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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/07/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 301/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa EN Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n.301/2025 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. VANZELLA DALILA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. nato a [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. POLIZZI GASPARE presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Modifica delle condizioni”.
Con note scritte depositate telematicamente le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente
“Voglia il Tribunale di Varese, a parziale modifica della propria Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 148/2011 del 25.01.2011 (RG 4793/2010), nonché del successivo Decreto n. 4519/2017 del 10.05.2017 (RG 1446/2016) di modifica delle condizioni di divorzio: DICHIARARE non più dovuto, con decorrenza dal mese di giugno 2025, da parte del Sig. Pt_1 in favore della Sig.ra , il contributo al mantenimento del figlio;
DISPORRE che, con CP_1 Per_1 CP_ decorrenza dal mese di giugno 2025, il Sig. versi in favore della Sig.ra Parte_1 pagina 1 di 3 , in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del CP_1 figlio , l'importo di euro 750,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre CP_2 al 50% delle spese straordinarie. Spese di lite compensate”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/02/2025 ha adito l'intestato Tribunale al Parte_1 fine di ottenere nei confronti di la modifica delle condizioni della sentenza di CP_1 divorzio pronunciata da questo Tribunale n. 148 del 2011, pubblicata il 25/01/2011, nonché del successivo decreto n. 1446/2016 del 10/05/2017; in particolare, ha chiesto disporsi la revoca del contributo al mantenimento e del rimborso delle spese straordinarie o, in via subordinata, la riduzione dell'importo del medesimo contributo patrimoniale posto a suo carico a favore del figlio
Persona_2
Con comparsa di costituzione in data 24/04/2025 si è costituita contestando CP_1 quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente, con richiesta di confermare il mantenimento del figlio posto a carico del padre e disponendo la revisione del Per_1 contributo dovuto dal ricorrente nei confronti del figlio . CP_2
Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 28/05/2025; all'esito del libero interrogatorio il Giudice formulava una proposta conciliativa e le parti raggiungevano un accordo. Concesso termine per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni congiunte secondo l'accordo raggiunto, effettuato il deposito, la causa è passata alla decisione del collegio.
***********
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle stesse.
In particolare, alla luce del fatto che il figlio non convive più con la madre, risulta Per_1 giustificato l'esonero a carico del padre di effettuare un versamento alla ex moglie per il mantenimento di tale figlio;
l'accordo raggiunto volto a garantire un contributo più elevato a carico del padre per il mantenimento dell'altro figlio risulta corrispondente all'interesse delle parti CP_2
e del figlio stesso.
Le spese legali devono essere compensate come concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
pagina 2 di 3 1) modifica le condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
148/2011 del 25.01.2011 (RG 4793/2010), nonché del successivo Decreto n. 4519/2017 del
10.05.2017 (RG 1446/2016) di modifica delle condizioni di divorzio in conformità all'accordo riportato nelle conclusioni in epigrafe;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 19/6/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa EN Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa EN Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n.301/2025 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. VANZELLA DALILA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. nato a [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. POLIZZI GASPARE presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Modifica delle condizioni”.
Con note scritte depositate telematicamente le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente
“Voglia il Tribunale di Varese, a parziale modifica della propria Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 148/2011 del 25.01.2011 (RG 4793/2010), nonché del successivo Decreto n. 4519/2017 del 10.05.2017 (RG 1446/2016) di modifica delle condizioni di divorzio: DICHIARARE non più dovuto, con decorrenza dal mese di giugno 2025, da parte del Sig. Pt_1 in favore della Sig.ra , il contributo al mantenimento del figlio;
DISPORRE che, con CP_1 Per_1 CP_ decorrenza dal mese di giugno 2025, il Sig. versi in favore della Sig.ra Parte_1 pagina 1 di 3 , in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del CP_1 figlio , l'importo di euro 750,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre CP_2 al 50% delle spese straordinarie. Spese di lite compensate”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/02/2025 ha adito l'intestato Tribunale al Parte_1 fine di ottenere nei confronti di la modifica delle condizioni della sentenza di CP_1 divorzio pronunciata da questo Tribunale n. 148 del 2011, pubblicata il 25/01/2011, nonché del successivo decreto n. 1446/2016 del 10/05/2017; in particolare, ha chiesto disporsi la revoca del contributo al mantenimento e del rimborso delle spese straordinarie o, in via subordinata, la riduzione dell'importo del medesimo contributo patrimoniale posto a suo carico a favore del figlio
Persona_2
Con comparsa di costituzione in data 24/04/2025 si è costituita contestando CP_1 quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente, con richiesta di confermare il mantenimento del figlio posto a carico del padre e disponendo la revisione del Per_1 contributo dovuto dal ricorrente nei confronti del figlio . CP_2
Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 28/05/2025; all'esito del libero interrogatorio il Giudice formulava una proposta conciliativa e le parti raggiungevano un accordo. Concesso termine per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni congiunte secondo l'accordo raggiunto, effettuato il deposito, la causa è passata alla decisione del collegio.
***********
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle stesse.
In particolare, alla luce del fatto che il figlio non convive più con la madre, risulta Per_1 giustificato l'esonero a carico del padre di effettuare un versamento alla ex moglie per il mantenimento di tale figlio;
l'accordo raggiunto volto a garantire un contributo più elevato a carico del padre per il mantenimento dell'altro figlio risulta corrispondente all'interesse delle parti CP_2
e del figlio stesso.
Le spese legali devono essere compensate come concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
pagina 2 di 3 1) modifica le condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
148/2011 del 25.01.2011 (RG 4793/2010), nonché del successivo Decreto n. 4519/2017 del
10.05.2017 (RG 1446/2016) di modifica delle condizioni di divorzio in conformità all'accordo riportato nelle conclusioni in epigrafe;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 19/6/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa EN Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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