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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/10/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. RD Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2876/2023
TRA
, ( ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in Corigliano-Rossano, Area Urbana di Rossano (Cs), Via II Martucci n. 14, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Sica e Francesco Sica, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con sede centrale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati
ER AT e LL LE, in virtù di procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell' ; CP_1
RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.8.2023 ha convenuto dinanzi a questo Tribunale Parte_1
l' esponendo che in data 22.11.2022 presentava domanda per l'attribuzione di CP_2
pensione di vecchiaia in deroga ai limiti di età previsti dal D. L 503/92 in quanto invalida in misura non inferiore all'80% e che l rigettava la domanda per non essere risultati CP_2
stati patologici tali da ridurre nella misura prevista dalla legge la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alla sua attitudine.
Deduceva che aveva esperito il prescritto iter amministrativo, anche attraverso la proposizione del ricorso in via amministrativa, conclusosi negativamente.
Evidenziava la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge per la concessione della pensione di vecchiaia anticipata, sussistendo sia i requisiti sanitari che quelli socio- economici.
L' regolarmente costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda formulata CP_2
dal ricorrente con varie argomentazioni. Contestava, in particolare, la mancanza dei requisiti per accedere alla maggiorazione contributiva.
La causa veniva istruita a mezzo di nomina di consulente tecnico d'ufficio e, all'esito del deposito della relativa perizia, viene decisa all'odierna udienza, dopo la discussione tenuta dalle parti.
******
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda per mancato esperimento dei rimedi amministrativi, avendo la parte ricorrente documentato sia la presentazione della domanda che la formulazione del ricorso amministrativo avverso il diniego della prestazione richiesta.
Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito precisate.
Tra i vari requisiti che la legge contempla per il riconoscimento della prestazione, oltre a quello anagrafico e contributivo, vi è quello sanitario: invalidità pari o superiore all'80%.
L' non ha contestato in maniera specifica i requisiti diversi da quello sanitario CP_2
(dovendosi evidenziare la genericità delle argomentazioni della parte resistente in merito), come imposto dall'art. 115 c.p.c. (in merito, si richiama il principio per cui: “Nel processo del lavoro, il principio di non contestazione si applica anche ai diritti a prestazioni previdenziali senza che rilevi il carattere indisponibile di questi ultimi, dovendosi ritenere che la mancata contestazione operi in relazione alla prova dei fatti costitutivi del diritto - ancorché non necessariamente comuni alle parti in causa - e non alla disponibilità del diritto medesimo” (Cass. Sez. Lav. n. 15326/2009; cfr. Cass. Sez. Lav.
n. 11417/2017).
Riguardo al requisito sanitario, il c.t.u. ha concluso affermando la sussistenza del requisito sanitario (grado di invalidità non inferiore all' 80%) con decorrenza dalla domanda amministrativa, con conclusioni condivisibili poiché adeguatamente motivate e oltretutto, non oggetto di specifiche contestazioni.
Deve essere dunque riconosciuto il diritto del ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, D. Lgs. 503/1992.
Di conseguenza, deve essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente alla pensione di vecchiaia con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa
22.11.2022, con conseguente condanna dell al pagamento dei relativi ratei secondo CP_2
le disposizioni vigenti (“finestra di 12 mesi”).
In ordine alla decorrenza della prestazione, infatti, occorre richiamare il principio per cui:
“In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del
1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti” (Cass. Sez. Lav.
29191/2018; cfr. Cass. Sez. Lav. 2382/2020).
Su tale premessa, deve indicarsi la data dell'1.12.2022 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda con slittamento previsto dalla normativa indicata) per la decorrenza della prestazione riconosciuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di consulenza vengono invece poste definitivamente a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott. RD Avallone, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Accerta il diritto della parte ricorrente alla pensione anticipata di vecchiaia in virtù della domanda amministrativa presentata in data 22.11.2022;
b) condanna l al pagamento in favore della parte ricorrente della pensione di CP_2
vecchiaia anticipata con le decorrenze di legge, oltre interessi legali come per legge;
c) pone a carico dell le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato CP_2
decreto;
d) condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida, in € 1500,00 oltre CP_2
IVA, CPA come per legge con attribuzione;
Castrovillari, 29.10.2025 Il Giudice
dott. RD Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. RD Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2876/2023
TRA
, ( ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in Corigliano-Rossano, Area Urbana di Rossano (Cs), Via II Martucci n. 14, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Sica e Francesco Sica, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con sede centrale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati
ER AT e LL LE, in virtù di procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell' ; CP_1
RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.8.2023 ha convenuto dinanzi a questo Tribunale Parte_1
l' esponendo che in data 22.11.2022 presentava domanda per l'attribuzione di CP_2
pensione di vecchiaia in deroga ai limiti di età previsti dal D. L 503/92 in quanto invalida in misura non inferiore all'80% e che l rigettava la domanda per non essere risultati CP_2
stati patologici tali da ridurre nella misura prevista dalla legge la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alla sua attitudine.
Deduceva che aveva esperito il prescritto iter amministrativo, anche attraverso la proposizione del ricorso in via amministrativa, conclusosi negativamente.
Evidenziava la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge per la concessione della pensione di vecchiaia anticipata, sussistendo sia i requisiti sanitari che quelli socio- economici.
L' regolarmente costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda formulata CP_2
dal ricorrente con varie argomentazioni. Contestava, in particolare, la mancanza dei requisiti per accedere alla maggiorazione contributiva.
La causa veniva istruita a mezzo di nomina di consulente tecnico d'ufficio e, all'esito del deposito della relativa perizia, viene decisa all'odierna udienza, dopo la discussione tenuta dalle parti.
******
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda per mancato esperimento dei rimedi amministrativi, avendo la parte ricorrente documentato sia la presentazione della domanda che la formulazione del ricorso amministrativo avverso il diniego della prestazione richiesta.
Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito precisate.
Tra i vari requisiti che la legge contempla per il riconoscimento della prestazione, oltre a quello anagrafico e contributivo, vi è quello sanitario: invalidità pari o superiore all'80%.
L' non ha contestato in maniera specifica i requisiti diversi da quello sanitario CP_2
(dovendosi evidenziare la genericità delle argomentazioni della parte resistente in merito), come imposto dall'art. 115 c.p.c. (in merito, si richiama il principio per cui: “Nel processo del lavoro, il principio di non contestazione si applica anche ai diritti a prestazioni previdenziali senza che rilevi il carattere indisponibile di questi ultimi, dovendosi ritenere che la mancata contestazione operi in relazione alla prova dei fatti costitutivi del diritto - ancorché non necessariamente comuni alle parti in causa - e non alla disponibilità del diritto medesimo” (Cass. Sez. Lav. n. 15326/2009; cfr. Cass. Sez. Lav.
n. 11417/2017).
Riguardo al requisito sanitario, il c.t.u. ha concluso affermando la sussistenza del requisito sanitario (grado di invalidità non inferiore all' 80%) con decorrenza dalla domanda amministrativa, con conclusioni condivisibili poiché adeguatamente motivate e oltretutto, non oggetto di specifiche contestazioni.
Deve essere dunque riconosciuto il diritto del ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, D. Lgs. 503/1992.
Di conseguenza, deve essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente alla pensione di vecchiaia con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa
22.11.2022, con conseguente condanna dell al pagamento dei relativi ratei secondo CP_2
le disposizioni vigenti (“finestra di 12 mesi”).
In ordine alla decorrenza della prestazione, infatti, occorre richiamare il principio per cui:
“In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del
1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti” (Cass. Sez. Lav.
29191/2018; cfr. Cass. Sez. Lav. 2382/2020).
Su tale premessa, deve indicarsi la data dell'1.12.2022 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda con slittamento previsto dalla normativa indicata) per la decorrenza della prestazione riconosciuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di consulenza vengono invece poste definitivamente a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott. RD Avallone, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Accerta il diritto della parte ricorrente alla pensione anticipata di vecchiaia in virtù della domanda amministrativa presentata in data 22.11.2022;
b) condanna l al pagamento in favore della parte ricorrente della pensione di CP_2
vecchiaia anticipata con le decorrenze di legge, oltre interessi legali come per legge;
c) pone a carico dell le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato CP_2
decreto;
d) condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida, in € 1500,00 oltre CP_2
IVA, CPA come per legge con attribuzione;
Castrovillari, 29.10.2025 Il Giudice
dott. RD Avallone