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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1025/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI IO, Relatore
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2977/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Comune di Ladispoli - Piazza Giovanni Falcone N. 1 00055 Ladispoli RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2844/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 1 e pubblicata il 03/03/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230144098376000 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230144098376000 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 587/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2844/1/2025 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso presentato da Resistente_1, avverso la cartella di pagamento, con la quale la Agenzia della Riscossione, per conto del Comune di LADISPOLI, richiedeva il pagamento di IMU e TASI relative all'anno di imposta 2017.
In primo grado, la ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate-Riscossione Direzione Provinciale Roma sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando fondate le eccezioni proposte dalla ricorrente, accoglieva il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune di LADISPOLI, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione Direzione Provinciale Roma.
Si è costituita Resistente_1 chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Resistente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe sostenendo di aver diritto all'esenzione.
Il giudice di primo grado ha ritenuto fondata la tesi della contribuente ed ha accolto il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune di Ladispoli, che era rimasto contumace in primo grado, lamentando violazione e falsa applicazione di legge.
Dagli atti emerge che Resistente_1 è cittadina italiana rientrata dalla Libia in occasione degli eventi del luglio 1970, quando subì la confisca di tutti i suoi beni In Libia e fu espulsa dal paese.
In base alla legge numero 16 del 1980 ha ricevuto un indennizzo dallo Stato italiano ed è divenuta proprietaria di un immobile sito alla Indirizzo_1 del Comune di Ladispoli, che è stato acquistato con gli indennizzi ricevuti.
In ordine a tali beni la normativa italiana, a seguito della legge interpretativa numero 98 del 1994, ha stabilito “la esenzione generale presente e futura” dalle imposte locali sui beni acquistati con l'indennizzo ricevuto dallo Stato.
Il principio è stato confermato da precedenti sentenze della Corte di giustizia tributaria che ha riconosciuto l'esenzione sul predetto immobile.
Tali sentenze producono l'effetto del giudicato esterno.
Conseguentemente l'appello deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese del grado.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI IO, Relatore
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2977/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Comune di Ladispoli - Piazza Giovanni Falcone N. 1 00055 Ladispoli RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2844/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 1 e pubblicata il 03/03/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230144098376000 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230144098376000 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 587/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2844/1/2025 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso presentato da Resistente_1, avverso la cartella di pagamento, con la quale la Agenzia della Riscossione, per conto del Comune di LADISPOLI, richiedeva il pagamento di IMU e TASI relative all'anno di imposta 2017.
In primo grado, la ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate-Riscossione Direzione Provinciale Roma sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando fondate le eccezioni proposte dalla ricorrente, accoglieva il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune di LADISPOLI, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione Direzione Provinciale Roma.
Si è costituita Resistente_1 chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Resistente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe sostenendo di aver diritto all'esenzione.
Il giudice di primo grado ha ritenuto fondata la tesi della contribuente ed ha accolto il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune di Ladispoli, che era rimasto contumace in primo grado, lamentando violazione e falsa applicazione di legge.
Dagli atti emerge che Resistente_1 è cittadina italiana rientrata dalla Libia in occasione degli eventi del luglio 1970, quando subì la confisca di tutti i suoi beni In Libia e fu espulsa dal paese.
In base alla legge numero 16 del 1980 ha ricevuto un indennizzo dallo Stato italiano ed è divenuta proprietaria di un immobile sito alla Indirizzo_1 del Comune di Ladispoli, che è stato acquistato con gli indennizzi ricevuti.
In ordine a tali beni la normativa italiana, a seguito della legge interpretativa numero 98 del 1994, ha stabilito “la esenzione generale presente e futura” dalle imposte locali sui beni acquistati con l'indennizzo ricevuto dallo Stato.
Il principio è stato confermato da precedenti sentenze della Corte di giustizia tributaria che ha riconosciuto l'esenzione sul predetto immobile.
Tali sentenze producono l'effetto del giudicato esterno.
Conseguentemente l'appello deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese del grado.