di credito retributivo ceduta, costi che tuttavia il CTU nominato nella fase sommaria ha accertato essere inferiori e di entità modesta, tali dunque da non comportare per il datore di lavoro una modificazione eccessivamente gravosa dell'originaria obbligazione e da non oltrepassare dunque la soglia di esigibilità dell'adempimento alla stregua dei canoni di buona fede e correttezza ex art. 1175 c.c., non costituisce mero inadempimento civilistico, ma si connota come comportamento antisindacale proprio in considerazione della sua oggettiva idoneità a ostacolare o limitare l'attività e l'iniziativa sindacale della anche con penalizzazione rispetto alle CP_1 organizzazioni firmatarie del CCNL applicato nell'unità produttiva, stante l'indubbio condizionamento che il suddetto addebito è atto ad esercitare sulla libertà di affiliazione sindacale degli iscritti alla mediante gli effetti di cui CP_1 si è detto sopra, disincentivanti e dissuasivi ri alla permanenza in detta associazione e al mantenimento della contribuzione finanziaria mediante il versamento dei contributi sindacali necessari all'attività dell'organizzazione, con contestuale ed indotta amplificazione della capacità attrattiva dei sindacati firmatari del CCNL, resi più appetibili ai lavoratori in questione nella prospettiva di sottrarsi all'addebito dei costi di cessione. Tale oggettiva idoneità lesiva è condizione necessaria e sufficiente a rendere antisindacale il comportamento denunciato, posto che nella ormai granitica giurisprudenza di legittimità la definizione della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori non è analitica ma teleologica, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i beni protetti, vale a dire la libertà e l'attività sindacale o il diritto di sciopero, sicché per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300 del 1970) è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario, ma neppure sufficiente, uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, potendo sorgere l'esigenza di una tutela della libertà sindacale anche in relazione a un'errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta (Cass. civ. n. 13726/2014). 23. La descritta condotta appare allora, sul piano finalistico, assimilabile a quella del datore di lavoro che senza giustificazione rifiuti di effettuare, mediante la trattenuta in busta paga, il versamento al sindacato della quota associativa del lavoratore iscritto: in quest'ultimo caso il rifiuto datoriale di adempiere nei confronti del sindacato cessionario pone un ostacolo diretto alla cessione parziale del credito retributivo al sindacato, nel senso di impedire che la cessione raggiunga il suo scopo pratico;
nel caso in esame il datore di lavoro pone alla cessione un ostacolo indiretto, facendone gravare i costi sui lavoratori, così inducendoli a sottrarsi alla contribuzione in favore del sindacato di fiducia. In entrambi i casi allora è pertinente il richiamo al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “Il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di eseguire i pagamenti configura un inadempimento che, oltre a rilevare sotto il profilo civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto oggettivamente idonea a limitare l'esercizio dell'attività e dell'iniziativa sindacale. L'effetto del rifiuto è quello di privare i sindacati che non hanno stipulato i contratti collettivi della possibilità di percepire con regolarità la fonte primaria di sostentamento per lo svolgimento della loro attività e posti in una situazione di debolezza, non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche delle altre organizzazioni sindacali con cui sono in concorrenza” (Cass. civ. sez. un. n. 28269/2005; nello stesso senso, Cass. civ. n. 2314/2012 e Cass. civ. n. 23264/2023). 24. Non varrebbe sostenere che il lavoratore ben potrebbe versare la quota associativa al proprio sindacato di fiducia con modalità diverse dalla cessione del credito. È vero, infatti, che con il venir meno del secondo e del terzo comma dell'art. 26 St. lav. a seguito del referendum abrogativo la materia è stata restituita all'autonomia privata, individuale e collettiva, per cui resta ammissibile, senza limitazioni, il ricorso a tutti i possibili strumenti negoziali che consentono di realizzare lo scopo di versare ai sindacati la quota associativa (Cass. civ. sez. un. n. 28269/2005 cit.). Ma è altrettanto vero che impedire al lavoratore o rendergli economicamente sconveniente o comunque eccessivamente e ingiustificatamente onerosa la scelta di realizzare tale scopo mediante la modalità negoziale della cessione parziale e futura del credito retributivo, da attuarsi mediante trattenuta in busta paga della quota associativa, significa ad un tempo comprimere il diritto che gli riconosce il primo comma dell'art. 26 St. lav. di raccogliere contributi per la propria organizzazione sindacale, scegliendo a tal fine la modalità che ritenga più adeguata, e specularmente ostacolare l'attività del sindacato, rendendogli più difficile l'accesso alla fonte primaria di sostentamento per lo svolgimento della stessa. D'altro canto, l'argomento della società opponente prova troppo. Se infatti la mera disponibilità e astratta praticabilità per il lavoratore di opzioni alternative alla cessione del credito per far pervenire al sindacato i contributi associativi fosse sufficiente di per sé sola ad escludere l'antisindacalità della condotta datoriale, allora anche il rifiuto diretto del datore di lavoro di operare la trattenuta sindacale in busta paga e di effettuare il versamento della quota associativa all'organizzazione, non potrebbe assumere mai valenza antisindacale, neppure quando tale rifiuto non fosse giustificato dalla eccessiva gravosità della prestazione, e ciò nonostante quest'ultima ipotesi sia ricondotta dalla granitica giurisprudenza di legittimità alla fattispecie di cui all'art. 28 St. lav.>.
5.8.4. Il solido ragionamento del Tribunale, fondato su validi argomenti giuridici, non è certo inficiato dalle scarne considerazioni del gravame, ripetitive di prospettazioni già disattese e sprovviste di giuridico fondamento.
5.8.5. Insistere sull'asserita legittimità del trattamento differenziato tra lavoratori iscritti alle OOSS firmatarie del CCNL e quelli iscritti alle non firmatarie non solo concorre a integrare gli estremi dell'antisindacalità della condotta, come già evidenziato dal Tribunale e tenuto conto che il datore di lavoro deve astenersi dal favorire una o più sigle a danno di altre, ma neppure considera che si tratta di un distinguo affatto decisivo e legittimo, anche alla luce principi desumibili dagli interventi della Consulta (da ultimo Corte Cost n 156/2025).
6. Le spese del gravame seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado liquidate in € 4500,00 oltre rimborso 15%, iva e cpa;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma 13.11.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 13.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1751 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.ta in Roma, via Monte Zebio n. 37, Parte_1 ssandro Graziani, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Scopinich e Alberto Checchetto giusta procura in telematico APPELLANTE E
Controparte_1 elett.me dom.ta in Alatri, via Calasanzio n. 5, presso
[...] antano che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 474/2024 del Tribunale di Cassino pubblicata il 20.5.2024 e notificata il 27.5.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Controparte_1 ha agito in giudizio ex art. 28 L. 300/1970 contro la Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “1) visto l'ar accertare e dichiarare la natura antisindacale della condotta tenuta dalla convenuta consistente nell'effettuare l'addebito di € Parte_1
5,00 per ci relativo alla quota mensile ceduta in seguito al versamento al sindacato ricorrente, quale creditore cessionario, delle quote di retribuzione oggetto di cessione da parte dei lavoratori iscritti alla medesima associazione sindacale;
2) ordinare a in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., Sig.ra , di cessare immediatamente CP_2 tale condotta antisindacale;
3) c società datrice di lavoro, in persona del legale rappresentante p.t., Sig.ra , ad effettuare il CP_2 versamento al sindacato ricorrente, quale cred o, delle quote di retribuzione oggetto di cessione da parte dei lavoratori iscritti alla medesima associazione sindacale, operando nelle buste paga dei lavoratori cedenti una trattenuta pari alla quota del credito ceduto senza addebitare la somma di €5,00 per ciascuno degli iscritti CISAL relativo alla quota mensile ceduta;
4) condannare la società datrice di lavoro, in persona del legale rappresentante p.t., Sig.ra , a restituire le somme di € 5,00 per ciascun lavoratore CP_2 al quale è stato ad oggi effettuato l'addebito del detto importo, nella misura complessiva ad oggi di € 50,00 (€5,00 X 10 lavoratori), oltre alle ulteriori somme che verranno indebitamente trattenute in futuro dal datore di lavoro fino alla sentenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
1.1. Nella resistenza della il giudice della fase sommaria, Parte_1 disposta ctu contabile, co 2 ha così statuito: Accoglie la domanda presentata dalla Controparte_1
[...] natura antisindacale della condotta tenuta dalla convenuta Parte_1
consistente nell'effettuare l'addebito di €5,00 per cias
[...] relativo alla quota mensile ceduta in seguito al versamento al sindacato CP_1 nte, quale creditore cessionario, delle quote di retribuzione oggetto di cessione da parte dei lavoratori iscritti alla medesima associazione sindacale;
- ordina a in persona del legale rappresentante p.t., di Parte_1 cessare immediatamente tale condotta antisindacale;
- condanna la società datrice di lavoro, in persona del legale appresentante p.t. ad effettuare il versamento al sindacato ricorrente, quale creditore cessionario, delle quote di retribuzione oggetto di cessione da parte dei lavoratori iscritti alla medesima associazione sindacale, operando nelle buste paga dei lavoratori cedenti una trattenuta pari alla quota del credito ceduto senza addebitare la somma di € 5,00 per ciascuno degli iscritti relativo alla quota mensile ceduta;
- ordina la CP_1 pubblicazione del presente decreto sul sito internet della Parte_1 in forma leggibile e per la durata di almeno 30 giorni nonché l'affissione
[...] all'interno dei locali aziendali della sede di Cassino, affinché sia leggibile da tutto il personale, per il medesimo periodo;
- condanna la società datrice di lavoro alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 3.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.>.
1.2. Contro questa decisione ha proposto tempestiva opposizione la
[...]
che il Tribunale di Cassino, nel contraddittorio con la Parte_1 [...]
, ha integralmente respinto condannando la società opponente alla CP_1 delle spese di lite.
1.3. Il giudice dell'opposizione, in sintesi: i) richiamati i fatti rilevanti, pacifici e documentati dalla produzione delle parti, ricostruito il quadro normativo di riferimento (art. 26 L. 300/1970) e i consolidati approdi giurisprudenziali in materia di riscossione dei contributi sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore iscritto, in virtù della cessione da parte di quest'ultimo in favore del sindacato di affiliazione di una quota del proprio credito retributivo (Cass. civ. n. 3917/2004; Cass. civ. n. 14032/2004; Cass. civ. sez. un. n. 28269/2005; Cass. civ. n. 2314/2012; Cass. civ. n. 23264/2023), ha ritenuto destituiti di fondamento i motivi di censura formulati nell'atto di opposizione;
ii) in particolare, ha disatteso il primo motivo di opposizione volto a censura l'affermazione del giudice della fase sommaria per cui “il lavoratore viene limitato proprio nell'esercizio del suo diritto di sostenere nel modo ritenuto più opportuno il sindacato di sua fiducia soltanto perché lo stesso non ha stipulato contratti collettivi”, osservando che la società opponente non considerava che la discriminazione subita nell'esercizio della propria attività sindacale dal sindacato opposto, non firmatario del CCNL applicato in azienda, derivava dalla unilaterale imposizione datoriale ai singoli lavoratori affiliati di un addebito in busta paga dei costi amministrativi di cessione del credito (nella misura di euro 5,00 mensili per singolo lavoratore), addebito ingiustificato alla luce dei modesti costi aziendali di gestione delle cessioni in questione;
ha precisato che l'arbitrario addebito di oneri economici a carico dei lavoratori iscritti alla non può non sortire sul singolo lavoratore l'effetto di dissuaderlo e CP_1 disincentivarlo dall'esercitare il proprio diritto di iscriversi al sindacato in questione> ostacolando e pregiudicando, di conseguenza, l'attività dell'organizzazione sindacale opposta;
iii) ha parimenti escluso che l'addebito dei costi amministrativi della cessione del credito configurasse esclusivamente un ingiustificato inadempimento di mero rilievo civilistico, connotandosi viceversa come comportamento antisindacale proprio in considerazione della sua oggettiva idoneità a ostacolare o limitare l'attività e l'iniziativa sindacale della anche con penalizzazione rispetto alle organizzazioni firmatarie del CP_1
CCNL applicato nell'unità produttiva, stante l'indubbio condizionamento che il suddetto addebito è atto ad esercitare sulla libertà di affiliazione sindacale degli iscritti alla [..]>; iv) ha ritenuto la condotta, sul piano finalistico, CP_1 assimilabile a quella del datore di lavoro che senza giustificazione rifiuti di effettuare, mediante la trattenuta in busta paga, il versamento al sindacato della quota associativa del lavoratore iscritto;
v) ha escluso che la praticabilità per il lavoratore di opzioni alternative alla cessione del credito è di per sé sola idonea a escludere l'antisindacalità della condotta datoriale;
vi) ha ritenuto non decisiva l'onerosità per l'azienda della operazione di cessione del credito;
ha infatti osservato che in merito alla quantificazione dell'entità dei costi amministrativi aziendali per la contabilizzazione e il versamento al sindacato dei crediti ceduti, andavano recepite integralmente le risultanze della ctu e del relativo supplemento, rispetto alle quali la società opponente non aveva formulato alcuno specifico rilievo critico, sicché doveva condividersi la valutazione del giudice della fase sommaria in merito alla modesta entità dei costi amministrativi e gestionali che la società opponente deve sopportare per le cessioni dei crediti di cui si discute sicché, restando l'esiguo sacrificio economico imposto al debitore ceduto (il datore di lavoro) nei limiti della sostenibilità e della non eccessiva gravosità alla stregua dei principi di buona fede e correttezza (1175 c.c.), nessuna collaborazione del lavoratore si rende necessaria – mediante traslazione totale o parziale sullo stesso dei costi di gestionali e contabili della cessione – mentre appare giustificato il predetto sacrificio a carico del datore di lavoro [..]>
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello la Parte_1 lamentando, con un unico motivo, l'erroneità della decis
[...] in cui il primo giudice ha ritenuto che la trattenuta del costo delle operazioni amministrativo contabili, relative alla richiesta di cessione del credito della quota associativa a favore dell'organizzazione sindacale, non firmataria del CCNL applicato in azienda, integrasse una condotta antisindacale, costituendo un deterrente all'adesione del singolo lavoratore alla sigla sindacale;
Controparte_1 ha lamentato, dunque, la violazione e falsa applicazione dell' relazione agli artt. 1196 e 1175 c.c. per non avere considerato che il debitore di una obbligazione pecuniaria sorta unitaria, quale la retribuzione mensile, non può essere tenuto a sopportare i costi derivanti dalla cessione parziale di tale obbligazione, che comportano uno sdoppiamento degli atti di adempimento e una maggiore gravosità dello stesso.
2.1. Si è costituita in giudizio la Controparte_1
resis
[...]
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. In punto di fatto va osservato che la gravata sentenza non è censurata laddove si legge che Questi i fatti rilevanti, pacifici e documentati dalla produzione delle parti: la , con note del 24.6.2020, comunicava Controparte_1 alla l'adesione alla medesima organizzazione sindacale di Parte_1
n. 1 ercato di Cassino, sito in via Casilina, specificando che
“le quote associative, pari ad un importo dell'1% della retribuzione...per 13 mensilità, dovranno essere versate mensilmente sul c/c intestato a (doc. CP_1
1 prod. ; la replicava con nota del 1.7.2020 che CP_1 Parte_1
“non essendo firmataria del CCNL DMO Controparte_3 applicato in azi ttenute di quote associative Parte_1 sindacali per conto di tale organizzazione. Nel documento inviato si specifica che le quote associative, pari ad un importo dell'1% della retribuzione...per 13 mensilità, dovranno essere versate mensilmente sul c/c intestato a In base CP_1
a quanto previsto vengono posti a carico della nostra società una serie di oneri e responsabilità, tali per cui si renderanno necessari adempimenti di carattere amministrativo e contabile, che incidono sulle attività dei nostri uffici. Alla luce di quanto precede comunichiamo che daremo luogo alla trattenuta per cessione di parte del credito nella misura indicata e conseguente accredito a CP_1
Stante che la cessione del credito retributivo comporta per delle Parte_1 attività di gestione, con conseguenti costi e spese, ai si sarà addebitato l'importo di € 5,00 (cinque euro) per ciascuna quota mensile ceduta” (doc. 2 prod. ; con nota del 3.7.2020 il sindacato ricorrente contestava CP_1 la pretesa della società di addebitare ai dipendenti la somma di euro 5,00 per ciascuna quota mensile ceduta in favore della denunciandone il carattere CP_1 antisindacale (doc. 3 prod. ; la socie riscontrava la nota CP_1 CP_1 inviava agli iscritti una lettera con cui comunicava che avrebbe addebitato CP_1
a ciascuno l'importo di euro 5,00 per ogni quota mensile ceduta (doc. 4 prod.
e provvedeva quindi ad effettuare, in relazione alle singole quote cedute CP_1
(cfr. dettagli movimenti CC on line sub doc. 5 prod. , il suddetto addebito CP_1 di euro 5,00 per ciascuno dei 10 iscritti (c te paga, voce “spese CP_1 adesione”, sub doc. 10 prod. ; con tre note dell'8.7.2020 la CP_1 CP_1 comunicava a desione alla medesima sigla sinda Parte_1 altri n. 14 dipendenti dell'ipermercato di Cassino, specificando che le quote associative, par all'1 per cento della retribuzione per tredici mensilità avrebbero dovuto essere versate mensilmente sul conto corrente intestato a (doc. 6 CP_1 prod. CISAL)>.
4.1. Parimenti nessuna puntuale e seria censura viene mossa alle premesse in diritto della gravata sentenza, laddove si legge che 13. L'art. 26 St. lav. al primo comma stabilisce che “I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale”. Il secondo ed il terzo comma, abrogati dal D.P.R. n. 313 del 1995 in esito al referendum abrogativo indetto con D.P.R. 5 aprile 1995, così prevedevano: “Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonché sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale. Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da contratti collettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del contributo sindacale all'associazione da lui indicata”. 14. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'abrogazione del secondo e del terzo comma dell'articolo citato non ha determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo venuto meno solo il relativo obbligo legale di cooperazione gravante sul datore di lavoro, con restituzione della materia all'autonomia privata, individuale e collettiva, cosicché resta ammissibile, senza limitazioni, il ricorso a tutti i possibili strumenti negoziali che consentono di realizzare lo scopo di versare ai sindacati la quota associativa mediante ritenuta sulla retribuzione. Ne discende che resta ferma per il lavoratore la facoltà di chiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi da accreditare al sindacato cui aderisce in forza di una cessione parziale e futura del suo credito retributivo a tale sindacato. Trattandosi di cessione del credito disciplinata dall'art. 1260 c.c., essa non necessita in generale del consenso del debitore ceduto (il datore di lavoro). Il carattere parziale e futuro del credito ceduto non è di ostacolo a tale configurazione perché la cessione può riguardare solo una parte del credito ed avere ad oggetto anche crediti futuri. 15. Qualora il datore di lavoro sostenga che la cessione comporti in concreto, a suo carico, una modificazione eccessivamente gravosa dell'obbligazione, implicante un onere insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che la gravosità della prestazione è tale da giustificare il suo inadempimento. Peraltro, l'eccessiva gravosità della prestazione non incide sulla validità e sull'efficacia del negozio di cessione del credito, ma può solo, eventualmente, giustificare l'inadempimento del debitore ceduto, finché il debitore non collabori a modificare le modalità della prestazione in modo da realizzare un equo contemperamento degli interessi. L'insostenibilità dell'onere non è giustificata di per sé solo dall'eventuale elevato numero dei dipendenti dell'azienda. Occorre infatti operare una valutazione di proporzionalità tra la gravosità dell'onere e l'entità dell'organizzazione aziendale, tenendo conto che un'impresa con un elevato numero di dipendenti di norma avrà una struttura amministrativa corrispondente alla sua dimensione. 16. Il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di eseguire i pagamenti delle quote associative in favore del sindacato configura un inadempimento che, oltre a rilevare sotto il profilo civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto oggettivamente idonea a limitare l'esercizio dell'attività e dell'iniziativa sindacale. L'effetto del rifiuto è quello di privare i sindacati che non hanno stipulato i contratti collettivi della possibilità di percepire con regolarità la fonte primaria di sostentamento per lo svolgimento della loro attività e porli in una situazione di debolezza, non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche delle organizzazioni sindacali con cui sono in concorrenza>. A supporto delle richiamate argomentazioni in diritto il Tribunale ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 3917/2004; Cass. civ. n. 14032/2004; Cass. civ. sez. un. n. 28269/2005; Cass. civ. n. 2314/2012; Cass. civ. n. 23264/2023).
5. Di fronte ai ricostruiti fatti e ai princìpi di diritto applicabili e applicati alla fattispecie, la società anche in questo grado insiste nel difendere la propria condotta consistita, in sintesi, nell'avere addebitato a ciascun lavoratore iscritto al sindacato appellato, non firmatario del CCNL applicato in azienda, l'importo di
€ 5,00 per ciascuna quota mensile ceduta, omettendo, però, di confrontarsi seriamente con le ragioni della decisione. Parte 5.1. Con l'unico motivo di gravame, infatti, la ripropone le proprie difese già esposte nelle fasi precedenti, non confronta i seriamente e criticamente con le puntuali repliche del Tribunale e soprattutto prescindendo totalmente dal fondamento giuridico della decisione.
5.2. L'appellante richiama il referendum abrogativo del 1995 e la sentenza della Consulta n. 13 del 1995 con cui detto referendum è stato ammesso, ma non sono certo passaggi ignorati dal primo giudice, mentre è la società a non tenere conto degli sviluppi interpretativi in materia, puntualmente richiamati dal Tribunale, con i quali, si ribadisce, non si confronta affatto, addebitando alla gravata sentenza la violazione dell'art. 1260 c.c., in relazione agli artt. 1196 e 1175 c.c., violazione che non sussiste affatto. Parte 5.3. Ed invero la continua a muoversi dal presupposto “che il debitore di una obbligazione niaria sorta unitaria, quale la retribuzione mensile, non può essere tenuto a sopportare i costi derivanti dalla cessione parziale di tale obbligazione, anche se a favore di un sindacato (non firmatario), che comportano uno sdoppiamento degli atti di adempimento e una maggiore gravosità dello stesso”; la società continua a insistere nell'affermare che per essa sarebbe
“tutt'altro che ininfluente pagare la retribuzione al proprio lavoratore oppure al sindacato non firmatario” e ciò sarebbe sufficiente a escludere l'applicabilità alla fattispecie dell'istituto della cessione del credito per come disciplinato dall'art. 1260 c.c. non sussistendo alcuna violazione dell'art. 1175 c.c.
5.4. L'appellante continua, però, a non tenere conto e in specie del passaggio dove il Tribunale osserva che In caso di cessione del credito l'obbligazione del debitore può subire alcune modifiche, tra le quali quella non marginale del luogo di adempimento. In applicazione del precetto di buona fede e correttezza di cui all'art. 1175 c.c., ove tali modifiche risultino eccessivamente gravose per il debitore, pur restando ferma la validità ed efficacia del contratto di cessione del credito, la prestazione è inesigibile e l'inadempimento del debitore ceduto giustificato, fino a quando il creditore cedente non collabori a modificarne in modo adeguato le modalità, onde realizzare un giusto contemperamento di interessi. L'onere della prova della eccessiva gravosità e dunque della giustificatezza dell'inadempimento grava sul debitore a norma dell'art. 1218 c.c. (Cass. civ. sez. un. n. 28269/2005; Cass. civ. n. 2314/2012; Cass 23264/2023)>.
5.5 Alle richiamate e ignorate ragioni non vale certo opporre qualche datatissima pronuncia di legittimità, addirittura del 1943 ovvero degli anni”50 e “60, che neppure contraddice in diritto quanto affermato dal Tribunale (ad es in Cass. n. 2155/1964 si legge solo che “Ai sensi dell'art. 1260 C.C., per l'efficacia della cessione del credito non occorre il consenso del debitore, perché il credito non abbia carattere strettamente personale od il trasferimento non sia vietato dalla legge. E, se e vero che l'art. 1264 C.C. prevede che la cessione di credito ha effetto, nei confronti del debitore ceduto, quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata, tuttavia, ciò importa solo che l'eventuale pagamento al cedente libera il debitore ceduto se questi lo abbia fatto prima che gli sia pervenuta formale notifica dell'avvenuta formale notifica dell'avvenuta cessione, ma non che la cessione, in se stessa, abbia bisogno, per essere valida ed operativa del consenso del debitore ceduto” e analoghi principi sono affermati da Cass. n. 2783/1963 e Cass. n. 2146/1964).
5.6. La società non tiene conto neppure della giurisprudenza di legittimità intervenuta proprio nei suoi confronti in analoga fattispecie in cui la predetta aveva addebitato a una lavoratrice asseriti costi di gestione amministrativi funzionali alla cessione del quinto dello stipendio (Cass. n. 22361/2024), giurisprudenza con cui la SC ha disatteso le ragioni della PAM, analoghe a quelle prospettate in questa sede, con argomenti che ben possono essere richiamati per disattendere il gravame.
5.6.1. Si legge, infatti, nella citata decisione che “La sentenza impugnata ha richiamato, a sostegno del proprio incedere argomentativo, un precedente arresto di questa Corte non esattamente sovrapponibile al caso di specie, giacché si riferisce alla diversa ipotesi del rifiuto datoriale di operare la trattenuta della quota sindacale sulla retribuzione di un dipendente iscritto all'organizzazione, implicante il diverso profilo di garanzia dell'esercizio, da parte del lavoratore, della sua autonomia e libertà sindacale, costitutivamente radicato nell'ambito delle tutele e dei diritti propri del rapporto di lavoro (a norma degli artt. 35 e 39 Cost.), con riflessi anche di antisindacalità del comportamento datoriale (Cass. 4 ottobre 2019, n. 24877, con richiamo, in motivazione, a precedenti conformi: Cass. S.U. 21 dicembre 2005, n. 28269; Cass. 2 agosto 2012, n. 13886, in particolare relativi all'abrogazione, con il referendum del 1995, del secondo comma dell'art. 26 dello Statuto dei lavoratori e dal susseguente d.p.r. 313/1995, non determinante un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, ma soltanto del suo obbligo: ben potendo pertanto i lavoratori, nell'esercizio della propria autonomia privata e attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato, richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato medesimo).
5. Nondimeno, malgrado la diversità della vicenda, la citata Cass. 4 ottobre 2019, n. 24877, ha comunque negato che il datore di lavoro possa pretendere il rimborso dei costi del servizio aggiuntivo, a meno che non ne provi l'insostenibilità in rapporto alla propria organizzazione aziendale, potendo l'eccessiva gravosità della prestazione giustificare l'inadempimento del debitore ceduto (datore di lavoro), solo ove il creditore (lavoratore) non collabori a modificare le modalità della prestazione in modo da realizzare un “equo contemperamento degli interessi” (Cass. S.U. 21 dicembre 2005, n. 28269). Sempre nell'ipotesi di “trattenute sindacali”, è stato, d'altro canto, escluso che l'insostenibilità dell'onere possa risultare semplicemente dall'elevato numero di dipendenti dell'azienda, dovendosi viceversa operare una valutazione di proporzionalità tra la gravosità dell'onere e l'entità dell'organizzazione aziendale, tenuto conto che un'impresa con un elevato numero di dipendenti ha, di norma, una struttura amministrativa corrispondente alla sua dimensione (Cass. 2 agosto 2012, n. 13886, con affermazione del principio, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1 c.p.c.).
6. Ciò premesso, si muova dal rilievo che la cessione del quinto si colloca indubbiamente nell'alveo della cessione del credito, per la cui validità non occorre (secondo indirizzo costante, benché remoto: Cass. 29 luglio 1964, n. 2155; Cass. 20 novembre 1975, n. 3887) il consenso del debitore ceduto, cui la cessione medesima è opponibile purché egli ne sia a conoscenza (nella vicenda in esame che la società ricorrente ne fosse a conoscenza è circostanza pacifica inter partes). Ora, poiché interesse primario del debitore ceduto è quello di liberarsi del proprio obbligo, per lui è normalmente irrilevante chi sia il soggetto destinatario del pagamento (cioè il cessionario del credito): nondimeno detta cessione potrebbe, in ipotesi, aggravare oltre misura la posizione del datore di lavoro debitore ceduto (tenuto conto della quantità delle cessioni e dell'entità degli oneri, in relazione all'organizzazione d'impresa). Per questo la modificazione soggettiva del creditore non deve risultare, in concreto, eccessivamente gravosa per il debitore ceduto, ossia deve rispettare i limiti di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), limiti che – come osservato anche dal P.G. nella propria requisitoria scritta – riguardano non la validità e l'efficacia del contratto di cessione del credito, ma soltanto il profilo del pagamento (art. 1196 c.c.), ossia dell'adempimento (Cass. 13 settembre 2021, n. 24640)”.
5.7. Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto l'addebito di € 5,00 posto a carico di ciascun lavoratore iscritto al sindacato appellato del tutto ingiustificato alla luce dei modesti costi aziendali di gestione delle cessioni in questione, come stimati nella consulenza tecnica d'ufficio espletata nella precedente fase, che ha quantificato il “totale di costi vivi e aziendali per dipendente ” in euro 0,81 (al netto del costo del bonifico) nel caso di capienza della retribuzione mensile rispetto alla trattenuta da operare, e in euro 4,00 (senza nessun costo di bonifico) nel caso –che è però evenienza eccezionale – di incapienza> (punto 19).
5.7.1. Anche in questo grado, così come nel giudizio di opposizione, la società appellata non muove alcuna censura agli esiti della ctu espletata nella fase sommaria e condivisa dal giudice dell'opposizione, esiti puntualmente richiamati al punto 27 della gravata sentenza del tutto ignorato dal gravame e a cui per brevità si rinvia integralmente.
5.7.2. Parimenti si rinvia integralmente a quanto ampiamente argomentato sul punto dal Tribunale ai capi 25, 26, 28 e 29, da ritenere qui trascritti, con i quali è stata disattesa la prova testimoniale esclusivamente valutativa e sono state svolte argomentazioni ampie, pertinenti e conformi ai princìpi di diritto sopra richiamati, con la finale condivisione della valutazione del giudice della fase sommaria in merito alla modesta entità dei costi amministrativi e gestionali che la società opponente deve sopportare per le cessioni dei crediti di cui si discute, come stimati dal CTU e riportati nel passaggio motivazionale sopra citato, entità tale da restare ben al di sotto della soglia della eccessiva gravosità che renderebbe inesigibile la prestazione datoriale e giustificato l'inadempimento in assenza di una collaborazione del creditore cedente (il lavoratore) per realizzare, mediante una modifica delle modalità della prestazione, un equo contemperamento di interessi;
sicché, restando l'esiguo sacrificio economico imposto al debitore ceduto (il datore di lavoro) nei limiti della sostenibilità e della non eccessiva gravosità alla stregua dei principi di buona fede e correttezza (1175 c.c.), nessuna collaborazione del lavoratore si rende necessaria – mediante traslazione totale o parziale sullo stesso dei costi di gestionali e contabili della cessione – mentre appare giustificato il predetto sacrificio a carico del datore di lavoro, atteso che “nel bilanciamento degli interessi non è affatto illogico che prevalga quello del sindacato alla raccolta dei contributi e al versamento degli stessi” (Cass. civ. n. 3917/2004)>. Parte 5.8. Infine insiste nel sostenere che la propria condotta difetterebbe del carattere dell'antisindacalità, riproponendo con pervicacia la tesi per cui il lavoratore può provvedere a versare direttamente la propria quota al sindacato, mentre se decide di avvalersi della cessione di credito la deve pagare.
5.8.1. Innanzitutto la società omette di spiegare perché il lavoratore iscritto al sindacato non firmatario del CCNL dovrebbe pagare un importo assolutamente sproporzionato rispetto agli effettivi costi sostenuti (€ 5,00 a fronte di € 0,81) e già solo per questo la condotta è illegittima sia sul piano del rapporto di lavoro sia sul piano sindacale perché volta a “sanzionare” economicamente, rendendoli ingiustificatamente onerosi, sia l'esercizio della libertà dei lavoratori di aderire a qualsiasi sindacato, e non necessariamente a quelli che sottoscrivono i contratti collettivi applicati dal datore di lavoro, sia il diritto dei predetti di avvalersi di un legittimo istituto civilistico sia la libertà negoziale del sindacato di sottoscrivere o meno i contratti collettivi sia il diritto di quest'ultimo di avvalersi degli strumenti che l'ordinamento da tempo mette a disposizione per assicurare proselitismo e concreto funzionamento.
5.8.2. Ed ancora. La censura non solo si pone in plateale contrasto con le norme di legge e i principi di diritto sopra richiamati, ma finisce, per come formulata, anche per difettare del requisito di specificità imposto dall'art. 434 c.p.c. La società, infatti, non si confronta seriamente con le ampie e articolate argomentazioni del Tribunale, non essendo certo sufficiente a tal fine richiamare uno stralcio della decisione per poi riproporre le proprie tesi, già puntualmente disattese e ritenute infondate nella fase sommaria e in quella di opposizione.
5.8.3. Si legge nella gravata sentenza che la discriminazione subita nell'esercizio della propria attività sindacale dal sindacato opposto, non firmatario del CCNL applicato in azienda, rispetto alle OO.SS. firmatarie, non deriva dalla mancata applicazione della disciplina contrattuale collettiva in materia di trattenute sindacali, ma dalla unilaterale imposizione datoriale ai singoli lavoratori affiliati di un addebito in busta paga dei costi amministrativi di cessione del credito (nella misura di euro 5,00 mensili per singolo lavoratore), addebito che appare del tutto ingiustificato alla luce dei modesti costi aziendali di gestione delle cessioni in questione……20. L'arbitrario addebito di oneri economici a carico dei lavoratori iscritti alla che hanno ceduto a tale CP_1 sindacato, a titolo di contributo associativo, ota della loro retribuzione mensile, non può non sortire sul singolo lavoratore l'effetto di dissuaderlo e disincentivarlo dall'esercitare il proprio diritto di iscriversi al sindacato in questione, dal sostenerlo nel modo ritenuto più opportuno, e dal permanere in tale sindacato, incoraggiandone invece indirettamente l'adesione ad altro sindacato che, in quanto firmatario del CCNL, beneficia della trattenuta delle quote associative senza aggravio di costi per il lavoratore iscritto. Una tale condotta è oggettivamente idonea ad ostacolare e pregiudicare l'attività dell'organizzazione sindacale opposta, mettendone a rischio la provvista dei mezzi finanziari primari perché tale attività possa esplicarsi, e così ponendola, rispetto alle OO.SS. firmatarie del CCNL applicato in azienda, in una posizione di svantaggio – si badi, non nell'esercizio dei diritti sindacali che in tale contratto collettivo rinvengono la loro fonte, potendo in quest'ultimo caso giustificarsi il trattamento preferenziale del sindacato firmatario – ma proprio nell'esercizio di quella più generale libertà e attività sindacale che l'art. 28 St. lav. garantisce al sindacato a prescindere dalla sottoscrizione di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva. 21. La società opponente sostiene poi che, anche qualora i costi amministrativi della cessione del credito si ritenessero di modesta entità – come accertato dal primo giudice – l'addebito degli stessi al lavoratore potrebbe al più configurare sul piano civilistico un inadempimento ingiustificato, ma giammai potrebbe assumere la valenza di condotta antisindacale, non determinando alcuna limitazione nell'esercizio dell'attività e dell'iniziativa sindacale, considerato che la cessione del credito è solo una delle modalità con le quali è possibile versare la quota associativa a favore dell'organizzazione sindacale, ben potendo detto versamento essere operato anche direttamente dal lavoratore con modalità diverse dalla cessione. 22. A tale rilievo è agevole replicare richiamando le osservazioni già esposte sopra. Imporre ai lavoratori iscritti alla un costo mensile non esiguo, pari ad euro 5,00, mediante CP_1 trattenuta sta paga, con l'intento di traslare sugli stessi i costi amministrativi aziendali delle operazioni di contabilizzazione e versamento al sindacato della quota di credito retributivo ceduta, costi che tuttavia il CTU nominato nella fase sommaria ha accertato essere inferiori e di entità modesta, tali dunque da non comportare per il datore di lavoro una modificazione eccessivamente gravosa dell'originaria obbligazione e da non oltrepassare dunque la soglia di esigibilità dell'adempimento alla stregua dei canoni di buona fede e correttezza ex art. 1175 c.c., non costituisce mero inadempimento civilistico, ma si connota come comportamento antisindacale proprio in considerazione della sua oggettiva idoneità a ostacolare o limitare l'attività e l'iniziativa sindacale della anche con penalizzazione rispetto alle CP_1 organizzazioni firmatarie del CCNL applicato nell'unità produttiva, stante l'indubbio condizionamento che il suddetto addebito è atto ad esercitare sulla libertà di affiliazione sindacale degli iscritti alla mediante gli effetti di cui CP_1 si è detto sopra, disincentivanti e dissuasivi ri alla permanenza in detta associazione e al mantenimento della contribuzione finanziaria mediante il versamento dei contributi sindacali necessari all'attività dell'organizzazione, con contestuale ed indotta amplificazione della capacità attrattiva dei sindacati firmatari del CCNL, resi più appetibili ai lavoratori in questione nella prospettiva di sottrarsi all'addebito dei costi di cessione. Tale oggettiva idoneità lesiva è condizione necessaria e sufficiente a rendere antisindacale il comportamento denunciato, posto che nella ormai granitica giurisprudenza di legittimità la definizione della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori non è analitica ma teleologica, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i beni protetti, vale a dire la libertà e l'attività sindacale o il diritto di sciopero, sicché per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300 del 1970) è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario, ma neppure sufficiente, uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, potendo sorgere l'esigenza di una tutela della libertà sindacale anche in relazione a un'errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta (Cass. civ. n. 13726/2014). 23. La descritta condotta appare allora, sul piano finalistico, assimilabile a quella del datore di lavoro che senza giustificazione rifiuti di effettuare, mediante la trattenuta in busta paga, il versamento al sindacato della quota associativa del lavoratore iscritto: in quest'ultimo caso il rifiuto datoriale di adempiere nei confronti del sindacato cessionario pone un ostacolo diretto alla cessione parziale del credito retributivo al sindacato, nel senso di impedire che la cessione raggiunga il suo scopo pratico;
nel caso in esame il datore di lavoro pone alla cessione un ostacolo indiretto, facendone gravare i costi sui lavoratori, così inducendoli a sottrarsi alla contribuzione in favore del sindacato di fiducia. In entrambi i casi allora è pertinente il richiamo al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “Il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di eseguire i pagamenti configura un inadempimento che, oltre a rilevare sotto il profilo civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto oggettivamente idonea a limitare l'esercizio dell'attività e dell'iniziativa sindacale. L'effetto del rifiuto è quello di privare i sindacati che non hanno stipulato i contratti collettivi della possibilità di percepire con regolarità la fonte primaria di sostentamento per lo svolgimento della loro attività e posti in una situazione di debolezza, non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche delle altre organizzazioni sindacali con cui sono in concorrenza” (Cass. civ. sez. un. n. 28269/2005; nello stesso senso, Cass. civ. n. 2314/2012 e Cass. civ. n. 23264/2023). 24. Non varrebbe sostenere che il lavoratore ben potrebbe versare la quota associativa al proprio sindacato di fiducia con modalità diverse dalla cessione del credito. È vero, infatti, che con il venir meno del secondo e del terzo comma dell'art. 26 St. lav. a seguito del referendum abrogativo la materia è stata restituita all'autonomia privata, individuale e collettiva, per cui resta ammissibile, senza limitazioni, il ricorso a tutti i possibili strumenti negoziali che consentono di realizzare lo scopo di versare ai sindacati la quota associativa (Cass. civ. sez. un. n. 28269/2005 cit.). Ma è altrettanto vero che impedire al lavoratore o rendergli economicamente sconveniente o comunque eccessivamente e ingiustificatamente onerosa la scelta di realizzare tale scopo mediante la modalità negoziale della cessione parziale e futura del credito retributivo, da attuarsi mediante trattenuta in busta paga della quota associativa, significa ad un tempo comprimere il diritto che gli riconosce il primo comma dell'art. 26 St. lav. di raccogliere contributi per la propria organizzazione sindacale, scegliendo a tal fine la modalità che ritenga più adeguata, e specularmente ostacolare l'attività del sindacato, rendendogli più difficile l'accesso alla fonte primaria di sostentamento per lo svolgimento della stessa. D'altro canto, l'argomento della società opponente prova troppo. Se infatti la mera disponibilità e astratta praticabilità per il lavoratore di opzioni alternative alla cessione del credito per far pervenire al sindacato i contributi associativi fosse sufficiente di per sé sola ad escludere l'antisindacalità della condotta datoriale, allora anche il rifiuto diretto del datore di lavoro di operare la trattenuta sindacale in busta paga e di effettuare il versamento della quota associativa all'organizzazione, non potrebbe assumere mai valenza antisindacale, neppure quando tale rifiuto non fosse giustificato dalla eccessiva gravosità della prestazione, e ciò nonostante quest'ultima ipotesi sia ricondotta dalla granitica giurisprudenza di legittimità alla fattispecie di cui all'art. 28 St. lav.>.
5.8.4. Il solido ragionamento del Tribunale, fondato su validi argomenti giuridici, non è certo inficiato dalle scarne considerazioni del gravame, ripetitive di prospettazioni già disattese e sprovviste di giuridico fondamento.
5.8.5. Insistere sull'asserita legittimità del trattamento differenziato tra lavoratori iscritti alle OOSS firmatarie del CCNL e quelli iscritti alle non firmatarie non solo concorre a integrare gli estremi dell'antisindacalità della condotta, come già evidenziato dal Tribunale e tenuto conto che il datore di lavoro deve astenersi dal favorire una o più sigle a danno di altre, ma neppure considera che si tratta di un distinguo affatto decisivo e legittimo, anche alla luce principi desumibili dagli interventi della Consulta (da ultimo Corte Cost n 156/2025).
6. Le spese del gravame seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado liquidate in € 4500,00 oltre rimborso 15%, iva e cpa;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma 13.11.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario