TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/12/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
4062/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa LA Di FR -presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso -giudice dott. Nicola Del Vecchio -giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 4062/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BI EL ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso, (c.f. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. MORETTO SABRINA ed elettivamente domiciliata presso lo studia della stessa, giusta procura allegata al ricorso, e
[...]
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. GIACOMO Pt_3 C.F._3
NZ ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
ricorrenti
atti comunicati al PUBBLICO MINISTERO il 17.12.2025
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI Per i ricorrenti Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:
- A parziale modifica della sentenza di divorzio n.264/2022 del 15.03.2022, depositata in data 21.03.2022 del Tribunale di Rovigo recepire le seguenti CONDIZIONI 1) concorrerà al mantenimento della figlia Parte_2 Parte_1 versandole entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 300,00 (trecento/00) mensili, importo che verrà versato a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso e sarà soggetto a rivalutazione annuale in relazione alle variazioni percentuali rilevate dall'ISTAT. concorrerà al mantenimento della Parte_3 figlia versandole entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 300,00 Pt_1
(trecento/00) mensili, importo soggetto a rivalutazione annuale in relazione alle
1 variazioni percentuali rilevate dall'ISTAT. Detti importi verranno versati sul conto corrente intestato ad IBAN [...]. Parte_1
2) La signora si obbliga a corrispondere alla figlia Parte_2 Parte_1
a titolo di mantenimento alla medesima non corrisposto per i mesi da marzo 2023 a marzo 2024 il complessivo importo di € 2.300,00 (duemilatrecento/00). Detto importo verrà corrisposto ratealmente: la prima rata di € 800,00 (ottocento/00) verrà versata contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso;
la seconda rata di € 500,00 (cinquecento/00) verrà versata entro e non oltre il 31.12.2025, la terza rata di € 500,00 (cinquecento/00) entro e non oltre il 30.04.2026 e l'ultima rata di € 500,00 (cinquecento/00) verrà versata entro e non oltre il 31.07.2026. Detti importi verranno versati sul conto corrente intestato ad IBAN Parte_1
[...]. 3) Le spese straordinarie tutte verranno sopportate in misura pari al 50% da ciascuno dei genitori e regolate sulla base di quanto prescritto dal Protocollo del Tribunale di Rovigo di seguito trascritto adattandolo all'età e alle attuali condizioni di Pt_1
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici e relativi libri di testo;
b) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) alloggio presso la sede universitaria;
d) mensa;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) vacanze. Il padre continuerà a sopportare in via esclusiva le spese per le sedute di psicoterapia e quelle per il corso parauniversitario che sta frequentando alla Pt_1
Mind Academy per il presente anno accademico 2025/2026. 4) spese di lite compensate.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso congiunto depositato il 15.12.2025 avanti il Tribunale di Rovigo,
e nonché la loro figlia nata il [...], Parte_2 Parte_3 Pt_1 hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., la modifica delle condizioni relative al mantenimento di quest'ultima, contenute nella sentenza n. 264/2022 del Tribunale di Rovigo, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e il 25.5.2002 a Venezia e trascritto nel Registro degli Pt_2 Pt_1
Atti di matrimonio di quel Comune al n. 72, parte I, anno 2002.
2 I ricorrenti hanno premesso che:
- il esercita la professione di avvocato, mentre la è dipendente Pt_1 Pt_2 dell' presso gli Ospedali Riuniti M. T. di Calcutta di Schiavonia;
Parte_4
- in base alle condizioni previste nella sentenza di divorzio congiunto n. 2564/2022, la figlia all'epoca minorenne, è stata affidata ad entrambi i genitori e Pt_1 collocata prevalente presso la madre;
- il padre aveva facoltà di frequentare la figlia sulla base di un calendario che ne regolamentava il diritto di visita ed era tenuto a concorrere al mantenimento di mediante la corresponsione di un assegno mensile di 300,00 euro, oltre alla Pt_1 quota di metà delle spese straordinarie, fatta eccezione per le sedute di terapia psicologica somministrate ad che restavano a totale carico del Pt_1 Pt_1
- dal 28.12.2022 la giovane si è trasferita presso la residenza della nonna paterna sita in Este, via Luigi Scolari n. 4 interno 1;
- solo dal mese di aprile 2024 la ha cominciato a contribuire al Pt_2 mantenimento della figlia versandole l'importo di 200,00 euro mensili;
- la ragazza, in possesso di un diploma di scuola superiore, è iscritta alla Mind Academy di Padova, istituto presso il quale sta frequentando un corso parauniversitario che terminerà nell'anno accademico 2026, per cui tuttora necessita di un contributo al mantenimento da parte di entrambi i genitori.
I ricorrenti hanno pertanto domandato la modifica delle condizioni concordate in sede di scioglimento del matrimonio, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Con decreto depositato il 18.12.2025 la Presidente ha designato sé stessa giudice relatore.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in data 17.12.2025.
Osserva il collegio che, ai sensi dell'art. 473bis.51, ultimo comma, c.p.c., “In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte”.
Nel caso in esame, non sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte, dal momento che figlia maggiorenne dei ricorrenti, ha Parte_1 aderito alla domanda.
Si ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge.
Come richiesto dai ricorrenti, le spese processuali si dichiarano interamente compensate.
3
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 4062/ 2025 R.V.G. promossa da
, ed Parte_2 Parte_3 Parte_1
a parziale modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio n. 264/2022 del Tribunale di Rovigo,
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Rovigo, 22 dicembre 2025
il presidente estensore
LA Di FR
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa LA Di FR -presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso -giudice dott. Nicola Del Vecchio -giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 4062/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BI EL ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso, (c.f. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. MORETTO SABRINA ed elettivamente domiciliata presso lo studia della stessa, giusta procura allegata al ricorso, e
[...]
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. GIACOMO Pt_3 C.F._3
NZ ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
ricorrenti
atti comunicati al PUBBLICO MINISTERO il 17.12.2025
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI Per i ricorrenti Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:
- A parziale modifica della sentenza di divorzio n.264/2022 del 15.03.2022, depositata in data 21.03.2022 del Tribunale di Rovigo recepire le seguenti CONDIZIONI 1) concorrerà al mantenimento della figlia Parte_2 Parte_1 versandole entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 300,00 (trecento/00) mensili, importo che verrà versato a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso e sarà soggetto a rivalutazione annuale in relazione alle variazioni percentuali rilevate dall'ISTAT. concorrerà al mantenimento della Parte_3 figlia versandole entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 300,00 Pt_1
(trecento/00) mensili, importo soggetto a rivalutazione annuale in relazione alle
1 variazioni percentuali rilevate dall'ISTAT. Detti importi verranno versati sul conto corrente intestato ad IBAN [...]. Parte_1
2) La signora si obbliga a corrispondere alla figlia Parte_2 Parte_1
a titolo di mantenimento alla medesima non corrisposto per i mesi da marzo 2023 a marzo 2024 il complessivo importo di € 2.300,00 (duemilatrecento/00). Detto importo verrà corrisposto ratealmente: la prima rata di € 800,00 (ottocento/00) verrà versata contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso;
la seconda rata di € 500,00 (cinquecento/00) verrà versata entro e non oltre il 31.12.2025, la terza rata di € 500,00 (cinquecento/00) entro e non oltre il 30.04.2026 e l'ultima rata di € 500,00 (cinquecento/00) verrà versata entro e non oltre il 31.07.2026. Detti importi verranno versati sul conto corrente intestato ad IBAN Parte_1
[...]. 3) Le spese straordinarie tutte verranno sopportate in misura pari al 50% da ciascuno dei genitori e regolate sulla base di quanto prescritto dal Protocollo del Tribunale di Rovigo di seguito trascritto adattandolo all'età e alle attuali condizioni di Pt_1
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici e relativi libri di testo;
b) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) alloggio presso la sede universitaria;
d) mensa;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) vacanze. Il padre continuerà a sopportare in via esclusiva le spese per le sedute di psicoterapia e quelle per il corso parauniversitario che sta frequentando alla Pt_1
Mind Academy per il presente anno accademico 2025/2026. 4) spese di lite compensate.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso congiunto depositato il 15.12.2025 avanti il Tribunale di Rovigo,
e nonché la loro figlia nata il [...], Parte_2 Parte_3 Pt_1 hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., la modifica delle condizioni relative al mantenimento di quest'ultima, contenute nella sentenza n. 264/2022 del Tribunale di Rovigo, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e il 25.5.2002 a Venezia e trascritto nel Registro degli Pt_2 Pt_1
Atti di matrimonio di quel Comune al n. 72, parte I, anno 2002.
2 I ricorrenti hanno premesso che:
- il esercita la professione di avvocato, mentre la è dipendente Pt_1 Pt_2 dell' presso gli Ospedali Riuniti M. T. di Calcutta di Schiavonia;
Parte_4
- in base alle condizioni previste nella sentenza di divorzio congiunto n. 2564/2022, la figlia all'epoca minorenne, è stata affidata ad entrambi i genitori e Pt_1 collocata prevalente presso la madre;
- il padre aveva facoltà di frequentare la figlia sulla base di un calendario che ne regolamentava il diritto di visita ed era tenuto a concorrere al mantenimento di mediante la corresponsione di un assegno mensile di 300,00 euro, oltre alla Pt_1 quota di metà delle spese straordinarie, fatta eccezione per le sedute di terapia psicologica somministrate ad che restavano a totale carico del Pt_1 Pt_1
- dal 28.12.2022 la giovane si è trasferita presso la residenza della nonna paterna sita in Este, via Luigi Scolari n. 4 interno 1;
- solo dal mese di aprile 2024 la ha cominciato a contribuire al Pt_2 mantenimento della figlia versandole l'importo di 200,00 euro mensili;
- la ragazza, in possesso di un diploma di scuola superiore, è iscritta alla Mind Academy di Padova, istituto presso il quale sta frequentando un corso parauniversitario che terminerà nell'anno accademico 2026, per cui tuttora necessita di un contributo al mantenimento da parte di entrambi i genitori.
I ricorrenti hanno pertanto domandato la modifica delle condizioni concordate in sede di scioglimento del matrimonio, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Con decreto depositato il 18.12.2025 la Presidente ha designato sé stessa giudice relatore.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in data 17.12.2025.
Osserva il collegio che, ai sensi dell'art. 473bis.51, ultimo comma, c.p.c., “In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte”.
Nel caso in esame, non sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte, dal momento che figlia maggiorenne dei ricorrenti, ha Parte_1 aderito alla domanda.
Si ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge.
Come richiesto dai ricorrenti, le spese processuali si dichiarano interamente compensate.
3
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 4062/ 2025 R.V.G. promossa da
, ed Parte_2 Parte_3 Parte_1
a parziale modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio n. 264/2022 del Tribunale di Rovigo,
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Rovigo, 22 dicembre 2025
il presidente estensore
LA Di FR
4