TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/11/2025, n. 2938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2938 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. n° 246/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 6 novembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Giovanni SCHIAVONE - Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Francesco BIANCO - Convenuto –
OGGETTO: “INDENNIZZO PER INFORTUNIO SUL LAVORO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato l'11 gennaio 2022 la parte ricorrente chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n°
1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla erogazione delle prestazioni economiche (costituzione di una rendita ovvero indennizzo in capitale), a seguito di un infortunio sul lavoro avvenuto in data 6 febbraio 2020
(inutilmente richieste in sede amministrativa) e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del relativo importo nell'ammontare CP_1 previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
In particolare, parte ricorrente deduceva che, nel corso della propria attività lavorativa, era caduto accidentalmente mentre saliva le scale recando sulle spalle del materiale, procurandosi gravi lesioni.
Si costituiva l' e sosteneva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1
1 Sentenza R.G. n° 246/22 chiedendone il rigetto, deducendo in particolare la mancanza della causa violenta.
Nel corso del giudizio, escussi alcuni testi, è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO
2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
La domanda è parzialmente fondata e, conseguentemente, deve essere accolta, limitatamente a quanto di ragione.
Quanto alla configurabilità dell'evento quale infortunio sul lavoro, occorre ovviamente richiamare il disposto di cui all'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124, secondo il quale: «L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni».
Sulla questione relativa alla individuazione della “causa violenta”, in particolare, devono rassegnarsi i seguenti condivisibili principî di diritto:
✓ “In materia di infortuni sul lavoro la causa violenta - fatto genetico indispensabile dell'infortunio - può consistere anche in uno sforzo che, pur se non straordinario o eccezionale, sia diretto a vincere una resistenza propria della prestazione o dell'ambiente di lavoro. Né il ruolo causale dell'attività lavorativa è escluso da una preesistente condizione patologica del lavoratore, la quale, anzi, può rilevare in senso contrario, in quanto può rendere più gravose e rischiose attività solitamente non pericolose e giustificare il nesso tra l'attività lavorativa e l'infortunio. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, attribuendo l'evento ad una preesistente condizione patologica, aveva escluso l'incidenza causale dell'attività lavorativa in occasione della rottura del tendine
2 Sentenza R.G. n° 246/22 estensore del pollice del lavoratore, avvenuta mentre questi stava estendendo tale dito per aprire le forbici usate per la potatura, solo sulla base della presunta modestia dello sforzo compiuto per aprire le lame)”
(CASS. 9 SETTEMBRE 2003 N° 13184); Pt_2
✓ “In tema di infortuni sul lavoro, affinché un evento lesivo possa configurarsi come "causa violenta", quale prevista dall'art. 2 del d.P.R. 3 giugno 1965, n. 1124 per l'indennizzabilità, è sufficiente che la lesione si verifichi in un brevissimo arco temporale a seguito dell'atto lavorativo, mentre non è necessario che questo sia costituito da uno sforzo, potendo avere intensità e peso non maggiori di ciò che è normalmente necessario per lo svolgimento del lavoro, ed in tal modo esaurirsi anche in un'azione che non esuli dalle condizioni abituali e tipiche delle mansioni alle quali il lavoratore è addetto. Si esige, altresì che tra attività lavorativa e lesione sussista non solo connessione causale (per cui la prima, pur estesa ad attività preliminari o propedeutiche, determina la seconda), bensì una contiguità nel tempo e nello spazio, normativamente espressa con il riferimento alla occasione di lavoro” (sic CASS. LAV. 25 AGOSTO 2003 N°
12476);
✓ “In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta, richiesta dall'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 per
l'indennizzabilità dell'infortunio, può riscontrarsi anche in relazione allo sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, purché lo sforzo stesso, ancorché non eccezionale ed abnorme, si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell'infortunio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto lo sforzo del lavoratore infortunato abnorme rispetto a quello richiesto nell'esplicazione del normale atto lavorativo, senza considerare adeguatamente la compatibilità tra tale sforzo e la causa del decesso del lavoratore, avvenuto per morte cardiaca, e senza
3 Sentenza R.G. n° 246/22 motivare sulla ritenuta irrilevanza delle manifestazioni dolorose al torace ed agli arti superiori nei giorni precedenti al decesso)” (CASS. 30 Pt_2
DICEMBRE 2009 N° 27831);
✓ “L'indennizzabilità dell'infortunio subito dall'assicurato sussiste anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative, a nulla rilevando l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto. Conseguentemente l'occasione di lavoro, di cui all'art. 2
d.P.R. n. 1124 del 1965, è configurabile anche nel caso di incidente occorso durante la deambulazione all'interno del luogo di lavoro.
(Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza che, pur ammettendo l'estensione dell'occasione di lavoro anche in relazione agli eventi collegati in modo mediato e indiretto all'attività lavorativa, aveva ignorato che il rischio improprio comprendeva tutte le condotte connesse in modo strumentale all'attività lavorativa, ivi compresi gli spostamenti all'interno dell'azienda, come era accaduto nel caso di specie in cui la lavoratrice si era infortunata nel mentre saliva le scale per recarsi negli uffici siti al primo piano del luogo di lavoro)” (CASS. LAV. 4 AGOSTO
2005 N° 16417; in senso conforme, si vedano anche, ex plurimis, CASS.
LAV. 28 LUGLIO 2004 N° 14287, 21 APRILE 2004 N° 7633 e 11 FEBBRAIO 2002 N°
1944).
°°°°°°°°°°°°°°°°
Ed allora, facendo applicazione al caso di specie di siffatti condivisibili arresti ermeneutici, opina questo giudice che le modalità dell'evento, come sopra descritte, in quanto sostanzialmente confermate dalle deposizioni testimoniali acquisite, comportino la concreta configurabilità della “causa violenta”, con conseguente indennizzabilità degli effetti dell'infortunio.
4 Sentenza R.G. n° 246/22 Del resto, in ordine agli aspetti medico-legali, l'espletata consulenza tecnica ha consentito di asseverare che - a seguito dell'evento infortunistico de quo, così qualificato anche dall'ausiliario (in ragione della compatibilità della accertata lesione con l'evento sì come denunciato) - alla parte ricorrente sono residuati postumi che determinano una menomazione, sulla base delle tabelle ex D. Lgs. n° 38/00, comprensive degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto, nella misura del
6%, con decorrenza dalla data della denuncia.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza: tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Va infatti richiamato il consolidato principio di diritto (cfr. CASS. 9 Pt_2
GENNAIO 2025 N° 529 e 26 GENNAIO 2023 N° 2446) in forza del Parte_3 quale: «Il Giudice di merito può aderire al parere del consulente tecnico
d'ufficio, senza necessità di esporne in modo specifico le ragioni della manifestata condivisione;
l'accettazione del parere delinea, pur sempre, il percorso logico della decisione e ne costituisce un'adeguata motivazione, non suscettibile, in quanto tale, di censure in sede di legittimità. Il richiamo dell'elaborato implica, infatti, una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. nr. 15147 del 2018; in motivazione, Cass. nr. 800 del 2021). Peraltro, si è pure affermato (tra le più recenti, Cass. nr. 3126 del 2021) che al fine di assolvere
l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di merito non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere
5 Sentenza R.G. n° 246/22 implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.
Il mancato esame di tesi difensive non integra il vizio di cui all'art. 132, comma
4, cod.proc.civ., dovendosi considerare le stesse implicitamente disattese
(Cass. nr. 27402 del 2018; Cass. nr. 26184 del 2019)».
Risulta infatti essere stata garantita alle parti la possibilità di muovere critiche puntuali e dettagliate, così consentendo al giudice, in sede di trattazione della causa successiva al deposito della relazione definitiva, di disporre di un elaborato tecnico già frutto del contraddittorio tra le parti e il consulente, non essendo peraltro state evidenziate contestazioni difensive diverse da quelle eventualmente già indirizzate al CTU e da questi già esaustivamente esaminate (cfr. CASS. SS.UU. 21 FEBBRAIO 2022 N° 5624).
°°°°°°°°°°°°°°°°
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge (6%, essendo l'infortunio pacificamente successivo al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex
D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8 Pt_2
OTTOBRE 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D.
Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura e con la decorrenza precisate infra in dispositivo, di talché l' CP_1 deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta. Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 - sì è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia della attività istruttoria in concreto svolta (invero tale da non presentare
6 Sentenza R.G. n° 246/22 specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano Parte_4
N° 13452 e N° 949 (quanto alla
[...] Parte_5 applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla
L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del sei per cento dalla data di denuncia dell'infortunio, condanna l' al pagamento del CP_1 relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese e CP_1 competenze del giudizio, che liquida complessivamente in €.1.300,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Giovanni SCHIAVONE, dichiaratosi anticipatario;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 10 novembre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7 Sentenza R.G. n° 246/22
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 6 novembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Giovanni SCHIAVONE - Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Francesco BIANCO - Convenuto –
OGGETTO: “INDENNIZZO PER INFORTUNIO SUL LAVORO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato l'11 gennaio 2022 la parte ricorrente chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n°
1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla erogazione delle prestazioni economiche (costituzione di una rendita ovvero indennizzo in capitale), a seguito di un infortunio sul lavoro avvenuto in data 6 febbraio 2020
(inutilmente richieste in sede amministrativa) e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del relativo importo nell'ammontare CP_1 previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
In particolare, parte ricorrente deduceva che, nel corso della propria attività lavorativa, era caduto accidentalmente mentre saliva le scale recando sulle spalle del materiale, procurandosi gravi lesioni.
Si costituiva l' e sosteneva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1
1 Sentenza R.G. n° 246/22 chiedendone il rigetto, deducendo in particolare la mancanza della causa violenta.
Nel corso del giudizio, escussi alcuni testi, è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO
2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
La domanda è parzialmente fondata e, conseguentemente, deve essere accolta, limitatamente a quanto di ragione.
Quanto alla configurabilità dell'evento quale infortunio sul lavoro, occorre ovviamente richiamare il disposto di cui all'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124, secondo il quale: «L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni».
Sulla questione relativa alla individuazione della “causa violenta”, in particolare, devono rassegnarsi i seguenti condivisibili principî di diritto:
✓ “In materia di infortuni sul lavoro la causa violenta - fatto genetico indispensabile dell'infortunio - può consistere anche in uno sforzo che, pur se non straordinario o eccezionale, sia diretto a vincere una resistenza propria della prestazione o dell'ambiente di lavoro. Né il ruolo causale dell'attività lavorativa è escluso da una preesistente condizione patologica del lavoratore, la quale, anzi, può rilevare in senso contrario, in quanto può rendere più gravose e rischiose attività solitamente non pericolose e giustificare il nesso tra l'attività lavorativa e l'infortunio. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, attribuendo l'evento ad una preesistente condizione patologica, aveva escluso l'incidenza causale dell'attività lavorativa in occasione della rottura del tendine
2 Sentenza R.G. n° 246/22 estensore del pollice del lavoratore, avvenuta mentre questi stava estendendo tale dito per aprire le forbici usate per la potatura, solo sulla base della presunta modestia dello sforzo compiuto per aprire le lame)”
(CASS. 9 SETTEMBRE 2003 N° 13184); Pt_2
✓ “In tema di infortuni sul lavoro, affinché un evento lesivo possa configurarsi come "causa violenta", quale prevista dall'art. 2 del d.P.R. 3 giugno 1965, n. 1124 per l'indennizzabilità, è sufficiente che la lesione si verifichi in un brevissimo arco temporale a seguito dell'atto lavorativo, mentre non è necessario che questo sia costituito da uno sforzo, potendo avere intensità e peso non maggiori di ciò che è normalmente necessario per lo svolgimento del lavoro, ed in tal modo esaurirsi anche in un'azione che non esuli dalle condizioni abituali e tipiche delle mansioni alle quali il lavoratore è addetto. Si esige, altresì che tra attività lavorativa e lesione sussista non solo connessione causale (per cui la prima, pur estesa ad attività preliminari o propedeutiche, determina la seconda), bensì una contiguità nel tempo e nello spazio, normativamente espressa con il riferimento alla occasione di lavoro” (sic CASS. LAV. 25 AGOSTO 2003 N°
12476);
✓ “In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta, richiesta dall'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 per
l'indennizzabilità dell'infortunio, può riscontrarsi anche in relazione allo sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, purché lo sforzo stesso, ancorché non eccezionale ed abnorme, si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell'infortunio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto lo sforzo del lavoratore infortunato abnorme rispetto a quello richiesto nell'esplicazione del normale atto lavorativo, senza considerare adeguatamente la compatibilità tra tale sforzo e la causa del decesso del lavoratore, avvenuto per morte cardiaca, e senza
3 Sentenza R.G. n° 246/22 motivare sulla ritenuta irrilevanza delle manifestazioni dolorose al torace ed agli arti superiori nei giorni precedenti al decesso)” (CASS. 30 Pt_2
DICEMBRE 2009 N° 27831);
✓ “L'indennizzabilità dell'infortunio subito dall'assicurato sussiste anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative, a nulla rilevando l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto. Conseguentemente l'occasione di lavoro, di cui all'art. 2
d.P.R. n. 1124 del 1965, è configurabile anche nel caso di incidente occorso durante la deambulazione all'interno del luogo di lavoro.
(Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza che, pur ammettendo l'estensione dell'occasione di lavoro anche in relazione agli eventi collegati in modo mediato e indiretto all'attività lavorativa, aveva ignorato che il rischio improprio comprendeva tutte le condotte connesse in modo strumentale all'attività lavorativa, ivi compresi gli spostamenti all'interno dell'azienda, come era accaduto nel caso di specie in cui la lavoratrice si era infortunata nel mentre saliva le scale per recarsi negli uffici siti al primo piano del luogo di lavoro)” (CASS. LAV. 4 AGOSTO
2005 N° 16417; in senso conforme, si vedano anche, ex plurimis, CASS.
LAV. 28 LUGLIO 2004 N° 14287, 21 APRILE 2004 N° 7633 e 11 FEBBRAIO 2002 N°
1944).
°°°°°°°°°°°°°°°°
Ed allora, facendo applicazione al caso di specie di siffatti condivisibili arresti ermeneutici, opina questo giudice che le modalità dell'evento, come sopra descritte, in quanto sostanzialmente confermate dalle deposizioni testimoniali acquisite, comportino la concreta configurabilità della “causa violenta”, con conseguente indennizzabilità degli effetti dell'infortunio.
4 Sentenza R.G. n° 246/22 Del resto, in ordine agli aspetti medico-legali, l'espletata consulenza tecnica ha consentito di asseverare che - a seguito dell'evento infortunistico de quo, così qualificato anche dall'ausiliario (in ragione della compatibilità della accertata lesione con l'evento sì come denunciato) - alla parte ricorrente sono residuati postumi che determinano una menomazione, sulla base delle tabelle ex D. Lgs. n° 38/00, comprensive degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto, nella misura del
6%, con decorrenza dalla data della denuncia.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza: tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Va infatti richiamato il consolidato principio di diritto (cfr. CASS. 9 Pt_2
GENNAIO 2025 N° 529 e 26 GENNAIO 2023 N° 2446) in forza del Parte_3 quale: «Il Giudice di merito può aderire al parere del consulente tecnico
d'ufficio, senza necessità di esporne in modo specifico le ragioni della manifestata condivisione;
l'accettazione del parere delinea, pur sempre, il percorso logico della decisione e ne costituisce un'adeguata motivazione, non suscettibile, in quanto tale, di censure in sede di legittimità. Il richiamo dell'elaborato implica, infatti, una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. nr. 15147 del 2018; in motivazione, Cass. nr. 800 del 2021). Peraltro, si è pure affermato (tra le più recenti, Cass. nr. 3126 del 2021) che al fine di assolvere
l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di merito non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere
5 Sentenza R.G. n° 246/22 implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.
Il mancato esame di tesi difensive non integra il vizio di cui all'art. 132, comma
4, cod.proc.civ., dovendosi considerare le stesse implicitamente disattese
(Cass. nr. 27402 del 2018; Cass. nr. 26184 del 2019)».
Risulta infatti essere stata garantita alle parti la possibilità di muovere critiche puntuali e dettagliate, così consentendo al giudice, in sede di trattazione della causa successiva al deposito della relazione definitiva, di disporre di un elaborato tecnico già frutto del contraddittorio tra le parti e il consulente, non essendo peraltro state evidenziate contestazioni difensive diverse da quelle eventualmente già indirizzate al CTU e da questi già esaustivamente esaminate (cfr. CASS. SS.UU. 21 FEBBRAIO 2022 N° 5624).
°°°°°°°°°°°°°°°°
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge (6%, essendo l'infortunio pacificamente successivo al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex
D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8 Pt_2
OTTOBRE 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D.
Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura e con la decorrenza precisate infra in dispositivo, di talché l' CP_1 deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta. Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 - sì è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia della attività istruttoria in concreto svolta (invero tale da non presentare
6 Sentenza R.G. n° 246/22 specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano Parte_4
N° 13452 e N° 949 (quanto alla
[...] Parte_5 applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla
L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del sei per cento dalla data di denuncia dell'infortunio, condanna l' al pagamento del CP_1 relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese e CP_1 competenze del giudizio, che liquida complessivamente in €.1.300,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Giovanni SCHIAVONE, dichiaratosi anticipatario;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 10 novembre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7 Sentenza R.G. n° 246/22