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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ROSSOMANDI LUCA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 903/2024 depositato il 22/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
IO Sicilia - Piazza Indipendenza 21 90129 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 298 2022 90052444 05000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 22.3.2024 Ricorrente_1 ricorreva contro l' Intimazione di pagamento n. 29820229005244405/000, notificata “ in data successiva al 10.1.2023” , relativa alla cartella di pagamento n.298 20180006857528000 notificata nel “nel 2018” e concernente: la riscossione della tassa automobilistica per “omesso pagamento” anno 2014 ;
Deduceva, con unico motivo, che l' atto era illegittimo, perchè la notifica della cartella in questione era intervenuta solo nel 2017, mentre entro il 31.12.2017 era spirato il termine di decadenza.
.Di conseguenza, eccepiva la decadenza triennale.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento della cartella impugnata e dell' Intimazione.
Si costituiva in giudizio l'ER e la IO .
All' odierna udienza il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere respinto, siccome infondato.
Quanto alla cartella L' ER, con la sua costituzione, ha allegato copia della ricevuta di ritorno della notifica postale, effettuata il 18.9.2018.
Sotto tale profilo , il ricorso è inammissibile, perchè la ricorrente contesta solo la decadenza relativa all' attività notificatoria della cartella di pagamento.
Detta cartella, sebbene regolarmente notificata alla ricorrente, non risulta mai esser stata impugnata e, pertanto, l' odierna eccezione si palesa del tutto irricevibile, perchè non tempestiva.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alle resistenti costituite le spese di lite quantificate , per ciascuna di esse, in euro 100,00 per onorari, oltre spese generali e gli oneri contributivi e fiscali, se dovuti. SR 19.12.2025 Il Presidente relatore
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ROSSOMANDI LUCA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 903/2024 depositato il 22/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
IO Sicilia - Piazza Indipendenza 21 90129 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 298 2022 90052444 05000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 22.3.2024 Ricorrente_1 ricorreva contro l' Intimazione di pagamento n. 29820229005244405/000, notificata “ in data successiva al 10.1.2023” , relativa alla cartella di pagamento n.298 20180006857528000 notificata nel “nel 2018” e concernente: la riscossione della tassa automobilistica per “omesso pagamento” anno 2014 ;
Deduceva, con unico motivo, che l' atto era illegittimo, perchè la notifica della cartella in questione era intervenuta solo nel 2017, mentre entro il 31.12.2017 era spirato il termine di decadenza.
.Di conseguenza, eccepiva la decadenza triennale.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento della cartella impugnata e dell' Intimazione.
Si costituiva in giudizio l'ER e la IO .
All' odierna udienza il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere respinto, siccome infondato.
Quanto alla cartella L' ER, con la sua costituzione, ha allegato copia della ricevuta di ritorno della notifica postale, effettuata il 18.9.2018.
Sotto tale profilo , il ricorso è inammissibile, perchè la ricorrente contesta solo la decadenza relativa all' attività notificatoria della cartella di pagamento.
Detta cartella, sebbene regolarmente notificata alla ricorrente, non risulta mai esser stata impugnata e, pertanto, l' odierna eccezione si palesa del tutto irricevibile, perchè non tempestiva.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alle resistenti costituite le spese di lite quantificate , per ciascuna di esse, in euro 100,00 per onorari, oltre spese generali e gli oneri contributivi e fiscali, se dovuti. SR 19.12.2025 Il Presidente relatore