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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 08/05/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 154/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 154/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Di Noia Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Verbania, via Ruga, 31, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Marica e CP_1 C.F._2 dall'avv. Francesca Deriu presso lo studio della quale ultima è elettivamente domiciliata Milano, via
Tertulliano, 6, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: revisione delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“IN VIA PRINCIPALE:
- MODIFICARE le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 338/2017 del 8/6/2017 – Tribunale di
Verbania (e succ. provv. di correzione di errore materiale) come segue:
pagina 1 di 8 1) REVOCANDO il contributo al mantenimento ordinario della figlia Persona_1
anche se non economicamente autosufficiente, posto a carico del sig.
[...] Parte_1 ed in favore della sig.ra dell'importo di euro 350,00 mensili, con decorrenza dalla data CP_1
di deposito del ricorso introduttivo;
2) DISPONENDO il mantenimento diretto da parte di ciascun genitore della figlia
[...]
anche se non economicamente autosufficiente, fino al raggiungimento Persona_1 dell'autosufficienza economica da parte di quest'ultima, e
3) DISPONENDO a carico di entrambi i genitori l'onere di rifusione della quota pari al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia anche se non economicamente Persona_1
autosufficiente, entro la fine di ogni mese al genitore che le ha sostenute, spese tutte che – si intende - dovranno essere preventivamente concordate e giustificate con espresso richiamo alle linee guida del protocollo siglato tra l'Ordine degli Avvocati di Verbania ed il Tribunale di Verbania in data
18/5/2023, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di quest'ultima.
IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi il Giudice dovesse accogliere anche solo parzialmente le domande avverse,
- MODIFICARE le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 338/2017 del 8/6/2017 – Tribunale di
Verbania (e succ. provv.di correzione di errore materiale) come segue:
1) RIDUCENDO il contributo al mantenimento ordinario della figlia Persona_1
anche se non economicamente autosufficiente, posto a carico del sig.
[...] Parte_1 ed in favore della sig.ra dell'importo di euro 350,00 mensili, portandolo ad euro CP_1
100,00 (o altra somma che il Giudice riterrà di giustizia) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di quest'ultima, e
2) DISPONENDO a carico di entrambi i genitori l'onere di rifusione della quota pari al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia anche se non economicamente Persona_1
autosufficiente, entro la fine di ogni mese al genitore che le ha sostenute, spese tutte che – si intende - dovranno essere preventivamente concordate e giustificate con espresso richiamo alle linee guida del protocollo siglato tra l'Ordine degli Avvocati di Verbania ed il Tribunale di Verbania in data
18/5/2023, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di quest'ultima.
IN VIA ISTRUTTORIA
Per_ si richiede – se del caso - l'escussione di , figlia della coppia Persona_1 Persona_1
anche se non economicamente autosufficiente, ai fini di confermare le circostanze di cui al ricorso e di meglio estrinsecare le proprie ed autonome esigenze ed i rapporti con i genitori e si richiamano tutti i documenti prodotti.
pagina 2 di 8 IN OGNI CASO con vittoria di spese, compensi professionali oneri accessori e succ. occorrende”
Resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
1) rigettare il ricorso di parte avversaria e confermare il contributo al mantenimento in favore di
[...]
secondo quanto stabilito in sede divorzile;
Persona_1
2) con vittoria di spese legali;
3) in via istruttoria: si chiede essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli, preceduti dalla locuzione ”Vero che”:
1) Da circa un anno e mezzo, ogni settimana si reca presso l'abitazione del padre, in Persona_1
GN, via Trieste 6, il lunedì verso le ore 18, vi pernotta e poi va via il martedì alle ore 8 per andare a scuola.
2) si reca presso l'abitazione del padre, in GN, via Trieste 6, due fine settimana Persona_1
alternati al mese e, in tali occasioni, raggiunge casa del padre il sabato verso le ore 18, vi pernotta ininterrottamente fino al martedì sera intorno alle 21, quando torna a casa della madre.
3) In merito ai fatti di cui ai precedenti capitoli 1) e 2), porta sempre con sé un trolley/ Persona_1
borsone con i propri effetti personali, prodotti di igiene personale, generi alimentari e cibo che la madre le compra e/o le prepara.
4) Al rientro dai pernottamenti presso la casa paterna di cui ai precedenti capitoli 1) e 2), Persona_1
riporta alla madre i vestiti sporchi da lavare.
5) Nei giorni di orario scolastico continuato (lunedì, martedì e mercoledì), è solo la sig.ra che CP_1
prepara i pranzi per . Persona_1
6) Nelle occasioni in cui si trova presso la casa paterna, la stessa contatta telefonicamente Persona_1
la madre, oppure i nonni materni, sigg.ri e per essere presa da casa del padre Persona_2 Per_3
ed essere accompagnata nei suoi impegni extrascolastici, o per essere ripresa dagli impegni ed essere riaccompagnata a casa del padre (quali equitazione, ripetizioni di matematica, visite mediche, incontri con gli amici, estetista, parrucchiere e simili);
7) In occasione degli eventi di cui al precedente capitolo 6), riferisce alla madre e ai nonni Persona_1
materni di aver chiesto prima al padre di essere accompagnata ma con risposta negativa del padre.
Si indicano quali testimoni:
- il sig. residente a [...], sui capitoli 1) , 2), 3), Testimone_1
4), 5);
pagina 3 di 8 - il sig. residente in [...], sui capitoli nn. 5), Persona_2
6), 7);
- la sig.ra residente in [...], sui capitoli nn. Testimone_2
5), 6), 7)”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno divorziato alle condizioni concordate e trasfuse nella Parte_1 CP_1
sentenza del tribunale di Verbania n. 338/2017, pubblicata in data 8.6.2017, con la quale è stato posto a carico del primo l'obbligo di corrispondere alla seconda, a titolo di assegno di mantenimento della figlia nata il [...], la somma di € 350,00, oltre al 50% delle spese Persona_1
straordinarie.
L'odierno ricorrente ha adito l'intestato ufficio giudiziario chiedendo, in via principale, la revoca dell'assegno, disponendo il mantenimento diretto della figlia da parte di ciascun genitore e, in via subordinata, la sua riduzione sino a concorrenza della somma di € 100,00, assumendo:
- la figlia minorenne alla data del divorzio, aveva raggiunto la maggiore età e Persona_1
trascorreva lo stesso periodo di tempo con entrambi i genitori;
- aveva avuto un altro figlio il 19.3.2018; Persona_4
- nel 2020, per cause indipendenti dalla propria volontà, era stato costretto a cambiare lavoro con un'importante flessione dello stipendio annuo;
- l'ex moglie, la cui condizione economica era immutata rispetto al divorzio, aveva contratto nuovo matrimonio.
La resistente, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ha asserito:
- il collocamento paritetico presupponeva che la figlia vivesse e frequentasse i genitori con le stesse modalità, solo allorchè avesse stabilito presso entrambe le abitazioni dei genitori un ambiente di vita stabile e duraturo;
- la figlia, invece, pur frequentando indubbiamente la casa paterna, con tempi sempre inferiori a quelli trascorsi presso di sé, aveva semplicemente modificato i giorni di permanenza presso il padre, essendosi modificate le relative esigenze, anche in ragione dell'età;
- il cambiamento dell'attività lavorativa, pur alla luce della scarna documentazione prodotta, non toglieva la percezione di un reddito del tutto dignitoso;
- la nascita del figlio non poteva pregiudicare il contributo economico in favore della Per_4
primogenita;
pagina 4 di 8 - era ininfluente che avesse contratto nuove nozze, trattandosi del mantenimento della figlia;
- titolare di un negozio in Orta San Giulio, era stata costretta ad assumere una commessa, per far fronte agli impegni della figlia, dei quali il padre non si occupava e aveva contratto un mutuo per l'acquisto dall'ex marito del 50% della casa coniugale.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le motivazioni che si vanno ad esporre.
L'art. 473bis.29 c.p.c., introdotto dal D.Lvo 149/2022 -che ha sostituito l'art. 9 L. 898/1970, a decorrere dal 28.2.2023- prevede che, qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono chiedere, in ogni tempo, la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici.
L'accesso al rimedio della revisione postula la sopravvenienza di tutti quei motivi che possano far sorgere un interesse ad agire per conseguire la modifica dell'assegno.
L'assetto, recepito dalla sentenza di divorzio n. 338/2017 cit., era contrassegnato dai seguenti presupposti: affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi in genitori, con collocazione esclusiva presso la madre, assegnataria della casa coniugale;
disciplina del diritto di vista del padre, che avrebbe tenuto con sé la figlia il lunedì e mercoledì dalle ore 18 alle ore 22 e, a fine settimana alternati, dalle ore 14 del sabato alle ore 21 della domenica successiva;
obbligo del padre di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma di € 350,00, oltre al 50% delle straordinarie (per queste ultime, in particolare, “in ragione della sostanziale equivalenza dei redditi, i coniugi stabiliscono che dette spese straordinarie vengano suddivise in parti uguali tra loro”) -doc. 1-.
Alla data del divorzio (nata il [...]) era minorenne, aveva 12 anni, mentre oggi è Per_1
maggiorenne, ha 19 anni (ne compirà 20 il prossimo 5 giugno) ed è (pacificamente) non economicamente autosufficiente (lo scorso anno si è diplomata al Liceo Scientifico Statale Gobetti, indirizzo Artistico, con sede in GN, e, secondo quanto indicato dalla resistente negli scritti conclusionali, pur avendo superato, ancora prima di terminare gli studi superiori, i test di ammissione alla Nuova Accademia delle Belle Arti -cd. i Milano, non si è ancora iscritta). Per_5
1. Il primo motivo è risultato privo di riscontro.
, una giovanissima adulta, le cui esigenze sono del tutto diverse da quelle risalenti al divorzio del Per_1
2017 allorchè era una preadolescente, trascorre dal padre un periodo di tempo non dissimile da quello previsto in sede di divorzio, salvo che per i giorni della settimana (invece che il lunedì e il mercoledì, il lunedì con pernotto e il martedì); senza, quindi, che sia ravvisabile alcuna stabile paritetica collocazione presso entrambi i genitori.
D'altro canto, la maggiore età e il verosimile futuro percorso di studi determineranno, con tutta probabilità, ulteriori cambiamenti, senza togliere la stabile collocazione presso la madre, con la quale pagina 5 di 8 ha sempre vissuto, presso l'abitazione, già casa coniugale (in sede di divorzio assegnata in uso proprio alla stessa).
Che “il fine del presente giudizio” sia quello dell' “ottenimento per il futuro della permanenza paritaria della figlia maggiorenne” (cfr. comparsa conclusionale) contrasta con la necessità, ai fini di una modifica, che tale collocazione (all'evidenza per scelta della figlia, maggiorenne) si sarebbe già dovuta essere verificata, tanto che il ricorrente, nel ricorso aveva domandato la revoca del contributo e di disporre il mantenimento diretto della figlia da parte di ciascun genitore, proprio sull'assunto che la medesima “… trascorre ormai pressoché lo stesso tempo presso ciascuno dei propri genitori, nelle loro rispettive abitazioni, avendo ampliato i suoi momenti di permanenza e frequentazione del padre, con il quale ha un ottimo ed intenso rapporto affettivo” (cfr. ricorso).
2. Anche il secondo motivo di ricorso non può ritenersi provato.
2.1. Il ricorrente ha riferito di avere avuto un altro figlio, nato il [...], dalla relazione Per_4 intrattenuta con tale e che il cambiamento dell'attività lavorativa aveva Persona_6
determinato un decremento del proprio reddito;
l'ex moglie, che non aveva subito alcuna decurtazione della relativa attività d'impresa, era passata a nuove nozze.
Premesso che in caso di allegazione di sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se si gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico- patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva mutata condizione dell'obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21818 del
29/07/2021; Cass., 13.1.2017, n. 789), nel caso di specie, va osservato che:
- il ricorrente, che non ha indicato alcuna esigenza specifica del secondogenito, non ha allegato alcunchè quanto ai costi sostenuti in favore del figlio;
- nonostante l'indubbia diminuzione reddituale (reddito lordo, nel 2022, di € 19.129,00, pari a un reddito netto di € 17.014,00 -doc. 4: 730/2023 inerente il periodo d'imposta 2022- ossia €
1.400,00 circa su dodici mensilità; mentre nel 2016 era di € 33.969,30, pari a un netto di €
26.113,01 -doc. 3 CU 2017 inerente il periodo d'imposta 2016-, ossia € 2.000,00 circa su dodici mensilità), che ad essa sia conseguito un peggioramento della situazione economico- patrimoniale complessiva dell'obbligato, neanche può ritenersi provato, atteso che:
a) nel 2019 ha acquistato la casa di abitazione dove risiede (doc. 24);
b) nel 2022, ha acquistato per successione legittima della madre, due immobili (docc. 23 e 25), dei quali è titolare della quota di 1/6 (ha, inoltre, asserito negli scritti conclusionali, di avere pagina 6 di 8 incassato un'importante somma di denaro -senza indicarne l'ammontare- che avrebbe investito a beneficio dei figli “come da documentazione prodotta”);
c) è titolare di due automobili (docc. 20 e 21), di cui una (FIAT 500) acquistata nel 2020 e una
(JAGUAR) acquistata nel 2023 (al prezzo di € 32.700,00), nonché di un'imbarcazione a vela
(circostanza non contestata) coi conseguenti oneri di ormeggio;
d) è titolare di due distinti conti correnti (conto Banca D'Alba e conto ING), con un saldo, per il primo, al 29.03.2024, di € 122.896,82, e per il secondo, al 31.3.2024, di € 1.249,36, cui sono collegati due distinti deposito titoli per un totale di oltre € 250.000,00 (All C: Banca d'Alba €
72.780,00; e all K: ING. € 200.000,00 circa) -i cui proventi sarebbero derivati dalla vendita alla resistente della quota di ½ della casa coniugale e, per quanto riferito negli scritti conclusionali dal TFR incassato a seguito del licenziamento del 2020 (il cui importo non è stato specificato)-.
2.2. La resistente, che ha sempre svolto attività d'impresa, ha un reddito annuale di € 40.000,00 circa
(doc. 6), è titolare di un deposito titoli del valore di € 300.000,00 (doc. 13) e, successivamente al divorzio, è divenuta titolare esclusiva della casa di abitazione, avendo acquistato dall'ex marito la sua quota, contraendo un mutuo fondiario con una rata mensile di € 900,00 circa (doc. 14, 15, 16) - irrilevante che abbia contratto un nuovo matrimonio, non essendo tenuto il coniuge a provvedere al mantenimento della figlia, nata da una precedente unione-.
3. In definitiva, la sostanziale equivalenza della condizione economico-patrimoniale della resistente,
l'assenza di prova che la nascita di un altro figlio non consenta all'obbligato di assicurargli un analogo tenore di vita, in assenza di indicazione del contributo al medesimo fornito e di prova che la diminuzione reddituale si sia tradotta in un effettivo decremento della situazione patrimoniale complessiva del medesimo, in aggiunta alla circostanza che la giovanissima ha 19 anni, essendo Per_1
trascorsi 8 anni dalla data del divorzio, importano il rigetto del ricorso.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla refusione alla resistente delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Verbania il 18.4.2025
Il Giudice Relatore dott.ssa Maria Cristina PERSICO
pagina 7 di 8 Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 154/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Di Noia Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Verbania, via Ruga, 31, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Marica e CP_1 C.F._2 dall'avv. Francesca Deriu presso lo studio della quale ultima è elettivamente domiciliata Milano, via
Tertulliano, 6, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: revisione delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“IN VIA PRINCIPALE:
- MODIFICARE le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 338/2017 del 8/6/2017 – Tribunale di
Verbania (e succ. provv. di correzione di errore materiale) come segue:
pagina 1 di 8 1) REVOCANDO il contributo al mantenimento ordinario della figlia Persona_1
anche se non economicamente autosufficiente, posto a carico del sig.
[...] Parte_1 ed in favore della sig.ra dell'importo di euro 350,00 mensili, con decorrenza dalla data CP_1
di deposito del ricorso introduttivo;
2) DISPONENDO il mantenimento diretto da parte di ciascun genitore della figlia
[...]
anche se non economicamente autosufficiente, fino al raggiungimento Persona_1 dell'autosufficienza economica da parte di quest'ultima, e
3) DISPONENDO a carico di entrambi i genitori l'onere di rifusione della quota pari al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia anche se non economicamente Persona_1
autosufficiente, entro la fine di ogni mese al genitore che le ha sostenute, spese tutte che – si intende - dovranno essere preventivamente concordate e giustificate con espresso richiamo alle linee guida del protocollo siglato tra l'Ordine degli Avvocati di Verbania ed il Tribunale di Verbania in data
18/5/2023, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di quest'ultima.
IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi il Giudice dovesse accogliere anche solo parzialmente le domande avverse,
- MODIFICARE le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 338/2017 del 8/6/2017 – Tribunale di
Verbania (e succ. provv.di correzione di errore materiale) come segue:
1) RIDUCENDO il contributo al mantenimento ordinario della figlia Persona_1
anche se non economicamente autosufficiente, posto a carico del sig.
[...] Parte_1 ed in favore della sig.ra dell'importo di euro 350,00 mensili, portandolo ad euro CP_1
100,00 (o altra somma che il Giudice riterrà di giustizia) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di quest'ultima, e
2) DISPONENDO a carico di entrambi i genitori l'onere di rifusione della quota pari al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia anche se non economicamente Persona_1
autosufficiente, entro la fine di ogni mese al genitore che le ha sostenute, spese tutte che – si intende - dovranno essere preventivamente concordate e giustificate con espresso richiamo alle linee guida del protocollo siglato tra l'Ordine degli Avvocati di Verbania ed il Tribunale di Verbania in data
18/5/2023, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di quest'ultima.
IN VIA ISTRUTTORIA
Per_ si richiede – se del caso - l'escussione di , figlia della coppia Persona_1 Persona_1
anche se non economicamente autosufficiente, ai fini di confermare le circostanze di cui al ricorso e di meglio estrinsecare le proprie ed autonome esigenze ed i rapporti con i genitori e si richiamano tutti i documenti prodotti.
pagina 2 di 8 IN OGNI CASO con vittoria di spese, compensi professionali oneri accessori e succ. occorrende”
Resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
1) rigettare il ricorso di parte avversaria e confermare il contributo al mantenimento in favore di
[...]
secondo quanto stabilito in sede divorzile;
Persona_1
2) con vittoria di spese legali;
3) in via istruttoria: si chiede essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli, preceduti dalla locuzione ”Vero che”:
1) Da circa un anno e mezzo, ogni settimana si reca presso l'abitazione del padre, in Persona_1
GN, via Trieste 6, il lunedì verso le ore 18, vi pernotta e poi va via il martedì alle ore 8 per andare a scuola.
2) si reca presso l'abitazione del padre, in GN, via Trieste 6, due fine settimana Persona_1
alternati al mese e, in tali occasioni, raggiunge casa del padre il sabato verso le ore 18, vi pernotta ininterrottamente fino al martedì sera intorno alle 21, quando torna a casa della madre.
3) In merito ai fatti di cui ai precedenti capitoli 1) e 2), porta sempre con sé un trolley/ Persona_1
borsone con i propri effetti personali, prodotti di igiene personale, generi alimentari e cibo che la madre le compra e/o le prepara.
4) Al rientro dai pernottamenti presso la casa paterna di cui ai precedenti capitoli 1) e 2), Persona_1
riporta alla madre i vestiti sporchi da lavare.
5) Nei giorni di orario scolastico continuato (lunedì, martedì e mercoledì), è solo la sig.ra che CP_1
prepara i pranzi per . Persona_1
6) Nelle occasioni in cui si trova presso la casa paterna, la stessa contatta telefonicamente Persona_1
la madre, oppure i nonni materni, sigg.ri e per essere presa da casa del padre Persona_2 Per_3
ed essere accompagnata nei suoi impegni extrascolastici, o per essere ripresa dagli impegni ed essere riaccompagnata a casa del padre (quali equitazione, ripetizioni di matematica, visite mediche, incontri con gli amici, estetista, parrucchiere e simili);
7) In occasione degli eventi di cui al precedente capitolo 6), riferisce alla madre e ai nonni Persona_1
materni di aver chiesto prima al padre di essere accompagnata ma con risposta negativa del padre.
Si indicano quali testimoni:
- il sig. residente a [...], sui capitoli 1) , 2), 3), Testimone_1
4), 5);
pagina 3 di 8 - il sig. residente in [...], sui capitoli nn. 5), Persona_2
6), 7);
- la sig.ra residente in [...], sui capitoli nn. Testimone_2
5), 6), 7)”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno divorziato alle condizioni concordate e trasfuse nella Parte_1 CP_1
sentenza del tribunale di Verbania n. 338/2017, pubblicata in data 8.6.2017, con la quale è stato posto a carico del primo l'obbligo di corrispondere alla seconda, a titolo di assegno di mantenimento della figlia nata il [...], la somma di € 350,00, oltre al 50% delle spese Persona_1
straordinarie.
L'odierno ricorrente ha adito l'intestato ufficio giudiziario chiedendo, in via principale, la revoca dell'assegno, disponendo il mantenimento diretto della figlia da parte di ciascun genitore e, in via subordinata, la sua riduzione sino a concorrenza della somma di € 100,00, assumendo:
- la figlia minorenne alla data del divorzio, aveva raggiunto la maggiore età e Persona_1
trascorreva lo stesso periodo di tempo con entrambi i genitori;
- aveva avuto un altro figlio il 19.3.2018; Persona_4
- nel 2020, per cause indipendenti dalla propria volontà, era stato costretto a cambiare lavoro con un'importante flessione dello stipendio annuo;
- l'ex moglie, la cui condizione economica era immutata rispetto al divorzio, aveva contratto nuovo matrimonio.
La resistente, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ha asserito:
- il collocamento paritetico presupponeva che la figlia vivesse e frequentasse i genitori con le stesse modalità, solo allorchè avesse stabilito presso entrambe le abitazioni dei genitori un ambiente di vita stabile e duraturo;
- la figlia, invece, pur frequentando indubbiamente la casa paterna, con tempi sempre inferiori a quelli trascorsi presso di sé, aveva semplicemente modificato i giorni di permanenza presso il padre, essendosi modificate le relative esigenze, anche in ragione dell'età;
- il cambiamento dell'attività lavorativa, pur alla luce della scarna documentazione prodotta, non toglieva la percezione di un reddito del tutto dignitoso;
- la nascita del figlio non poteva pregiudicare il contributo economico in favore della Per_4
primogenita;
pagina 4 di 8 - era ininfluente che avesse contratto nuove nozze, trattandosi del mantenimento della figlia;
- titolare di un negozio in Orta San Giulio, era stata costretta ad assumere una commessa, per far fronte agli impegni della figlia, dei quali il padre non si occupava e aveva contratto un mutuo per l'acquisto dall'ex marito del 50% della casa coniugale.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le motivazioni che si vanno ad esporre.
L'art. 473bis.29 c.p.c., introdotto dal D.Lvo 149/2022 -che ha sostituito l'art. 9 L. 898/1970, a decorrere dal 28.2.2023- prevede che, qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono chiedere, in ogni tempo, la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici.
L'accesso al rimedio della revisione postula la sopravvenienza di tutti quei motivi che possano far sorgere un interesse ad agire per conseguire la modifica dell'assegno.
L'assetto, recepito dalla sentenza di divorzio n. 338/2017 cit., era contrassegnato dai seguenti presupposti: affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi in genitori, con collocazione esclusiva presso la madre, assegnataria della casa coniugale;
disciplina del diritto di vista del padre, che avrebbe tenuto con sé la figlia il lunedì e mercoledì dalle ore 18 alle ore 22 e, a fine settimana alternati, dalle ore 14 del sabato alle ore 21 della domenica successiva;
obbligo del padre di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma di € 350,00, oltre al 50% delle straordinarie (per queste ultime, in particolare, “in ragione della sostanziale equivalenza dei redditi, i coniugi stabiliscono che dette spese straordinarie vengano suddivise in parti uguali tra loro”) -doc. 1-.
Alla data del divorzio (nata il [...]) era minorenne, aveva 12 anni, mentre oggi è Per_1
maggiorenne, ha 19 anni (ne compirà 20 il prossimo 5 giugno) ed è (pacificamente) non economicamente autosufficiente (lo scorso anno si è diplomata al Liceo Scientifico Statale Gobetti, indirizzo Artistico, con sede in GN, e, secondo quanto indicato dalla resistente negli scritti conclusionali, pur avendo superato, ancora prima di terminare gli studi superiori, i test di ammissione alla Nuova Accademia delle Belle Arti -cd. i Milano, non si è ancora iscritta). Per_5
1. Il primo motivo è risultato privo di riscontro.
, una giovanissima adulta, le cui esigenze sono del tutto diverse da quelle risalenti al divorzio del Per_1
2017 allorchè era una preadolescente, trascorre dal padre un periodo di tempo non dissimile da quello previsto in sede di divorzio, salvo che per i giorni della settimana (invece che il lunedì e il mercoledì, il lunedì con pernotto e il martedì); senza, quindi, che sia ravvisabile alcuna stabile paritetica collocazione presso entrambi i genitori.
D'altro canto, la maggiore età e il verosimile futuro percorso di studi determineranno, con tutta probabilità, ulteriori cambiamenti, senza togliere la stabile collocazione presso la madre, con la quale pagina 5 di 8 ha sempre vissuto, presso l'abitazione, già casa coniugale (in sede di divorzio assegnata in uso proprio alla stessa).
Che “il fine del presente giudizio” sia quello dell' “ottenimento per il futuro della permanenza paritaria della figlia maggiorenne” (cfr. comparsa conclusionale) contrasta con la necessità, ai fini di una modifica, che tale collocazione (all'evidenza per scelta della figlia, maggiorenne) si sarebbe già dovuta essere verificata, tanto che il ricorrente, nel ricorso aveva domandato la revoca del contributo e di disporre il mantenimento diretto della figlia da parte di ciascun genitore, proprio sull'assunto che la medesima “… trascorre ormai pressoché lo stesso tempo presso ciascuno dei propri genitori, nelle loro rispettive abitazioni, avendo ampliato i suoi momenti di permanenza e frequentazione del padre, con il quale ha un ottimo ed intenso rapporto affettivo” (cfr. ricorso).
2. Anche il secondo motivo di ricorso non può ritenersi provato.
2.1. Il ricorrente ha riferito di avere avuto un altro figlio, nato il [...], dalla relazione Per_4 intrattenuta con tale e che il cambiamento dell'attività lavorativa aveva Persona_6
determinato un decremento del proprio reddito;
l'ex moglie, che non aveva subito alcuna decurtazione della relativa attività d'impresa, era passata a nuove nozze.
Premesso che in caso di allegazione di sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se si gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico- patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva mutata condizione dell'obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21818 del
29/07/2021; Cass., 13.1.2017, n. 789), nel caso di specie, va osservato che:
- il ricorrente, che non ha indicato alcuna esigenza specifica del secondogenito, non ha allegato alcunchè quanto ai costi sostenuti in favore del figlio;
- nonostante l'indubbia diminuzione reddituale (reddito lordo, nel 2022, di € 19.129,00, pari a un reddito netto di € 17.014,00 -doc. 4: 730/2023 inerente il periodo d'imposta 2022- ossia €
1.400,00 circa su dodici mensilità; mentre nel 2016 era di € 33.969,30, pari a un netto di €
26.113,01 -doc. 3 CU 2017 inerente il periodo d'imposta 2016-, ossia € 2.000,00 circa su dodici mensilità), che ad essa sia conseguito un peggioramento della situazione economico- patrimoniale complessiva dell'obbligato, neanche può ritenersi provato, atteso che:
a) nel 2019 ha acquistato la casa di abitazione dove risiede (doc. 24);
b) nel 2022, ha acquistato per successione legittima della madre, due immobili (docc. 23 e 25), dei quali è titolare della quota di 1/6 (ha, inoltre, asserito negli scritti conclusionali, di avere pagina 6 di 8 incassato un'importante somma di denaro -senza indicarne l'ammontare- che avrebbe investito a beneficio dei figli “come da documentazione prodotta”);
c) è titolare di due automobili (docc. 20 e 21), di cui una (FIAT 500) acquistata nel 2020 e una
(JAGUAR) acquistata nel 2023 (al prezzo di € 32.700,00), nonché di un'imbarcazione a vela
(circostanza non contestata) coi conseguenti oneri di ormeggio;
d) è titolare di due distinti conti correnti (conto Banca D'Alba e conto ING), con un saldo, per il primo, al 29.03.2024, di € 122.896,82, e per il secondo, al 31.3.2024, di € 1.249,36, cui sono collegati due distinti deposito titoli per un totale di oltre € 250.000,00 (All C: Banca d'Alba €
72.780,00; e all K: ING. € 200.000,00 circa) -i cui proventi sarebbero derivati dalla vendita alla resistente della quota di ½ della casa coniugale e, per quanto riferito negli scritti conclusionali dal TFR incassato a seguito del licenziamento del 2020 (il cui importo non è stato specificato)-.
2.2. La resistente, che ha sempre svolto attività d'impresa, ha un reddito annuale di € 40.000,00 circa
(doc. 6), è titolare di un deposito titoli del valore di € 300.000,00 (doc. 13) e, successivamente al divorzio, è divenuta titolare esclusiva della casa di abitazione, avendo acquistato dall'ex marito la sua quota, contraendo un mutuo fondiario con una rata mensile di € 900,00 circa (doc. 14, 15, 16) - irrilevante che abbia contratto un nuovo matrimonio, non essendo tenuto il coniuge a provvedere al mantenimento della figlia, nata da una precedente unione-.
3. In definitiva, la sostanziale equivalenza della condizione economico-patrimoniale della resistente,
l'assenza di prova che la nascita di un altro figlio non consenta all'obbligato di assicurargli un analogo tenore di vita, in assenza di indicazione del contributo al medesimo fornito e di prova che la diminuzione reddituale si sia tradotta in un effettivo decremento della situazione patrimoniale complessiva del medesimo, in aggiunta alla circostanza che la giovanissima ha 19 anni, essendo Per_1
trascorsi 8 anni dalla data del divorzio, importano il rigetto del ricorso.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla refusione alla resistente delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Verbania il 18.4.2025
Il Giudice Relatore dott.ssa Maria Cristina PERSICO
pagina 7 di 8 Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
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