Decreto presidenziale 2 settembre 2025
Ordinanza cautelare 24 ottobre 2025
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00735/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01636/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1636 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Traguardi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Currao, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Pia Di Primo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo,
dei provvedimenti del Comune di Catania, in data 17 luglio 2025, con cui è stata ordinata la rimozione di impianti pubblicitari già autorizzati con provvedimento dirigenziale A04/180 del 21 dicembre 2021, identificati come PP 484, PP 485, PP 486 e PP 489;
per quanto riguarda i motivi aggiunti,
delle determinazioni n. 04/RAG GEN/356, n. 04/RAG GEN/357, n. 04/RAG GEN/358 e n. 04/RAG GEN/360 in data 18 agosto 2025, con cui è stata ordinata la rimozione degli impianti pubblicitari PP 484, PP 485, PP 489 e PP 486 già autorizzati con provvedimento A04/180 del 21 dicembre 2021, nonché del rigetto implicito dell’istanza di rinnovo in data 3 giugno 2025 e, ove occorra, dell’art. 6, comma 2, del regolamento comunale sulla pubblicità.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa IS ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente ha impugnato quattro provvedimenti del Comune di Catania, in data 17 luglio 2025, con cui è stata ordinata la rimozione di impianti pubblicitari già autorizzati con provvedimento dirigenziale A04/180 del 21 dicembre 2021, identificati come PP 484, PP 485, PP 486 e PP 489 ( rectius , è stato comunicato l’avvio del procedimento finalizzato alla rimozione, assegnandosi un termine per provvedere alla rimozione stessa).
I provvedimenti impugnati si fondano sul parere, ivi richiamato, della Polizia Municipale n. 247490 in data 26 maggio 2025.
È stato, altresì, impugnato, in via subordinata e nei limiti dell’interesse, l’art. 6, comma 2, del regolamento comunale sulla pubblicità, nella parte in cui prescrive che le due facce degli impianti bifacciali non devono potersi vedere contemporaneamente.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) gli impianti, collocati su area privata, sono stati assentiti con autorizzazione in data 21 dicembre 2021 di efficacia triennale; b) la società ha presentato istanza di rinnovo; c) con relazione in data 26 maggio 2025 la Polizia Municipale ha osservato che la conformazione degli impianti non rispettava la tipologia “bifacciale” indicata dall’art. 6, comma 2, del regolamento, poiché le due facce non risultavano perfettamente contrapposte e potevano essere percepite simultaneamente da un osservatore collocato in una specifica posizione; d) l’Amministrazione ha quindi ritenuto che fosse intervenuta la violazione della distanza minima di dieci metri tra impianti prevista dall’art. 41 del regolamento; e) l’eventuale percezione simultanea delle due facce, però, risulta meramente occasionale e non persistente; f) in violazione dell’art. 13 della legge regionale n. 7 del 2019 l’Amministrazione non ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di rinnovo e i provvedimenti impugnati sono stati adottati senza il previo contraddittorio procedimentale e valorizzando una relazione istruttoria non portata a conoscenza della parte interessata; g) l’omissione del preavviso di rigetto comporta l’annullabilità del provvedimento di natura discrezionale e non può ritenersi sanata ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990; h) si deduce, inoltre, la violazione dell’art. 6, comma 2, del regolamento comunale sulla pubblicità, nonché il vizio di eccesso di potere, in quanto la previsione regolamentare che definisce l’impianto bifacciale come avente due distinte facce contrapposte “la cui percezione non è contemporanea” non presenta natura rigidamente precettiva, ma meramente descrittiva, e comunque va letta in armonia con l’art. 47 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che qualifica l’impianto in base alla sua funzione pubblicitaria e alla struttura di sostegno, senza attribuire rilievo alla possibile percezione simultanea delle facce, nonché in armonia con l’art. 1, comma 825, della legge n. 160 del 2019, che determina il canone in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, a prescindere dal numero e dalla visibilità delle facce; i) ne deriva l’illegittimità dell’assunto del Comune secondo cui la non perfetta contrapposizione delle due facce determinerebbe la sussistenza di due impianti distinti; l) in via gradata, si denuncia l’illegittimità della disposizione regolamentare per contrasto con le disposizioni statali che sono state richiamate; m) va altresì osservato che l’Amministrazione aveva in precedenza autorizzato gli impianti nella stessa conformazione oggi reputata irregolare, senza che siano state esplicitate le ragioni del mutamento di indirizzo e senza che sia stata svolta un’istruttoria idonea, anche tenuto conto del legittimo l’affidamento ingenerato della parte ricorrente; n) l’impianto è, in definitiva, unico dal punto di vista strutturale.
Con motivi aggiunti, notificati in data 14 e 15 settembre 2025, la ricorrente ha impugnato: a) le determinazioni n. 04/RAG GEN/356, n. 04/RAG GEN/357, n. 04/RAG GEN/358 e n. 04/RAG GEN/360 in data 18 agosto 2025, con cui è stata ordinata la rimozione degli impianti pubblicitari PP 484, PP 485, PP 489 e PP 486 già autorizzati con provvedimento A04/180 del 21 dicembre 2021; b) il rigetto implicito dell’istanza di rinnovo in data 3 giugno 2025 e, ove occorra, l’art. 6, comma 2, del regolamento comunale sulla pubblicità.
Il contenuto delle censure di cui ai motivi aggiunti può sintetizzarsi come segue: a) in violazione dell’art. 13 della legge regionale n. 7/2019 non sono stati comunicati i motivi ostativi in relazione all’istanza di rinnovo del 3 giugno 2025, dovendo escludersi che nella specie possa farsi applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990; b) l’istanza è stata valutata in difetto del contraddittorio e senza considerare l’interpretazione seguita in passato dal Comune sul punto; c) è stato violato l’art. 6, comma 2, del regolamento comunale, in quanto la nozione di impianto bifacciale non richiede che le facce siano perfettamente contrapposte, né impone l’impossibilità assoluta di percezione contemporanea da ogni punto di osservazione; d) nella specie l’eventuale percezione simultanea è solo occasionale e non muta l’unità strutturale e funzionale del mezzo, anche sotto il profilo statico; e) i provvedimenti del Comune contrastano con l’art. 47 del regolamento del codice della strada e con l’art. 1, comma 825, della legge n. 160/2019, il quale assume come parametro la superficie complessiva del mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di facce visibili; f) in via subordinata, si denuncia l’illegittimità dell’art. 6, comma 2, del regolamento in quanto in contrasto con le predette disposizioni statali; g) è anche contraddittorio che il Comune abbia dapprima autorizzato gli impianti nella medesima conformazione e poi imposto la loro rimozione senza adeguata istruttoria e in difetto di una congrua motivazione, in violazione del legittimo affidamento della parte ricorrente.
Con memoria in data 14 ottobre 2025 il Comune ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) l’autorizzazione risulta scaduta dal 21 dicembre 2024 e l’istanza di rinnovo è stata proposta dopo l’intervenuta scadenza della precedente autorizzazione; b) gli impianti installati “a ventaglio-portafoglio” non sono bifacciali ai sensi dell’art. 6, comma 2, del regolamento comunale, poiché consentono la percezione contemporanea dei messaggi nella stessa direzione; c) va richiamato l’art. 47 del regolamento del codice della strada, secondo cui il cartello bifacciale è un unico manufatto con due facce attive su direttrici opposte; d) nel caso in esame risulta elusa la disciplina sulle distanze minime e ciò incide sulla sicurezza della circolazione; e) la valutazione tecnico-discrezionale dell’ente sulla pericolosità e sull’impatto dei cartelli non è sindacabile in sede giurisdizionale, se non nel caso di obiettiva irragionevolezza; f) la rimozione costituiva un esito doveroso dell’istruttoria svolta in attuazione del vigente quadro normativo; g) è stato comunicato l’avvio del procedimento con note del 17 luglio 2025; h) quanto all’affidamento, il previo rilascio di autorizzazioni non impone il loro rinnovo in presenza di un’accertata non conformità; i) non sussiste alcun travisamento dei fatti, né contraddittorietà, dovendo richiamarsi la documentazione fotografica prodotta dalla stessa ricorrente, da cui risulta la percezione simultanea dei due messaggi nella stessa direzione di marcia.
Con memoria in data 18 dicembre 2025 il Comune, nel ribadire le proprie difese, ha precisato, in particolare, quanto segue: a) occorre dar conto in primo luogo delle ulteriori relazioni della Polizia Municipale (n. 388586 in data 1 settembre 2025 e n. 415050 in data 18 settembre 2025) e delle note n. 462781, n. 462783, n. 462803 e n. 462787 in data 14 ottobre 2025 con cui l’Amministrazione ha comunicato alla società i motivi ostativi al rinnovo delle autorizzazioni; b) i provvedimenti impugnati hanno dato conto in modo adeguato delle ragioni poste a loro fondamento, evidenziandosi che nella specie si trattava di decisioni vincolate; c) l’avvio del procedimento è stato comunicato con note del 17 luglio 2025; d) si ribadisce che l’istanza di rinnovo è stata presentata in data 3 giugno 2025, quando l’autorizzazione era già scaduta, e che nella comunicazione di avvio del procedimento, tramite richiamo all’esito del sopralluogo e al contenuto della nota n. 247490 del 26 maggio 2025, sono stati resi evidenti i motivi ostativi al rinnovo.
La società ricorrente ha formulato, in data 19 gennaio 2026, domanda di sospensione del giudizio osservando che con ricorso del 13 gennaio 2026, iscritto al n. 93/2026 R.G., la società medesima ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione comunale sull’istanza di rinnovo del 4 giugno 2025 relativa ai medesimi impianti per cui è causa.
All’odierna udienza, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. in ordine alla possibile inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, la causa è stata trattenuta in decisione.
In primo luogo, va respinta l’istanza di sospensione del presente giudizio, suscettibile di definizione autonoma a prescindere dai possibili sviluppi futuri della vicenda procedimentale e dal successivo esercizio del potere da parte dell’Amministrazione (già preannunciato con preavviso di diniego del rinnovo delle autorizzazioni scadute ed in merito al quale è stato proposto l’autonomo ricorso iscritto al n. 93/2026 R.G.).
Nel merito, il Collegio osserva che le autorizzazioni all’installazione degli impianti oggetto dei provvedimenti impugnati nel presente giudizio, rilasciate in data 21 dicembre 2021 ed aventi efficacia triennale, sono venute in scadenza in data 21 dicembre 2024, anteriormente alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio (e all’istanza di rinnovo delle medesime autorizzazioni, presentata dalla società ricorrente soltanto in data 3 giugno 2025).
Invero, i provvedimenti di rimozione degli impianti, impugnati con il ricorso, si fondano (anche) sulla riscontrata “ assenza di titolo autorizzatorio (scaduto) ”.
Ne deriva l’inammissibilità del ricorso introduttivo (proposto avverso le comunicazioni di avvio del procedimento di rimozione, e, dunque, avverso atti endoprocedimentali) nonché dei motivi aggiunti (proposti avverso i provvedimenti definitivi che hanno ordinato la rimozione degli impianti), in quando al momento dell’instaurazione del giudizio i titoli autorizzatori avevano già esaurito i propri effetti (circostanza non contestata dalla ricorrente) e non si evidenzia rispetto al ricorso un interesse attuale, giuridicamente tutelabile, neppure ai fini risarcitori (in assenza di formulazione di apposita domanda di parte), all’accertamento dell’eventuale illegittimità dei provvedimenti impugnati.
Va, poi, respinta l’impugnazione, proposta con i motivi aggiunti, avverso il supposto provvedimento “implicito” di rigetto dell’istanza di rinnovo in data 3 giugno 2025 (che, secondo la prospettazione di parte, risulterebbe univocamente dal tenore dei provvedimenti impugnati), in quanto: 1) è la stessa parte ricorrente ad avere messo in discussione l’esistenza di siffatto provvedimento “implicito”, avendo promosso un distinto giudizio (n. 93/2026 R.G.) avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione sull’istanza di cui si tratta, sul presupposto che nessuna determinazione definitiva sia stata adottata dal Comune in merito al chiesto rinnovo delle autorizzazioni; 2) difettano, in ogni caso, i presupposti per la configurabilità di un provvedimento amministrativo implicito (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24 gennaio 2019, n. 589), atteso che: - i provvedimenti in questa sede impugnati non recano alcuna menzione, né riferimento anche indiretto, all’avvenuta presentazione di una istanza di rinnovo, ed anzi si fondano (anche) sul presupposto della “ assenza di titolo autorizzatorio (scaduto) ”; - la disciplina in materia prevede l’adozione di un provvedimento espresso e motivato per il diniego dell’istanza di autorizzazione (cfr. art. 53, comma 5, D.P.R. n. 495/1992, secondo cui “ L’ufficio competente entro i sessanta giorni successivi concede o nega l’autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato ”).
Per quanto precede il ricorso introduttivo va dichiarato inammissibile e il ricorso per motivi aggiunti in parte inammissibile e in parte infondato e, quindi, da respingere.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti tenuto conto della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, anche per motivi aggiunti, come in epigrafe proposto: 1) dichiara inammissibile il ricorso introduttivo; 2) dichiara in parte inammissibile il ricorso per motivi aggiunti e per la restante parte lo respinge; 3) compensa fra le parti le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NI IC, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
IS ON, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IS ON | NI IC |
IL SEGRETARIO