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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/12/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3614/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3614/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARRINI SILVIA Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il predetto difensore, Email_1 viale 2 Giugno n. 11, Cascina (PI)
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANNONI Parte_2 C.F._2
EL ed elettivamente domiciliato presso il predetto Email_2 difensore, via de Larderel n. 93, Livorno avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo. OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 9 luglio 2017, contraevano, in Cascina (PI) matrimonio Parte_1 Parte_2 concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Cascina (PI) al n. 10, parte II, serie A, anno 2017;
- che dall'unione dei due sono nati i figli, , il 26 febbraio 2017 e l'11 settembre Per_1 Per_2
2019;
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la Parte_1 Parte_2 pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 14 febbraio 2023 è intervenuta la separazione personale tra i coniugi, come da accordo di negoziazione assistita autorizzato dal P.M. in sede;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che alla pronuncia di scioglimento del matrimonio devono seguire i provvedimenti opportuni relativamente ai figli, e ancora minorenni;
Per_1 Per_2
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, né con l'interesse dei figli ancora minorenni e, anzi, paiono adeguate a garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs. n. 154/2013;
- che il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro; - che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cascina (PI) il 9 luglio
2017 tra , trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Parte_2
Comune di Cascina (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2017, n. 10, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE che i figli minori e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, i quali limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa materna posta in Cascina (PI) via San Martino Sud n. 75 con collocamento prevalente presso la madre.
Le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Il marito dopo la separazione, si è trasferito presso l'immobile condotto in Parte_2 locazione al canone mensile di Euro 600,00 ubicato in Pontedera (PI) via Don Minzoni n. 21 ove, nei periodi di frequentazione paterna, accoglie i due figli minori e come da certificato Per_1 Per_2 contestuale di residenza e famiglia (doc. 13 allegato al ricorso introduttivo).
DISPONE che, visti i tempi lavorativi del padre e l'esigenza di dare maggiore stabilità e continuità ai figli, il padre terrà con sé i figli minori a fine settimana “lunghi” alternati, da intendersi dal venerdì pomeriggio (dalle ore 18:00 circa) alla domenica sera (fino alle ore 21:00 nel periodo scolastico e fino alle ore 22:30 nel periodo extra-scolastico) avendo cura di accompagnare i figli presso la casa materna.
Resta inteso che i giorni e gli orari potranno essere modificati, previo accordo tra i genitori, nel rispetto e compatibilmente con le esigenze ed i desideri dei figli minori, nonché degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e che, per i week-end “lunghi” dovrà essere rispettata, salvo diverso accordo preso dai genitori di volta in volta, la regola dell'alternanza, in modo tale che entrambi i genitori, durante i fine settimana, possano vivere parimenti i figli minori e Per_1 Per_2
Mensilmente i genitori potranno concordare, in base ai turni di lavoro del padre nonché compatibilmente con gli impegni extra-scolastici dei bambini, che il padre – nella settimana in cui non li tiene con sé il week-end – li possa tenere per due giorni infrasettimanali, dalle ore 18:00 all'indomani mattina avendo cura di accompagnare i bambini a scuola nel periodo scolastico e, nel periodo extra-scolastico di accompagnarli presso la casa materna entro le ore 10:00, limitatamente ai giorni di spettanza del padre.
Nell'eventualità in cui il genitore cui spetta in quella data i figli minori (indifferentemente se nell'ambito del proprio fine settimana oppure in uno dei propri giorni infrasettimanali) non possa tenerli per motivi di lavoro oppure altro, è tenuto ad interpellare prioritariamente, nel più breve tempo possibile dalla notizia, l'altro genitore per verificare la volontà di questi a tenerli in sua vece. Il genitore interpellato, d'altro canto, non è tenuto a farsi carico di questa sostituzione. Nel caso in cui, in quest'ultimo frangente, nessuno dei genitori possa liberarsi, verranno attivati i parenti di ramo paterno, se trattasi di giorno paterno, oppure altri adulti di comune fiducia scelti dal genitore di volta in volta di competenza, col principio che la scelta è in capo a colui cui i figli minori spettano in quel giorno. Se è "tempo paterno" sceglierà il padre, se è tempo "materno" sceglierà la madre.
Il genitore che ha i figli minori in quella data è responsabile di far fare loro tutte le attività di svago, religiose, sportive etc.per loro programmate.
Durante l'estate, i figli minori e trascorreranno con ciascun genitore un periodo di Per_1 Per_2 almeno quindici giorni, anche consecutivi. Tale periodo dovrà essere concordato dai coniugi entro il
30 giugno di ogni anno.
Per le festività natalizie e pasquali e, comunque per tutte le festività riconosciute, i genitori avranno il pari diritto di tenere i figli minori con sé, quindi a mero titolo esemplificativo se la madre terrà con sé i figli il giorno di Natale, il padre li vedrà per il giorno di S. Stefano. Il principio ispiratore consiste nel cercare, da parte dei genitori, di raggiungere un equilibrio nei tempi di permanenza di e Per_1 col padre e la madre, adottando la regola classica dell'alternanza. Per_2
Compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, ciascuno dei genitori potrà tenere con sé
e per 7 (sette) giorni, anche consecutivi, durante le vacanze di Natale e per tre (tre) Per_1 Per_2 giorni, anche consecutivi, durante le vacanze pasquali.
Le feste di compleanno di e saranno trascorse, ove possibile, con entrambi i genitori. Per_1 Per_2
La Festa della Mamma, se del caso anche in deroga al calendario ordinario, verrà trascorsa dai figli con la madre, come parimenti, la Festa del Papà, sempre se del caso in deroga al calendario ordinario, verrà trascorsa dai figli col padre.
Quanto precede compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici dei figli minori, nonchè tenuto conto prioritariamente dei desideri degli stessi.
In ogni caso i genitori cercheranno, per quanto possibile, di assecondare le esigenze e i desideri dei figli minori e si rendono, pertanto, in tal senso disponibili a modificare i periodi, i giorni e gli orari di visita previo accordo telefonico. I genitori sono tenuti a comunicarsi reciprocamente le località di villeggiatura ove si recheranno con i figli minori e i relativi recapiti telefonici;
in ogni caso, i viaggi che i figli dovessero intraprendere con uno dei genitori dovranno essere preventivamente comunicati all'altro genitore e avverranno, come già scritto, come specificato ut supra.
Durante i periodi di vacanza che i figli e trascorreranno con ogni genitore, il calendario Per_1 Per_2 ordinario padre-figli si intenderà interrotto ed i fine settimana riprenderanno, con la consueta alternanza, dopo la fine della vacanza stessa.
I genitori si impegnano ed obbligano a non esporre sia direttamente che indirettamente i figli minori a conflitti e/ litigi nonché a facilitare l'accesso dell'altra figura genitoriale evitando di denigrare/criticare davanti ai figli minori l'altro genitore al fine di preservare e tutelare il benessere psicofisico dei figli minori stessi.
I genitori si impegnano a dialogare e discutere tra loro con rispetto ed educazione in merito alle decisioni di maggior interesse e, comunque in merito alle questioni che attengono alle spese straordinarie da concordare, evitando accuratamente di coinvolgere sia direttamente che indirettamente i figli nelle predette discussioni salvo che non sia strettamente ed assolutamente necessario. Solo una volta che i genitori avranno concordemente adottato la decisione, la stessa se del caso verrà condivisa coi figli minori e/o il figlio minore interessato, preferibilmente presenti entrambi i genitori.
PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei minori, con Parte_2 decorrenza dalla data di sottoscrizione del ricorso (datato 10 settembre 2025), l'onere di corrispondere la somma complessiva mensile di euro 300,00 (euro 150,00 per ogni figlio) rivalutabile annualmente in base agli indici Istat entro il 15 (quindici) di ogni mese, che verrà pagato a – vista Parte_1 la procedura già in essere ai sensi dell'art. 473 bis 37 cpc – direttamente dal datore di lavoro società corrente in San Casciano in Val di Pesa (FI) via Etruria n. 1. CP_1
DISPONE che l'Assegno Unico ed Universale per entrambi i figli minori e sia Per_1 Per_2 percepito da e ciò anche in caso di aumento dello stesso e, pertanto Parte_1 Parte_2 rinuncia espressamente a pretendere l'AUU, come d'altra parte era stato statuito negli accordi sottoscritti all'epoca della separazione personale.
DISPONE che le spese straordinarie saranno corrisposte dalle parti nella misura del 50% ciascuno, con rinvio per la regolamentazione alle condizioni di seguito riportate:
- In caso di mancata espressa pattuizione e/o accordo tra le parti sul punto, la qualificazione delle spese in "ordinarie" o "straordinarie" verrà effettuata tenendo conto delle indicazioni appresso riportate: SPESE COMPRESE NEL CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento (salvo cambi di stagione), mensa, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria compreso corredo scolastico di inizio anno, spese sportive, trasporto scolastico, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e, comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali) ed anche gli altri medicinali non da banco nei limite dell'importo complessivo (per entrambi i figli) mensile di euro 25,00 (l'eccedenza dovrà pertanto essere ripartita al 50%) spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare, prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione
Libri scolastici, tasse scolastiche, cambi di stagione, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (per importo superiore a euro 25,00 mensili complessivi ovvero sostenuti per entrambi i figli minori), ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO, subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1) - Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2) - Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private).
3) - Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5) - organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec ecc), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- i coniugi dichiarano di avere già diviso la proprietà di beni comuni e di non avere più alcunché da pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
- i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile l'uno nei confronti dell'altro.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti, con rinuncia alla solidarietà professionale da parte dei rispettivi procuratori tenuto conto, tuttavia, che è stata Parte_1 ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Cascina (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 18 dicembre 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3614/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARRINI SILVIA Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il predetto difensore, Email_1 viale 2 Giugno n. 11, Cascina (PI)
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANNONI Parte_2 C.F._2
EL ed elettivamente domiciliato presso il predetto Email_2 difensore, via de Larderel n. 93, Livorno avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo. OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 9 luglio 2017, contraevano, in Cascina (PI) matrimonio Parte_1 Parte_2 concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Cascina (PI) al n. 10, parte II, serie A, anno 2017;
- che dall'unione dei due sono nati i figli, , il 26 febbraio 2017 e l'11 settembre Per_1 Per_2
2019;
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la Parte_1 Parte_2 pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 14 febbraio 2023 è intervenuta la separazione personale tra i coniugi, come da accordo di negoziazione assistita autorizzato dal P.M. in sede;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che alla pronuncia di scioglimento del matrimonio devono seguire i provvedimenti opportuni relativamente ai figli, e ancora minorenni;
Per_1 Per_2
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, né con l'interesse dei figli ancora minorenni e, anzi, paiono adeguate a garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs. n. 154/2013;
- che il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro; - che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cascina (PI) il 9 luglio
2017 tra , trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Parte_2
Comune di Cascina (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2017, n. 10, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE che i figli minori e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, i quali limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa materna posta in Cascina (PI) via San Martino Sud n. 75 con collocamento prevalente presso la madre.
Le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Il marito dopo la separazione, si è trasferito presso l'immobile condotto in Parte_2 locazione al canone mensile di Euro 600,00 ubicato in Pontedera (PI) via Don Minzoni n. 21 ove, nei periodi di frequentazione paterna, accoglie i due figli minori e come da certificato Per_1 Per_2 contestuale di residenza e famiglia (doc. 13 allegato al ricorso introduttivo).
DISPONE che, visti i tempi lavorativi del padre e l'esigenza di dare maggiore stabilità e continuità ai figli, il padre terrà con sé i figli minori a fine settimana “lunghi” alternati, da intendersi dal venerdì pomeriggio (dalle ore 18:00 circa) alla domenica sera (fino alle ore 21:00 nel periodo scolastico e fino alle ore 22:30 nel periodo extra-scolastico) avendo cura di accompagnare i figli presso la casa materna.
Resta inteso che i giorni e gli orari potranno essere modificati, previo accordo tra i genitori, nel rispetto e compatibilmente con le esigenze ed i desideri dei figli minori, nonché degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e che, per i week-end “lunghi” dovrà essere rispettata, salvo diverso accordo preso dai genitori di volta in volta, la regola dell'alternanza, in modo tale che entrambi i genitori, durante i fine settimana, possano vivere parimenti i figli minori e Per_1 Per_2
Mensilmente i genitori potranno concordare, in base ai turni di lavoro del padre nonché compatibilmente con gli impegni extra-scolastici dei bambini, che il padre – nella settimana in cui non li tiene con sé il week-end – li possa tenere per due giorni infrasettimanali, dalle ore 18:00 all'indomani mattina avendo cura di accompagnare i bambini a scuola nel periodo scolastico e, nel periodo extra-scolastico di accompagnarli presso la casa materna entro le ore 10:00, limitatamente ai giorni di spettanza del padre.
Nell'eventualità in cui il genitore cui spetta in quella data i figli minori (indifferentemente se nell'ambito del proprio fine settimana oppure in uno dei propri giorni infrasettimanali) non possa tenerli per motivi di lavoro oppure altro, è tenuto ad interpellare prioritariamente, nel più breve tempo possibile dalla notizia, l'altro genitore per verificare la volontà di questi a tenerli in sua vece. Il genitore interpellato, d'altro canto, non è tenuto a farsi carico di questa sostituzione. Nel caso in cui, in quest'ultimo frangente, nessuno dei genitori possa liberarsi, verranno attivati i parenti di ramo paterno, se trattasi di giorno paterno, oppure altri adulti di comune fiducia scelti dal genitore di volta in volta di competenza, col principio che la scelta è in capo a colui cui i figli minori spettano in quel giorno. Se è "tempo paterno" sceglierà il padre, se è tempo "materno" sceglierà la madre.
Il genitore che ha i figli minori in quella data è responsabile di far fare loro tutte le attività di svago, religiose, sportive etc.per loro programmate.
Durante l'estate, i figli minori e trascorreranno con ciascun genitore un periodo di Per_1 Per_2 almeno quindici giorni, anche consecutivi. Tale periodo dovrà essere concordato dai coniugi entro il
30 giugno di ogni anno.
Per le festività natalizie e pasquali e, comunque per tutte le festività riconosciute, i genitori avranno il pari diritto di tenere i figli minori con sé, quindi a mero titolo esemplificativo se la madre terrà con sé i figli il giorno di Natale, il padre li vedrà per il giorno di S. Stefano. Il principio ispiratore consiste nel cercare, da parte dei genitori, di raggiungere un equilibrio nei tempi di permanenza di e Per_1 col padre e la madre, adottando la regola classica dell'alternanza. Per_2
Compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, ciascuno dei genitori potrà tenere con sé
e per 7 (sette) giorni, anche consecutivi, durante le vacanze di Natale e per tre (tre) Per_1 Per_2 giorni, anche consecutivi, durante le vacanze pasquali.
Le feste di compleanno di e saranno trascorse, ove possibile, con entrambi i genitori. Per_1 Per_2
La Festa della Mamma, se del caso anche in deroga al calendario ordinario, verrà trascorsa dai figli con la madre, come parimenti, la Festa del Papà, sempre se del caso in deroga al calendario ordinario, verrà trascorsa dai figli col padre.
Quanto precede compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici dei figli minori, nonchè tenuto conto prioritariamente dei desideri degli stessi.
In ogni caso i genitori cercheranno, per quanto possibile, di assecondare le esigenze e i desideri dei figli minori e si rendono, pertanto, in tal senso disponibili a modificare i periodi, i giorni e gli orari di visita previo accordo telefonico. I genitori sono tenuti a comunicarsi reciprocamente le località di villeggiatura ove si recheranno con i figli minori e i relativi recapiti telefonici;
in ogni caso, i viaggi che i figli dovessero intraprendere con uno dei genitori dovranno essere preventivamente comunicati all'altro genitore e avverranno, come già scritto, come specificato ut supra.
Durante i periodi di vacanza che i figli e trascorreranno con ogni genitore, il calendario Per_1 Per_2 ordinario padre-figli si intenderà interrotto ed i fine settimana riprenderanno, con la consueta alternanza, dopo la fine della vacanza stessa.
I genitori si impegnano ed obbligano a non esporre sia direttamente che indirettamente i figli minori a conflitti e/ litigi nonché a facilitare l'accesso dell'altra figura genitoriale evitando di denigrare/criticare davanti ai figli minori l'altro genitore al fine di preservare e tutelare il benessere psicofisico dei figli minori stessi.
I genitori si impegnano a dialogare e discutere tra loro con rispetto ed educazione in merito alle decisioni di maggior interesse e, comunque in merito alle questioni che attengono alle spese straordinarie da concordare, evitando accuratamente di coinvolgere sia direttamente che indirettamente i figli nelle predette discussioni salvo che non sia strettamente ed assolutamente necessario. Solo una volta che i genitori avranno concordemente adottato la decisione, la stessa se del caso verrà condivisa coi figli minori e/o il figlio minore interessato, preferibilmente presenti entrambi i genitori.
PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei minori, con Parte_2 decorrenza dalla data di sottoscrizione del ricorso (datato 10 settembre 2025), l'onere di corrispondere la somma complessiva mensile di euro 300,00 (euro 150,00 per ogni figlio) rivalutabile annualmente in base agli indici Istat entro il 15 (quindici) di ogni mese, che verrà pagato a – vista Parte_1 la procedura già in essere ai sensi dell'art. 473 bis 37 cpc – direttamente dal datore di lavoro società corrente in San Casciano in Val di Pesa (FI) via Etruria n. 1. CP_1
DISPONE che l'Assegno Unico ed Universale per entrambi i figli minori e sia Per_1 Per_2 percepito da e ciò anche in caso di aumento dello stesso e, pertanto Parte_1 Parte_2 rinuncia espressamente a pretendere l'AUU, come d'altra parte era stato statuito negli accordi sottoscritti all'epoca della separazione personale.
DISPONE che le spese straordinarie saranno corrisposte dalle parti nella misura del 50% ciascuno, con rinvio per la regolamentazione alle condizioni di seguito riportate:
- In caso di mancata espressa pattuizione e/o accordo tra le parti sul punto, la qualificazione delle spese in "ordinarie" o "straordinarie" verrà effettuata tenendo conto delle indicazioni appresso riportate: SPESE COMPRESE NEL CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento (salvo cambi di stagione), mensa, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria compreso corredo scolastico di inizio anno, spese sportive, trasporto scolastico, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e, comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali) ed anche gli altri medicinali non da banco nei limite dell'importo complessivo (per entrambi i figli) mensile di euro 25,00 (l'eccedenza dovrà pertanto essere ripartita al 50%) spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare, prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione
Libri scolastici, tasse scolastiche, cambi di stagione, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (per importo superiore a euro 25,00 mensili complessivi ovvero sostenuti per entrambi i figli minori), ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO, subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1) - Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2) - Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private).
3) - Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5) - organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec ecc), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- i coniugi dichiarano di avere già diviso la proprietà di beni comuni e di non avere più alcunché da pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
- i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile l'uno nei confronti dell'altro.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti, con rinuncia alla solidarietà professionale da parte dei rispettivi procuratori tenuto conto, tuttavia, che è stata Parte_1 ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Cascina (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 18 dicembre 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina