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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 28/10/2025, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI IB TI
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 826/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. LATASSA NAZZARENO Parte_1 ricorrente
E
rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2 maggio 2019, parte ricorrente proponeva opposizione avverso la cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Sant'Onofrio per l'anno 2017, per complessive 52 giornate di lavoro.
1 2. Esponeva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola di dal 1° luglio 2017 al 31 agosto 2017, e di avere pertanto diritto al Controparte_2 riconoscimento dell'iscrizione per le suddette giornate.
3. Si costituiva l' eccependo, in via preliminare, la decadenza dal diritto di proporre CP_1 ricorso giudiziario, rilevando che la cancellazione della ricorrente dall'elenco nominativo dei braccianti agricoli del Comune di sant'Onofrio relativo all'anno 2017 era stata disposta con il provvedimento di variazione trimestrale 2018, pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto nel periodo dal 15 al 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 38, comma 4, della legge 15 luglio 2011, n. 111.
4. Il ricorso, depositato il 2 maggio 2019, risultava quindi proposto oltre il termine decadenziale di 120 giorni decorrente dalla data di pubblicazione.
*****
5. L'eccezione è fondata.
6. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 38, comma 1, della legge n. 111 del 2011, il ricorso giudiziario avverso i provvedimenti adottati dagli enti previdenziali deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di comunicazione o pubblicazione dell'atto impugnato.
7. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha costantemente affermato che la pubblicazione sul sito internet dell' , prevista dall'art. 38, comma 4, della citata CP_1 legge n. 111/2011, costituisce a tutti gli effetti modalità legale di conoscenza del provvedimento di variazione o cancellazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, idonea a far decorrere il termine di decadenza per la proposizione del ricorso giudiziario (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 30570/2019; Cass. n. 14402/2020; Cass. n.
24317/2021; Cass. n. 3645/2022).
8. Nel caso di specie, il provvedimento di cancellazione è stato pubblicato sul sito dell' dal 15 al 31 dicembre 2018, e pertanto il termine di 120 giorni per proporre CP_1 ricorso decorreva dal 31 dicembre 2018, scadendo il 30 aprile 2019.
9. Poiché il ricorso è stato depositato il 2 maggio 2019, esso risulta proposto oltre il termine perentorio previsto dalla legge, con conseguente intervenuta decadenza.
2 10. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 47, comma 5, del D.P.R. n. 639/1970.
11. Le spese di lite, considerata la natura della controversia e l'esito del giudizio, possono essere compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
contro , così provvede:
[...] CP_1
1. Dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in sede di trattazione scritta, 29/10/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 826/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. LATASSA NAZZARENO Parte_1 ricorrente
E
rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2 maggio 2019, parte ricorrente proponeva opposizione avverso la cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Sant'Onofrio per l'anno 2017, per complessive 52 giornate di lavoro.
1 2. Esponeva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola di dal 1° luglio 2017 al 31 agosto 2017, e di avere pertanto diritto al Controparte_2 riconoscimento dell'iscrizione per le suddette giornate.
3. Si costituiva l' eccependo, in via preliminare, la decadenza dal diritto di proporre CP_1 ricorso giudiziario, rilevando che la cancellazione della ricorrente dall'elenco nominativo dei braccianti agricoli del Comune di sant'Onofrio relativo all'anno 2017 era stata disposta con il provvedimento di variazione trimestrale 2018, pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto nel periodo dal 15 al 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 38, comma 4, della legge 15 luglio 2011, n. 111.
4. Il ricorso, depositato il 2 maggio 2019, risultava quindi proposto oltre il termine decadenziale di 120 giorni decorrente dalla data di pubblicazione.
*****
5. L'eccezione è fondata.
6. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 38, comma 1, della legge n. 111 del 2011, il ricorso giudiziario avverso i provvedimenti adottati dagli enti previdenziali deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di comunicazione o pubblicazione dell'atto impugnato.
7. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha costantemente affermato che la pubblicazione sul sito internet dell' , prevista dall'art. 38, comma 4, della citata CP_1 legge n. 111/2011, costituisce a tutti gli effetti modalità legale di conoscenza del provvedimento di variazione o cancellazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, idonea a far decorrere il termine di decadenza per la proposizione del ricorso giudiziario (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 30570/2019; Cass. n. 14402/2020; Cass. n.
24317/2021; Cass. n. 3645/2022).
8. Nel caso di specie, il provvedimento di cancellazione è stato pubblicato sul sito dell' dal 15 al 31 dicembre 2018, e pertanto il termine di 120 giorni per proporre CP_1 ricorso decorreva dal 31 dicembre 2018, scadendo il 30 aprile 2019.
9. Poiché il ricorso è stato depositato il 2 maggio 2019, esso risulta proposto oltre il termine perentorio previsto dalla legge, con conseguente intervenuta decadenza.
2 10. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 47, comma 5, del D.P.R. n. 639/1970.
11. Le spese di lite, considerata la natura della controversia e l'esito del giudizio, possono essere compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
contro , così provvede:
[...] CP_1
1. Dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in sede di trattazione scritta, 29/10/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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