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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/07/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1132/2022 R.G. promossa da
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. M. Franzò e dall'avv. A. Cintolo
Appellante contro
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'avv. R. Vagliasindi
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 617/2022 del 9.06.2022 il Tribunale di Ragusa in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso con cui la chiedeva di accertare Parte_1
l'insussistenza del debito vantato dall per presunti crediti contributivi relativi CP_1
agli anni 1990-1992, eccependo la sopravvenuta estinzione del debito, per essersi avvalsa della definizione agevolata della posizione contributiva relativa al triennio indicato, mediante il versamento della quota del 10% dell'intero ammontare, beneficio previsto dall'art.9, comma 17 l. n. 289/2002, nonché la prescrizione delle pretese.
Per quanto d'interesse, l'istituto deduceva l'inapplicabilità del beneficio in questione perché operante solo a far data dall'entrata in vigore della l. 266/2005,
l'incompatibilità della disciplina agevolativa invocata dalla ricorrente con le regole del mercato interno, nonché il difetto di allegazione e prova da parte della società del rispetto della regola del de minimis.
Il Tribunale richiamando un precedente dell'ufficio ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. affermava che l'art. 9 comma 17 l. n. 289/2002 doveva interpretarsi nel senso che i provvedimenti agevolativi emanati nel periodo precedente l'evento sismico (con i quali era stata disposta la proroga dei termini di pagamento) si riferivano tanto alle pretese di natura tributaria quanto alla contribuzione previdenziale. In ordine alla questione della compatibilità del beneficio della definizione agevolata con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, alla luce della decisione adottata, in data
14.8.2015 dalla Commissione Europea, che costituiva ius superveniens, evidenziava che con riferimento all'ipotesi, oggetto di esame, di “aiuti già versati”, la pur avendo ritenuto che le misure legislative in esame costituivano in CP_2
generale aiuti incompatibili con il mercato interno, aveva anche precisato che a norma dell'art. 107, paragrafo2, lett. b) del TFUE gli aiuti destinati ad ovviare ai danni causati da calamità naturali potevano essere compatibili con il mercato interno a condizione che potesse essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alla calamità naturale e l'aiuto di Stato concesso, evitando casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti e deducendo ogni compensazione relativa a tali danni ottenuta da una qualsiasi fonte (“è necessario escludere ogni tipo di cumulo tra gli aiuti previsti dal regime in esame ed eventuali aiuti previsti da altre misure per i medesimi costi”). Richiamava sul punto pronunce del giudice di legittimità che riaffermavano quanto statuito dalla CP_2
Rilevava che, nel caso di specie, la ricorrente si era limitata ad invocare la normativa di favore per il solo fatto di avere la sede operativa in zona colpita da calamità naturale senza provare quelle circostanze, come enunciate dalla giurisprudenza richiamata, che consentissero di ritenere l'aiuto concesso compatibile con il mercato interno e che l'autocertificazione prodotta dalla società all'udienza del
20.7.2017 era inidonea a dimostrare la conformità del beneficio al regolamento de minimis, provenendo dalla stessa società che invocava il beneficio. Rilevava ancora che la circostanza valorizzata dalla Commissione, per cui ai sensi della normativa italiana le imprese non sono tenute a conservare scritture amministrative e contabili per un periodo superiore a dieci anni, in virtù della quale l'Italia era stata esentata dal recupero degli aiuti concessi per calamità naturali risalenti ad oltre dieci anni prima la decisione, non escludeva la facoltà dello Stato italiano di procedere comunque al recupero nei confronti delle imprese che neppure allegavano di aver subito danni in conseguenza della calamità.
Rigettava, infine, l'eccezione di prescrizione atteso che il termine quinquennale, decorrente dall'1.10.2006 (ossia dal giorno in cui era scaduta la sospensiva del versamento più volte prorogata, da ultimo con la l. n. 266/2005 sino al 30.09.2006) era stato tempestivamente interrotto dalle comunicazioni del 13.04.2011 e
14.12.2015.
Dichiarava pertanto dovuti per gli anni 1990-1992 le somme richieste dall' CP_1
a titolo di contributi e compensava le spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello la parte soccombente con ricorso depositato il 7.12.2022, cui resisteva l' . CP_1
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la decisione per avere ritenuto inutilizzabile l'autocertificazione prodotta alla prima udienza. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, l'allegazione dell'autocertificazione de minimis doveva considerarsi tempestiva in quanto prodotta in conseguenza delle difese spiegate dall' CP_1
Evidenzia che il giudice ha omesso di valutare il rilievo secondo cui il beneficio in parola non costituisce aiuto di Stato vietato dall'art.107 del TFUE, poiché rientra nelle condizioni stabilite nel regolamento de minimis applicabile, e che l'autocertificazione de minimis non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'istituto, per cui la circostanza dedotta doveva ritenersi provata. Ribadisce che l'autocertificazione prodotta deve essere considerata documento idoneo a provare la sussistenza delle condizioni che rendono l'aiuto compatibile con il mercato interno, costituendo l'unico mezzo di prova possibile nell'ordinamento italiano per l'assenza di un organo e/o ente istituzionalmente deputato a certificare la ricorrenza di detto requisito.
Assume che in ogni caso il giudice avrebbe dovuto ritenere tale allegazione rilevante ed utile ai sensi dell'art. 421 c.p.c. e, pertanto, in subordine chiede che la stessa venga ammessa in appello in ossequio ai poteri istruttori del giudice.
Rileva che la decisione della Commissione Europea fa salvi gli aiuti “de minimis” (duecentomila euro nell'arco di tre esercizi finanziari ai sensi dell'art. 2 regolamento CE n. 1998/2006) e che la sentenza impugnata è stata emessa in violazione del diritto comunitario. Ribadisce di aver prodotto autocertificazione de minimis attestante le condizioni previste dal Regolamento CE n.1407/2013, per cui il beneficio di cui ha legittimamente fruito non va considerato aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno e non soggiace ad alcun ordine di recupero da parte dell' CP_1
2. Ripropone le difese già spiegate in primo grado, evidenziando che la decisione della Commissione Europea non ha disposto per l'Italia il recupero degli aiuti concessi a causa del sisma del 1990 in Sicilia da tutti quei beneficiari aventi sede operativa nell'area colpita dalla calamità naturale. Contesta la decisione laddove le imputa di non avere provato il nesso tra danni subiti in seguito al sisma e l'aiuto ricevuto e di non avere provato che il beneficio fruito è in linea con il regolamento de minimis applicabile. Rileva che la prova del nesso causale tra danni subiti a causa del sisma del 1990 in Sicilia e gli aiuti concessi con la legge di definizione agevolata (L.
289/2002) alle imprese aventi sede operativa nelle zone colpite dal sisma, non è richiesta nell'ordinamento europeo e che la prova che il beneficio fruito è in linea con il regolamento de minimis è stata ampiamente fornita con la documentazione prodotta. Insiste pertanto nell'integrale riforma della decisione.
3. L'appello è fondato.
Occorre esaminare le disposizioni normative che si sono succedute nel tempo in favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nella Sicilia orientale, relative agli obblighi tributari e contributivi inerenti al periodo dal 13.12.1990 al 31.12.1992.
Dopo le sospensioni dei termini di pagamento disposte con ordinanze della protezione civile (n. 2057 e n. 2063 del 21 e 29 dicembre 1990, nonché n. 2145 del
27 giugno 1991), sono intervenuti diversi provvedimenti ministeriali e legislativi che hanno via via consentito il pagamento dei contributi sospesi in forma rateale, senza interessi ed altri oneri ed entro termini via via prorogati (rimessione in termini per il pagamento, con conseguente impossibilità di procedere al recupero da parte degli enti creditori): il D.M. del 25.6.1992, il D.M. 31.7.1993, il D.L. 123/1995, il D.L.
244/1995 convertito in legge n. 341/1995, l'art. 11 della legge n. 266/1997.
A seguire, è stato emanato l'art. 138 della legge n. 388/2000 (finanziaria 2001), che, nel sospendere le procedure di riscossione coattiva sino al 30.9.2000, ha consentito la regolarizzazione del debito versando l'ammontare dovuto a titolo di capitale, maggiorato del 15%, la prima rata semestrale entro la suddetta data del
30.9.2001.
Il Decreto legge 28 settembre 2001 n. 355, convertito con modificazioni dalla L.
27 novembre 2001 n. 417, ha poi disposto il differimento del termine suddetto al 28 dicembre 2001.
L'art. 52, comma 24, della legge 448 del 2001 (finanziaria 2002) ha poi previsto, sempre sospendendo le procedure di riscossione, la possibilità di pagare il dovuto, senza la maggiorazione del 15 %, in unica soluzione entro il 30.6.2002 ovvero, a domanda, in dodici rate semestrali di pari importo di cui la prima entro il termine di cui al comma 1; il primo termine è stato poi prorogato al 15.12.2002 dall'art.1 comma 7 bis della legge 8 agosto 2002, n. 178.
Successivamente è intervenuto l'art. 9, comma 17, della legge 289 del 27 dicembre 2002 che ha consentito ai soggetti destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, la definizione della posizione debitoria tramite versamento dell'ammontare dovuto per capitale, al netto dei pagamenti effettuati, diminuito al 10 per cento, in unica soluzione, entro il 16.3.2003, oppure, per importi eccedenti 5000 euro, in 8 rate semestrali con interessi. Successivamente, la legge n. 350 del 2003, con l'art. 2 comma 66, ha differito, limitatamente alle somme dovute per contributi, al 30.6.2005 il termine di cui al comma 1 dell'art. 138 della legge 388/2000, così come modificato dall'art. 52 comma 24 della legge 448/2001 e dalla legge 289/2002. L'art. 1, comma
142, della legge n. 311 del 2004 al 30.6.2006 ha quindi disposto che il termine
“concernente i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma del
1990”, già differito al 30 giugno 2005 dall'articolo 2, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato al 30.6.2006. Analogamente, l'art. 1 comma 363 della legge n. 266 del 2005 ha disposto che “per i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma del 1990” riguardanti le imprese delle province di
Catania, Siracusa e Ragusa il cui termine è stato prorogato al 30 giugno 2006 dall'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è fissato al
30.9.2006 per il pagamento in unica soluzione o al primo ottobre 2006 per il versamento della prima rata.
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007 n. 17, ha disposto (con l'art.
3-quater, comma 2) che i termini di cui all'art.9 co. 17 della l. 289/2002, sono differiti al 31.12.2007 e che la definizione si perfeziona versando, entro il termine predetto, l'intero ammontare dovuto, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, tuttavia diminuito, questa volta, al 30 per cento. Il D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L.
28/02/2008 n. 31 ha quindi modificato l'art.
3-quater, comma 2, della citata L.
17/2007, differendo il termine ultimo per la definizione agevolata al 31.07.2008, nonché ripristinando la riduzione consentita al 90 % della complessiva sorte capitale-
La società odierna appellante ha effettuato il versamento del 10 per cento dell'importo per sorte capitale dovuto all' per il periodo novembre 1990 – CP_1
novembre 1992, in data 16 maggio 2003 (per come affermato dal primo giudice e del tutto pacifico in causa), dunque nel termine consentito dalle leggi sopra richiamate, di proroga del termine inizialmente previsto dall'art. 9, comma 17, della legge 289 del
27 dicembre 2002, ha certamente regolarizzato la propria posizione contributiva nei confronti dell' in conformità alle disposizioni della legge italiana. CP_1
In ordine al compatibilità della normativa richiamata con le norme comunitarie il collegio richiama, condividendo le argomentazioni poste a fondamento della decisione, la sentenza di questa Corte di appello n. 62/2017: “Occorre a questo punto esaminare l'ulteriore questione della compatibilità del beneficio della definizione agevolata in questione con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, alla luce della decisione nelle more adottata, in data 14.8.2015, dalla Commissione Europea, sulla quale le parti - nonostante espresso invito - non hanno ritenuto di interloquire.
Si osserva in premessa che la decisione della Commissione Europea, nell'ambito delle funzioni ad essa conferite dal Trattato CE sull'attuazione e lo sviluppo della politica della concorrenza nell'interesse comunitario, ancorché prive dei requisiti della generalità e dell'astrattezza, costituiscono fonte di produzione di diritto comunitario, e quindi vincolano il giudice nazionale nell'ambito dei giudizi portati alla sua cognizione, obbligandolo a darvi attuazione, se necessario attraverso la disapplicazione delle norme interne che siano in contrasto con esso (cfr. da ult. Cass.
n. 15354 del 2014). Nel caso di specie, recando una normativa che, all'evidenza, detta una nuova disciplina del rapporto controverso, la decisione della CP_2
costituisce ius superveniens, sopravvenuto nel corso del giudizio, che dev'essere applicato, anche d'ufficio, quando la questione della spettanza o meno dei benefici sia stata comunque devoluta all'esame del giudice (v. in tal senso anche Cass. n.
11642 del 2010, n. 21637 del 2010).
Orbene, con la decisione n. C (2015) 5549 pubblicata in G.U.U.E. del 18.2.2016 la ha ritenuto che le misure legislative che istituiscono i benefici CP_2
oggetto del presente giudizio sono state adottate in violazione dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e, di conseguenza,
"costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno" (punto 133).
Difatti le misure in oggetto non soddisfano le condizioni per rientrare nella definizione di aiuti destinati ad ovviare ai danni causati da calamità naturali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, in quanto:
a) non obbligano le imprese beneficiarie (tutte quelle aventi sede nelle aree geografiche colpite dalla calamità naturale) a dimostrare di avere subito un danno a causa della stessa;
b) non impongono di provare l'importo dei danni subiti, il che significa che
l'importo dell'aiuto non è commisurato al valore effettivo del danno.
Sicchè, alcune imprese potrebbero ottenere l'aiuto senza aver subito danni, mentre altre potrebbero beneficiare di una sovra compensazione degli stessi.
In punto di conseguenze, la distingue due situazioni di fatto: CP_2
a) l'ipotesi, contemplata al punto 135 della decisione, di "pagamenti di aiuti in essere" (non versati anteriormente all'ingiunzione di sospensione del 17.10.2012); in tal caso “l'Italia è tenuta ad annullare tutti i pagamenti … con effetto alla data di adozione della decisione”, ciò in quanto "nessuno di questi regimi può essere usato come base di riferimento per la futura concessione o pagamento di aiuti";
b) l'ipotesi, indicata al punto 136 della decisione, di "aiuti individuali già versati nel quadro delle misure in esame prima della data di avvio della decisione e dell'ingiunzione di sospensione"; in relazione a tale seconda ipotesi - ricorrente nel caso in esame, per quanto precisato in precedenza - il recupero dei benefici da parte delle autorità italiane risulta condizionato a precisi presupposti, indicati dalla
Commissione ai punti da 137 a 152 della decisione. La Commissione riconosce una situazione di “assoluta impossibilità” di recupero nel fatto che il codice civile italiano (art. 2200) e la legislazione fiscale prevedano l'obbligo a carico dei privati di conservare le scritture amministrative e contabili soltanto per 10 anni: ciò rende impossibile quantificare la sovra compensazione che un'impresa con attività economica nella zona interessata potrebbe aver percepito per effetto di calamità naturali (quale quella di cui si discute) risalenti a oltre dieci anni prima della data della decisione della
CP_2
La pertanto, ha esentato l'Italia dall'obbligo di recuperare gli CP_2
aiuti in questione, con un'unica eccezione.
Invero, l'assoluta impossibilità di recupero non riguarda le imprese che non avevano, al tempo dell'evento, sedi operative nell'area colpita dalla calamità e che pertanto non possono aver subito alcun danno diretto per effetto della calamità. Per queste imprese il recupero dovrà essere integrale, onde la necessità per le autorità italiane di verificare l'esistenza di sedi operative nell'area interessata, ai tempi dell'evento.
Anche in tal caso, poi, il recupero è necessario soltanto se l'importo degli aiuti di Stato incompatibili ricevuti dall'impresa è sufficientemente elevato da essere in grado di falsare la concorrenza, e se non è oggetto di un'altra misura di aiuto di
Stato approvata o esente (cd. regolamento de minimis, la cui prova è a carico del soggetto che invoca il beneficio e non può essere ritenuta sussistente soltanto in ragione dell'essere l'importo oggetto della domanda inferiore alla soglia prevista dalla disciplina comunitaria: arg. ex Cass. nn. 6756 dei 2012 e 6780 del 2013).
Il collegio condivide le argomentazioni sopra riportate che sono conformi ai principi indicati dalla Commissione Europea nella decisione del 14.8.2015. Con tale decisione la in ordine alla possibilità di recupero degli aiuti ha statuito CP_2
che: “Nel caso in oggetto, le autorità italiane hanno sostenuto a più riprese che il calcolo preciso dell'importo di aiuti non compatibili da recuperare sarebbe assolutamente impossibile. Il Codice Civile italiano (all'articolo 2200) e la legislazione fiscale nazionale prevedono l'obbligo di conservazione delle scritture amministrative e contabili soltanto per 10 anni. La ricostruzione delle prove documentali dei danni subiti in seguito a una calamità naturale deve avvenire sulla scorta di documenti ufficiali (scritture amministrative e contabili) redatti ai tempi dell'evento. Per questo motivo non sarebbe più possibile determinare, da un lato,
l'importo equivalente al danno subito dai singoli beneficiari, né, dall'altro lato,
l'importo già compensato da altre fonti (assicurazioni, altre misure di aiuto) per eventi risalenti a più di 10 anni fa. Nel caso della maggior parte delle misure in esame sono trascorsi oltre 10 anni dal verificarsi della calamità naturale. Rientrano in questa fattispecie tutti gli eventi contemplati nel caso SA.33083 (2012/C), ossia il sisma in Sicilia orientale del 1990, le alluvioni in Italia settentrionale del 1994, il sisma nelle Marche e in Umbria del 1997, il sisma nel Molise e in Puglia del 2002 nonché il sisma e le eruzioni dell'Etna nella Provincia di Catania nel 2002. L'Italia sostiene pertanto che per tali eventi non sarà più possibile reperire la documentazione che attesti il danno (e le compensazioni).
(149) A norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da calamità naturali sono compatibili con il mercato interno, e sono incompatibili e vanno pertanto recuperati solo gli aiuti che eccedono i danni arrecati. Tuttavia, la grande maggioranza dei beneficiari che hanno sofferto danni causati da calamità naturali risalenti a più di 10 anni fa non dispongono più dei documenti necessari a provare la circostanza di aver subito i danni e il loro importo, poiché ai sensi della normativa italiana le imprese non sono tenute a conservare scritture amministrative e contabili per un periodo superiore ai
10 anni. Ne consegue che, disponendo il recupero dell'importo dell'aiuto eccedente
l'ammontare dei danni che i beneficiari sono ancora in grado di provare di aver sofferto, lo Stato membro sarebbe tenuto a procedere anche al recupero di aiuti compatibili con il mercato interno a norma dello stesso articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, cui le imprese che hanno subito dei danni a seguito di una calamità naturale avevano diritto. (150) In linea di principio, la Commissione dovrebbe ordinare il recupero degli aiuti incompatibili concessi dall'Italia nell'ambito delle misure di cui al punto (109).
Tuttavia, (a) i beneficiari di tali misure sono imprese site in aree colpite da calamità naturali, (b) gli aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale costituiscono un aiuto che è, di diritto, compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, (c) la maggior parte delle calamità naturali risale a oltre 10 anni prima della data della presente decisione e, infine, (d) in base al diritto nazionale i beneficiari dell'aiuto non sono tenuti a conservare documenti amministrativi per un periodo superiore ai 10 anni e, di conseguenza, sarebbe impossibile in termini obiettivi e assoluti determinare
l'ammontare esatto dei danni subiti come diretta conseguenza della calamità naturale. Alla luce di quanto precede, la riconosce che, tenuto conto CP_2
delle particolari circostanze delle misure di aiuto che formano oggetto della presente decisione, per le calamità naturali risalenti a oltre dieci anni prima della data della presente decisione, è giuridicamente e fattualmente impossibile ottenere le informazioni necessarie per calcolare con precisione l'importo dell'aiuto incompatibile da recuperare. Per questo motivo emettere un ordine di recupero in queste condizioni sarebbe impossibile in termini oggettivi e assoluti.
(151) Tuttavia, l'impossibilità di calcolare l'importo esatto dell'aiuto incompatibile da recuperare non riguarda le imprese che non avevano sedi operative
(ad esempio, la sede principale o un'unità operativa) nell'area colpita da calamità naturale al momento dell'evento. Questi beneficiari delle misure di cui al punto (109) non devono essere esclusi dal recupero poiché non potevano subire alcun danno diretto causato dalla catastrofe naturale, e, pertanto, non potevano aver diritto ad un aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE. Le autorità italiane sono tenute a verificare l'esistenza di sedi operative nell'area interessata in base alle informazioni contenute nei registri pubblici ai tempi dell'evento. (152) In conclusione, la ritiene che, data la natura specifica dei CP_2
casi in oggetto, per l'Italia sarebbe assolutamente impossibile recuperare gli aiuti concessi illegalmente nel quadro delle misure in esame per tutte le calamità naturali verificatesi oltre dieci anni prima della data della presente decisione, ad eccezione degli aiuti concessi a beneficiari non aventi una sede operativa nell'area colpita da calamità naturale al momento dell'evento. Con l'eccezione di quest'ultimo gruppo di beneficiari, non è pertanto opportuno disporre il recupero degli aiuti relativi ai regimi illegali e incompatibili per le calamità naturali risalenti a oltre dieci anni prima della data della presente decisione”.
Alla stregua di quanto sopra esposto, sussiste la condizione per escludere il recupero dell'aiuto di Stato, da parte dell considerato che la società appellante CP_1
aveva al tempo sede legale e operativa nel territorio del comune di Ragusa, come pacificamente emerge dai documenti in atti e ha eseguito il pagamento del 10% dei contributi dovuti in data 16.5.2003.
4. In definitiva, l'appello deve essere accolto e deve dichiararsi insussistente il credito vantato dall per i contributi novembre 1990 -novembre 1992 per CP_1
l'importo di € 19,497,00, assorbiti gli altri motivi di appello.
5. Tenuto conto delle ragioni della decisione e della novità delle questioni trattate alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, alla luce della decisione della Commissione del 14.8.2015, va disposta l'integrale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara insussistente il credito vantato dall' per i contributi relativi al periodo da novembre 1990 a novembre 1992 per CP_1
cui è causa;
compensa le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025. Il Presidente estensore dott.ssa Graziella Parisi