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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/12/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 998/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MASTRATI GIOVANNA, la quale
[...] la rappresenta e difende in virtù di procura in atti e , elettivamente domiciliato Parte_2 presso lo studio dell'avv. FILETTI VINCENZO, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 17.04.2025, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti i diritti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
A. Affido dei figli minori e ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Per_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre;
B. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli;
1 C. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
D. La Sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire Parte_1 altrove la propria residenza e quella dei figli, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza sarà tenuta a darne notizia al Sig. Pt_2
, con congruo preavviso;
[...]
E. Il Sig. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di Parte_2 tenere con sé i figli almeno due giorni alla settimana dalle ore 15:00 alle ore 20:00. Il padre potrà, altresì, tenere con sé i figli il sabato e la domenica a settimane alterne, anche con pernotto, dalle ore 11,00 del sabato alle ore 18,00 della domenica;
F. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto delle volontà degli stessi;
G. Per quanto concerne le festività natalizie il Sig. avrà la facoltà di trascorrere Parte_2 con i figli i giorni dal 24 al 26 dicembre ad anni alterni dalle 11,00 del 24 alle 18,00 del 26 con pernotto e l'anno successivo dal 31 dicembre alle ore 11,00 al 1° gennaio alle ore 18,00 con pernotto. Relativamente alle vacanze pasquali, il Sig. avrà la facoltà di Pt_2 trascorrere con i figli il Sabato Santo e la Domenica di Pasqua ad anni alterni, con pernotto, dalle ore 11,00 del sabato alle ore 18,00 della domenica;
H. I minori trascorreranno con la sig.ra il giorno della Festa della Parte_1
Mamma e con il sig. il giorno della Festa del Papà così come i rispettivi Parte_2 compleanni dei genitori. Trascorreranno il loro compleanno, invece, con entrambi i genitori, laddove possibile o secondo accordi degli stessi;
I. In ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con i figli Parte_2 almeno 10 (dieci) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori che dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli;
J. Dal momento che i minori frequenteranno la scuola dell'obbligo, sarà onere del padre, nei giorni di visita, far eseguire allo stesso i compiti scolastici nel caso assegnati a casa, prima di riaccompagnarli agli orari concordati presso la loro abitazione;
K. Viene comunque fatta salva la possibilità che i genitori, in seguito ad accordi di volta in
2 volta assunti, possano derogare alle modalità di frequentazione suddette secondo la loro più ampia e comune libertà, tenendo sempre conto in tal caso delle esigenze lavorative e/o di vita di ciascuno nonché delle esigenze scolastiche e di vita dei minori;
L. I ricorrenti si impegnano ad evitare frequentazioni presso la loro rispettiva abitazione con terze persone alla presenza dei bambini per un periodo congruo e rispettoso delle esigenze di adattamento dei minori indicativamente stabilito in 30 mesi alla sottoscrizione dei presenti accordi e tanto per favorire la serenità dei minori;
M. I ricorrenti s'impegnano a mantenere buoni i rapporti fra il figlio ed i nonni paterni e materni, permettendo loro la frequentazione assidua e costante. con gli stessi;
inoltre dichiarano di acconsentire, mediante sottoscrizione di apposita delega, che i nonni sia paterni che materni possano, in caso di impossibilità dei genitori, andare a prendere i nipoti presso la scuola e/o altri luoghi educativi, sportivi e ricreativi che gli stessi andranno a frequentare;
N. Il Sig. – a decorrere dal mese di maggio 2025 compreso - si impegna a Parte_2 corrispondere mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario dei figli, la somma globale di € 300,00 (euro trecento/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della Sig.ra , oppure Parte_1 mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla Sig.ra Pt_1 entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese solare;
O. Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta Parte_2 Parte_1 per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli e , dietro semplice presentazione del documento comprovante la relativa Per_1 Per_2 spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. Ad ogni buon conto per tutte le spese straordinarie si intenderà applicato il Protocollo di Intesa del Tribunale di Santa Maria
C.V. del 28.2.2024 che si allega al presente ricorso facendone parte integrante;
P. Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi Parte_2
3 nell'interesse dei figli fintanto che gli stessi continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti;
Q. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra che al Parte_1 momento corrisponde ad € 402,00;
R. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
S. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto;
T. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle già menzionate condizioni che accettano e sottoscrivono.
All'udienza del 19.12.2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 23.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MASTRATI GIOVANNA, la quale
[...] la rappresenta e difende in virtù di procura in atti e , elettivamente domiciliato Parte_2 presso lo studio dell'avv. FILETTI VINCENZO, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 17.04.2025, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti i diritti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
A. Affido dei figli minori e ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Per_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre;
B. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli;
1 C. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
D. La Sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire Parte_1 altrove la propria residenza e quella dei figli, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza sarà tenuta a darne notizia al Sig. Pt_2
, con congruo preavviso;
[...]
E. Il Sig. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di Parte_2 tenere con sé i figli almeno due giorni alla settimana dalle ore 15:00 alle ore 20:00. Il padre potrà, altresì, tenere con sé i figli il sabato e la domenica a settimane alterne, anche con pernotto, dalle ore 11,00 del sabato alle ore 18,00 della domenica;
F. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto delle volontà degli stessi;
G. Per quanto concerne le festività natalizie il Sig. avrà la facoltà di trascorrere Parte_2 con i figli i giorni dal 24 al 26 dicembre ad anni alterni dalle 11,00 del 24 alle 18,00 del 26 con pernotto e l'anno successivo dal 31 dicembre alle ore 11,00 al 1° gennaio alle ore 18,00 con pernotto. Relativamente alle vacanze pasquali, il Sig. avrà la facoltà di Pt_2 trascorrere con i figli il Sabato Santo e la Domenica di Pasqua ad anni alterni, con pernotto, dalle ore 11,00 del sabato alle ore 18,00 della domenica;
H. I minori trascorreranno con la sig.ra il giorno della Festa della Parte_1
Mamma e con il sig. il giorno della Festa del Papà così come i rispettivi Parte_2 compleanni dei genitori. Trascorreranno il loro compleanno, invece, con entrambi i genitori, laddove possibile o secondo accordi degli stessi;
I. In ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con i figli Parte_2 almeno 10 (dieci) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori che dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli;
J. Dal momento che i minori frequenteranno la scuola dell'obbligo, sarà onere del padre, nei giorni di visita, far eseguire allo stesso i compiti scolastici nel caso assegnati a casa, prima di riaccompagnarli agli orari concordati presso la loro abitazione;
K. Viene comunque fatta salva la possibilità che i genitori, in seguito ad accordi di volta in
2 volta assunti, possano derogare alle modalità di frequentazione suddette secondo la loro più ampia e comune libertà, tenendo sempre conto in tal caso delle esigenze lavorative e/o di vita di ciascuno nonché delle esigenze scolastiche e di vita dei minori;
L. I ricorrenti si impegnano ad evitare frequentazioni presso la loro rispettiva abitazione con terze persone alla presenza dei bambini per un periodo congruo e rispettoso delle esigenze di adattamento dei minori indicativamente stabilito in 30 mesi alla sottoscrizione dei presenti accordi e tanto per favorire la serenità dei minori;
M. I ricorrenti s'impegnano a mantenere buoni i rapporti fra il figlio ed i nonni paterni e materni, permettendo loro la frequentazione assidua e costante. con gli stessi;
inoltre dichiarano di acconsentire, mediante sottoscrizione di apposita delega, che i nonni sia paterni che materni possano, in caso di impossibilità dei genitori, andare a prendere i nipoti presso la scuola e/o altri luoghi educativi, sportivi e ricreativi che gli stessi andranno a frequentare;
N. Il Sig. – a decorrere dal mese di maggio 2025 compreso - si impegna a Parte_2 corrispondere mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario dei figli, la somma globale di € 300,00 (euro trecento/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della Sig.ra , oppure Parte_1 mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla Sig.ra Pt_1 entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese solare;
O. Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta Parte_2 Parte_1 per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli e , dietro semplice presentazione del documento comprovante la relativa Per_1 Per_2 spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. Ad ogni buon conto per tutte le spese straordinarie si intenderà applicato il Protocollo di Intesa del Tribunale di Santa Maria
C.V. del 28.2.2024 che si allega al presente ricorso facendone parte integrante;
P. Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi Parte_2
3 nell'interesse dei figli fintanto che gli stessi continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti;
Q. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra che al Parte_1 momento corrisponde ad € 402,00;
R. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
S. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto;
T. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle già menzionate condizioni che accettano e sottoscrivono.
All'udienza del 19.12.2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 23.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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