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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/12/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa SA De Bonis, all'udienza del 02 dicembre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1327/2025 R.G. e vertente
fra
, nato a [...] in data [...] Parte_1
(C.F.: , rappresentato e difesa dall'avv. Laura Pesce ed C.F._1 elettivamente domiciliato preso il di lei studio, in Maratea, alla via Campo n. 3, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. e P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
AR CO ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Salerno, alla via A. Balzico n. 26, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
e
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per Notar
[...] del 15\05\2013, Rep. 83111, dall'avv. Ippolito Arabia ed Persona_1
1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail, in Potenza, al viale Marconi, Rampa Pascoli, come in atti;
RESISTENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_3 dall'avv. Marina Savastano, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_2
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 14.05.2025 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 092
2025 90027675 29/000, notificata, a mezzo PEC, in data 06.05.2025, relativamente agli atti riguardanti il presunto mancato versamento delle rate premio e dei contributi I.V.S. e, in particolare: 1) cartella n. CP_2
09220160006617290000, presuntivamente notificata il 31/08/2016, dell'importo di € 814,54; 2) avviso di addebito n. 39220160000279537000, presuntivamente notificato il 03/05/2016, dell'importo di € 413,42; 3) avviso di addebito n.
39220160001251787000, presuntivamente notificato il 06/11/2016, dell'importo di € 810,59; per un importo totale pari ad € 2.038,55, deducendo: la prescrizione delle pretese azionate;
la illegittimità e/o nullità della intimazione di pagamento impugnata per inesistenza della notifica degli atti presupposti;
la nullità della cartella, degli avvisi di addebito e della intimazione di pagamento per mancanza di compilazione della relata di notifica e, dunque, per difetto della relata;
la nullità e/o annullabilità dei provvedimenti per violazione della L. 241/90.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di accogliere il presente ricorso per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare, nei confronti dell' Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...]
l'illegittimità della intimazione di pagamento n. 092 2025 90027675 29/000, notificata, a mezzo pec, in data 06.05.2025, nonché dichiarare nei confronti
2 dell' di Potenza e dell' di Potenza, ciascuno in persona del CP_5 CP_6 proprio legale rappresentante pro tempore, l'illegittimità della cartella n.
09220160006617290000, presuntivamente notificata in data 31/08/2016, dell'importo di € 814,54, e degli avvisi di addebito n. 39220160000279537000, presuntivamente notificato il 03/05/2016, dell'importo di € 413,42 e n.
39220160001251787000, presuntivamente notificato il 06/11/2016, dell'importo di € 810,59 e, conseguentemente, dichiarare la revoca e/o la nullità e/o l'annullabilità degli stessi per tutte le ragioni meglio precisate in narrativa;
con vittoria di spese e onorari, oltre Iva e Cpa come per legge.
Si costituiva l' , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., e domandava: 1. in via pregiudiziale dichiarare improponibile, improcedibile e comunque inammissibile la domanda di parte ricorrente stante la preclusione derivante dalla cosa giudicata ex art. 2909 c.c., per quanto concerne gli avvisi di addebito e la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, di cui alla sentenza del Tribunale di Potenza n. 401/24 del
04/06/2024 (e ad abundantiam n. 24/2025 del 15/01/2025), in atti, per violazione del principio del ne bis in idem e, in endiadi, per difetto d'interesse valutabile ai sensi dell'art. 100 c.p.c.; 2. solo in via meramente subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione di giudicato, sempre in via preliminare dichiarare inammissibile la proposta opposizione per i motivi dedotti;
3. ancora in via preliminare, rigettare l'istanza del ricorrente di sospensione della efficacia esecutiva dell'estratto di ruolo impugnato e della relativa cartella esattoriale;
4. nel merito, rigettare l'opposizione spiegata ex adverso nei confronti dell' perché Controparte_4 inammissibile e improcedibile e comunque infondata in fatto e diritto, in quanto non suffragata da elementi probatori idonei, accertando, ove occorre, che l' previa formazione del ruolo da parte Controparte_4 dell'ente impositore trasmessole ai fini della riscossione, ha curato la sola notifica della cartella esattoriale;
5. in via ulteriormente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, previa eventuale rideterminazione della somma, condannare l'ente impositore a
3 manlevare e, comunque, a tenere indenne l' , Controparte_4 dalle spese del presente giudizio eventualmente riconosciute al procuratore dell'istante; 6. condannare parte opponente, atteso il comportamento processuale, al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava CP_2 di dichiarare in via preliminare la carenza di legittimazione passiva,
l'inammissibilità del ricorso per tutte le motivazioni di cui in narrativa e comunque di rigettarlo in quanto infondato. In via subordinata, nella denegata ipotesi di soccombenza, che ogni spesa venga posta a carico di Controparte_4
, delegata per legge alla riscossione dei crediti con condanna
[...] CP_2 alle spese del giudizio.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di CP_3 dichiarare l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso per i motivi evidenziati in premessa;
di accertare e dichiarare la cristallizzazione del credito riportato negli avvisi di addebito e dichiarare la debenza della contribuzione ivi riportata in favore dell' , condannando parte ricorrente al relativo pagamento;
con CP_3 vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 02 dicembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso è inammissibile.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 092 2025 90027675 29/000, notificata, a mezzo
PEC, in data 06.05.2025, relativamente alla cartella n. 09220160006617290000;
4 all'avviso di addebito n. 39220160000279537000 e all'avviso di addebito n.
39220160001251787000.
Dalla documentazione in atti si evince l'odierna parte ricorrente, con ricorso depositato il 18.10.2022 presso l'intestato Tribunale e rubricato con il n.
2654/2022 R.G., definito con sentenza n. 401/2024, passata in giudicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
09220229002249313000, notificata in data 06/09/2022, e domandava l'annullamento della stessa e di n. 6 cartelle di pagamento e n. 8 avvisi di addebito e che tra i predetti atti sottesi erano ricompresi la cartella di pagamento n. 09220160006617290000 e gli avvisi di addebito 39220160000279537000 e n.
39220160001251787000, impugnati nel presente giudizio.
Inoltre, l'odierna parte ricorrente, con ricorso depositato il 24.06.2024 presso l'intestato Tribunale e rubricato con il 1922/2024 R.G., definito con sentenza n.
24/2025, passata in giudicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09220249003897492000, notificata a mezzo pec in data
28.05.2024, e avverso gli stessi due avvisi di addebito n.
39220160000279537000 e n. 39220160001251787000 impugnati nel presente giudizio.
Secondo il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità: “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo” (Cass. civ., sez. 2, ordinanza n. 11314 del 10.05.2018; Cass. civ., sez. lavoro, sentenza n. 20269 del
13.10.2016; in senso conforme Cass. civ., sez. lavoro, sentenza n. 25862 del
21.12.2010) ed ancora: “Il giudicato non si forma sugli aspetti del rapporto che non abbiano costituito oggetto di accertamento effettivo, specifico e concreto,
5 quali quelli oggetto di una domanda su cui sia stata omessa la pronuncia” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 1828 del 25.01.2018) ed infine “Il principio cosiddetto del "dedotto e deducibile", in virtù del quale l'efficacia del giudicato si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti (giudicato esplicito), anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre (giudicato implicito), concerne le ragioni non dedotte che si presentino come un antecedente logico necessario rispetto alla pronuncia, nel senso che deve ritenersi precluso alle parti stesse la proposizione, in altro giudizio, di qualsivoglia domanda avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato” (Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 14747 del
14.11.2000 e, in senso conforme, Cass. civ., sez. 1, sentenza n. 112 del
9.01.2004)
In applicazione dei richiamati principi, deve ritenersi che la riproposizione nel presente giudizio della domanda avente ad oggetto l'annullamento della cartella di pagamento n. 09220160006617290000 e degli avvisi di addebito n.
39220160000279537000 e n. 39220160001251787000, già decisa nel merito dall'Intestato Tribunale con sentenza passata in giudicato - dunque, non impugnata - sia inammissibile sussistendo, nel caso di specie, il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) che, quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), preclude il riesame della questione definitivamente accertata e risolta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, tenuto delle fasi espletate.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso Parte_1 depositato il 14.05.2025, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 1.800,00 (€ 600,00 in favore di ciascuna parte
6 resistente), oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, se dovuti.
Potenza, 02 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa SA De Bonis
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