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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/12/2025, n. 4350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4350 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del giudice unico dr.ssa Cristina
ON ha pronunziato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3655 del Ruolo Generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: lesione personale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pozzuoli Parte_1 C.F._1
(NA) alla Via Italia n. 3, presso lo studio dell'avv. Maria Luisa Aiello, che lo rappresenta e difende in virtù della procura in calce all'atto di citazione
Attori
CONTRO
(C.F. , in persona dei suoi legali rappresentanti pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Caserta, al Corso Trieste n. 116, presso lo studio dell'avv.
AR CH, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti per atto del Notaio dott. rep. n. 27274 Persona_1
Convenuta
E
domiciliato in Pollena Trocchia (NA), alla via Vasca Cozzolino n. 2 Controparte_2
Convenuto - Contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza fissata per il giorno 26.09.2025, le parti costituite discutevano la causa e precisavano le conclusioni con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., come indicato nel verbale telematico cui la presente sentenza è allegata.
1 PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Napoli Nord, e in persona del legale Controparte_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, esponendo: - che in data 23.12.2018, alle ore 14.10 circa, si trovava, quale conducente, a bordo della vettura tipo Jeep Cherokee tg. CD309ZK di sua proprietà, lungo la
SS 162 direzione Napoli;
- che, mentre era intento a uscire allo svincolo autostradale di Salerno ed aveva già impegnato la rampa di uscita nella corsia di destra, era stato violentemente tamponato da un'autovettura tipo Peugeot 207 di proprietà di , condotta da , tg. Controparte_2 Persona_2
DG039KC, assicurata con la polizza n. 277147599, che era sopraggiunta da Controparte_1 tergo a velocità non commisurata;
- che, a causa del violento impatto, il proprio veicolo aveva ruotato su se stesso di 180 gradi, urtando prima il respingente in plastica posto a protezione della cuspide dello svincolo e ponendosi poi sulla corsia di sinistra, allorquando era sopraggiunto il veicolo tipo
Fiat Punto tg. ES997VF, di proprietà di dalla stessa condotto, assicurato con Controparte_3 la polizza n. 266852235, che non aveva potuto evitare l'impatto; -che il proprio Controparte_1 veicolo, a seguito del sinistro, aveva riportato ingenti danni sia alla parte posteriore per effetto dell'urto diretto, sia alla parte anteriore per effetto dell'urto indiretto ed in particolare: porta, parafango, paraurti posteriore, porta anteriore destra, ammortizzatore, braccio avantreno, assale, impianto GPL, con altre deformazioni varie come da rilievi fotografici allegati;
- che in seguito all'incidente aveva altresì riportato lesioni personali, refertate dai sanitari del Pronto Soccorso del nosocomio ASL NA 1 Cardarelli, che gli avevano diagnosticato “policontuso con flc regione parietale”; - che, in seguito a visite specialistiche e di controllo, poteva essere dichiarato clinicamente guarito con postumi consistenti in “disturbo post-traumatico da stress in soggetto con pregresso trauma cranico maggiore con esiti cicatriziali di ferita lacero-contusa in regione parietale sinistra.
Persistente e definitiva ageusia e anosmia. Persistente e definitiva riduzione del campo visivo all'occhio sinistro. Turbe del ritmo sonno-veglia. Sindrome ansioso-depressiva”, quantificati nella misura del 20% quale danno biologico, oltre 30 giorni di I.T.T. e 30 giorni di I.T.P. al valore medio del 75%, 60 giorni di I.T.P. al valore medio del 50% ed ulteriori 60 giorni al valore medio del 25%, come da relazione di consulenza tecnica medico-legale redatta dalla dott.ssa Persona_3
- che sul luogo del sinistro era intervenuta una pattuglia della Polstrada di Napoli che aveva stilato
2 rapporto;
- che, invitata la quale Impresa Assicuratrice del veicolo tg. DG039KC, Controparte_1 questa aveva provveduto a rubricare il sinistro e a nominare i consulenti sia tecnici che medici per la valutazione dei danni e delle lesioni sofferte dall'istante; - che la aveva provveduto a Controparte_1 inviare prima offerta per il danno al veicolo tg.CD309ZK, di sua proprietà, per € 3.150,00 tramite
Banco BPM n. 8700584754-04, che era stata trattenuta in acconto sul maggiore avere;
- che la
[...]
aveva provveduto altresì a inviare offerta per le lesioni subite dall'istante nella misura Controparte_1 di € 9.000,00 tramite Banco BPM n. 8700762452-05, che pure era stata trattenuta in acconto sul maggiore avere;
- che la aveva valutato il danno biologico nella misura del 5%, Controparte_1 oltre a 5 giorni al valore del 100% di I.T.T., 20 giorni al 75%, 30 giorni al valore medio del 50% e 40 giorni al valore medio del 25%.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale: “- 1) accertare quanto descritto in premessa e, per
l'effetto, condannare i convenuti in solido alla differenza del risarcimento dei danni, in favore dell'istante, sig. sulla base della valutazione delle nuove Tabelle redatte dal Parte_1
Tribunale di Milano, riconosciute da codesto Ufficio Giudiziario, nella misura complessiva di €
54.470,00 di cui € 33.365,00 per 15 % di danno biologico per anni 40 di età, € 6.737,50 per giorni
25 di I.T.T.; giorni 10 di I.T.P. al valore medio del 75%; giorni 30 al valore medio del 50% di I.T.P.;
20 giorni al valore medio del 25% di I.T.P., € 13.367,50 per danno morale, pari ad un terzo del danno biologico e della temporanea, ed € 1.000,00 per spese mediche documentate e forfettarie, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo, oppure alla valutazione maggiore o minore che emergerà, in seguito all'espletanda C.T.U., dal prudente apprezzamento del
SI. Giudice adito;
- 2) condannare i convenuti in solido alla differenza del risarcimento dei danni, in favore dell'istante, sig. per il veicolo di sua proprietà nella misura di € Parte_1
12.405,50, quale differenza tra il preventivo meccanico per € 7.044,28 ed il preventivo per autocarrozzeria di per € 8.511,22 e la somma offerta dalla Controparte_4 Controparte_1 per € 3.150,00 trattenuta sdul maggiore aver;
. - 3) condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni per il noleggio di altro veicolo per 17 mesi per € 240,00 settimanali per un totale di €
6.720,00, nonché € 3.000,00 per deposito veicolo presso centro autorizzato come da fattura che si allega;
- 4) condannare i convenuti in solido alla rifusione delle spese ed onorari, con attribuzione ai sottoscritti procuratori, oltre I.V.A., C.A.P. e rimborso spese ex art. 15 T.F., per averne anticipato le spese e non riscosso i diritti e gli onorari.” (cfr. pag.
4-5 dell'atto di citazione)
Si costituiva in giudizio la in persona dei suoi legali rappresentanti pro Controparte_1 tempore, eccependo: - in via preliminare, l'avvenuta corresponsione della somma di €.3.150,00 per i danni materiali e di €.9.000,00 per le lesioni personali, a titolo di totale tacitazione, senza alcuna preventiva assunzione di responsabilità, motivo per cui null'altro era dovuto;
- la nullità dell'atto di
3 citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., per carenza degli elementi di fatto posti a fondamento della pretesa risarcitoria;
- l'erroneità della ricostruzione del sinistro fornita dall'attore, in quanto non provata e smentita dalle dichiarazioni rese dalla conducente , la quale aveva riferito Persona_2 che il veicolo Jeep sui cui viaggiava l'attore si era improvvisamente arrestato, rendendo inevitabile l'impatto; - l'inadempimento dell'onere probatorio in capo all'attore ex art. 2697 c.c., in ordine sia alla condotta colposa del conducente convenuto sia al nesso causale tra il sinistro e le lesioni lamentate;
- l'esorbitanza e l'inattendibilità delle richieste risarcitorie attoree, sia per danni materiali che per danni alla persona, in quanto non supportate da idonea documentazione probatoria;
- la congruità della liquidazione già effettuata per i danni materiali (€.3.150,00), calcolata sul valore commerciale del veicolo al netto del relitto, stante l'antieconomicità della riparazione, come da relazione tecnica GESA S.r.l.; - la carenza di valore probatorio dei preventivi di parte attrice, trattandosi di mere valutazioni unilaterali, non idonee a dimostrare l'effettivo danno economico subito;
- l'infondatezza della domanda relativa al danno da fermo tecnico, per le somme di €.6.720,00
(noleggio per 17 mesi) ed €.3.000,00 (deposito veicolo), poiché sproporzionate e prive di prova;
-
l'inattendibilità della perizia medico-legale prodotta dall'attore, trattandosi di elaborato di parte, privo di contraddittorio e inidoneo a provare il danno lamentato;
- l'insussistenza del nesso causale tra il sinistro e i disturbi psichici lamentati, alla luce delle relazioni dei consulenti di parte convenuta (Dott.
e Dott. ), i quali avevano evidenziato la natura soggettiva di alcuni sintomi e Per_4 Persona_5
l'incidenza di altri eventi di vita (divorzio, lutto, demansionamento) quali concause determinanti della condizione attorea;
- l'eccessività della richiesta di rimborso spese mediche, quantificata forfettariamente in €.1.000,00, a fronte di spese documentate pari ad appena €.600,00 circa, come da relazione del fiduciario medico della Compagnia.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “1. preliminarmente, dichiarare la nullità dell'atto introduttivo per violazione del combinato degli artt. 163 e 164 c.p.c.; 2. nel merito rigettare la domanda proposta da parte attrice in quanto infondata in diritto e non provata in fatto;
3. in via subordinata, graduare la responsabilità tra le parti in causa, riducendo proporzionalmente il risarcimento richiesto e comunque liquidarlo nei limiti del vero e del provato;
4. condannare parte attrice al pagamento di tutte le spese diritti ed onorari del presente giudizio.”(cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta)
Benchè ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva che rimaneva Controparte_2 contumace.
Esaminati gli atti, espletata la prova testimoniale nonché la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 20.07.2025 la causa veniva rinviata per la discussione e la decisione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.09.2025.
4 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , non costituitosi nel Controparte_2 presente giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione.
Sempre in via preliminare, va dato atto della legittimazione, attiva e passiva, delle parti, la quale si desume dalla documentazione prodotta in atti, nonchè dalla assenza di specifiche contestazioni al riguardo.
Va altresì dichiarata la validità dell'atto introduttivo atteso che il medesimo permette certamente di individuare gli elementi costitutivi della domanda proposta dall'attore nei confronti dei convenuti e che ha consentito alle parti di spiegare compiutamente tutte le loro difese.
Tanto premesso in rito, venendo al merito, si osserva quanto che la lettura degli atti di causa nonché delle dichiarazioni rese dai testi escussi, risulta provato il fatto storico dedotto in lite.
Invero, nel rapporto in atti della Polstrada, intervenuta sul posto nell'immediatezza dell'evento, si dava atto di quanto segue: “Dai rilievi effettuati sul posto, dai danni riportati ai veicoli
e dalle dichiarazioni rese dai coinvolti, l'evento infortunistico può essere così ricostruito: -il giorno
23 del mese di Dicembre verso le ore 14:10 la SI.ra alla guida dell'autovettura Peugeot CP_2
207 di colore nero tg. DG039KC (veicolo “C”) percorreva la SS162 DIR proveniente da Pomigliano con direzione Napoli. Giunta al km 2+100 all'intersezione tra la SS162DIR e lo svincolo Autostrade
A/1-A/3, lo imboccava e con la sua parte anteriore tamponava violentemente la parte posteriore del
Veicolo “B” JEEP Cherokee di colore grigio targata CD309ZK condotto dal SI. che Parte_1 proveniva anch'esso dalla SS162DIR da Pomigliano con direzione Autostrade e la precedeva sulla medesima corsia dello svincolo. Dopo l'urto il veicolo “C” terminava la marcia a circa 50 metri dal presunto punto d'urto (P.P.U.). Il veicolo “B” invece dopo l'urto, veniva sbalzato in avanti per poi effettuare una rotazione di 180 gradi, urtando prima il respingente in plastica posto a protezione della cuspide dello svincolo e poi contro il veicolo “A” una FIAT Punto di colore grigio targata
ES997VF condotta dalla SI.ra , la quale percorreva la SS162DIR proveniente da CP_3
Pomigliano con direzione Napoli. L'urto tra il veicolo “B” ed il veicolo “A” avveniva in corsia di sorpasso, nello specifico la collisione avveniva tra il lato posteriore destro (altezza asse posteriore) del veicolo “B” contro la parte anteriore del veicolo “A”. Il veicolo “A” era in posizione longitudinale in corsia di sorpasso con la parte anteriore rivolta nel rettilineo con direzione Napoli, invece, il veicolo “B” si fermava in posizione di quiete in posizione obliqua alla carreggiata, con la parte anteriore rivolta nel rettilineo ma al centro della carreggiata e precisamente in direzione
Pomigliano d'Arco intersecando il veicolo “A”. e venivano soccorsi Parte_1 CP_3
a mezzo 118 e trasportati in ambulanza presso i locali nosocomi, invece la veniva CP_2 accompagnata a casa dai genitori giunti sul posto.”
5 A ciò si aggiunga il referto di pronto soccorso dell' agli atti del Controparte_5 procedimento, dal quale emerge che il sig. effettuò l'accesso immediatamente dopo Parte_1
l'evento, a seguito di un sinistro stradale verificatosi alle ore 14:10 del 23 dicembre 2018 lungo la SS
162, km 2, direzione Napoli.
Depongono, poi, a favore della tesi attorea, le dichiarazioni rese dai testi escussi. Invero, il teste escusso all'udienza dell'08.03.2024, ha dichiarato: “sono amica della sorella di Testimone_1
che si chiama , con cui ho una frequentazione assidua da circa dieci anni, Parte_1 Per_6 tramite la quale ho conosciuto il fratello anche se non lo frequentavo;
sono a conoscenza Pt_1 dei fatti di causa per avervi assistito, trovandomi in macchina un paio di macchine indietro quella del;
il sinistro si verificò il 23.12.2018 alle ore 14.00 circa, sulla SS 162 poco prima Parte_1 dell'uscita per il Centro Direzionale, il era alla guida della sua Jeep Cherokee grigio Parte_1 metallizzato chiaro in direzione Napoli, nei pressi dello svincolo per Salerno. Io mi trovavo a circa un centinaio di metri in macchina con il marito di , che si chiama e guidava una Per_6 Persona_7
Atos, noi stavamo andando a pranzo della zia di che si trova a Napoli al Rione Amicizia, in Per_6 macchina eravamo solo noi due. Anche il si stava recando presso la stessa destinazione. Parte_1
Non ci eravamo accordati. Poco prima dell'incidente si era sentito con e si erano accorti che Per_7 stavano facendo la stessa strada. io avevo la visuale libera;
ricordo che una utilitaria nera, una
Peugeot di cui non ricordo il modello né il numero di targa, tamponò la macchina del . La Parte_1
Peugeot andava ad alta velocità e tamponò da tergo la Jeep, quasi infilandosi sotto a quest'ultima che era più alta. La Peugeot era guidata da una ragazza anche molto giovane;
a seguito dell'impatto la Jeep del ha fatto una inversione ad U invadendo l'opposta corsia da dove sopravveniva Parte_1 una Punto guidata da una signora che impattò contro frontalmente. L'impatto a mio avviso fu inevitabile;
la prima vettura la colpì da dietro mentre con la seconda vi fu un impatto frontale.
Riconosco la foto della seconda vettura;
furono chiamati i soccorsi, io e ci avvicinammo alla Per_7 macchina;
l'ambulanza arrivò dopo circa mezz'ora. Il aveva una ferita sulla testa / fronte Parte_1 sul lato sinistro e grondava sangue. Intervennero anche le autorità, non ricordo se carabinieri o polizia stradale;
non sono stata ascoltata dalle autorità intervenute né in quella occasione né successivamente;
la Jeep procedeva ad una velocità adeguata alle condizioni della strada mentre la macchina nera sfrecciava.”
Allo stesso modo, il teste , cognato dell'attore, escusso alla medesima udienza, Persona_7 ha a sua volta dichiato: “Sono a conoscenza dei fatti di causa per avervi assistito;
il sinistro si verificò il 23.12.2018 verso l'ora di pranzo, intorno alle ore 14:00, sulla statale 162 che porta verso il Centro
Direzionale di Napoli ed il si trovava alla guida della sua Jeep Cherokee, era in direzione Parte_1 verso Napoli, sulla corsia di destra;
io mi trovavo alla guida della mia vettura Atos Nera qualche
6 vettura indietro la sua e mi trovavo insieme a che è una amica di mia moglie. Noi Testimone_1 stavamo andando verso il centro, zona Capodichino. Io e la eravamo andati al Centro Tes_1 commerciale Campania per i regali e per la strada ho sentito il che stava tornando verso Parte_1 casa per andare a prendere suo figlio, stavamo andando tutti a casa di una zia di mia moglie, presso cui stava il figlio del;
io mi trovavo a qualche macchina, una o due di distanza, da quella Parte_1 del e vidi arrivare una Peugeot 307 nera che tamponò da dietro la Jeep proiettandola Parte_1 sulla opposta corsia sulla quale arrivò una Punto che non potè evitare l'impatto frontale;
la Peugeot era condotta da una ragazza giovane che sopraggiunse ad alta velocità; si, è vero, l'atra vettura era guidata da una donna;
ricordo che la Jeep impattò frontalmente con la seconda vettura anche se non mi concentrai sulla macchina ma su mio cognato che aveva una ferita al lato sinistro della testa da cui usciva copiosamente sangue;
sopraggiunsero dopo una mezz'ora l'autoambulanza e la polizia;
la Peugeot proveniva dalle mie spalle, mi superò a sinistra, facendo lo slalom;
il era Parte_1 frastornato e disse che non vedeva bene dall'occhio sinistro, tentammo di fargli mettere i piedi fuori ma non riusciva a farlo, ricordo che indossava la cintura di sicurezza. Io seguii l'ambulanza che lo portò al Cardarelli e ricordo che mio cognato mi diceva che non vedeva bene e non aveva olfatto."
Dalle testimonianze rese, dunque, si evince non solo la veridicità del fatto storico così come prospettato nel proprio atto di citazione dall'attore ma, altresì, la responsabilità esclusiva del conducente della Peugeot 307 di proprietà del CP_2
In materia, invero, deve ricordarsi che l'art.2054 c.c. stabilisce, ai primi due commi, che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o
a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Orbene, la presunzione normativa di partecipazione concorsuale di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nella produzione del sinistro risulta qui smentita e superata dalle risultanze dell'esame testimoniale dei testi i quali, con dichiarazione chiara, coerente e priva di contraddizioni hanno confermato la prospettazione attorea e hanno rappresentato l'assenza di compartecipazione del conducente della Jeep nella produzione dell'evento di danno.
Quanto precede – unitamente all'assenza di prova contraria, di cui erano onerati i convenuti – consente di ritenere superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c. Pertanto, il verificarsi del sinistro deve essere attribuito alla responsabilità esclusiva del conducente della Peugeot
307 di proprietà del CP_2
Per quanto concerne il “quantum debeatur”, dalla documentazione in atti e dall'espletata
Consulenza Tecnica d'Ufficio medico - legale espletata in corso di causa a firma del dott. CP_6
7 – la quale, essendo logicamente ed esaustivamente argomentata, è pienamente condivisa e fatta CP_7 propria dallo scrivente giudicante - , risulta come, a seguito dell'evento dannoso dedotto in lite,
l'attore abbia riportato lesioni personali consistenti in “Esiti di trauma cranico non Parte_1 commotivo con flc in regione parietale sinistra”, ritenuti compatibili con l'evento descritto in atti.
Non è stata invece ravvisata alcuna correlazione causale tra il sinistro e l'ageusia, l'anosmia, il deficit visivo e lo stato ansioso-depressivo allegati dall'attore. Con specifico riferimento al deficit visivo, le contestazioni sollevate alla CTU dall'attore non possono essere accolte, in quanto le argomentazioni del consulente appaiono pienamente convincenti e, peraltro, lo stesso CTU non avrebbe potuto tener conto della documentazione prodotta dalla parte attrice in data 27.03.2025, poiché tardivamente depositata. A tal proposito, giova rammentare che “In tema di consulenza tecnica d'ufficio,
l'acquisizione, ad opera del consulente, di documenti diretti a provare i fatti principali, dedotti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni, che è onere solo delle parti provare, è sanzionata da nullità relativa ex art. 157 c.p.c., rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, in assenza di tempestiva eccezione ex art. 157, comma 2, c.p.c., aveva rilevato d'ufficio la nullità della c.t.u., per avere il consulente acquisito, oltre i termini delle preclusioni istruttorie, nuova documentazione necessaria a provare fatti principali, che, pur dedotti tempestivamente dalle parti, non erano stati da queste tempestivamente provati).” (Cass. Sez. 3, 01/06/2022, n. 17916) Ed ancora
“A differenza di quanto disposto dall'art. 149 cod. proc. civ. per i giudizi in materia di invalidità pensionabile e in materia assistenziale, nelle controversie aventi per oggetto il riconoscimento della malattia da causa di servizio, e pertanto riguardanti una specifica infermità, sussiste l'esigenza dell'identità del fatto materiale denunziato con il fatto oggetto del giudizio, sicché non è possibile dare ingresso ad infermità sopravvenute nel corso del procedimento, dovendo restare immutato
l'oggetto della domanda lungo il suo iter amministrativo e giudiziale. È invece consentita una diversa qualificazione medica del fatto, data dal consulente tecnico d'ufficio ovvero dal giudice.” (Cass., Sez.
L, Sentenza n. 7959 del 01/06/2002 (Rv. 554805 - 01))
In conclusione, dunque, correttamente il CTU ha ritenuto spettanti all'attore il 2% di danno biologico, n. 20 giorni di Invalidità Temporanea Parziale al 75%, n. 40 giorni di Invalidità
Temporanea Parziale al 50% e n. 60 giorni di Invalidità Temporanea Parziale al 25%.
Pertanto, in applicazione dei parametri stabiliti dall'art. 139 del D. lgs n. 209/2005, tenuto conto dei coefficienti di invalidità permanente e temporanea indicati dal consulente nonché dell'età del all'epoca del sinistro (anni 40), il danno non patrimoniale da costui subito in Parte_1 conseguenza dell'evento lesivo è quantificabile in complessivi €.4.610,56 di cui €.1.801,56 a titolo di danno da invalidità permanente ed €.2.809,00 a titolo di danno biologico temporaneo di
8 cui €.842,70 per Invalidità Temporanea Parziale al 75%, € 1.123,60 per Invalidità Temporanea
Parziale al 50% ed €.842,70 per Invalidità Temporanea Parziale al 25%.
A tale somma, infine, vanno aggiunte le spese mediche sostenute e documentate per un importo complessivo di €.409,86 come da documentazione allegata.
Null'altro va riconosciuto, infine, sub specie di danno non patrimoniale.
Invero, nulla può essere riconosciuto alla vittima dell'incidente per l'invocato danno morale, non essendo documentata né altrimenti emersa dagli atti di causa una specifica e particolare sofferenza soggettiva o una rilevante e perdurante incidenza dei postumi su specifici aspetti dinamico-relazionali personali (art. 138, comma 3, d.lgs. 209/2005 cit.). È affermazione consolidata in giurisprudenza che, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari sempre che tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (cfr. tra le tante
Cass., Sez. 6 – 3 ordinanza n. 5865 del 04/03/2021 e Sez. 3, sentenza n. 21532 del 27/07/2021 e n.
28988 del 11/11/2019).
Nella specie, l'attore non ha né specificamente allegato né offerto prova alcuna sul punto, motivo per cui deve ritenersi non sussistente il danno morale.
In conclusione, dalla sommatoria delle voci che precedono si determina in €.5.020,42 la cifra da riconoscere all'attore per i danni fisici da esso subiti.
Relativamente ai danni asseritamente riportati al veicolo di proprietà dell'istante, deve osservarsi come non sia stata fornita alcuna prova circa la loro effettiva consistenza. I soli preventivi prodotti, infatti, non possono ritenersi idonei a fondare la richiesta risarcitoria, trattandosi di mere stime prive di qualsiasi riscontro oggettivo. Né, in mancanza di una perizia tecnica di parte, sarebbe stato possibile disporre una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare e quantificare i danni che si assumono derivati dal sinistro.
Parimenti priva di fondamento è la domanda avente ad oggetto il preteso rimborso delle spese di noleggio di un'autovettura sostitutiva, posto che la sola produzione del contratto non è sufficiente a dimostrare l'effettivo sostenimento della spesa, difettando qualsiasi prova dell'avvenuto pagamento dei relativi canoni.
Quanto, infine, alla voce di danno da fermo tecnico, anch'esso richiesto dall'attore, giova rammentare che “il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa" ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un
9 mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo.” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27389 del 19/09/2022): dal ché non avendo l'attore fornito alcuna prova in merito, tale domanda non può trovare accoglimento.
Orbene, così effettuata la corretta liquidazione dei danni, tenuto conto dei pregiudizi effettivamente patiti dalla vittima del sinistro, devono ritenersi senz'altro pienamente satisfattive le somme corrisposte in via stragiudiziale dalla compagnia convenuta, mediante assegno Banco BPM
n. 8700584754-04 di €.3.150,00 per i danni al veicolo di proprietà dell'istante (in questa sede non riconosciuti) e mediante assegno Banco BPM n. 8700762452-05 di €.9.000,00 per le lesioni subite dallo stesso (e dunque in misura superiore rispetto a quella riconosciuta in questa sede), entrambi trattenuti dall'attore a titolo di acconto sul maggior avere.
Pertanto, parte attrice risulta aver già percepito un trattamento risarcitorio non solo integralmente satisfattivo, ma persino superiore a quanto dovuto in concreto.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, null'altro deve essergli qui riconosciuto e le domande avanzate nel presente giudizio vanno rigettate.
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, considerato il valore della domanda nello scaglione tra euro 52.000,01 ed euro
260.000.00, secondo i criteri ed i valori medi di cui al D.M. 10.03.2014 n.55, recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022,
(ad eccezione della fase decisionale, svoltasi in forma semplificata, rispetto alla quale vanno applicati i c.d. minimi) tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
In applicazione del medesimo principio della soccombenza sono definitivamente poste a carico di parte attrice le spese di C.T.U, come quantificate in via anticipata in corso di causa e poi liquidate con separato decreto in atti.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
P. Q. M.
10 Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede pronunziando ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.:
1) DICHIARA la contumacia di;
Controparte_2
2) RIGETTA le domande;
3) CONDANNA al pagamento in favore della in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, delle spese di giudizio, che si liquidano €.11.977,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote;
4) NULLA per le spese nei confronti del contumace;
5) PONE definitivamente a carico di le spese relative alla disposta Consulenza Parte_1
Tecnica d'Ufficio, come provvisoriamente anticipate in corso di causa e poi definitivamente liquidate come da separato decreto in atti.
Così deciso in Aversa il 09.12.2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina ON)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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