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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/07/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2010 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 21/08/1965, elettivamente domiciliato in Palermo Parte_1 Piazza A. Gentili n.6, presso lo studio dell'avv. Nicastro Cristina che lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 06/06/1967, elettivamente domiciliata in Controparte_1 Palermo Piazza A. Gentili n.12, presso lo studio dell'avv. Maniscalco Antonino che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 17/04/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 8 luglio 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1.- I coniugi vivranno separati, liberi, ciascuno di loro, di stabilire la residenza ove meglio credano, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto. La IG.ra manterrà la sua residenza anagrafica nel domicilio coniugale sito in Carini CP (PA), Strada Statale 113 Ovest n. 199, di proprietà di entrambi i coniugi.
2. La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Carini (PA), Strada Statale 113 Ovest n. 199, viene assegnata alla IG.ra , con i beni e gli arredi ivi contenuti. Controparte_1 Resta inteso che gli arredi e corredi dell'abitazione coniugale assegnata alla IG.ra non CP potranno ad alcun titolo essere alienati e/o concessi in uso senza il consenso scritto di entrambi i coniugi. Resta convenuto che, nell'ipotesi in cui la IG.ra decidesse di spostare e Controparte_1 trasferire la propria residenza in luogo diverso dalla menzionata abitazione familiare, le parti concorderanno sul diverso uso dell'immobile, contemplando anche l'ipotesi della vendita del cespite e/o la concessione dell'uso ad uno o ad entrambi i figli. Resta inteso che, in caso di vendita, tutti gli arredi e corredi verranno suddivisi tra le parti e, nelle more dell'alienazione, ove il cespite non venga utilizzato da nessuno dei due proprietari, tutte le spese ordinarie e straordinarie saranno suddivise tra le parti al 50% ciascuno.
3.- I figli ed , maggiorenni ed economicamente indipendenti, continueranno a Per_1 Per_2 coabitare con la madre e, pertanto, manterranno la loro residenza anagrafica, presso l'immobile, sito in Carini (PA), Strada Statale 113 Ovest n. 199, che, per come detto, viene assegnato alla IG.ra con quanto in esso contenuto. CP
4. Tenuto conto dell'età di ed , questi ultimi incontreranno il padre secondo modalità Per_1 Per_2 stabilite liberamente con il genitore, i quali, essendo economicamente autonomi, non hanno diritto a ricevere alcun contributo al mantenimento.
5.- La IG.ra si obbliga a volturare a proprio nome tutte le utenze della casa coniugale CP (acqua, luce, gas, wifi, sky, polizza dell'abitazione), che saranno a suo esclusivo carico dalla data di sottoscrizione del presente accordo, unitamente alle spese condominiale ordinarie, nonché ai costi per la cura e pulizia del giardino e della piscina. A titolo di contributo al pagamento delle succitate spese ordinarie della casa di Carini (PA), Strada Statale 113 Ovest n. 199, il IG. si obbliga a versare alla IG.ra l'importo di Pt_1 CP
€1.000,00 al mese. Resta inteso che, nelle more del perfezionamento delle dovute volture, il IG. provvederà al Pt_1 pagamento delle bollette allo stesso ancora intestate relative alle diverse utenze della casa coniugale,
2 il cui importo verrà comunque decurtato da quanto dallo stesso dovuto a titolo di contributo alle spese. Resta inteso che, nell'ipotesi di eventuale convivenza more uxorio della IG.ra , tale CP contributo spese a carico del IG. cesserà. Pt_1 Le spese straordinarie dell'immobile sito in Carini (PA), Strada Statale 113 Ovest n. 199, resteranno a carico di entrambi i coniugi comproprietari in ragione del 50% ciascuno.
6.- Le Parti danno atto di essere rispettivamente titolari di reddito proprio e di non avere, pertanto, reciprocamente, alcun diritto ad un contributo al mantenimento.
7. Nella ulteriore sistemazione dei rapporti personali e patrimoniali, le Parti precisano e convengono quanto segue:
- l'autovettura Fiat 500X targata FJ161DK di proprietà del IG. verrà ceduta a titolo Parte_1 gratuito alla IG.ra , che sosterrà i relativi costi di passaggio di proprietà e ne Controparte_1 curerà, da tale data, le spese di manutenzione, bollo e assicurazione.
- l'autovettura Fiat 500X targata FT269KP di proprietà del IG. verrà ceduta a titolo Parte_1 gratuito al figlio , che sosterrà i relativi costi di passaggio di proprietà e ne curerà, da Parte_2 tale data, le spese di manutenzione, bollo e assicurazione.
- il motoveicolo Piaggio MP3 targato CY62235 di proprietà della IG.ra verrà Controparte_1 ceduto gratuitamente al IG. , che sosterrà i relativi costi di passaggio di proprietà e Parte_1 ne curerà, da tale data, le spese di manutenzione, bollo e assicurazione.
- il conto corrente cointestato n.001/01311545/01 ed il deposito titoli cointestato n. 40629306 intrattenuti presso verranno chiusi, e tutte le relative somme giacenti e/o titoli Controparte_2 transiteranno presso un conto corrente intestato alla sola IG.ra ; Controparte_1
I conti correnti intestati esclusivamente al sig. rimarranno a lui assegnati con tutte Parte_1 le relative somme giacenti e/o titoli;
- i due immobili cointestati, siti entrambi in Palermo, Via Saverio Scrofani n.9, saranno posti a reddito ed i relativi canoni saranno suddivisi tra i coniugi in parti uguali, al netto delle spese ordinarie di gestione e di quelle eventuali straordinarie. Nei periodi in cui i due succitati immobili siano sfitti, resta convenuto tra le parti che tutte le spese di gestione, sia ordinarie che straordinarie, nonché le relative utenze, saranno sostenute dai coniugi in parti uguali, ovvero ove vengano, per ragioni di praticità, sostenute in toto dal IG. , Pt_1 l'ammontare totale di esse verrà decurtato dal contributo spese a carico di quest'ultimo con riguardo all'abitazione di Carini, Strada Statale 113 Ovest n. 199, di cui al precedente punto 5.
8. Le Parti precisano che, al momento del rilascio della casa coniugale, il IG. ha già prelevato Pt_1 parte dei suoi effetti personali e che provvederà all'asporto dei restanti suoi beni entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
9. Le Parti dichiarano di avere regolato ogni loro rapporto di natura personale e patrimoniale e pertanto di non avere l'un l'altro nulla a pretendere.
10. Le Parti si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente.
11. Le spese del procedimento rimangono compensate tra le Parti”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 17/04/2025, riportate in parte motiva.
3 Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 23/06/1990 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 191 - P. II- serie A - Anno 1990).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 10 luglio 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2010 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 21/08/1965, elettivamente domiciliato in Palermo Parte_1 Piazza A. Gentili n.6, presso lo studio dell'avv. Nicastro Cristina che lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 06/06/1967, elettivamente domiciliata in Controparte_1 Palermo Piazza A. Gentili n.12, presso lo studio dell'avv. Maniscalco Antonino che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 17/04/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 8 luglio 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1.- I coniugi vivranno separati, liberi, ciascuno di loro, di stabilire la residenza ove meglio credano, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto. La IG.ra manterrà la sua residenza anagrafica nel domicilio coniugale sito in Carini CP (PA), Strada Statale 113 Ovest n. 199, di proprietà di entrambi i coniugi.
2. La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Carini (PA), Strada Statale 113 Ovest n. 199, viene assegnata alla IG.ra , con i beni e gli arredi ivi contenuti. Controparte_1 Resta inteso che gli arredi e corredi dell'abitazione coniugale assegnata alla IG.ra non CP potranno ad alcun titolo essere alienati e/o concessi in uso senza il consenso scritto di entrambi i coniugi. Resta convenuto che, nell'ipotesi in cui la IG.ra decidesse di spostare e Controparte_1 trasferire la propria residenza in luogo diverso dalla menzionata abitazione familiare, le parti concorderanno sul diverso uso dell'immobile, contemplando anche l'ipotesi della vendita del cespite e/o la concessione dell'uso ad uno o ad entrambi i figli. Resta inteso che, in caso di vendita, tutti gli arredi e corredi verranno suddivisi tra le parti e, nelle more dell'alienazione, ove il cespite non venga utilizzato da nessuno dei due proprietari, tutte le spese ordinarie e straordinarie saranno suddivise tra le parti al 50% ciascuno.
3.- I figli ed , maggiorenni ed economicamente indipendenti, continueranno a Per_1 Per_2 coabitare con la madre e, pertanto, manterranno la loro residenza anagrafica, presso l'immobile, sito in Carini (PA), Strada Statale 113 Ovest n. 199, che, per come detto, viene assegnato alla IG.ra con quanto in esso contenuto. CP
4. Tenuto conto dell'età di ed , questi ultimi incontreranno il padre secondo modalità Per_1 Per_2 stabilite liberamente con il genitore, i quali, essendo economicamente autonomi, non hanno diritto a ricevere alcun contributo al mantenimento.
5.- La IG.ra si obbliga a volturare a proprio nome tutte le utenze della casa coniugale CP (acqua, luce, gas, wifi, sky, polizza dell'abitazione), che saranno a suo esclusivo carico dalla data di sottoscrizione del presente accordo, unitamente alle spese condominiale ordinarie, nonché ai costi per la cura e pulizia del giardino e della piscina. A titolo di contributo al pagamento delle succitate spese ordinarie della casa di Carini (PA), Strada Statale 113 Ovest n. 199, il IG. si obbliga a versare alla IG.ra l'importo di Pt_1 CP
€1.000,00 al mese. Resta inteso che, nelle more del perfezionamento delle dovute volture, il IG. provvederà al Pt_1 pagamento delle bollette allo stesso ancora intestate relative alle diverse utenze della casa coniugale,
2 il cui importo verrà comunque decurtato da quanto dallo stesso dovuto a titolo di contributo alle spese. Resta inteso che, nell'ipotesi di eventuale convivenza more uxorio della IG.ra , tale CP contributo spese a carico del IG. cesserà. Pt_1 Le spese straordinarie dell'immobile sito in Carini (PA), Strada Statale 113 Ovest n. 199, resteranno a carico di entrambi i coniugi comproprietari in ragione del 50% ciascuno.
6.- Le Parti danno atto di essere rispettivamente titolari di reddito proprio e di non avere, pertanto, reciprocamente, alcun diritto ad un contributo al mantenimento.
7. Nella ulteriore sistemazione dei rapporti personali e patrimoniali, le Parti precisano e convengono quanto segue:
- l'autovettura Fiat 500X targata FJ161DK di proprietà del IG. verrà ceduta a titolo Parte_1 gratuito alla IG.ra , che sosterrà i relativi costi di passaggio di proprietà e ne Controparte_1 curerà, da tale data, le spese di manutenzione, bollo e assicurazione.
- l'autovettura Fiat 500X targata FT269KP di proprietà del IG. verrà ceduta a titolo Parte_1 gratuito al figlio , che sosterrà i relativi costi di passaggio di proprietà e ne curerà, da Parte_2 tale data, le spese di manutenzione, bollo e assicurazione.
- il motoveicolo Piaggio MP3 targato CY62235 di proprietà della IG.ra verrà Controparte_1 ceduto gratuitamente al IG. , che sosterrà i relativi costi di passaggio di proprietà e Parte_1 ne curerà, da tale data, le spese di manutenzione, bollo e assicurazione.
- il conto corrente cointestato n.001/01311545/01 ed il deposito titoli cointestato n. 40629306 intrattenuti presso verranno chiusi, e tutte le relative somme giacenti e/o titoli Controparte_2 transiteranno presso un conto corrente intestato alla sola IG.ra ; Controparte_1
I conti correnti intestati esclusivamente al sig. rimarranno a lui assegnati con tutte Parte_1 le relative somme giacenti e/o titoli;
- i due immobili cointestati, siti entrambi in Palermo, Via Saverio Scrofani n.9, saranno posti a reddito ed i relativi canoni saranno suddivisi tra i coniugi in parti uguali, al netto delle spese ordinarie di gestione e di quelle eventuali straordinarie. Nei periodi in cui i due succitati immobili siano sfitti, resta convenuto tra le parti che tutte le spese di gestione, sia ordinarie che straordinarie, nonché le relative utenze, saranno sostenute dai coniugi in parti uguali, ovvero ove vengano, per ragioni di praticità, sostenute in toto dal IG. , Pt_1 l'ammontare totale di esse verrà decurtato dal contributo spese a carico di quest'ultimo con riguardo all'abitazione di Carini, Strada Statale 113 Ovest n. 199, di cui al precedente punto 5.
8. Le Parti precisano che, al momento del rilascio della casa coniugale, il IG. ha già prelevato Pt_1 parte dei suoi effetti personali e che provvederà all'asporto dei restanti suoi beni entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
9. Le Parti dichiarano di avere regolato ogni loro rapporto di natura personale e patrimoniale e pertanto di non avere l'un l'altro nulla a pretendere.
10. Le Parti si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente.
11. Le spese del procedimento rimangono compensate tra le Parti”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 17/04/2025, riportate in parte motiva.
3 Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 23/06/1990 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 191 - P. II- serie A - Anno 1990).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 10 luglio 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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