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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 25/3/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 3433/2024 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Fiorillo)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Majello)
PARTE APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
PARTE APPELLATA NON COSTITUITA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11208 del 7/11/2024
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava l'opposizione, proposta da nei confronti Parte_1 CP_ dell' e dell , avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2023 Controparte_3
9060952532 000, notificata il 24/5/2024 - alla quale erano sottese le cartelle di pagamento n. 0972 2020
0005992277 000 e n. 0972 2011 0298005617 000 - con cui si ingiungeva di pagare la complessiva somma di € 6.878,43, a titolo di contributi IVS e somme aggiuntive, relativi agli anni 2006-2008, condannando l'opponente alla refusione delle spese di lite.
Il interponeva appello, cui resisteva l mentre l optava per la contumacia (come, Pt_1 CP_1 CP_2
d'altronde, anche nel primo grado di giudizio).
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue con dispositivo e motivazione contestuale.
Con un unico (articolato) motivo di gravame, l'appellante, lamentando la “erronea valutazione della produzione documentale”, censura il convincimento del primo giudice, ad avviso del quale nessuna prescrizione quinquennale era intercorsa tra la notifica degli atti interruttivi e la notifica dell'intimazione di pagamento di cui sopra;
ci si riferisce, in particolare, “a quattro atti interruttivi regolarmente notificati all'opponente tra il 2015 e il 2020, costituiti da un preavviso di fermo e tre intimazioni di pagamento (all.ti 11-
14 alla memoria), atti che non risultano essere stati mai impugnati dal ricorrente”.
La doglianza si rivela fondata.
Il non ha contestato la notifica delle sottese cartelle di pagamento n. 0972 2020 0005992277 Pt_1
000 e n. 0972 2011 0298005617 000, rispettivamente, in data 1/6/2020 e 31/1/2012 ed il fatto di non averle impugnate nei termini, ma ha eccepito soltanto che, dalla notifica di tali cartelle alla notifica dell'intimazione di pagamento - qui opposta - del 24/5/2024, sarebbe decorsa la prescrizione quinquennale, in difetto di prova di idonei atti interruttivi (in quest'ottica, risulta di difficile comprensione l'assunto del Tribunale capitolino, secondo cui “la consapevolezza da parte del ricorrente della propria esposizione debitoria nei confronti dell' trova ulteriore avallo nel parziale sgravio di tali cartelle”). CP_4
Trova, infatti, applicazione il principio - autorevolmente espresso da Cass. S.U. n. 23397/2016 - secondo cui la scadenza del termine, pacificamente perentorio, per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve - nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 - in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.; tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. CP_ Si è, dunque, stabilito che le pretese dell si prescrivono nel termine di cinque anni, in virtù del disposto dell'art. 3, comma 9, legge n. 335/1995, e ciò anche qualora la pretesa contributiva sia divenuta intangibile per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella di pagamento nel termine perentorio di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 (ossia 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento). In quest'ordine di concetti, considerato che l'opponente ha eccepito, principalmente, la prescrizione dell'avverso credito, spettava alla controparte dimostrare i relativi atti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c. Pt_ Al riguardo, tuttavia, si osserva che, dai documenti prodotti dall in particolare, il preavviso CP_1 di fermo n. 09780 2014 00050858 000 nonché le intimazioni di pagamento n. 097 2015 91111863914 000,
n. 097 2017 900 4406420 000 e n. 097 2019 9062650561 000 (rispettivamente, allegati nn. 11-14 della memoria di costituzione della resistente) - contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, non è possibile in alcun modo abbinare le suddette cartelle di pagamento (si rivelano ultronei, invece, gli allegati nn. 15 e 16, pur richiamati dall' , perché i crediti si erano già prescritti alla data dell'1/6/2015 e del CP_1
31/1/2017).
Per quanto fin qui esposto, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma dell'impugnata sentenza, va annullata l'intimazione di pagamento opposta.
Le spese del doppio grado, in base alla soccombenza, vanno poste a carico solidale delle parti appellate, e vengono liquidate - con distrazione - in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale ivi svolta.
P.Q.M.
a - accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla l'intimazione di pagamento n. 097
2023 9060952532 000;
CP_ b - condanna l e l' , in solido, alla refusione delle spese di Controparte_3 entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, nella misura determinata dal Tribunale e, quanto al presente grado, in € 3.965,85 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Roma, 25/3/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)