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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/11/2025, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 2301/2017 RG., introitato per la decisione all'udienza del 24.11.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c., vertente tra
, nato a [...] il Parte_1
20.05.1955 (C.F.: ), rappresentato e difeso dagli C.F._1
avv.ti Giovanni Pietro Golotta e Vincenzo Sgromo,
-attore-
e
, nata a [...] Controparte_1
(RC) il 14.01.1960,
, nata a [...] il [...], quale erede di Controparte_2
(deceduto a Monza il giorno 08.11.2011), anche per la Controparte_2
quota di (nata a [...] l'[...]; C.F.: Controparte_3
), C.F._2
1 , nata a [...] il [...], quale erede di Parte_2
(deceduto a Monza il giorno 08.11.2011), anche per la Controparte_2
quota di (nata a [...] l'[...]; C.F.: Controparte_3
), C.F._2
, nata a [...] il Parte_3
19.12.1965, quale erede di (deceduto a Monza il giorno Controparte_2
08.11.2011), anche per la quota di (nata a [...] Controparte_3
Calabria l'11.07.1919; C.F.: ), C.F._2
, nata a [...] il [...], nella Parte_4
qualità di erede di (nato a [...] il [...], Persona_1
ivi deceduto il 21.08.2012), anche per la quota di (nata a Controparte_3
GN Calabria l'11.07.1919; C.F.: ), C.F._2
, nato a [...] il [...], nella Parte_5
qualità di erede di (nato a [...] il [...], Persona_1
ivi deceduto il 21.08.2012), anche per la quota di (nata a Controparte_3
GN Calabria l'11.07.1919; C.F.: ), C.F._2
, nata a [...] il giorno 01.10.1961, Parte_6
nella qualità di erede di (nato a [...] il Persona_1
20.02.1948, ivi deceduto il 21.08.2012), anche per la quota di
[...]
(nata a [...] l'[...]; C.F.: CP_3
), C.F._2
, nato a [...] il Controparte_4
30.07.1951,
-convenuti contumaci – con intervento volontario di
2 , nata a [...] il [...], Controparte_5
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Nicola C.F._3
Minasi, avente per oggetto: “Usucapione”
Conclusioni delle parti
Come da verbale di udienza del 24.11.2025, in cui si dà atto che:
-l'avv. SERGIO GIANGRECO, per delega dell'avv. GIOVANNI
GOLOTTA, per l'attore, ha precisato le conclusioni “riportandosi a quelle contenute in tutti gli atti e verbali di causa”;
-l'avv. SABRINA FRISINA, per delega dell'avv. NICOLA MINASI, per la terza intervenuta, ha precisato le conclusioni “come da atti e verbali di causa”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale
[...] [...]
, Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 [...]
, e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, chiedendo di “accertare e dichiarare che esso Controparte_4
attore ha avuto il possesso pacifico, pubblico ed ininterrotto, e per tutto il tempo previsto dalla legge, delle unità immobiliari … poste nel centro storico del Comune di GN CA;
meglio catastalmente individuate per essere al Catasto Urbano al Foglio 16 del detto Comune di GN
CA part. 1132 subb. 3 e 5, aventi rendita catastale complessiva di
€574,04 e, per l'effetto … dichiararne l'intervenuto acquisto per compiuta usucapione di tali immobili da parte dell'attore sig. Parte_1
… ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Reggio
[...]
3 Calabria la trascrizione della emananda sentenza”; di condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite solo in caso di opposizione.
A sostegno delle proprie ragioni, l'attore ha esposto:
- che è comproprietario, in ragione di una quota pari a 2/15 dell'intero, di due immobili autonomi e con distinti accessi dalla via pubblica, costituenti il piano terra ed il piano secondo (quest'ultimo, con annesso sottotetto) di un più vasto complesso edilizio ubicato nel Comune di
GN CA con ingressi dalle vie Garibaldi e Gaezza, identificati al foglio 16 del Comune di GN CA part. 1132, sub. 3, categoria C1, classe 4, superfice catastale 49 mq. e rendita di €574,04, e sub 5, censito come fabbricato in corso di costruzione al quale si accede dalla via Gaezza
s.n.c.;
- che il predetto complesso immobiliare gli è pervenuto, in regime di comproprietà, per effetto della successione del proprio genitore,
[...]
(nato il [...] a [...] e deceduto senza Persona_2
lasciare testamento in GN CA);
- che, a partire dalla seconda metà degli anni '80, esso istante ha posseduto, in maniera piena ed esclusiva, i due immobili, comportandosi come unico proprietario e provvedendo alla relativa manutenzione, ordinaria e straordinaria (concretizzatasi finanche, nel 1985, nell'ottenimento di concessione edilizia da parte dell'Ufficio Tecnico del
Comune di GN CA, finalizzata alla realizzazione della variante per la destinazione d'uso dell'edificio);
- che per oltre un trentennio, ininterrottamente e senza ricevere contestazione alcuna dagli altri coeredi, ha esercitato il possesso sui predetti immobili e ha, altresì, locato autonomamente a terzi, con contratti regolarmente registrati presso il competente Ufficio delle Entrate, il locale
4 ubicato al piano terra, destinato, di volta in volta, ad attività commerciale e artigianale;
- che, proprio in ragione di ciò, l'ufficio finanziario del
[...]
negli anni in cui è risultato omesso il pagamento di I.C.I. Controparte_6
e I.M.U. in relazione ai predetti fabbricati, ha provveduto ad indirizzare solo ad esso istante gli avvisi di accertamento per la totalità dell'imposta, comminando le previste sanzioni di legge;
- che, pertanto, è di tutta evidenza come lo stesso abbia posseduto e possieda tutt'ora uti dominus, pubblicamente, in maniera esclusiva e pacifica, le unità immobiliari oggetto del presente giudizio.
§2. Non si sono costituiti i convenuti , Controparte_1
, , Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, e ,
[...] Parte_5 Parte_6 Controparte_4
dichiarati contumaci all'udienza del 18.10.2017.
§3. Con comparsa depositata il 05.07.2022, nel corso dell'istruttoria, è intervenuta in giudizio , chiedendo, in via principale, Controparte_5
di “declarare la domanda del Sig. affetta da improponibilità, CP_2
infondatezza; e ciò in quanto l'immobile per cui domanda è, contrariamente a quanto rappresentato da controparte, nel pieno possesso dell'interveniente, quale erede del Dott. ”; e, per Persona_3
l'effetto, “conseguenzialmente, in via riconvenzionale”, di “declarare
l'intervenuta prescrizione acquisita dell'immobile de quo…”; di
“Condannare anche al pagamento di una somma a titolo di risarcimento ex art. 96 cpc a titolo di responsabilità aggravata, atteso il comportamento processuale di parte avversa, così come manifestata tra il Giudizio richiamato e quello attuale”; di condannare l'attore al pagamento di spese e competenze.
5 Si assume nella comparsa di costituzione e risposta:
- che in data 07.01.1988 (marito dell'interventrice, Persona_3
successivamente deceduto) e hanno stipulato una Parte_1
scrittura privata, avente ad oggetto la vendita di un appartamento allora censito al N.C.E.U. foglio n. 16 particella 444 sub. 5 (oggi foglio 16, part. 1132, sub. 5) sito in GN CA (RC) alla Via Gaezza;
- che dalla predetta scrittura privata si evince che le parti si erano accordate sulle modalità della compravendita dell'immobile e sulle modalità e i tempi di pagamento, prevedendo una dilazione nel tempo del pagamento del corrispettivo;
- che, alla scadenza dell'ultimo rateo di pagamento, il non ha CP_2
dato esecuzione all'obbligo di trasferimento del bene e si è reso necessario instaurare un apposito giudizio (n. 2803/2017 R.G. del Tribunale di Reggio
Calabria) per l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., giudizio che si è concluso tuttavia con il rigetto della domanda sul presupposto dell'intervenuta estinzione del diritto per prescrizione;
- che dal momento della stipula della scrittura privata ad oggi i beni per cui è causa sono in possesso dell'interventrice o, meglio, inizialmente erano nel possesso di , il quale aveva ivi collocato il Persona_3
proprio studio medico, e successivamente sono rimasti nel possesso della moglie, che ha continuato ad occupare l'immobile, avendone le chiavi, lo ha ceduto più volte in locazione a terzi ed ha sempre provveduto al pagamento di tutte le utenze domestiche;
- che ha chiesto al di restituire la Controparte_5 CP_2
somma pattuita o, in alternativa, di dare esecuzione all'atto, con apposito rogito;
6 - che il si è limitato a rappresentare, in via informale, la CP_2
pendenza dell'odierno giudizio.
§4. La causa, istruita mediante la documentazione in atti, l'assunzione dell'interrogatorio formale di e di prova per Controparte_1
testi, è stata introitata per la decisione all'udienza del 24.11.2025, secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
§5. La domanda di parte attrice va accolta per le ragioni di seguito illustrate.
§5.1- Come è noto, affinché si abbia possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, e che detta signoria permanga, senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per usucapire (cfr., tra le tante, Cass. 21 febbraio 2013, n.
4332; Cass. 11 giugno 2010, n. 14092; Cass. 10 luglio 2007 n. 1546; Cass.
6 agosto 2004 n. 15145).
Presupposti e requisiti necessari dell'usucapione sono, dunque, il possesso ed il tempo.
Per quanto concerne il primo dei suddetti requisiti, occorre che il possesso non sia viziato, ossia non sia stato acquistato in modo violento o clandestino (cfr. art. 1163 c.c.), sia continuato (cfr. art. 1158 c.c.) e non abbia subito interruzioni. Per quanto concerne il tempo, l'art. 1158 c.c., ai fini dell'usucapione dei beni immobili, richiede il termine di venti anni, decorrente dal primo giorno successivo all'inizio del possesso fino al compimento dell'ultimo giorno (l'art. 1146 c.c., poi, prevede la successione nel possesso e l'accessione del possesso).
7 Peraltro, l'acquisto per usucapione presuppone che sia accertato non solo l'esercizio continuo, pacifico ed ininterrotto, per tutto il tempo necessario ad usucapire, di un potere di fatto sul bene (corpus), ma anche che dal comportamento del soggetto emerga inequivocabilmente l'intenzione di servirsi del bene come proprietario (animus possidendi).
Ed allora, “chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva
e …, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr. Cass. 29 luglio 2013, n. 18215; Cass. 28 gennaio 2000, n. 975).
Occorre, cioè, che: “1) l'acquisto dapprima e l'esercizio poi del possesso siano avvenuti in modo visibile da tutti o almeno da un'apprezzabile e indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con il possessore medesimo;
2) la condotta di quest'ultimo abbia implicato un'opera permanente di trasformazione, idonea a precludere la potestà dominicale del proprietario, con la quale sia del tutto incompatibile, avendo la valenza inequivoca di una specifica, esclusiva signoria e non potendo essere, invece, giustificata dalla semplice tolleranza (spirito di condiscendenza, ragioni di amicizia o buon vicinato, parentela) del proprietario (impeditiva, secondo l'art. 1144 c.c., dell'acquisto del possesso); 3) accanto all'evidenza del c.d. "corpus possessionis", si possa desumere l'elemento psicologico del possesso
(consistente non già nella convinzione di essere, ma nella volontà di comportarsi esteriormente come titolare del relativo diritto) da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene,
8 suscettibili, per loro natura, di conoscenza e controllo e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene” (così,
Trib. Roma, 25 gennaio 2023).
La prova a carico di chi propone una domanda ex art. 1158 c.c. è ancora più gravosa in ipotesi di iniziale compossesso, poiché il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso per usucapione. Risulta quindi necessaria, a fini dell'usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa dimostrazione per l'appunto su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (cfr., ex multis, Cass. n. 30765 del 2023; Cass. n. 8780 del 2020; Cass.
n. 9100 del 2018; Cass. n. 16414 del 2017; Cass. n. 17512 del 2016; Cass.
n. 12775 del 2008; Cass. n. 19478 del 2007).
In specie, in caso di compossesso ereditario, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il “coerede può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria l'interversione del titolo del possesso, attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso della cosa, occorrendo altresì che il coerede ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus;
tale volontà non può desumersi dal fatto che il coerede abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario provvedendo al pagamento delle imposte e alla manutenzione ricorrendo la presunzione juris tantum che egli abbia agito nella qualità e
9 che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi (Cass. n. 7075 del 1999; n. 16841/2005; n. 7221/2009). L'onere della prova di tale dominio esclusivo sulla res comune grava sull'usucapiente” (Cass. n. 35067 del 2022).
In tale ambito, assume in particolare rilievo l'ipotesi in cui tra i coeredi sia intervenuta una divisione amichevole (o di fatto), in quanto, ove “il coerede comproprietario abbia esercitato sui beni del compendio ereditario assegnatigli, in virtù di una divisione amichevole dei cespiti, un possesso autonomo in contrasto con la posizione di nudo proprietario, questi può usucapire il bene toccatogli in base alla divisione bonaria, solo fornendo la prova di aver esercitato, per il tempo occorrente, un possesso corrispondente al diritto reale rivendicato. Non occorre quindi che chi sostenga l'usucapione dimostri l'intenzione di aver estromesso gli altri dal possesso mediante il compimento di atti di interversione” (Cass. n. 16896 del 2012).
§5.2- Applicando i principi che precedono al caso in esame, è da ritenere, come anticipato, che sulla scorta delle risultanze istruttorie sussistono gli elementi costitutivi dell'invocata usucapione.
Il teste (indifferente), sentito all'udienza del 16.05.2019, Tes_1
ha infatti confermato l'assunto dell'attore, dichiarando quanto segue: “[…]
Conosco il sig. da trent'anni forse anche di più e Parte_1
so che era nel possesso dell'immobile oggetto di causa perché mi aveva chiamato, ma non ricordo di preciso l'anno, insieme ad altre persone per effettuare dei lavori di rifinimento dello stabile. Posso precisare che si tratta di più di trent'anni fa. […]al piano terra dell'immobile dopo i lavori di ristrutturazione è stato avviato un negozio, ma non ricordo che tipo di attività si svolgesse. I lavori di ristrutturazione hanno riguardato anche il
10 primo ed il secondo piano ed una terrazza. Durante i lavori di ristrutturazione non si mai presentato nessun altro al di fuori di
[...]
. Era lui che dava le direttive […] i lavori sono stati Parte_1
retribuiti dal sig. […] non so se il abbia concesso in CP_2 CP_2
locazione l'immobile ubicato al piano terra posso solo dire che in quegli anni c'era stato un calzolaio e poi anche una sanitaria. Successivamente ai lavori di ristrutturazione non ho avuto altri contatti lavorativi con il
[…]”. CP_2
A sua volta, il teste (indifferente), escusso all'udienza del Testimone_2
16.05.2019, ha riferito: “[…] conosco perché è Parte_1
stato in varie occasioni cliente della mia falegnameria e siamo anche amici
[…] Ho realizzato per conto di il portone di Parte_1
ingresso dell'immobile in relazione all'ingresso di via Gaezza ed alcune porte interne al primo piano […] i lavori sono stati retribuiti da
[...]
, non ho mai visto altri dare direttive. Mi è capitato di Parte_1
vedere altre persone in casa o lì vicino ma quando chiedevo loro qualche informazione mi hanno sempre detto di non essere i proprietari e di rivolgermi a […] non so se al piano terra vi Parte_1
fosse un'attività commerciale o un negozio e se fosse stato dato in locazione. Quando io fui contattato per i lavori l'immobile era ancora rustico. Dello stato attuale dell'immobile e da chi sia abitato oggi nulla so
[…]”.
Il teste (indifferente), sentito all'udienza del Testimone_3
03.05.2023, ha rappresentato quanto segue:
“[…]in ordine al capo 1 confermo che il sig. Parte_1
possiede l'immobile ubicato al piano terra del complesso edilizio sito in
GN CA in via Garibaldi. Ne sono a conoscenza perché il sig.
11 mi concedeva in locazione l'immobile al piano terra ed ivi io CP_2
svolgevo la mia attività di calzolaio. Preciso di averlo avuto in locazione per più di dieci anni e preciso di aver riconsegnato le chiavi all'incirca nel
2010 perché poi mi sono trasferito. […] per quanto è a mia conoscenza preciso che il piano primo non era di proprietà del ma del dott. CP_2
che svolgeva la sua attività di medico ginecologo Persona_3
avendo ivi il proprio studio. Preciso che per quanto a mia conoscenza i piani successivi al primo erano del sig. Io ho visto qualche volta il CP_2
sig. accedere ai piani superiori. Preciso di avere visto il sig. CP_2
accedere dal portoncino di ingresso sotto in via Gaezza per CP_2
accedere ai piani superiori […] in ordine al capo 2 confermo che il sig. si occupava della manutenzione straordinaria del piano terra dove CP_2
era ubicato il mio negozio anche se non ricordo di preciso se siano stati mai necessari interventi di carattere straordinario. Nulla so riferire in ordine al secondo piano. […] in ordine al capo 3 posso soltanto dire che io ho avuto in locazione l'immobile al piano terra per circa 10 anni quindi
i canoni di locazione io li corrispondevo al sig. con relativa CP_2
ricevuta fiscale. Nulla so dire per il periodo successivo al mio trasferimento. Prima che venisse concesso in locazione a me ricordo che in quel momento il piano terra era sfitto […] nulla so dire in ordine al capo 3 cioè sull'adempimento da parte del sig. degli oneri fiscali connessi CP_2
al possesso degli immobili […] nulla so riferire in ordine ai capi 4 e 5 […] non ho mai visto frequentare altri soggetti gli immobili superiori al piano
1. Confermo che al piano 1 ho visto il sig. ”. Per_3
Infine, la convenuta , sentita in sede di Controparte_1
interrogatorio formale all'udienza del 20.11.2024, ha confermato tutte le circostanze oggetto dell'articolato di prova [1) “Vero o non che CP_2
12 , nel corso dell'ultimo trentennio, ha posseduto in Parte_1
maniera piena ed esclusiva comportandosi quale unico proprietario
l'immobile censito in C.F. al fl. 16 part. 1132 sub. 3 e sub 5, e, cioè, quello ubicato al piano terra del complesso edilizio ubicato in GN CA e con accesso dalla via Garibaldi”; 2) “vero o no che lo stesso sig.
[...]
nell'esercizio del proprio possesso pieno ed esclusivo ha Parte_1
provveduto di propria autonoma iniziativa ed a proprie spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle unità immobiliari ubicate in
GN CA, aventi distinti accessi da via Garibaldi ed da via
Gaezza”; 3) “vero o non che sempre Parte_1
nell'esercizio delle prerogative tipiche del proprietario-possessore, ha concesso in locazione o, comunque, in uso a terzi l'immobile censito in
C.F. al fl. 16 part. 1132 sub. 3, e, cioè, quello ubicato al piano terra del complesso edilizio ubicato in GN CA e con accesso dalla via
Garibaldi, riscuotendo i canoni e curandone i relativi oneri”; 3bis) “vero o non che ha provveduto all'adempimento, in via Parte_1
esclusiva, degli oneri fiscali connessi al possesso degli immobili per cui è causa”; 4) “vero o non che, sulla scorta di un progetto di divisione ereditaria redatto negli anni settanta, il fabbricato per cui è causa sarebbe stato assegnato a ”; 5) “vero o non che Parte_1 [...]
, sulla scorta di concessione edilizia rilasciata dal Parte_1
Comune di GN CA nel 1985, ha eseguito opere di variante per la destinazione d'uso degli immobili oggetto del presente giudizio”].
Dall'esame complessivo delle risultanze istruttorie emerge, perciò, che l'attore è in possesso dei beni oggetto di giudizio da oltre trent'anni e che nel corso del tempo ha provveduto alla ristrutturazione del fabbricato, chiedendo e ottenendo nel 1985 quale “proprietario” la concessione per i
13 lavori di variante per la destinazione d'uso dell'edificio (v. documenti allegati alla relazione tecnica descrittiva), e ne ha disposto comportandosi come dominus esclusivo dell'immobile, come tale riconosciuto all'esterno, nell'inerzia degli altri coeredi, inerzia che si riallaccia all'assegnazione delle unità immobiliari de quibus all'istante nell'ambito di un progetto divisionale risalente agli anni settanta, di cui ha parlato la convenuta
. Controparte_1
Può ritenersi, dunque, che abbia adempiuto Parte_1
all'onere di dimostrare il possesso esclusivo dei beni oggetto della domanda di usucapione, che deve essere perciò accolta.
Essendo della sentenza prescritta la trascrizione dall'art. 2651 c.c., non risulta necessario emettere alcun ordine in tal senso né ai fini della voltura.
§6. Va, invece, disattesa la domanda spiegata dall'interventrice volontaria al fine di ottenere la dichiarazione di intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile identificato al foglio 16, part. 1132, sub. 5 del
Comune di GN CA.
Al riguardo giova sottolineare che in un precedente giudizio (n.
2803/2017 R.G.) ha chiesto l'esecuzione in forma Controparte_5
specifica ex art. 2932 c.c. della scrittura privata stipulata in GN il 7 gennaio 1988 dal marito (deceduto il 18.12.2010) e da Persona_3
, concernente il secondo piano più sottotetto del Parte_1
fabbricato di che trattasi.
Tale giudizio si è concluso con sentenza n. 294/2021, che non risulta che sia stata impugnata, con la quale tale scrittura privata è stata qualificata come mero preliminare di vendita e la domanda della (che in CP_5
quella sede non ha prospettato di essere subentrata nel “possesso” dell'immobile) è stata rigettata.
14 A ciò deve aggiungersi che nella scrittura non si fa riferimento alla consegna del bene e che, ad ogni modo, ha affermato più volte la Corte di cassazione che, nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si realizza un'anticipazione degli effetti traslativi, fondandosi la disponibilità conseguita dal promissario acquirente sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori, sicché la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile “ad usucapionem” ove non sia dimostrata una “interversio possessionis” nei modi previsti dall'art. 1141 c.c. (Cass. n. 20614 del 2025; Cass. n. 26892 del 2023; Cass.
n. 29594 del 2021; Cass. n. 24637 del 2016; Cass. n. 5211 del 2016).
La giurisprudenza di legittimità ha in specie precisato che “in un contratto ad effetti obbligatori, la traditio del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una interversio possessionis, mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso uti dominus, atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile ad usucapionem, previsto dall'art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto” (v., in motivazione, Cass. n.
11132 del 2022).
15 Ciò posto, nel caso in esame la disponibilità ultraventennale del bene, anche laddove fosse provata, avrebbe avuto luogo con la piena consapevolezza dei contraenti e della avente causa del che Per_3
l'effetto traslativo non si è ancora verificato, di talché la relazione con la cosa andrebbe comunque qualificata come semplice detenzione e non potrebbe costituire possesso utile ai fini dell'usucapione, non emergendo la modifica della detenzione in possesso.
§7. Atteso l'esito del giudizio, nei rapporti tra l'attore e i convenuti le spese di lite devono essere compensate (avendo l'attore richiesto la
“vittoria di spese e competenze di giudizio solo in caso di opposizione”).
Viceversa, l'interventrice volontaria, soccombente, deve essere condannata a rifondere all'istante le spese processuali, che si liquidano come da dispositivo, in conformità ai parametri previsti dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022 (ai valori minimi data la semplicità della controversia).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) accoglie la domanda proposta dall'attore e per l'effetto dichiara che lo stesso ha acquistato per usucapione gli immobili costituenti il piano terra ed il piano secondo (quest'ultimo, con annesso sottotetto) di un più vasto complesso edilizio ubicato nel Comune di GN
CA con ingressi dalle vie Garibaldi e Gaezza, censiti al Catasto
Urbano al foglio 16 del Comune di GN CA part. 1132, sub.
3, categoria C1, classe 4, superficie catastale di 49 mq. e rendita di
€574,04, e sub 5;
16 b) rigetta la domanda di usucapione proposta dall'interventrice volontaria;
c) compensa per intero le spese di lite tra attore e convenuti;
d) condanna a rifondere all'attore le spese Controparte_5
processuali, liquidate in complessivi €3.809,00, il tutto oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori di . Parte_1
Sentenza redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo Consolle del magistrato, in data 25/11/2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 2301/2017 RG., introitato per la decisione all'udienza del 24.11.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c., vertente tra
, nato a [...] il Parte_1
20.05.1955 (C.F.: ), rappresentato e difeso dagli C.F._1
avv.ti Giovanni Pietro Golotta e Vincenzo Sgromo,
-attore-
e
, nata a [...] Controparte_1
(RC) il 14.01.1960,
, nata a [...] il [...], quale erede di Controparte_2
(deceduto a Monza il giorno 08.11.2011), anche per la Controparte_2
quota di (nata a [...] l'[...]; C.F.: Controparte_3
), C.F._2
1 , nata a [...] il [...], quale erede di Parte_2
(deceduto a Monza il giorno 08.11.2011), anche per la Controparte_2
quota di (nata a [...] l'[...]; C.F.: Controparte_3
), C.F._2
, nata a [...] il Parte_3
19.12.1965, quale erede di (deceduto a Monza il giorno Controparte_2
08.11.2011), anche per la quota di (nata a [...] Controparte_3
Calabria l'11.07.1919; C.F.: ), C.F._2
, nata a [...] il [...], nella Parte_4
qualità di erede di (nato a [...] il [...], Persona_1
ivi deceduto il 21.08.2012), anche per la quota di (nata a Controparte_3
GN Calabria l'11.07.1919; C.F.: ), C.F._2
, nato a [...] il [...], nella Parte_5
qualità di erede di (nato a [...] il [...], Persona_1
ivi deceduto il 21.08.2012), anche per la quota di (nata a Controparte_3
GN Calabria l'11.07.1919; C.F.: ), C.F._2
, nata a [...] il giorno 01.10.1961, Parte_6
nella qualità di erede di (nato a [...] il Persona_1
20.02.1948, ivi deceduto il 21.08.2012), anche per la quota di
[...]
(nata a [...] l'[...]; C.F.: CP_3
), C.F._2
, nato a [...] il Controparte_4
30.07.1951,
-convenuti contumaci – con intervento volontario di
2 , nata a [...] il [...], Controparte_5
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Nicola C.F._3
Minasi, avente per oggetto: “Usucapione”
Conclusioni delle parti
Come da verbale di udienza del 24.11.2025, in cui si dà atto che:
-l'avv. SERGIO GIANGRECO, per delega dell'avv. GIOVANNI
GOLOTTA, per l'attore, ha precisato le conclusioni “riportandosi a quelle contenute in tutti gli atti e verbali di causa”;
-l'avv. SABRINA FRISINA, per delega dell'avv. NICOLA MINASI, per la terza intervenuta, ha precisato le conclusioni “come da atti e verbali di causa”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale
[...] [...]
, Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 [...]
, e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, chiedendo di “accertare e dichiarare che esso Controparte_4
attore ha avuto il possesso pacifico, pubblico ed ininterrotto, e per tutto il tempo previsto dalla legge, delle unità immobiliari … poste nel centro storico del Comune di GN CA;
meglio catastalmente individuate per essere al Catasto Urbano al Foglio 16 del detto Comune di GN
CA part. 1132 subb. 3 e 5, aventi rendita catastale complessiva di
€574,04 e, per l'effetto … dichiararne l'intervenuto acquisto per compiuta usucapione di tali immobili da parte dell'attore sig. Parte_1
… ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Reggio
[...]
3 Calabria la trascrizione della emananda sentenza”; di condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite solo in caso di opposizione.
A sostegno delle proprie ragioni, l'attore ha esposto:
- che è comproprietario, in ragione di una quota pari a 2/15 dell'intero, di due immobili autonomi e con distinti accessi dalla via pubblica, costituenti il piano terra ed il piano secondo (quest'ultimo, con annesso sottotetto) di un più vasto complesso edilizio ubicato nel Comune di
GN CA con ingressi dalle vie Garibaldi e Gaezza, identificati al foglio 16 del Comune di GN CA part. 1132, sub. 3, categoria C1, classe 4, superfice catastale 49 mq. e rendita di €574,04, e sub 5, censito come fabbricato in corso di costruzione al quale si accede dalla via Gaezza
s.n.c.;
- che il predetto complesso immobiliare gli è pervenuto, in regime di comproprietà, per effetto della successione del proprio genitore,
[...]
(nato il [...] a [...] e deceduto senza Persona_2
lasciare testamento in GN CA);
- che, a partire dalla seconda metà degli anni '80, esso istante ha posseduto, in maniera piena ed esclusiva, i due immobili, comportandosi come unico proprietario e provvedendo alla relativa manutenzione, ordinaria e straordinaria (concretizzatasi finanche, nel 1985, nell'ottenimento di concessione edilizia da parte dell'Ufficio Tecnico del
Comune di GN CA, finalizzata alla realizzazione della variante per la destinazione d'uso dell'edificio);
- che per oltre un trentennio, ininterrottamente e senza ricevere contestazione alcuna dagli altri coeredi, ha esercitato il possesso sui predetti immobili e ha, altresì, locato autonomamente a terzi, con contratti regolarmente registrati presso il competente Ufficio delle Entrate, il locale
4 ubicato al piano terra, destinato, di volta in volta, ad attività commerciale e artigianale;
- che, proprio in ragione di ciò, l'ufficio finanziario del
[...]
negli anni in cui è risultato omesso il pagamento di I.C.I. Controparte_6
e I.M.U. in relazione ai predetti fabbricati, ha provveduto ad indirizzare solo ad esso istante gli avvisi di accertamento per la totalità dell'imposta, comminando le previste sanzioni di legge;
- che, pertanto, è di tutta evidenza come lo stesso abbia posseduto e possieda tutt'ora uti dominus, pubblicamente, in maniera esclusiva e pacifica, le unità immobiliari oggetto del presente giudizio.
§2. Non si sono costituiti i convenuti , Controparte_1
, , Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, e ,
[...] Parte_5 Parte_6 Controparte_4
dichiarati contumaci all'udienza del 18.10.2017.
§3. Con comparsa depositata il 05.07.2022, nel corso dell'istruttoria, è intervenuta in giudizio , chiedendo, in via principale, Controparte_5
di “declarare la domanda del Sig. affetta da improponibilità, CP_2
infondatezza; e ciò in quanto l'immobile per cui domanda è, contrariamente a quanto rappresentato da controparte, nel pieno possesso dell'interveniente, quale erede del Dott. ”; e, per Persona_3
l'effetto, “conseguenzialmente, in via riconvenzionale”, di “declarare
l'intervenuta prescrizione acquisita dell'immobile de quo…”; di
“Condannare anche al pagamento di una somma a titolo di risarcimento ex art. 96 cpc a titolo di responsabilità aggravata, atteso il comportamento processuale di parte avversa, così come manifestata tra il Giudizio richiamato e quello attuale”; di condannare l'attore al pagamento di spese e competenze.
5 Si assume nella comparsa di costituzione e risposta:
- che in data 07.01.1988 (marito dell'interventrice, Persona_3
successivamente deceduto) e hanno stipulato una Parte_1
scrittura privata, avente ad oggetto la vendita di un appartamento allora censito al N.C.E.U. foglio n. 16 particella 444 sub. 5 (oggi foglio 16, part. 1132, sub. 5) sito in GN CA (RC) alla Via Gaezza;
- che dalla predetta scrittura privata si evince che le parti si erano accordate sulle modalità della compravendita dell'immobile e sulle modalità e i tempi di pagamento, prevedendo una dilazione nel tempo del pagamento del corrispettivo;
- che, alla scadenza dell'ultimo rateo di pagamento, il non ha CP_2
dato esecuzione all'obbligo di trasferimento del bene e si è reso necessario instaurare un apposito giudizio (n. 2803/2017 R.G. del Tribunale di Reggio
Calabria) per l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., giudizio che si è concluso tuttavia con il rigetto della domanda sul presupposto dell'intervenuta estinzione del diritto per prescrizione;
- che dal momento della stipula della scrittura privata ad oggi i beni per cui è causa sono in possesso dell'interventrice o, meglio, inizialmente erano nel possesso di , il quale aveva ivi collocato il Persona_3
proprio studio medico, e successivamente sono rimasti nel possesso della moglie, che ha continuato ad occupare l'immobile, avendone le chiavi, lo ha ceduto più volte in locazione a terzi ed ha sempre provveduto al pagamento di tutte le utenze domestiche;
- che ha chiesto al di restituire la Controparte_5 CP_2
somma pattuita o, in alternativa, di dare esecuzione all'atto, con apposito rogito;
6 - che il si è limitato a rappresentare, in via informale, la CP_2
pendenza dell'odierno giudizio.
§4. La causa, istruita mediante la documentazione in atti, l'assunzione dell'interrogatorio formale di e di prova per Controparte_1
testi, è stata introitata per la decisione all'udienza del 24.11.2025, secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
§5. La domanda di parte attrice va accolta per le ragioni di seguito illustrate.
§5.1- Come è noto, affinché si abbia possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, e che detta signoria permanga, senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per usucapire (cfr., tra le tante, Cass. 21 febbraio 2013, n.
4332; Cass. 11 giugno 2010, n. 14092; Cass. 10 luglio 2007 n. 1546; Cass.
6 agosto 2004 n. 15145).
Presupposti e requisiti necessari dell'usucapione sono, dunque, il possesso ed il tempo.
Per quanto concerne il primo dei suddetti requisiti, occorre che il possesso non sia viziato, ossia non sia stato acquistato in modo violento o clandestino (cfr. art. 1163 c.c.), sia continuato (cfr. art. 1158 c.c.) e non abbia subito interruzioni. Per quanto concerne il tempo, l'art. 1158 c.c., ai fini dell'usucapione dei beni immobili, richiede il termine di venti anni, decorrente dal primo giorno successivo all'inizio del possesso fino al compimento dell'ultimo giorno (l'art. 1146 c.c., poi, prevede la successione nel possesso e l'accessione del possesso).
7 Peraltro, l'acquisto per usucapione presuppone che sia accertato non solo l'esercizio continuo, pacifico ed ininterrotto, per tutto il tempo necessario ad usucapire, di un potere di fatto sul bene (corpus), ma anche che dal comportamento del soggetto emerga inequivocabilmente l'intenzione di servirsi del bene come proprietario (animus possidendi).
Ed allora, “chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva
e …, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr. Cass. 29 luglio 2013, n. 18215; Cass. 28 gennaio 2000, n. 975).
Occorre, cioè, che: “1) l'acquisto dapprima e l'esercizio poi del possesso siano avvenuti in modo visibile da tutti o almeno da un'apprezzabile e indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con il possessore medesimo;
2) la condotta di quest'ultimo abbia implicato un'opera permanente di trasformazione, idonea a precludere la potestà dominicale del proprietario, con la quale sia del tutto incompatibile, avendo la valenza inequivoca di una specifica, esclusiva signoria e non potendo essere, invece, giustificata dalla semplice tolleranza (spirito di condiscendenza, ragioni di amicizia o buon vicinato, parentela) del proprietario (impeditiva, secondo l'art. 1144 c.c., dell'acquisto del possesso); 3) accanto all'evidenza del c.d. "corpus possessionis", si possa desumere l'elemento psicologico del possesso
(consistente non già nella convinzione di essere, ma nella volontà di comportarsi esteriormente come titolare del relativo diritto) da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene,
8 suscettibili, per loro natura, di conoscenza e controllo e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene” (così,
Trib. Roma, 25 gennaio 2023).
La prova a carico di chi propone una domanda ex art. 1158 c.c. è ancora più gravosa in ipotesi di iniziale compossesso, poiché il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso per usucapione. Risulta quindi necessaria, a fini dell'usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa dimostrazione per l'appunto su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (cfr., ex multis, Cass. n. 30765 del 2023; Cass. n. 8780 del 2020; Cass.
n. 9100 del 2018; Cass. n. 16414 del 2017; Cass. n. 17512 del 2016; Cass.
n. 12775 del 2008; Cass. n. 19478 del 2007).
In specie, in caso di compossesso ereditario, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il “coerede può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria l'interversione del titolo del possesso, attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso della cosa, occorrendo altresì che il coerede ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus;
tale volontà non può desumersi dal fatto che il coerede abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario provvedendo al pagamento delle imposte e alla manutenzione ricorrendo la presunzione juris tantum che egli abbia agito nella qualità e
9 che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi (Cass. n. 7075 del 1999; n. 16841/2005; n. 7221/2009). L'onere della prova di tale dominio esclusivo sulla res comune grava sull'usucapiente” (Cass. n. 35067 del 2022).
In tale ambito, assume in particolare rilievo l'ipotesi in cui tra i coeredi sia intervenuta una divisione amichevole (o di fatto), in quanto, ove “il coerede comproprietario abbia esercitato sui beni del compendio ereditario assegnatigli, in virtù di una divisione amichevole dei cespiti, un possesso autonomo in contrasto con la posizione di nudo proprietario, questi può usucapire il bene toccatogli in base alla divisione bonaria, solo fornendo la prova di aver esercitato, per il tempo occorrente, un possesso corrispondente al diritto reale rivendicato. Non occorre quindi che chi sostenga l'usucapione dimostri l'intenzione di aver estromesso gli altri dal possesso mediante il compimento di atti di interversione” (Cass. n. 16896 del 2012).
§5.2- Applicando i principi che precedono al caso in esame, è da ritenere, come anticipato, che sulla scorta delle risultanze istruttorie sussistono gli elementi costitutivi dell'invocata usucapione.
Il teste (indifferente), sentito all'udienza del 16.05.2019, Tes_1
ha infatti confermato l'assunto dell'attore, dichiarando quanto segue: “[…]
Conosco il sig. da trent'anni forse anche di più e Parte_1
so che era nel possesso dell'immobile oggetto di causa perché mi aveva chiamato, ma non ricordo di preciso l'anno, insieme ad altre persone per effettuare dei lavori di rifinimento dello stabile. Posso precisare che si tratta di più di trent'anni fa. […]al piano terra dell'immobile dopo i lavori di ristrutturazione è stato avviato un negozio, ma non ricordo che tipo di attività si svolgesse. I lavori di ristrutturazione hanno riguardato anche il
10 primo ed il secondo piano ed una terrazza. Durante i lavori di ristrutturazione non si mai presentato nessun altro al di fuori di
[...]
. Era lui che dava le direttive […] i lavori sono stati Parte_1
retribuiti dal sig. […] non so se il abbia concesso in CP_2 CP_2
locazione l'immobile ubicato al piano terra posso solo dire che in quegli anni c'era stato un calzolaio e poi anche una sanitaria. Successivamente ai lavori di ristrutturazione non ho avuto altri contatti lavorativi con il
[…]”. CP_2
A sua volta, il teste (indifferente), escusso all'udienza del Testimone_2
16.05.2019, ha riferito: “[…] conosco perché è Parte_1
stato in varie occasioni cliente della mia falegnameria e siamo anche amici
[…] Ho realizzato per conto di il portone di Parte_1
ingresso dell'immobile in relazione all'ingresso di via Gaezza ed alcune porte interne al primo piano […] i lavori sono stati retribuiti da
[...]
, non ho mai visto altri dare direttive. Mi è capitato di Parte_1
vedere altre persone in casa o lì vicino ma quando chiedevo loro qualche informazione mi hanno sempre detto di non essere i proprietari e di rivolgermi a […] non so se al piano terra vi Parte_1
fosse un'attività commerciale o un negozio e se fosse stato dato in locazione. Quando io fui contattato per i lavori l'immobile era ancora rustico. Dello stato attuale dell'immobile e da chi sia abitato oggi nulla so
[…]”.
Il teste (indifferente), sentito all'udienza del Testimone_3
03.05.2023, ha rappresentato quanto segue:
“[…]in ordine al capo 1 confermo che il sig. Parte_1
possiede l'immobile ubicato al piano terra del complesso edilizio sito in
GN CA in via Garibaldi. Ne sono a conoscenza perché il sig.
11 mi concedeva in locazione l'immobile al piano terra ed ivi io CP_2
svolgevo la mia attività di calzolaio. Preciso di averlo avuto in locazione per più di dieci anni e preciso di aver riconsegnato le chiavi all'incirca nel
2010 perché poi mi sono trasferito. […] per quanto è a mia conoscenza preciso che il piano primo non era di proprietà del ma del dott. CP_2
che svolgeva la sua attività di medico ginecologo Persona_3
avendo ivi il proprio studio. Preciso che per quanto a mia conoscenza i piani successivi al primo erano del sig. Io ho visto qualche volta il CP_2
sig. accedere ai piani superiori. Preciso di avere visto il sig. CP_2
accedere dal portoncino di ingresso sotto in via Gaezza per CP_2
accedere ai piani superiori […] in ordine al capo 2 confermo che il sig. si occupava della manutenzione straordinaria del piano terra dove CP_2
era ubicato il mio negozio anche se non ricordo di preciso se siano stati mai necessari interventi di carattere straordinario. Nulla so riferire in ordine al secondo piano. […] in ordine al capo 3 posso soltanto dire che io ho avuto in locazione l'immobile al piano terra per circa 10 anni quindi
i canoni di locazione io li corrispondevo al sig. con relativa CP_2
ricevuta fiscale. Nulla so dire per il periodo successivo al mio trasferimento. Prima che venisse concesso in locazione a me ricordo che in quel momento il piano terra era sfitto […] nulla so dire in ordine al capo 3 cioè sull'adempimento da parte del sig. degli oneri fiscali connessi CP_2
al possesso degli immobili […] nulla so riferire in ordine ai capi 4 e 5 […] non ho mai visto frequentare altri soggetti gli immobili superiori al piano
1. Confermo che al piano 1 ho visto il sig. ”. Per_3
Infine, la convenuta , sentita in sede di Controparte_1
interrogatorio formale all'udienza del 20.11.2024, ha confermato tutte le circostanze oggetto dell'articolato di prova [1) “Vero o non che CP_2
12 , nel corso dell'ultimo trentennio, ha posseduto in Parte_1
maniera piena ed esclusiva comportandosi quale unico proprietario
l'immobile censito in C.F. al fl. 16 part. 1132 sub. 3 e sub 5, e, cioè, quello ubicato al piano terra del complesso edilizio ubicato in GN CA e con accesso dalla via Garibaldi”; 2) “vero o no che lo stesso sig.
[...]
nell'esercizio del proprio possesso pieno ed esclusivo ha Parte_1
provveduto di propria autonoma iniziativa ed a proprie spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle unità immobiliari ubicate in
GN CA, aventi distinti accessi da via Garibaldi ed da via
Gaezza”; 3) “vero o non che sempre Parte_1
nell'esercizio delle prerogative tipiche del proprietario-possessore, ha concesso in locazione o, comunque, in uso a terzi l'immobile censito in
C.F. al fl. 16 part. 1132 sub. 3, e, cioè, quello ubicato al piano terra del complesso edilizio ubicato in GN CA e con accesso dalla via
Garibaldi, riscuotendo i canoni e curandone i relativi oneri”; 3bis) “vero o non che ha provveduto all'adempimento, in via Parte_1
esclusiva, degli oneri fiscali connessi al possesso degli immobili per cui è causa”; 4) “vero o non che, sulla scorta di un progetto di divisione ereditaria redatto negli anni settanta, il fabbricato per cui è causa sarebbe stato assegnato a ”; 5) “vero o non che Parte_1 [...]
, sulla scorta di concessione edilizia rilasciata dal Parte_1
Comune di GN CA nel 1985, ha eseguito opere di variante per la destinazione d'uso degli immobili oggetto del presente giudizio”].
Dall'esame complessivo delle risultanze istruttorie emerge, perciò, che l'attore è in possesso dei beni oggetto di giudizio da oltre trent'anni e che nel corso del tempo ha provveduto alla ristrutturazione del fabbricato, chiedendo e ottenendo nel 1985 quale “proprietario” la concessione per i
13 lavori di variante per la destinazione d'uso dell'edificio (v. documenti allegati alla relazione tecnica descrittiva), e ne ha disposto comportandosi come dominus esclusivo dell'immobile, come tale riconosciuto all'esterno, nell'inerzia degli altri coeredi, inerzia che si riallaccia all'assegnazione delle unità immobiliari de quibus all'istante nell'ambito di un progetto divisionale risalente agli anni settanta, di cui ha parlato la convenuta
. Controparte_1
Può ritenersi, dunque, che abbia adempiuto Parte_1
all'onere di dimostrare il possesso esclusivo dei beni oggetto della domanda di usucapione, che deve essere perciò accolta.
Essendo della sentenza prescritta la trascrizione dall'art. 2651 c.c., non risulta necessario emettere alcun ordine in tal senso né ai fini della voltura.
§6. Va, invece, disattesa la domanda spiegata dall'interventrice volontaria al fine di ottenere la dichiarazione di intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile identificato al foglio 16, part. 1132, sub. 5 del
Comune di GN CA.
Al riguardo giova sottolineare che in un precedente giudizio (n.
2803/2017 R.G.) ha chiesto l'esecuzione in forma Controparte_5
specifica ex art. 2932 c.c. della scrittura privata stipulata in GN il 7 gennaio 1988 dal marito (deceduto il 18.12.2010) e da Persona_3
, concernente il secondo piano più sottotetto del Parte_1
fabbricato di che trattasi.
Tale giudizio si è concluso con sentenza n. 294/2021, che non risulta che sia stata impugnata, con la quale tale scrittura privata è stata qualificata come mero preliminare di vendita e la domanda della (che in CP_5
quella sede non ha prospettato di essere subentrata nel “possesso” dell'immobile) è stata rigettata.
14 A ciò deve aggiungersi che nella scrittura non si fa riferimento alla consegna del bene e che, ad ogni modo, ha affermato più volte la Corte di cassazione che, nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si realizza un'anticipazione degli effetti traslativi, fondandosi la disponibilità conseguita dal promissario acquirente sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori, sicché la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile “ad usucapionem” ove non sia dimostrata una “interversio possessionis” nei modi previsti dall'art. 1141 c.c. (Cass. n. 20614 del 2025; Cass. n. 26892 del 2023; Cass.
n. 29594 del 2021; Cass. n. 24637 del 2016; Cass. n. 5211 del 2016).
La giurisprudenza di legittimità ha in specie precisato che “in un contratto ad effetti obbligatori, la traditio del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una interversio possessionis, mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso uti dominus, atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile ad usucapionem, previsto dall'art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto” (v., in motivazione, Cass. n.
11132 del 2022).
15 Ciò posto, nel caso in esame la disponibilità ultraventennale del bene, anche laddove fosse provata, avrebbe avuto luogo con la piena consapevolezza dei contraenti e della avente causa del che Per_3
l'effetto traslativo non si è ancora verificato, di talché la relazione con la cosa andrebbe comunque qualificata come semplice detenzione e non potrebbe costituire possesso utile ai fini dell'usucapione, non emergendo la modifica della detenzione in possesso.
§7. Atteso l'esito del giudizio, nei rapporti tra l'attore e i convenuti le spese di lite devono essere compensate (avendo l'attore richiesto la
“vittoria di spese e competenze di giudizio solo in caso di opposizione”).
Viceversa, l'interventrice volontaria, soccombente, deve essere condannata a rifondere all'istante le spese processuali, che si liquidano come da dispositivo, in conformità ai parametri previsti dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022 (ai valori minimi data la semplicità della controversia).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) accoglie la domanda proposta dall'attore e per l'effetto dichiara che lo stesso ha acquistato per usucapione gli immobili costituenti il piano terra ed il piano secondo (quest'ultimo, con annesso sottotetto) di un più vasto complesso edilizio ubicato nel Comune di GN
CA con ingressi dalle vie Garibaldi e Gaezza, censiti al Catasto
Urbano al foglio 16 del Comune di GN CA part. 1132, sub.
3, categoria C1, classe 4, superficie catastale di 49 mq. e rendita di
€574,04, e sub 5;
16 b) rigetta la domanda di usucapione proposta dall'interventrice volontaria;
c) compensa per intero le spese di lite tra attore e convenuti;
d) condanna a rifondere all'attore le spese Controparte_5
processuali, liquidate in complessivi €3.809,00, il tutto oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori di . Parte_1
Sentenza redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo Consolle del magistrato, in data 25/11/2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
17