CA
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 6477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6477 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
Dr.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere
allo scadere del termine assegnato per il deposito di note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunziato e curato il contestuale deposito ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., equivalente alla lettura in udienza, della seguente:
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 2372 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 con
OGGETTO: risarcimento danni da illecito extracontrattuale, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (CF ) ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato alla via Pierantoni n. 24 presso l'avv. Cristina Carrea (C.F. ) CodiceFiscale_2
da cui è rappresentato e difeso giusta procura prodotta in sede di iscrizione telematica della causa a ruolo.
APPELLANTE
E
con sede in Milano alla Via A. Rizzoli n. 8 (C.F. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, nato a [...] l'[...] (C.F. Controparte_2 C.F._3
) e nato a [...] il [...] (C.F. ), tutti elettivamente
[...] CP_3 CodiceFiscale_4
domiciliati in Napoli alla via G.L. Bernini n. 58 presso l'avv. Paolo De Vincenzo (C.F. C.F._5
che il rappresenta e difende, unitamente all'avv. Caterina Malavenda (C.F. , in
[...] CodiceFiscale_6
virtù di procure alle liti prodotte in sede di costituzione telematica in appello.
APPELLATI
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, contrariis reiectis, in accoglimento del pagina 1 di 15 gravame, :
1. Riformare la sentenza di primo grado n. 2750/2020 nella parte in cui ha rigettato la domanda attorea e per l'effetto condannare i convenuti al risarcimento dei danni patiti dal , Pt_1 Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Milano alla via
[...] Controparte_4
Rizzoli, n.8, direttore del , e quale autore dell'articolo, Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5
in solido o chi di ragione, anche con riferimento alle singole azioni causatrici di danno, al risarcimento di tutti i danni, da liquidarsi nella somma di Euro 25.000,00 o in quella comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza e sino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento dei danni. 2.
condannare gli stessi convenuti, in solido o chi di ragione, anche con riferimento alle singole azioni causatrici di danno al pagamento in favore di parte attrice della sanzione pecuniaria cui all'art. 12 L. n. 47 del 1948 che si liquida nella misura di Euro 5.000,00. 3. condannare parti convenute in solido al pagamento in favore di delle spese processuali.
4. ordinare la pubblicazione dell'emittenda sentenza di condanna sui Parte_1
principali quotidiani a diffusione nazionale, con adeguato rilievo alla pubblicazione della stessa.
5. Si respinga la domanda di condanna ex art. 96 cpc formulata da controparte in quanto l'appello è fondato in fatto ediritto”.
PER GLI APPELLATI: “Oltre a chiedere il rigetto del motivo, dunque, si chiede che la Corte voglia valutare con la necessaria severità un'impugnazione, redatta al solo fine di evitare il passaggio in giudicato della sentenza e di poter chiedere la sospensione dell'esecutività della sentenza, cui comunque controparte non ha dato esecuzione, essendo ammesso al gratuito patrocinio. Stante la fase cui il presente giudizio è pervenuto e vista la totale infondatezza della pretesa avversaria gli appellati, anche per appagare l'esigenza di limitare il presente atto alla esposizione dei soli argomenti, utili ai fini del decidere, ritengono di aver illustrato in modo esauriente le ragioni per le quali l'impugnazione deve essere rigettata, la sentenza di primo grado confermata e l'appellante condannato ex art. 96, comma 3 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato il 06.11.2017 ha riferito che in data 02.07.2017, sull'edizione on line Parte_1
del “ Sera”, veniva pubblicato un articolo a firma di concernente l'ingresso CP_4 CP_3
dell'attore nel capitale sociale del VA LC, mediante l'acquisto di una quota del 9%, che aveva una chiara valenza diffamatoria e lesiva della propria reputazione.
L'autore dell'articolo faceva infatti riferimento alla falsa circostanza dell'appartenenza dell'istante al sodalizio criminale denominato “clan dei CA” e, sempre in maniera non corrispondente alla realtà, lo pagina 2 di 15 indicava come “prestanome di ” in tale operazione di acquisto della quota societaria. Persona_1
Nel pezzo giornalistico non veniva inoltre dato atto della circostanza che il predetto era Persona_1
divenuto un collaboratore di giustizia e tanto meno l'articolo evidenziava che la società calcistica aveva una rilevantissima esposizione debitoria e che la quota acquistata dall'istante non gli avrebbe permesso, per la sua esiguità, di esercitate un controllo societario.
Tanto premesso il ha convenuto innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere l'autore Pt_1
dell'articolo , il direttore responsabile del quotidiano e la CP_3 Controparte_2 CP_1
, titolare della testata editoriale, chiedendo al giudice adito di accertare la natura diffamatoria del
[...]
pezzo giornalistico condannando i convenuti in solido al risarcimento dei danni patiti, quantificati in €
25.000,00, oltre al pagamento di € 5.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria di cui all'art. 12 della L. 47 del 1948.
I convenuti, costituitisi in giudizio, hanno chiesto il rigetto della domanda e la condanna dell'attore per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
La causa, rigettata la richiesta di ammissione della prova testimoniale richiesta dall'attore, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni venendo poi decisa con sentenza n. 2750/2020, pubblicata il 26.11.2020 e non notificata, la quale ha rigettato la domanda condannando il al rimborso delle spese di lite avversarie Pt_1
ed al pagamento di € 2.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., sulla scorta della seguente motivazione:
“La domanda è del tutto infondata. Dalla lettura dell'articolo oggetto del presente giudizio…si evince in maniera assolutamente inequivocabile che l'autore, nel dare conto della circostanza che l'attore era entrato nel capitale sociale del VA LC con una quota del 9%, si era limitato a evidenziare la singolarità
dell'operazione considerato che la società era gravemente indebitata e prossima al fallimento;
in secondo luogo, il giornalista metteva in luce come i nuovi soci non avessero mai avuto in precedenza rapporti né
interessi con la squadra di calcio e che, per quanto qui interessa, il sig. era stato (ed era) Parte_1
socio sia di , sorella del boss , che del marito . Persona_2 Pt_1 Persona_3
L'articolo, ricordato chi era stato , si chiudeva con un interrogativo: perché entrare in una Persona_1
società sull'orlo del fallimento?
Ciò premesso, quanto affermato in citazione e negli scritti difensivi successivi, al fine di esporre le ragioni della domanda, non corrisponde alla verità che emerge dagli atti. Dalla lettura dell'articolo in nessuna parte risulta affermato o semplicemente suggerito che l'attore sia appartenuto o appartenga ad un sodalizio criminale pagina 3 di 15 e tantomeno al cd. “clan dei CA” così come in nessuna parte il giornalista afferma che egli sia un
“prestanome di ” nella predetta operazione di ingresso nel capitale sociale del VA. Persona_1
Né risponde a verità che nell'articolo non si dia conto della circostanza che il predetto era Per_1
divenuto un collaboratore di giustizia (il giornalista esplicitamente scrive “il boss camorrista, oggi collaboratore di giustizia”).
Quindi, può essere effettuata una prima considerazione: tutte le espressioni richiamate in citazione, quali espressive della natura diffamatoria dell'articolo, in realtà non appartengono al suo contenuto esplicito (e neppure implicito).
La seconda considerazione è che tutte le circostanze riportate nell'articolo sono vere sia perché
documentate sia perché ammesse dalla controparte: infatti, l'attore non contesta (né potrebbe alla luce della documentazione prodotta) che egli sia stato (ed alla data del predetto ingresso nel VA fosse ancora) socio sia della sorella che del cognato dell'ex boss . Persona_1
La terza considerazione, che esclude decisamente la presunta natura diffamatoria dell'articolo, è che,
oltre all'oggettiva verità di tutto quanto affermato (compresa la circostanza già ricordata che lo era Per_1
divenuto collaboratore di giustizia), la notizia risponde sicuramente al canone dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto.
Non vi è dubbio, infatti, che ai lettori potesse interessare la circostanza dell'ingresso di nuovi soci in una società di calcio, gravemente indebitata ed in una situazione prossima alla dichiarazione di fallimento,
operazione dal punto di vista economico sicuramente singolare e non agevolmente comprensibile.
Il giornalista ha, inoltre, ancora una volta in maniera pertinente rispetto all'interesse pubblico alla notizia, evidenziato come uno dei nuovi soci, cioè l'attore, avesse avuto plurimi rapporti d'affari con la sorella ed il cognato di un importante ex esponente di una delle più famose famiglie della camorra, aspetto sicuramente degno di rilievo tanto è vero che la notizia era stata ripresa da molti organi di informazione e determinava una reazione anche delle forze politiche (cfr. documentazione nella produzione di parte dei convenuti).
In conclusione, dunque, la domanda è infondata perché difetta della valenza diffamatoria sia per la verità
oggettiva di quanto scritto sia per la indubbia rilevanza della notizia e la conseguente pertinenza...
La condanna alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo in considerazione del valore della causa e delle attività in concreto svolte nelle diverse fase processuali, segue la soccombenza. Si è tenuto conto della pagina 4 di 15 semplicità della fattispecie e dell'assenza di una vera e propria attività istruttoria.
Va, inoltre, accolta la domanda di condanna per lite temeraria. Infatti, sulla scorta di quanto prima esposto, si evince come la domanda fosse sin dall'inizio destituita di ogni fondamento sia fattuale che giuridico.
Invero, la domanda è stata proposta sulla scorta di circostanze fattuali ictu oculi inesistenti ricostruendo la presunta valenza diffamatoria dell'articolo attraverso un'operazione di manipolazione del testo (espungendo,
ad esempio, la parte in cui il giornalista dava atto che il sig. è un collaboratore di giustizia o Persona_1
deducendo che l'articolo affermava, come invece mai avvenuto, che l'attore era un prestanome o addirittura un appartenente al clan)”.
§§§§§§
Con atto notificato il 21.05.2021 ed iscritto a ruolo il 26.05.21 ha proposto tempestivo Parte_1
appello avverso tale sentenza chiedendo a questa Corte di riformarla, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, “nella parte in cui ha rigettato la domanda attorea ed ha condannato ex art. 96 c.p.c.” con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.
Con comparsa depositata il 24.11.2021 si sono costituiti la , e Controparte_1 CP_3
eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dei dettami dell'art. 342 c.p.c. e Controparte_2
chiedendone comunque il rigetto nel merito con vittoria delle spese e condanna in ogni caso dell'appellante alla sanzione di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c., per condotta processuale abusiva, nell'ammontare da stabilire in via equitativa.
La causa, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed acquisita la visibilità telematica del fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. concedendo alle parti termine per il deposito telematico di note illustrative e conclusive ex art. 127-ter c.p.c., allo scadere del quale si provvede al deposito della presente sentenza da equipararsi alla lettura in udienza.
§§§§§§
In accoglimento della preliminare eccezione formulata dagli appellati va dichiarata l'inammissibilità del proposto gravame perché contenutisticamente non conforme alle previsioni dell'art. 342 c.p.c.
E' infatti costante in giurisprudenza l'affermazione secondo cui nel giudizio di appello, che non costituisce un novum iudicium, la cognizione del giudice è circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi di gravame e tale specificità impone che alle argomentazioni svolte nella sentenza pagina 5 di 15 impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, dirette ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Ne consegue che nell'atto di appello, attraverso cui si opera la consumazione del diritto potestativo di impugnazione, accanto alla parte volitiva deve essere sempre presente, a pena di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio e non sanabile per effetto dell'eventuale acquiescenza della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice per la qual cosa non è sufficiente che l'atto consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità avuto riguardo alla motivazione della sentenza impugnata (cfr.. da ultimo cass. n. 18932/2016 e cass. n. 21566/2017).
Tali requisiti dell'atto di appello, come chiarito dalla Suprema Corte con la pronunzia a Sezioni Unite n.
27199/2017, non sono stati modificati in seguito alla novellazione dell'art. 342 c.p.c. operata dal D.L. n. 83 del
2012 conv. in L. n. 134/2012 richiedendosi tuttora che l'impugnazione contenga, in aggiunta alla parte volitiva,
un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione della sentenza impugnata attraverso l'enunciazione chiara, precisa e circostanziata degli errori commessi dal primo giudice in sede decisoria.
Delle caratteristiche sin qui evidenziate difetta senz'altro l'appello proposto dal Con il primo Pt_1
motivo di gravame, dal titolo “Difetto di motivazione per omessa ammissione dei mezzi di prova”, l'appellante non ha infatti neppure indicato quali prove sono state richieste e non ammesse in primo grado, quale ne era il contenuto ed in che modo il loro raccoglimento avrebbe potuto influire sull'esito di una controversia di natura chiaramente documentale dal momento che la ricorrenza di una diffamazione a mezzo stampa può e deve essere apprezzata solo ed esclusivamente attraverso la lettura dell'articolo giornalistico incriminato.
Tramite il motivo in questione ci si limita, invece, ad un'astratta divagazione sui limiti alla possibilità di ricorrere al notorio per la decisione delle cause e sulla valenza del principio di non contestazione deducendo,
testualmente, quanto segue:
“La sentenza appellata afferma “Non ammesse le istanze istruttorie la causa era rimessa in decisione”.
Con riferimento a questo passaggio della sentenza impugnata, la stessa risulta viziata in quanto resa a seguito dell'assoluta preclusione per l'appellante di qualunque attività probatoria, in totale lesione del suo diritto di difesa. Come di seguito si dimostrerà. Ciò posto, se al signor fosse stata data la possibilità di fornire la Pt_1
prova di quanto asserito in citazione, l'errata presunzione cui è prevenuto il Giudice di prime cure sarebbe stata pagina 6 di 15 ampiamente superata. Dunque la sentenza impugnata è stata motivata in virtù della preclusione posta in essere ai danni dell'appellante di ogni possibilità di fornire tali prove, senza peraltro indicare una specifica motivazione di tale scelta omissiva, così determinando una sostanziale omissione dell'esame del fatto decisivo e controverso. Appare evidente che il Tribunale abbia ritenuto di non dover spendere alcuna parola circa le motivazioni della domanda basandosi esclusivamente sul convincimento che “le espressioni richiamate in citazione quali espressive della natura diffamatoria dell'articolo in realtà non appartengono al suo contenuto esplicito (e neppure implicito)”.
Il giudice di primo grado se avesse esaminato attentamente le doglianze dell'atto di citazione, non avrebbe sicuramente rigettato la domanda.
A norma dell'art. 115 c.p.p. “salvi i casi previsti dalla legge il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
La possibilità per il giudice di ricorrere ai c.d. fatti notori, prevista nel secondo comma dell'art. 115
c.p.p., sussiste solo ed esclusivamente nel caso in cui si tratti di fatti acquisiti alle conoscenze della collettività,
in un dato tempo e luogo, con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile (ad esempio la svalutazione monetaria). L'art. 115 comma 1 c.p.c. enuncia il principio dispositivo in senso processuale, ovvero il principio della disponibilità di proporre le prove, consacrante il monopolio delle parti nell'introduzione in giudizio del materiale istruttorio necessario per la decisione della causa.
Infatti, il giudice deve porre a fondamento della propria decisione le “prove proposte dalle parti, dal pubblico ministero” e, in aggiunta, i “fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”, avendo altresì
il potere-dovere di valersi, “senza bisogno di prova”, delle “nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”. Con legge di riforma del processo civile (L. 18 giugno 2009 n. 69) all'art. 115 c.p.c. è stata codificata la declinazione giurisprudenziale del principio di non contestazione, risalente all'obiter dictum di
Cass. S.U. 23/01/2002 n. 761, secondo cui devono ritenersi pacifici non solo i fatti esplicitamente o implicitamente ammessi, ma anche quelli su cui l'avversario taccia.
La ratio ispiratrice della nuova disposizione risiede in una tecnica di semplificazione del procedimento attraverso l'espunzione dal thema probandum dei fatti allegati dalle parti che non risultino specificamente contestati ex adverso.
pagina 7 di 15 Il principio di non contestazione aveva già da diversi anni trovato cittadinanza nell'ordinamento in virtù
di un'interpretazione sistematica e consolidata da parte della Suprema Corte.
In questa peculiare prospettiva, l'esistenza di un generale onere di contestazione tempestiva veniva desunto non solo dagli artt. 167 comma 1 e 416 comma 3 c.p.c., ma dall'intero sistema processuale, informato ai principi e alle garanzie del giusto processo e del leale contraddittorio.
Sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno recepito la miglior dottrina (vd. P. Pisani ed F.
Carnelutti) la quale, facendo leva sul dato letterale, sottolineava come l'assenza di alcuna specificazione al sostantivo “fatti”, di cui all'art. 115 del codice di rito, escludesse una diversa operatività del meccanismo di non contestazione tra fatti principali ovvero secondari (Cass. S.U. 29/05/2014, n. 12065). Ne deriva, pertanto,
che la non contestazione opera allo stesso modo tanto per i fatti principali che per quelli secondari. Il grado di specificità della contestazione, poi, deve essere valutato in concreto in relazione alle singole controversie,
potendo variare a seconda del livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte (Tribunale Milano Sez. VII Sent., 01/03/2019).
Nel procedimento civile, il principio di non contestazione in tanto assume rilievo, in quanto l'allegazione del fatto, con tutti gli elementi, costituenti il suo contenuto variabile e complesso, risulti connotata da precisione e specificità, in assenza delle quali il fatto resta estraneo al potere di contestazione, atteso il collegamento con quello di allegazione, di cui costituisce il riflesso processuale (cfr. Corte d'Appello Lecce Taranto,
27/10/2016)”.
Inammissibile è anche il secondo motivo di gravame, intitolato “Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla natura diffamatoria dell'articolo”, con cui il si limita a Pt_1
riportare quanto aveva affermato nella citazione originaria per poi partire con un'astratta dissertazione sui limiti al diritto di cronaca che devono essere osservati perché il fatto lesivo della reputazione sia scriminato, sulla natura solidale dell'obbligazione risarcitoria di editore, articolista e direttore responsabile nonché sulla risarcibilità del danno riconducibile alla notizia diffamatoria anche in assenza di reato: disquisizione ancora una volta priva di qualsivoglia legame con i contenuti della sentenza.
Al di là delle mere apparenze non vi è, in altri termini, alcun reale confronto con la motivazione della decisione impugnata in quanto l'appellante ne riporta formalmente alcuni stralci senza però spendere nemmeno una parola per dimostrare gli errori di giudizio in cui sarebbe incorso il suo autore.
pagina 8 di 15 Il tenore del motivo è, infatti, il seguente: “Occorre sottolineare altresì che il Giudice di primo grado ha errato nel ritenere che l'articolo non avesse alcuna valenza diffamatoria nei confronti del signor Nella Pt_1
sentenza emerge: “dalla lettura dell'articolo in nessuna parte risulta affermato o semplicemente suggerito che l'attore sia appartenuto o appartenga ad un sodalizio criminale e tantomeno al cd clan dei CA così come in nessuna parte il giornalista afferma che egli sia un prestanome di nella predetta operazione di Persona_1
ingresso nel capitale sociale di VA”. Oggetto della domanda dell'attore è l'accertamento della valenza diffamatoria dell'articolo citato, pubblicato in data 2/7/2017 dal Corriere della Sera, testo da cui originano le dedotte lesioni all'onore e alla reputazione, con conseguente domanda di risarcimento ex art. 2043 c.c., da determinarsi anche in via equitativa, proposta nei confronti di parti appellate. Si doleva l'attore che nell'articolo si facesse riferimento ad una sua presunta appartenenza al clan dei casalesi vicino all'attuale collaboratore di giustizia . Nell'articolo non vi è nessun riferimento al fatto che oggi lo Persona_1 Per_1
sia collaboratore di giustizia e trovasi in località protetta. Né tantomeno si deduce nello stesso
[...]
l'assoluta incensuratezza del ma si ricollega in maniera diffamatoria l'attore al consorzio Parte_1
criminale indicandolo quale prestanome dello nell'acquisizione di quote del VA LC senza Per_1
considerare che lo stesso VA LC aveva una situazione debitoria di oltre 1.500.000,00 € e che l'attore ne rilevava solo un misero 9% che certo non gli garantiva il controllo della società né tantomeno in assenza ancora del gradimento del consiglio di amministrazione come da statuto assolutamente non poteva esercitare i diritti di socio. Non pare seriamente dubitabile l'oggettiva idoneità diffamatoria dell'articolo, risultando la stessa lesiva dell'onore e della reputazione del descritto quale prestanome e/o associato della Parte_1
organizzazione criminale denominata “clan dei CA”.
Delineata l'oggettiva valenza diffamatoria di quanto narrato dall'articolista, deve ora valutarsi l'eventuale sussistenza della causa di giustificazione di cui agli artt. 9 e 33 Cost. nonché, per le parti più
specificamente informative del testo, della scriminante del diritto di cronaca politica e di critica.
Per giurisprudenza assolutamente costante si afferma che il diritto di cronaca e di critica quale esimente della responsabilità per danni derivanti dalla lesione del diritto personale all'onore e alla reputazione, postula la ricorrenza delle seguenti condizioni: a) la verità oggettiva della notizia pubblicata;
b) l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza); c) la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta continenza) (cfr. da ultimo: Cass. Civ, Sez. 3, Sentenza n. 25157 del 14/10/2008 ).
pagina 9 di 15 Quanto ai fatti di cronaca trattati gli stessi debbano comunque rispondere, per essere scriminati, ai principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di esercizio del diritto di cronaca. Non è contestabile che la divulgazione delle notizie in esame risponda ad un apprezzabile interesse dei cittadini ad esserne informati: il diritto di cronaca e di critica, politica o di altra natura, rientra nella più vasta categoria dei diritti pubblici soggettivi, relativi alla libertà di manifestazione del pensiero e al diritto dei cittadini ad essere informati, onde poter effettuare scelte consapevoli nell'ambito della vita associata.
Le circostanze riportate dall'articolista, radicalmente contestate dall'attore, non possono ritenersi provate in assenza delle necessarie allegazioni istruttorie incombenti su parti convenute in forza del riparto dell'onere probatorio previsto dall'art. 2697 c.c. Si afferma, infatti, per costante giurisprudenza, sotto lo specifico profilo della esimente putativa della verità della notizia, che chi pubblica un articolo non può ritenere le circostanze veicolate vere solo perché le stesse sono state prima pubblicate da altri soggetti;
l'autore deve in ogni caso compiere un'autonoma attività di verifica della notizia pubblicata;
ove si negasse tale principio, i diversi mezzi di comunicazione finirebbero per attribuirsi reciprocamente credibilità interna, finendo per fondare l'attendibilità delle notizie pubblicate semplicemente in se stessi (cfr. Cass. n.L. n. 6917 del 2010 e
Cass. n. 11004/2011). Non di meno, ciò che fluisce in rete richiede un vaglio attento e rigoroso sin dalla identificazione, non sempre possibile e, in alcuni casi, non certa e, comunque, non sempre affidabile, della fonte promanante.
Manca anche l'esimente putativa in ordine alla veridicità dei fatti pubblicati, difatti perché possa fondatamente invocarsi la scriminante costituzionale di libera manifestazione del pensiero critico in ordine agli eventi storici poste a base delle opinioni espresse - proprie ed altrui - che il giornalista-saggista non assuma il ruolo di coautore dissimulato delle fonti pubblicate, solo formalmente attribuite a soggetti terzi, ma in realtà
fatte proprie dall'autore attraverso l'esplicazione di un personale giudizio di condivisione e sostegno alle tesi accusatorie propugnate dai soggetti citati;
in altri termini, l'autore deve non solo apparire, ma anche essere,
nella sostanza, un osservatore neutro che riporta fedelmente e con distacco le fonti raccolte ed i fatti in esse affermati.
La necessaria neutralità dell'autore in ordine alla sussistenza storica dei fatti sui quali formula, dunque,
in ossequio ai principi enunciati la pubblicazione dell'articolo in esame non può ritenersi scriminata, stante il difetto di verità delle accuse riportate a carico di , verità non ravvisabile nemmeno sotto il Parte_1
pagina 10 di 15 profilo dell'esimente putativa di quanto rappresentato.
Per costante giurisprudenza si afferma che più soggetti possono essere chiamati a rispondere in solido di un fatto illecito, secondo la regola di cui all'art. 2055 cod. civ., anche in assenza del medesimo atteggiamento soggettivo (dolo o colpa) in capo ad essi;
è sufficiente che, anche con condotte indipendenti, tutti abbiano concausato il medesimo fatto dannoso.
Ne consegue che il legale rappresentante di una testata giornalistica risponde sempre (in solido con l'autore dello scritto diffamatorio), tanto nell'ipotesi in cui abbia omesso la dovuta attività di controllo (nel qual caso risponde a titolo di colpa), quanto nell'ipotesi in cui sia concorso nel delitto di diffamazione, ai sensi dell'art. 110 cod. pen. (nel qual caso risponde a titolo di dolo). Nella fattispecie in esame per la società
convenuta sussiste un profilo di responsabilità a titolo di colpa per non aver diligentemente vigilato sul contenuto dell'articolo. In merito al risarcimento richiesto da parte attrice, riconoscibile esclusivamente per i danni non patrimoniali, si osserva che a mente degli articoli 185 c.p., 2043 e 2059 c.c. deve essere risarcito il danno non patrimoniale in tutti i casi in cui il fatto lesivo integri una fattispecie di reato.
Si osserva, tuttavia, che la ormai costante giurisprudenza, sia costituzionale che di legittimità, afferma che ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale non è necessario che il fatto configuri, se pur astrattamente, un reato, essendo invece sufficiente che il danno derivi dalla lesione di diritti della persona di rango costituzionale, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell'art.2059 c.c. (cfr. Cass. Sez. Un. n.
26972/2008: Corte Costituzionale, 11 luglio 2003, n. 233).
È altresì noto che per la ormai costante giurisprudenza, anche di legittimità, la sussistenza dell'illecito è
presupposto necessario, ma non sufficiente per il riconoscimento della sussistenza di un danno non patrimoniale;
non potendosi configurare un danno in re ipsa, incombe sulla parte che assume di essere stata lesa nei propri diritti l'allegazione e la prova dell'effettiva esistenza delle sofferenze, configurabili nel caso in esame come un ingiusto turbamento dello stato d'animo, un disagio personale e una perdita di qualità della vita conseguenti all'offesa subita all'onore, al decoro ed alla reputazione, anche professionale, della persona. Non
pare inutile ricordare che per espressa determinazione della C.S. “è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato…individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…per i pregiudizi non patrimoniali … potrà farsi ricorso alla prova…presuntiva. Attenendo il pregiudizio ad un bene immateriale, potrà costituire anche l'unica fonte pagina 11 di 15 per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di metodi di prova di rango inferiore agli altri
…” (cfr. Cass. SU. n. 26972/2008).
Quanto alla richiesta di irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 12 L. n. 47 del 1948, si osserva che la norma prevede una riparazione pecuniaria aggiuntiva rispetto al risarcimento.
Alla luce dei criteri sopra indicati, applicati i parametri di cui all'art. 133 c.p., stimasi equa una richiesta di Euro 5.000,00. Ricorrono altresì le condizioni di legge per accedere alla richiesta cancellazione della pubblicazione online.
Si lamenta l'evidente errore di valutazione dell'articolo nel suo complesso e nel suo contenuto implicito:
non si può disconoscere, almeno non ponderatamente, quando si chiosa e conclude la parte riguardante l'attuale appellante “il calcio e il VA in particolare sono (o sembrano) lontani anni luce dagli interessi di questi nuovi azionisti” che si giunge ad una conclusione, esplicita o implicita che si voglia, sulla persona del gravemente diffamatoria. Parte_1
L'articolo giornalistico risulta diffamatorio e lesivo nella sua interezza, nel tenore, nelle conclusioni e nelle insinuazioni.
La mancata e superficiale analisi del testo nella sua interezza ha fatto escludere al Giudicante
l'ammissione delle prove testimoniali così come articolate da parte attrice di cui si insiste, anche in questo grado, per l'acquisizione.
Nella sentenza del 18 ottobre 1984 n. 5259 la Corte di Cassazione, ha sancito che il giornalista ha il preciso dovere di attenersi alla verità dei fatti, tale verità non è rispettata quando, pur essendo vere le singole circostanze riferite, siano, dolosamente o colposamente, taciuti altri fatti strettamente ricollegabili alle prime,
tanto da mutarne completamente il significato: "la verità non è più tale se è mezza verità (o comunque, verità
incompleta)".
I Supremi Giudici si spingono ad affermare che la "mezza verità" è più pericolosa della dell'esposizione di fatti falsi, questi ultimi infatti consentono una più facile possibilità di difesa di chi è oggetto di determinate accuse, il quale sente riferito a sé un preciso fatto falso, piuttosto che un fatto vero ma incompleto: "la verità
incompleta deve essere … in tutto equiparata alla notizia falsa”.
Non miglior sorte merita il terzo ed ultimo motivo di gravame dal titolo: “Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla condanna ex art. 96 c.p.c.”. Detto motivo è, infatti, così
pagina 12 di 15 strutturato:
“La sentenza impugnata è drammaticamente lesiva dei principi cardine del giusto processo, nonché del rispetto della principale norma procedurale prevista nell'ordinamento processuale civile e dunque del principio di corrispondenza tra “il chiesto e pronunciato” Il Tribunale, perpetuando nella svista di non ritenere un articolo di tal fatta gravemente lesivo della dignità dell'attuale appellante, evidenziava che: “la domanda è
infondata perché difetta della valenza diffamatoria sia per la verità oggettiva di quanto scritto sia per la indubbia rilevanza della notizia e della conseguente pertinenza.
Non solo ma il Giudice, nella fretta di decidere, accoglieva anche la domanda per lite temeraria sulla:
“scorta di circostanze fattuali ictu oculis inesistenti ricostruendo la presunta valenza diffamatoria dell'articolo attraverso un'operazione di manipolazione del testo”.
In via preliminare analizziamo il risposto dell'art. 96 c.p.c. per sottolineare, ancora una volta,
l'infondatezza della sentenza appellata
L'art. 96 c.p.c. statuisce: “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il Giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna al risarcimento del danno ed alle spese processuali”.
Non dimentichiamo che il comportamento sanzionato dalla norma in commento si caratterizza per la mala fede o la colpa grave della parte che agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese e per valutare le conseguenze dei propri atti.
La norma sanziona quel comportamento illecito della parte, poi risultata soccombente nel giudizio, che dia luogo alla lite temeraria.
Si tratta di quel comportamento della parte che nonostante sia consapevole dell'infondatezza della sua domanda o eccezione (mala fede) la propone ugualmente costringendo la controparte a partecipare ad un processo immotivato.
Inoltre, viene sanzionata la mancanza di quel minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione di tale colpevolezza (colpa grave).
Invero, la legge configura in tale comportamento una responsabilità aggravata, ossia una responsabilità
che si aggrava in quanto, essendo fondata su un illecito, comporta l'obbligo di risarcire tutti i danni che conseguono all'aver dovuto partecipare ad un processo privo di fondamento.
pagina 13 di 15 Nel caso che ci occupa, è fuor di dubbio che la sentenza andrà riformata anche nella parte relativa alla condanna ex art. 96 c.p.c. in quanto non vi è e non è stata provata da controparte la malafede da parte del signor , il quale ha agito in giudizio al solo fine di veder riconosciuto un proprio diritto. Parte_1
A tal proposito, a sostegno della mancanza di malafede e dell'assoluta fondatezza della domanda, si fa rilevare all'Ecc.ma Corte che l'attuale appellante, in una causa avene ad oggetto diffamazione a mezzo stampa per lo stesso contenuto dell'articolo per cui è causa, contro ha transatto la lite con un Controparte_6
accordo di mediazione (che si esibisce)”.
Ancora una volta, dunque, l'appellante non si confronta con i contenuti della sentenza impugnata la quale ha puntualmente individuato i presupposti soggettivi della responsabilità processuale aggravata costituiti, anche nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 96 c.p.c., dalla mala fede o dalla colpa grave della parte soccombente. In tal senso si sono infatti espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte chiarendo, con la sentenza n. 9912 del 20.04.2018, che la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., si differenzia da quella di cui ai primi due commi della medesima norma in quanto non richiede la domanda di parte né la prova del danno ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave del soccombente che, nel caso di specie, sono stati correttamente individuati dal tribunale evidenziando come l'attore abbia proposto la domanda allegando una serie di circostanze di fatto inesistenti e ricostruendo la presunta valenza diffamatoria dell'articolo attraverso un'operazione di “manipolazione del testo” compiuta espungendone la parte in cui il giornalista dava atto che è un collaboratore di giustizia e deducendo, falsamente, che l'articolo Persona_1
affermava che l'attore è un prestanome appartenente al clan dei CA.
Per smontare il contenuto di tale motivazione l'appellante avrebbe pertanto dovuto spiegare - cosa che assolutamente non ha fatto - per quale motivo tali circostanze non valgono ad integrare l'elemento soggettivo della malafede.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riconoscimento dei compensi medi previsti, in riferimento al valore della controversia, dal D.M. n. 147 del 13.08.2022.
Anche in questa sede va poi accolta la domanda di condanna dell'appellante per responsabilità aggravata ex art. 96 co. 3 c.p.c. nella stessa misura individuata dal tribunale. Nel giudizio di appello incorre infatti in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della pagina 14 di 15 sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica ben avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame (cfr. così 24546 del 18.11.2014 e cass. n. 34693 del 24.11.2022).
La ricorrenza della colpa grave costituisce inoltre motivo per revocare l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli con delibera Prot. n. 3979/2021 del 28.07.2021, secondo quanto previsto dall'art. 136, comma 2, del D.P.R.
30.05.2002 n. 115 che tale revoca prevede “se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione prevista dall'art. 13 co.
1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Dichiara l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2750/2020, pubblicata il 26.11.2020, condannando l'appellante al rimborso delle spese processuali sostenute da , e dalla CP_3 Controparte_2 Controparte_1
che si liquidano in complessivi € 9.991,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
2) Condanna al pagamento di € 2.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ. Parte_1
3) Revoca l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via anticipata e Parte_1
provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli con delibera Prot. n. 3979/2021 del 28.07.2021
4) Dà atto dell'applicabilità, a carico di , di una sanzione pari al contributo unificato dovuto per Parte_1
la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 12.12.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello CP_7 pagina 15 di 15