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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/04/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3946/2024 R.G.
TRA
con Avv. Domenico Casoria Parte_1 ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con Avv. Vittorio Gallucci resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.10.2024 ritualmente notificato Parte_1 conveniva in la società in epigrafe e, premesso di essere stato assunto a tempo pieno e determinato con termine fissato al 2.9.2024 con la qualifica di trasportatore camionista livello III super del CCNL trasporto merci, come da comunicazione dell'1.8.2024, esponeva che il contratto di lavoro a Pt_2 termine non era stato né predisposto nè sottoscritto dalle parti essendo l'assunzione avvenuta solo telefonicamente con disposizione di recarsi presso la sede aziendale il giorno 2.8.2024.
Deduceva che nella giornata del 2.8.2024, allorquando egli era in partenza da
Napoli per raggiungere Cosenza, aveva ricevuto telefonicamente comunicazione di non presentarsi sul luogo di lavoro essendosi già provveduto al suo licenziamento e che, da quanto appreso dall' , la cessazione del Pt_2
1 rapporto era dovuta a licenziamento per mancato superamento del periodo di prova.
Rappresentava che con PEC del 27.9.2024 aveva impugnato il licenziamento intimato verbalmente e che in data 8.10.2024 la convenuta aveva fatto pervenire al procuratore di esso ricorrente una nota a mezzo PEC con la quale aveva comunicato la disponibilità a reintegrarlo entro cinque giorni con le mansioni di autista nazionale ed internazionale.
Lamentava la nullità/inefficacia del patto di prova siccome privo della forma scritta, nonché la nullità del licenziamento in quanto intimato oralmente e comunque per non essergli stato consentito l'espletamento della prova e, dopo aver rilevato che la comunicazione a mezzo PEC dell'8.10.2024 della convenuta non poteva in alcun modo considerarsi quale valida revoca del licenziamento sia per il contenuto che per la non applicabilità della disposizione dell'art. 18 L.
n. 300/1970 ai licenziamenti assoggettati alla disciplina della L. n. 604/1966 oltre che per non essere stata inoltrata detta comunicazione personalmente ad esso ricorrente, concludeva chiedendo “[..] Accertare l'inesistenza della forma scritta del contratto di assunzione a termine con patto di prova e di conseguenza la nullità del patto, con trasformazione del contratto a tempo indeterminato - Accertare l'inesistenza della forma scritta del licenziamento.
- Dichiarare la nullità del licenziamento
- per l'effetto Condannare la al pagamento in Controparte_1 favore del sig. , dell'indennità sostitutiva della reintegra Parte_1 pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto, in virtù dell'art. 2 comma
3 del decreto legislativo 23/2015, atteso che il lavoratore dichiara fin da ora di volersi avvalere dell'indennità sostitutiva della reintegra.
- Condannare la resistente al risarcimento dei danni, come previsto dall'art. 2 comma 2 del d.lgs 23/2015, pari alla retribuzione dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
- Dichiarare l'inefficacia della presunta revoca di licenziamento inviata dalla resistente alla pec dello scrivente procuratore e pertanto insuscettibile di impedire la presente azione giudiziaria.
- Emanare qualsiasi altro provvedimento che l'adito Giudice riterrà opportuno;
2 - Condannare, comunque, la resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario.
- In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di condanna in virtù dell'art. 2 d.lgs 2372015, accertare l'illegittimità del licenziamento per mancato espletamento della prova ex art. 2096 c.c. e condannare la resistente al relativo risarcimento ed alla refusione delle spese”. si costituiva in giudizio contestando il ricorso e Controparte_1 concludeva chiedendo “[..] rigettare la domanda proposta perché infondata in fatto ed in diritto e confermare la cessazione del rapporto di lavoro in data
2.8.2024 per volontà di entrambe le parti o disporre la reintegra sul posto di lavoro senza alcuna indennità o dichiarare la cessazione del rapporto di lavoro per essere stato invitato il lavoratore a riprendere servizio senza risposta. In subordine, nel caso di accoglimento della domanda di indennità o di risarcimento dei danni, commisurarle al periodo a partire dal licenziamento
(2.8.24) alla comunicazione di reintegro (8.10.24) [..]”.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 1.4.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
È incontroverso tra le parti che per il rapporto di lavoro oggetto di causa non è stato stipulato per iscritto alcun contratto, essendo stato dedotto da parte ricorrente (cfr. pag. 1 del ricorso) e non contestato da parte convenuta che l'assunzione è avvenuta soltanto verbalmente con comunicazione telefonica.
In difetto di stipula di contratto in forma scritta – trattandosi, dunque, di rapporto verbale – la costituzione del rapporto e la sua giuridica venuta ad esistenza non può che individuarsi nel momento in cui, in via fattuale, a detto rapporto è data esecuzione, ossia con l'inizio dello svolgimento delle prestazioni lavorative.
Ebbene, nella specie non è dedotto da parte ricorrente che egli abbia iniziato a svolgere le prestazioni di lavoro avendo, anzi, dedotto che allorquando era
3 intento a raggiungere la sede di lavoro ha ricevuto comunicazione verbale di non presentarsi poiché licenziato.
Non avendo, quindi, in concreto, avuto inizio lo svolgimento delle prestazioni lavorative, il rapporto di lavoro non si è costituito e, conseguentemente, non è ipotizzabile alcun licenziamento siccome postulante questo la giuridica esistenza di un rapporto di lavoro, che nella specie difetta.
Difettano, pertanto, i presupposti sia per l'invocata trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato che per la chiesta declaratoria di nullità/illegittimità del licenziamento atteso che entrambe le domande giudiziali presuppongono la effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro inter partes, circostanza questa che, per quanto detto, non ricorre.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 2 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
4
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3946/2024 R.G.
TRA
con Avv. Domenico Casoria Parte_1 ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con Avv. Vittorio Gallucci resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.10.2024 ritualmente notificato Parte_1 conveniva in la società in epigrafe e, premesso di essere stato assunto a tempo pieno e determinato con termine fissato al 2.9.2024 con la qualifica di trasportatore camionista livello III super del CCNL trasporto merci, come da comunicazione dell'1.8.2024, esponeva che il contratto di lavoro a Pt_2 termine non era stato né predisposto nè sottoscritto dalle parti essendo l'assunzione avvenuta solo telefonicamente con disposizione di recarsi presso la sede aziendale il giorno 2.8.2024.
Deduceva che nella giornata del 2.8.2024, allorquando egli era in partenza da
Napoli per raggiungere Cosenza, aveva ricevuto telefonicamente comunicazione di non presentarsi sul luogo di lavoro essendosi già provveduto al suo licenziamento e che, da quanto appreso dall' , la cessazione del Pt_2
1 rapporto era dovuta a licenziamento per mancato superamento del periodo di prova.
Rappresentava che con PEC del 27.9.2024 aveva impugnato il licenziamento intimato verbalmente e che in data 8.10.2024 la convenuta aveva fatto pervenire al procuratore di esso ricorrente una nota a mezzo PEC con la quale aveva comunicato la disponibilità a reintegrarlo entro cinque giorni con le mansioni di autista nazionale ed internazionale.
Lamentava la nullità/inefficacia del patto di prova siccome privo della forma scritta, nonché la nullità del licenziamento in quanto intimato oralmente e comunque per non essergli stato consentito l'espletamento della prova e, dopo aver rilevato che la comunicazione a mezzo PEC dell'8.10.2024 della convenuta non poteva in alcun modo considerarsi quale valida revoca del licenziamento sia per il contenuto che per la non applicabilità della disposizione dell'art. 18 L.
n. 300/1970 ai licenziamenti assoggettati alla disciplina della L. n. 604/1966 oltre che per non essere stata inoltrata detta comunicazione personalmente ad esso ricorrente, concludeva chiedendo “[..] Accertare l'inesistenza della forma scritta del contratto di assunzione a termine con patto di prova e di conseguenza la nullità del patto, con trasformazione del contratto a tempo indeterminato - Accertare l'inesistenza della forma scritta del licenziamento.
- Dichiarare la nullità del licenziamento
- per l'effetto Condannare la al pagamento in Controparte_1 favore del sig. , dell'indennità sostitutiva della reintegra Parte_1 pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto, in virtù dell'art. 2 comma
3 del decreto legislativo 23/2015, atteso che il lavoratore dichiara fin da ora di volersi avvalere dell'indennità sostitutiva della reintegra.
- Condannare la resistente al risarcimento dei danni, come previsto dall'art. 2 comma 2 del d.lgs 23/2015, pari alla retribuzione dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
- Dichiarare l'inefficacia della presunta revoca di licenziamento inviata dalla resistente alla pec dello scrivente procuratore e pertanto insuscettibile di impedire la presente azione giudiziaria.
- Emanare qualsiasi altro provvedimento che l'adito Giudice riterrà opportuno;
2 - Condannare, comunque, la resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario.
- In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di condanna in virtù dell'art. 2 d.lgs 2372015, accertare l'illegittimità del licenziamento per mancato espletamento della prova ex art. 2096 c.c. e condannare la resistente al relativo risarcimento ed alla refusione delle spese”. si costituiva in giudizio contestando il ricorso e Controparte_1 concludeva chiedendo “[..] rigettare la domanda proposta perché infondata in fatto ed in diritto e confermare la cessazione del rapporto di lavoro in data
2.8.2024 per volontà di entrambe le parti o disporre la reintegra sul posto di lavoro senza alcuna indennità o dichiarare la cessazione del rapporto di lavoro per essere stato invitato il lavoratore a riprendere servizio senza risposta. In subordine, nel caso di accoglimento della domanda di indennità o di risarcimento dei danni, commisurarle al periodo a partire dal licenziamento
(2.8.24) alla comunicazione di reintegro (8.10.24) [..]”.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 1.4.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
È incontroverso tra le parti che per il rapporto di lavoro oggetto di causa non è stato stipulato per iscritto alcun contratto, essendo stato dedotto da parte ricorrente (cfr. pag. 1 del ricorso) e non contestato da parte convenuta che l'assunzione è avvenuta soltanto verbalmente con comunicazione telefonica.
In difetto di stipula di contratto in forma scritta – trattandosi, dunque, di rapporto verbale – la costituzione del rapporto e la sua giuridica venuta ad esistenza non può che individuarsi nel momento in cui, in via fattuale, a detto rapporto è data esecuzione, ossia con l'inizio dello svolgimento delle prestazioni lavorative.
Ebbene, nella specie non è dedotto da parte ricorrente che egli abbia iniziato a svolgere le prestazioni di lavoro avendo, anzi, dedotto che allorquando era
3 intento a raggiungere la sede di lavoro ha ricevuto comunicazione verbale di non presentarsi poiché licenziato.
Non avendo, quindi, in concreto, avuto inizio lo svolgimento delle prestazioni lavorative, il rapporto di lavoro non si è costituito e, conseguentemente, non è ipotizzabile alcun licenziamento siccome postulante questo la giuridica esistenza di un rapporto di lavoro, che nella specie difetta.
Difettano, pertanto, i presupposti sia per l'invocata trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato che per la chiesta declaratoria di nullità/illegittimità del licenziamento atteso che entrambe le domande giudiziali presuppongono la effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro inter partes, circostanza questa che, per quanto detto, non ricorre.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 2 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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