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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 08/12/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli - Consigliere
Dott. Antonino Zappalà - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 51/2024 r.g.a. vertente
FRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Privitera;
[...]
Appellante
E
quale Impresa designata per conto del Fondo di Controparte_1
Garanzia per le Vittime della Strada (p.i. c.f. P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Vicari;
Appellata
E
(P.I. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_3
sede in Messina, C.da Scoppo, rappresentato e difeso dall'avv. Santo
Spagnolo;
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1046/2023 del Tribunale di Patti, pubblicata in data 27.10.2023;
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate ai sensi dell'art. 352, comma 1 n. 1 , c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Parte_1
Patti la nella qualità impresa Controparte_3
designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la
Sicilia, esponendo che il giorno 4 marzo 2015, verso le ore 8,30, mentre percorreva a bordo della propria autovettura Audi Q3 tg
ER925LD l'autostrada A20 in direzione Palermo, all'interno della galleria “Tindari”, era entrato in collisione con uno pneumatico presente sulla corsia di marcia che si era sganciato da un autocarro non identificato. A causa dell'impatto la vettura aveva subito danni mentre esso attore aveva riportato lesioni. Tanto esposto, chiedeva la condanna della al risarcimento dei danni. CP_1
Il Giudice di Patti adito dichiarava la propria incompetenza per valore.
Il riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di Patti. Parte_1
La nella suddetta qualità, costituendosi, eccepiva CP_1
preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e Contro chiedeva di chiamare in causa il quale ente gestore del tratto di autostrada in cui si era verificato l'incidente. Contr Il a seguito della sua chiamata in causa, si costituiva ed eccepiva l'assenza di alcuna propria responsabilità in ordine al sinistro occorso al Parte_1
Con sentenza n. 1046/2023 il Tribunale adito rigettava la domanda rilevando l'assenza di prova in ordine alla riconducibilità del sinistro ad un mezzo sconosciuto e soprattutto ad un mezzo soggetto ad assicurazione obbligatoria, e ciò nonostante la prova testimoniale fornita dall'audizione dei verbalizzanti della Polizia Stradale intervenuti nell'immediatezza del fatto. Il Tribunale riteneva “sfornita
2 di fondamento” la chiamata in causa del CAS, posto che in assenza di espressa domanda del non poteva affermarsi l'operatività Parte_1
dell'estensione della domanda al terzo chiamato in causa dal convenuto.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello il Parte_1
Si sono costituiti sia l' nella qualità impresa designata dal CP_1
Contr Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Sicilia, che il chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza emessa in data 16.10.2025 la causa è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo d'impugnazione il censura la Parte_1
sentenza emessa dal Tribunale di Patti evidenziandone l'incongruenza rispetto ai dati di fatto giudizialmente accertati attraverso la produzione del rapporto della Polizia Stradale e le testimonianze degli agenti della Polstrada intervenuti sul luogo nella immediatezza del sinistro. Deduce, quindi, la riconducibilità del sinistro alla presenza di uno pneumatico sull'asfalto e il fatto che lo pneumatico altro non era se non una ruota di scorta di un autocarro o di un mezzo pesante che era, quindi, soggetto ad assicurazione obbligatoria.
Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante si duole della condanna alle spese da lui subita in favore della CP_1
3. L , nella qualità impresa designata dal Controparte_3
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Sicilia, deduce la inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza dello stesso. Chiede, inoltre, la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata laddove la condanna al rimborso delle spese processuali è stata emessa in favore della e non già in Controparte_3
3 favore della nella qualità impresa Controparte_3
designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la
Sicilia.
4. Il Cas deduce la mancata impugnazione del capo di sentenza con cui il primo giudice ha dichiarato che “in assenza di espressa domanda dell'attore, non opera l'estensione automatica della domanda attorea Contr al ”. Né la – prosegue il - ha proposto una CP_2 CP_1
rituale domanda di garanzia nei confronti del . Nel merito, CP_2
osserva come nessuna responsabilità possa addebitarsi al , CP_2
per il pericolo improvviso creato da soggetti terzi rimasti ignoti, tale da non consentire un tempestivo intervento di rimozione. Aggiunge che nella specie, comunque, vi sarebbe il concorso colposo della vittima in ordine ai danni lamentati, per il mancato uso della cintura di sicurezza, e contesta l'entità del danno lamentato, anche con riferimento al profilo dedotto dal in merito al danno morale Parte_1
ed esistenziale da questi subito.
5. Osserva la Corte come nessuna impugnazione sia stata proposta avverso il capo di sentenza che ha condannato l' al CP_3
rimborso delle spese processuali in favore del Cas. Nessuna domanda in questo grado di giudizio è stata proposta nei confronti del Cas. Contr Ne discende che l'atto d'appello notificato anche al deve intendersi come mera litis denuntiatio. Nulla va, quindi, disposto sulle spese processuali in ordine al rapporto processuale intercorrente fra il Cont e il e in ordine al rapporto processuale fra l Parte_1 CP_1
Cont nella qualità, e il
6. L'eccezione sollevata dalla in ordine Controparte_5
alla inammissibilità dell'impugnazione proposta da Parte_1
è infondata.
4 Ed invero, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione sez. un.
36481/2022).
In tale prospettiva, l'appello è ammissibile in quanto, da un lato, individua le parti di sentenza che si è inteso impugnare e, dall'altro, contiene una parte argomentativa volta a confutare il ragionamento seguito dal primo giudice e le sue valutazioni.
7. L'incidente stradale che ha visto il coinvolgimento della vettura condotta dal può essere ricostruito sulla base della relazione Parte_1
della Polizia Stradale intervenuta nell'immediatezza del sinistro. Da tale relazione emerge che “il giorno 04.03.2015 nel lasso di tempo che intercorre tra le ore 08:10 e le ore 08:30 i conducenti dei veicoli
“A” e “B”, nella fattispecie alla guida Parte_1
dell'autovettura Audi A3 targata ER 925 LD e alla Parte_2
guida della FIAT MULTIPLA targata CB 820 ES, oltre ad un terzo veicolo trattato a parte, percorrevano l'autostrada A/20 con direzione di marcia Messina/Palermo. Giunti all'interno della galleria Madonna di Tindari in un tratto di strada rettilineo ove al momento si viaggia a doppio senso di circolazione, tra l'altro
5 scarsamente illuminato, subivano danni ai rispettivi mezzi per la presenza sulla sede stradale di un grosso pneumatico completo di cerchione e staffa metallica di ancoraggio, molto probabilmente perso poco prima da qualche mezzo pesante appena transitato nel medesimo luogo. L'urto dei due veicoli con l'ostacolo ne determinava lo spostamento sull'opposta corsia, ove in quel frangente transitavano i mezzi con direzione Palermo-Messina, ed in effetti ben due autovetture, un autoarticolato ed un autobus andavano a collidere contro il pneumatico riportando danni. Fortunatamente la maggior parte dei mezzi erano in grado di portarsi autonomamente fuori dalla galleria, ove poi attendevano l'arrivo cella pattuglia per i rilievi, ad esclusione di una FIAT STILO per la quale si rendeva necessario l'intervento del carro attrezzi. L'ostacolo sul piano viabile veniva rimosso dagli operatori intervenuto sul posto. Subito dopo il nostro arrivo i due conducenti sopra citati venivano trasportati presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Patti, a causa delle lesioni riportate. Si fa presente che nonostante le ricerche effettuate, dopo che la pattuglia aveva ultimato la viabilità e tutte le operazioni resesi necessarie in tale circostanza, il mezzo pesante che aveva perso la ruota è rimasto sconosciuto”.
La descrizione dei fatti contenuta nella suddetta relazione ha trovato piena conferma nelle deposizioni assunte (v. deposizione del teste e ). Testimone_1 Testimone_2
La causa dell'incidente, sulla basa dei rilievi della Polstrada e delle deposizioni dei testi, va inequivocabilmente individuata nella presenza dello pneumatico presente sulla carreggiata.
Il fatto che nel tratto che ha visto il verificarsi del sinistro si procedesse su unica carreggiata in doppio senso inverso di marcia, evidenzia, ove ve ne fosse bisogno, l'assenza di qualunque colpa in
6 capo al che nulla poteva fare per evitare l'ostacolo Parte_1
improvviso.
Ora, dato che il transito sull'autostrada è consentito solo a veicoli sottoposti all'assicurazione obbligatoria e posto che è stata accertata la presenza di un grosso pneumatico completo di cerchione e staffa metallica di ancoraggio, può ritenersi provato mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, che a causare la perdita del grosso pneumatico sia stato un veicolo di grosse dimensioni soggetto ad assicurazione obbligatoria che poco prima dell'incidente era transitato sul luogo teatro del sinistro, come del resto prospettato dagli agenti della Polizia Stradale intervenuti sul posto. E tanto basta per configurare la responsabilità della quale impresa designata CP_1
dal Fondo di Garanzia, tenuto a risarcire i danni derivanti dalla circolazione di veicolo soggetti ad assicurazione obbligatoria rimasto non identificato, ai sensi dell'art. 283 comma 1 lett a), l.209/2005.
Va, poi, aggiunto che la relazione della Polizia Stradale redatta a seguito del sinistro ha dato atto che “il mezzo pesante che aveva perso la ruota è rimasto sconosciuto”. Circostanza questa confermata dalla nota della Polizia Stradale del 17.3.2015 indirizzata alla Pt_3
dove si dava atto che “nonostante le ricerche effettuate, a
[...]
tutt'oggi, non è stato possibile rintracciare colui che ha perso la ruota in galleria”.
Venendo ora ai danni subiti dal va riconosciuto il danno Parte_1
biologico di lieve entità subito dall'appellante.
Sia la consulenza di parte svolta nell'interesse del che la Parte_1
consulenza di parte svolta nell'interesse della concordano CP_6
nel ritenere che il abbia subito conseguenze permanenti per Parte_1
effetto dell'incidente oggetto di causa.
7 La prima consulenza conclude con una diagnosi di “esiti algo disfunzionali di trauma contusivo distorsivo della spalla sx con lesione i Bankart e lussazione gleno-omerale”, riconoscendo una invalidità permanete del 7% e una invalidità temporanea assoluta per
20 gg e una invalidità temporanea parziale di 20 g al 50%.
La diagnosi della consulenza svolta nell'interesse della è CP_1
di “esito algo-disfunzionale a minimale ripercussione articolare a carico della spalla sinistra, in lato non dominante, consecutivo a lussazione posteriore gleno-omerale avvalorata strumentalmente”
Viene anche evidenziato nella relazione in esame la compatibilità delle lesioni con l'uso della cintura di sicurezza. In tale consulenza viene riconosciuto un danno biologico permanente del 3% ed una invalidità temporanea parziale al 75% per 15 gg e al 25% per altri 15 gg..
Ora, le due valutazioni si discostano leggermente fra di esse, sicchè ritiene la Corte di non disporre una CTU e di attribuire alla relazione del dott. maggiore affidabilità, in quanto la Persona_1
valutazione di una percentuale di invalidità permanente conseguente a lussazione della spalla sinistra, in lato non dominante, appare in linea con le tabelle delle menomazioni di lieve entità di cui al d.m.
3.7.2003.
In ordine ai parametri di valutazione, devono applicarsi, ratione materia, i valori indicati nella tabella ministeriale delle c.d. micropermanenti con l'ultimo aggiornamento di cui al DM 18/7/2025.
Il danno biologico, pertanto, va equitativamente valutato in Euro
1.264,05 per l'invalidità temporanea e in Euro 2.843,96 per l'invalidità permanente del 3%.
Detti importi, poiché quantificati sulla scorta di valori monetari correnti, non necessitano di rivalutazione. Spettano, invece, al
8 danneggiato gli interessi compensativi al tasso legale calcolati sulla somma complessiva di cui sopra (€ 4.108,01) devalutata alla data del sinistro (4.3.2015) ed annualmente rivalutata secondo indici istat, nonché gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.
Non può essere riconosciuto il danno morale. In caso di incidente stradale, il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), può essere liquidato purchè si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento.
In giurisprudenza (Cassazione 6444/2023) si è affermato che “con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, occorrerà sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo… a tal fine, la possibilità di invocare li valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia
9 manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale. Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale”.
Nella specie, non è stato allegato né provato tramite presunzioni la sussistenza di un danno morale.
Quanto al danno esistenziale valgono le stesse considerazioni, poiché in ordine a detto danno nulla è stato allegato o provato in ordine alla sua sussistenza.
La richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, senza ulteriore specificazione, contenuta nell'atto d'appello, è oltremodo generica e come tale va respinta.
L'accoglimento della domanda configura la soccombenza prevalente della , nella qualità di Impresa Designata Controparte_7
per la Sicilia per la gestione del Fondo di Garanzia, nonostante il
10 rigetto della domanda risarcitoria del danno non patrimoniale e del danno morale e esistenziale.
La Assicurazioni va, quindi, condannata al rimborso CP_5
delle spese del doppio grado che, sulla base del criterio del decisum, si liquidano per il primo grado in € 264,00 per spese ed € 2.552,00 per compensi professionali, di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00
per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria ed € 851,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, e per il secondo grado in € 382,50 per spese ed € 2.915,00 per compensi professionali, di cui € 536,00 per la fase di studio, € 536,00
per la fase introduttiva, € 992,00 per la fase di trattazione ed € 851,00
per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
L'accoglimento dell'appello assorbe la richiesta di correzione dell'errore materiale avanzata dalla nella Controparte_7
qualità di Impresa Designata per la Sicilia per la gestione del Fondo di Garanzia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto da avverso la sentenza n. 1046/2023 del Tribunale di Parte_1
Patti emessa anche nei confronti della , Controparte_3
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Contro Strada per la Sicilia, e del così decide:
- accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da Parte_1
e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la
[...]
quale impresa designata dal Controparte_3
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento
11 della somma di € 4.108,01 a titolo di danno biologico, oltre interessi al tasso legale sulla somma predetta devalutata alla data del sinistro (4.3.2015) e via via rivalutata anno per anno fino alla data di pubblicazione della sentenza, nonché al pagamento degli ulteriori interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo;
- condanna la quale impresa Controparte_3
designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro-tempore la al rimborso delle spese Controparte_3
processuali del doppio grado di giudizio in favore di Parte_1
, spese che liquida per il primo grado in € 264,00 per
[...]
spese ed € 2.552,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, e per il secondo grado in € 382,50 per spese ed € 2.915,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
- nulla sulle spese nei rapporti fra il da un lato, e la quale impresa designata dal Controparte_3
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Sicilia, e
, dall'altro. Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Zappalà Dott.ssa G. Randazzo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli - Consigliere
Dott. Antonino Zappalà - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 51/2024 r.g.a. vertente
FRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Privitera;
[...]
Appellante
E
quale Impresa designata per conto del Fondo di Controparte_1
Garanzia per le Vittime della Strada (p.i. c.f. P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Vicari;
Appellata
E
(P.I. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_3
sede in Messina, C.da Scoppo, rappresentato e difeso dall'avv. Santo
Spagnolo;
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1046/2023 del Tribunale di Patti, pubblicata in data 27.10.2023;
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate ai sensi dell'art. 352, comma 1 n. 1 , c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Parte_1
Patti la nella qualità impresa Controparte_3
designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la
Sicilia, esponendo che il giorno 4 marzo 2015, verso le ore 8,30, mentre percorreva a bordo della propria autovettura Audi Q3 tg
ER925LD l'autostrada A20 in direzione Palermo, all'interno della galleria “Tindari”, era entrato in collisione con uno pneumatico presente sulla corsia di marcia che si era sganciato da un autocarro non identificato. A causa dell'impatto la vettura aveva subito danni mentre esso attore aveva riportato lesioni. Tanto esposto, chiedeva la condanna della al risarcimento dei danni. CP_1
Il Giudice di Patti adito dichiarava la propria incompetenza per valore.
Il riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di Patti. Parte_1
La nella suddetta qualità, costituendosi, eccepiva CP_1
preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e Contro chiedeva di chiamare in causa il quale ente gestore del tratto di autostrada in cui si era verificato l'incidente. Contr Il a seguito della sua chiamata in causa, si costituiva ed eccepiva l'assenza di alcuna propria responsabilità in ordine al sinistro occorso al Parte_1
Con sentenza n. 1046/2023 il Tribunale adito rigettava la domanda rilevando l'assenza di prova in ordine alla riconducibilità del sinistro ad un mezzo sconosciuto e soprattutto ad un mezzo soggetto ad assicurazione obbligatoria, e ciò nonostante la prova testimoniale fornita dall'audizione dei verbalizzanti della Polizia Stradale intervenuti nell'immediatezza del fatto. Il Tribunale riteneva “sfornita
2 di fondamento” la chiamata in causa del CAS, posto che in assenza di espressa domanda del non poteva affermarsi l'operatività Parte_1
dell'estensione della domanda al terzo chiamato in causa dal convenuto.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello il Parte_1
Si sono costituiti sia l' nella qualità impresa designata dal CP_1
Contr Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Sicilia, che il chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza emessa in data 16.10.2025 la causa è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo d'impugnazione il censura la Parte_1
sentenza emessa dal Tribunale di Patti evidenziandone l'incongruenza rispetto ai dati di fatto giudizialmente accertati attraverso la produzione del rapporto della Polizia Stradale e le testimonianze degli agenti della Polstrada intervenuti sul luogo nella immediatezza del sinistro. Deduce, quindi, la riconducibilità del sinistro alla presenza di uno pneumatico sull'asfalto e il fatto che lo pneumatico altro non era se non una ruota di scorta di un autocarro o di un mezzo pesante che era, quindi, soggetto ad assicurazione obbligatoria.
Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante si duole della condanna alle spese da lui subita in favore della CP_1
3. L , nella qualità impresa designata dal Controparte_3
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Sicilia, deduce la inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza dello stesso. Chiede, inoltre, la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata laddove la condanna al rimborso delle spese processuali è stata emessa in favore della e non già in Controparte_3
3 favore della nella qualità impresa Controparte_3
designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la
Sicilia.
4. Il Cas deduce la mancata impugnazione del capo di sentenza con cui il primo giudice ha dichiarato che “in assenza di espressa domanda dell'attore, non opera l'estensione automatica della domanda attorea Contr al ”. Né la – prosegue il - ha proposto una CP_2 CP_1
rituale domanda di garanzia nei confronti del . Nel merito, CP_2
osserva come nessuna responsabilità possa addebitarsi al , CP_2
per il pericolo improvviso creato da soggetti terzi rimasti ignoti, tale da non consentire un tempestivo intervento di rimozione. Aggiunge che nella specie, comunque, vi sarebbe il concorso colposo della vittima in ordine ai danni lamentati, per il mancato uso della cintura di sicurezza, e contesta l'entità del danno lamentato, anche con riferimento al profilo dedotto dal in merito al danno morale Parte_1
ed esistenziale da questi subito.
5. Osserva la Corte come nessuna impugnazione sia stata proposta avverso il capo di sentenza che ha condannato l' al CP_3
rimborso delle spese processuali in favore del Cas. Nessuna domanda in questo grado di giudizio è stata proposta nei confronti del Cas. Contr Ne discende che l'atto d'appello notificato anche al deve intendersi come mera litis denuntiatio. Nulla va, quindi, disposto sulle spese processuali in ordine al rapporto processuale intercorrente fra il Cont e il e in ordine al rapporto processuale fra l Parte_1 CP_1
Cont nella qualità, e il
6. L'eccezione sollevata dalla in ordine Controparte_5
alla inammissibilità dell'impugnazione proposta da Parte_1
è infondata.
4 Ed invero, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione sez. un.
36481/2022).
In tale prospettiva, l'appello è ammissibile in quanto, da un lato, individua le parti di sentenza che si è inteso impugnare e, dall'altro, contiene una parte argomentativa volta a confutare il ragionamento seguito dal primo giudice e le sue valutazioni.
7. L'incidente stradale che ha visto il coinvolgimento della vettura condotta dal può essere ricostruito sulla base della relazione Parte_1
della Polizia Stradale intervenuta nell'immediatezza del sinistro. Da tale relazione emerge che “il giorno 04.03.2015 nel lasso di tempo che intercorre tra le ore 08:10 e le ore 08:30 i conducenti dei veicoli
“A” e “B”, nella fattispecie alla guida Parte_1
dell'autovettura Audi A3 targata ER 925 LD e alla Parte_2
guida della FIAT MULTIPLA targata CB 820 ES, oltre ad un terzo veicolo trattato a parte, percorrevano l'autostrada A/20 con direzione di marcia Messina/Palermo. Giunti all'interno della galleria Madonna di Tindari in un tratto di strada rettilineo ove al momento si viaggia a doppio senso di circolazione, tra l'altro
5 scarsamente illuminato, subivano danni ai rispettivi mezzi per la presenza sulla sede stradale di un grosso pneumatico completo di cerchione e staffa metallica di ancoraggio, molto probabilmente perso poco prima da qualche mezzo pesante appena transitato nel medesimo luogo. L'urto dei due veicoli con l'ostacolo ne determinava lo spostamento sull'opposta corsia, ove in quel frangente transitavano i mezzi con direzione Palermo-Messina, ed in effetti ben due autovetture, un autoarticolato ed un autobus andavano a collidere contro il pneumatico riportando danni. Fortunatamente la maggior parte dei mezzi erano in grado di portarsi autonomamente fuori dalla galleria, ove poi attendevano l'arrivo cella pattuglia per i rilievi, ad esclusione di una FIAT STILO per la quale si rendeva necessario l'intervento del carro attrezzi. L'ostacolo sul piano viabile veniva rimosso dagli operatori intervenuto sul posto. Subito dopo il nostro arrivo i due conducenti sopra citati venivano trasportati presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Patti, a causa delle lesioni riportate. Si fa presente che nonostante le ricerche effettuate, dopo che la pattuglia aveva ultimato la viabilità e tutte le operazioni resesi necessarie in tale circostanza, il mezzo pesante che aveva perso la ruota è rimasto sconosciuto”.
La descrizione dei fatti contenuta nella suddetta relazione ha trovato piena conferma nelle deposizioni assunte (v. deposizione del teste e ). Testimone_1 Testimone_2
La causa dell'incidente, sulla basa dei rilievi della Polstrada e delle deposizioni dei testi, va inequivocabilmente individuata nella presenza dello pneumatico presente sulla carreggiata.
Il fatto che nel tratto che ha visto il verificarsi del sinistro si procedesse su unica carreggiata in doppio senso inverso di marcia, evidenzia, ove ve ne fosse bisogno, l'assenza di qualunque colpa in
6 capo al che nulla poteva fare per evitare l'ostacolo Parte_1
improvviso.
Ora, dato che il transito sull'autostrada è consentito solo a veicoli sottoposti all'assicurazione obbligatoria e posto che è stata accertata la presenza di un grosso pneumatico completo di cerchione e staffa metallica di ancoraggio, può ritenersi provato mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, che a causare la perdita del grosso pneumatico sia stato un veicolo di grosse dimensioni soggetto ad assicurazione obbligatoria che poco prima dell'incidente era transitato sul luogo teatro del sinistro, come del resto prospettato dagli agenti della Polizia Stradale intervenuti sul posto. E tanto basta per configurare la responsabilità della quale impresa designata CP_1
dal Fondo di Garanzia, tenuto a risarcire i danni derivanti dalla circolazione di veicolo soggetti ad assicurazione obbligatoria rimasto non identificato, ai sensi dell'art. 283 comma 1 lett a), l.209/2005.
Va, poi, aggiunto che la relazione della Polizia Stradale redatta a seguito del sinistro ha dato atto che “il mezzo pesante che aveva perso la ruota è rimasto sconosciuto”. Circostanza questa confermata dalla nota della Polizia Stradale del 17.3.2015 indirizzata alla Pt_3
dove si dava atto che “nonostante le ricerche effettuate, a
[...]
tutt'oggi, non è stato possibile rintracciare colui che ha perso la ruota in galleria”.
Venendo ora ai danni subiti dal va riconosciuto il danno Parte_1
biologico di lieve entità subito dall'appellante.
Sia la consulenza di parte svolta nell'interesse del che la Parte_1
consulenza di parte svolta nell'interesse della concordano CP_6
nel ritenere che il abbia subito conseguenze permanenti per Parte_1
effetto dell'incidente oggetto di causa.
7 La prima consulenza conclude con una diagnosi di “esiti algo disfunzionali di trauma contusivo distorsivo della spalla sx con lesione i Bankart e lussazione gleno-omerale”, riconoscendo una invalidità permanete del 7% e una invalidità temporanea assoluta per
20 gg e una invalidità temporanea parziale di 20 g al 50%.
La diagnosi della consulenza svolta nell'interesse della è CP_1
di “esito algo-disfunzionale a minimale ripercussione articolare a carico della spalla sinistra, in lato non dominante, consecutivo a lussazione posteriore gleno-omerale avvalorata strumentalmente”
Viene anche evidenziato nella relazione in esame la compatibilità delle lesioni con l'uso della cintura di sicurezza. In tale consulenza viene riconosciuto un danno biologico permanente del 3% ed una invalidità temporanea parziale al 75% per 15 gg e al 25% per altri 15 gg..
Ora, le due valutazioni si discostano leggermente fra di esse, sicchè ritiene la Corte di non disporre una CTU e di attribuire alla relazione del dott. maggiore affidabilità, in quanto la Persona_1
valutazione di una percentuale di invalidità permanente conseguente a lussazione della spalla sinistra, in lato non dominante, appare in linea con le tabelle delle menomazioni di lieve entità di cui al d.m.
3.7.2003.
In ordine ai parametri di valutazione, devono applicarsi, ratione materia, i valori indicati nella tabella ministeriale delle c.d. micropermanenti con l'ultimo aggiornamento di cui al DM 18/7/2025.
Il danno biologico, pertanto, va equitativamente valutato in Euro
1.264,05 per l'invalidità temporanea e in Euro 2.843,96 per l'invalidità permanente del 3%.
Detti importi, poiché quantificati sulla scorta di valori monetari correnti, non necessitano di rivalutazione. Spettano, invece, al
8 danneggiato gli interessi compensativi al tasso legale calcolati sulla somma complessiva di cui sopra (€ 4.108,01) devalutata alla data del sinistro (4.3.2015) ed annualmente rivalutata secondo indici istat, nonché gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.
Non può essere riconosciuto il danno morale. In caso di incidente stradale, il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), può essere liquidato purchè si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento.
In giurisprudenza (Cassazione 6444/2023) si è affermato che “con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, occorrerà sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo… a tal fine, la possibilità di invocare li valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia
9 manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale. Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale”.
Nella specie, non è stato allegato né provato tramite presunzioni la sussistenza di un danno morale.
Quanto al danno esistenziale valgono le stesse considerazioni, poiché in ordine a detto danno nulla è stato allegato o provato in ordine alla sua sussistenza.
La richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, senza ulteriore specificazione, contenuta nell'atto d'appello, è oltremodo generica e come tale va respinta.
L'accoglimento della domanda configura la soccombenza prevalente della , nella qualità di Impresa Designata Controparte_7
per la Sicilia per la gestione del Fondo di Garanzia, nonostante il
10 rigetto della domanda risarcitoria del danno non patrimoniale e del danno morale e esistenziale.
La Assicurazioni va, quindi, condannata al rimborso CP_5
delle spese del doppio grado che, sulla base del criterio del decisum, si liquidano per il primo grado in € 264,00 per spese ed € 2.552,00 per compensi professionali, di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00
per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria ed € 851,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, e per il secondo grado in € 382,50 per spese ed € 2.915,00 per compensi professionali, di cui € 536,00 per la fase di studio, € 536,00
per la fase introduttiva, € 992,00 per la fase di trattazione ed € 851,00
per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
L'accoglimento dell'appello assorbe la richiesta di correzione dell'errore materiale avanzata dalla nella Controparte_7
qualità di Impresa Designata per la Sicilia per la gestione del Fondo di Garanzia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto da avverso la sentenza n. 1046/2023 del Tribunale di Parte_1
Patti emessa anche nei confronti della , Controparte_3
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Contro Strada per la Sicilia, e del così decide:
- accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da Parte_1
e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la
[...]
quale impresa designata dal Controparte_3
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento
11 della somma di € 4.108,01 a titolo di danno biologico, oltre interessi al tasso legale sulla somma predetta devalutata alla data del sinistro (4.3.2015) e via via rivalutata anno per anno fino alla data di pubblicazione della sentenza, nonché al pagamento degli ulteriori interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo;
- condanna la quale impresa Controparte_3
designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro-tempore la al rimborso delle spese Controparte_3
processuali del doppio grado di giudizio in favore di Parte_1
, spese che liquida per il primo grado in € 264,00 per
[...]
spese ed € 2.552,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, e per il secondo grado in € 382,50 per spese ed € 2.915,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
- nulla sulle spese nei rapporti fra il da un lato, e la quale impresa designata dal Controparte_3
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Sicilia, e
, dall'altro. Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Zappalà Dott.ssa G. Randazzo
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