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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 26/07/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 298/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ai sensi degli artt. 281terdecies e 281sexies, comma 3, c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 298 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Carlo Rossi ed Ettore Parte_1 C.F._1
Ridolfi, elettivamente domiciliato in Pescara, alla Via Rigopiano n. 133, presso lo studio dei difensori,
- Ricorrente
(C.F. ), rappresentata dalla (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del procuratore speciale p.t., con il patrocinio dell'avv. Antonello Bisceglia, P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Cosenza, alla via Pomponio Leto n. 5, presso lo studio del difensore,
- Resistente
Oggetto: azione risarcitoria
Conclusioni: all'udienza dell'8 maggio 2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la rappresentando di aver ricevuto dalla Parte_1 Controparte_1 predetta società una intimazione di pagamento per l'importo di 40.703,32 euro, notificatagli in data 5 marzo 2024, a cui si era accompagnata anche una segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca
d'Italia. Detto credito si rivelava tuttavia inesistente, tanto che la stessa società, in data 12 aprile 2024, comunicava di aver esaminato con più attenzione la posizione del e dichiarava di non avere più Pt_1 pagina 1 di 5 nulla a pretendere in relazione agli importi intimati, senza provvedere, tuttavia, alla cancellazione della effettuata segnalazione.
Tanto premesso, il ricorrente ha avanzato richiesta di risarcimento dei danni patiti in conseguenza della condotta tenuta dalla società convenuta, posto che, a causa della ricezione dell'intimazione di pagamento, era incorso in uno stato d'ansia che lo aveva costretto a recarsi il giorno successivo in
Pronto Soccorso, dove gli veniva diagnosticato un “disturbo da stress, ovvero un dolore toracico di tipo oppressivo, con vertigini”. Nello specifico, il ricorrente lamentava un danno biologico temporaneo, in quanto per tre giorni era stato affetto da temporanea incapacità nello svolgimento delle attività quotidiane. Inoltre, il ricorrente ha rappresentato di aver continuato a soffrire di disturbi ansiosi almeno sino al 12 aprile 2024, data in cui parte resistente comunicava la rinuncia alla pretesa creditoria.
Pertanto, il ricorrente ha conclusivamente richiesto di accertare l'illegittimità della condotta della e, conseguentemente, in via istruttoria, di accogliere la richiesta di una CTU Controparte_1 percipiente, in grado di quantificare l'entità del danno biologico occorso all'attore, con condanna di al pagamento di un risarcimento pari a 3.000,00 euro a titolo di danno morale ed Controparte_1 esistenziale, anche sulla base dell'art. 1226 c.c. Inoltre, il ricorrente ha formulato istanza perché venisse disposta la cancellazione della segnalazione presente presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, con pagamento, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., di 100,00 euro da corrispondersi giornalmente, nel caso di mancata esecuzione spontanea della cancellazione, a partire dai 10 giorni successivi alla notifica del provvedimento.
2. Si è costituita in giudizio rappresentata dalla chiedendo il Controparte_1 Controparte_2
rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che non suffragata da prove;
inoltre, parte resistente ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di cancellazione della segnalazione presso la Centrale Rischi, essendo in fase di perfezionamento la già avanzata richiesta.
3. Eccepita la tardività della costituzione della parte resistente, all'udienza dell'8 maggio 2025 il ricorrente ha dato atto e documentato la sopravvenuta cancellazione della segnalazione a sofferenza presente presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, chiedendo quindi di dichiarare cessata la materia del contendere e di attendere alla regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Per il resto le parti hanno concluso come da verbale in atti e, all'esito dell'udienza, la causa è stata presa in decisione con riserva per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3,
c.p.c.
pagina 2 di 5 4. In disparte le eccezioni sollevate dal ricorrente in ordine alla costituzione della società convenuta, la domanda deve essere rigettata stante il mancato assolvimento, da parte del ricorrente, dell'onere probatorio circa i danni asseritamente patiti dal in conseguenza della condotta tenuta dalla Pt_1
resistente nei termini sopra riportati.
Invero, al riguardo, l'odierno ricorrente si è limitato alla produzione del referto del Pronto Soccorso dell'ospedale di Lanciano del 6 marzo 2024, dove si era recato soltanto il giorno successivo alla ricezione della raccomandata inviatagli dalla società resistente, in cui, peraltro, diversamente da quanto dedotto in sede di ricorso, nella sezione relativa alla “Diagnosi” è riportato “Procedura non eseguita per altre ragioni. Abbandona il PS prima della visita medica”. Difatti, è nella sezione del “Triage”, redatta essenzialmente sulla scorta della sintomatologia riferita dal paziente (tenuto conto anche della tempistica del referto medico in discorso, relativo all'arco temporale ricompreso tra le ore 17:40 e le ore 21:15 del 6 marzo 2024), che è riportata unicamente la dicitura “Alterazioni del ritmo ...
Cardiopalmo dalle ore 02.00. Dolore toracico di tipo oppressivo. Eseguito ECG e CP_3 visualizzato dalla DO , desumendosi, in ogni caso, dal referto la sussistenza di “parametri Per_1 vitali” che appaiono sostanzialmente nella norma, come registrati sia poco dopo l'ingresso al Pronto
Soccorso (ore 17:40) sia in occasione di una successiva rilevazione (ore 19:41).
L'ulteriore documentazione medica prodotta dal ricorrente risale al 7 novembre 2024, data nella quale il eseguiva una tomoscintigrafia cerebrale presso l'ospedale di Teramo, allegata alla Pt_1
memoria depositata in data 24 marzo 2025 in quanto sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
All'esito di tale accertamento diagnostico veniva riscontrato un “deficit neurorecettoriale dopaminergico presinaptico (…)”, rispetto al quale non risulta tuttavia apprezzabile alcuna correlazione rispetto all'evento dell'avvenuta ricezione dell'ingiunzione di pagamento da parte della convenuta, in assenza di specifiche allegazioni sul punto da parte del ricorrente, vieppiù in considerazione dell'esteso lasso temporale intercorso (l'accertamento medico essendo stato eseguito a distanza di mesi rispetto a detto evento) e dei diversi fattori che possono aver implicato l'insorgenza di detta patologia (tra cui anche l'età anagrafica).
Le considerazioni che precedono giustificano anche il mancato accoglimento delle richieste istruttorie articolate dal ricorrente (stante anche la genericità ed il carattere valutativo dei capitoli relativi alla prova testimoniale richiesta) e dell'istanza attorea di disporre una CTU medico-legale, stante la natura esplorativa della stessa per quanto sopra osservato in punto di allegazioni e produzione documentali di parte ricorrente relativamente ai danni asseritamente patiti. Invero, come precisato dai giudici di legittimità, la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia
pagina 3 di 5 incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., e pensare di poter rimettere
l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (cfr. Cass., sez. III, 6 dicembre
2019, n. 31886). Ciò anche con riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio cosiddetta “percipiente”, che può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, demandandosi al consulente l'accertamento di determinate situazioni di fatto, giacché, anche in siffatta ipotesi, è necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti (così, tra le altre,
Cass., sez. III, 26 novembre 2007, n. 24620).
Da ultimo, si reputa sia da rilevare e dichiarare la cessazione della materia del contendere quanto alle domande del ricorrente relative alla cancellazione della segnalazione a sofferenza presso la
Centrale Rischi della Banca d'Italia, stante quanto dedotto e documentato dallo stesso ricorrente all'udienza dell'8 maggio 2025 (al cui verbale si rinvia) circa la sopravvenuta cancellazione di detta segnalazione, risalente al febbraio 2025, dunque in data successiva alla proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio.
5. Quanto alle spese di lite, si osserva che alla statuizione di cessazione della materia del contendere, per quanto sopra esposto, accede la liquidazione delle spese del giudizio in ossequio al criterio della soccombenza virtuale. Tanto impone, ai fini della regolazione delle spese, un vaglio prognostico sull'astratta fondatezza dei motivi addotti, onde individuare la parte che, omettendo la considerazione del fatto sopravvenuto, sarebbe stata dichiarata soccombente e sulla quale far gravare, in concreto, il carico delle spese di lite, in ossequio al principio di causalità, individuabile, nel caso di specie, nella società resistente, stante l'erronea segnalazione a sofferenza del Tuttavia, in considerazione dei Pt_1
complessivi esiti dell'intera vicenda processuale, segnata anche dalla soccombenza della parte ricorrente relativamente alla proposta domanda risarcitoria, si reputa che sussistano giuste ragioni per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 298 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
pagina 4 di 5 - rigetta la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente e dichiara la cessazione della Parte_1
materia del contendere nei termini di cui in motivazione;
- spese compensate.
Lanciano, 25 luglio 2025
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ai sensi degli artt. 281terdecies e 281sexies, comma 3, c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 298 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Carlo Rossi ed Ettore Parte_1 C.F._1
Ridolfi, elettivamente domiciliato in Pescara, alla Via Rigopiano n. 133, presso lo studio dei difensori,
- Ricorrente
(C.F. ), rappresentata dalla (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del procuratore speciale p.t., con il patrocinio dell'avv. Antonello Bisceglia, P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Cosenza, alla via Pomponio Leto n. 5, presso lo studio del difensore,
- Resistente
Oggetto: azione risarcitoria
Conclusioni: all'udienza dell'8 maggio 2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la rappresentando di aver ricevuto dalla Parte_1 Controparte_1 predetta società una intimazione di pagamento per l'importo di 40.703,32 euro, notificatagli in data 5 marzo 2024, a cui si era accompagnata anche una segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca
d'Italia. Detto credito si rivelava tuttavia inesistente, tanto che la stessa società, in data 12 aprile 2024, comunicava di aver esaminato con più attenzione la posizione del e dichiarava di non avere più Pt_1 pagina 1 di 5 nulla a pretendere in relazione agli importi intimati, senza provvedere, tuttavia, alla cancellazione della effettuata segnalazione.
Tanto premesso, il ricorrente ha avanzato richiesta di risarcimento dei danni patiti in conseguenza della condotta tenuta dalla società convenuta, posto che, a causa della ricezione dell'intimazione di pagamento, era incorso in uno stato d'ansia che lo aveva costretto a recarsi il giorno successivo in
Pronto Soccorso, dove gli veniva diagnosticato un “disturbo da stress, ovvero un dolore toracico di tipo oppressivo, con vertigini”. Nello specifico, il ricorrente lamentava un danno biologico temporaneo, in quanto per tre giorni era stato affetto da temporanea incapacità nello svolgimento delle attività quotidiane. Inoltre, il ricorrente ha rappresentato di aver continuato a soffrire di disturbi ansiosi almeno sino al 12 aprile 2024, data in cui parte resistente comunicava la rinuncia alla pretesa creditoria.
Pertanto, il ricorrente ha conclusivamente richiesto di accertare l'illegittimità della condotta della e, conseguentemente, in via istruttoria, di accogliere la richiesta di una CTU Controparte_1 percipiente, in grado di quantificare l'entità del danno biologico occorso all'attore, con condanna di al pagamento di un risarcimento pari a 3.000,00 euro a titolo di danno morale ed Controparte_1 esistenziale, anche sulla base dell'art. 1226 c.c. Inoltre, il ricorrente ha formulato istanza perché venisse disposta la cancellazione della segnalazione presente presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, con pagamento, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., di 100,00 euro da corrispondersi giornalmente, nel caso di mancata esecuzione spontanea della cancellazione, a partire dai 10 giorni successivi alla notifica del provvedimento.
2. Si è costituita in giudizio rappresentata dalla chiedendo il Controparte_1 Controparte_2
rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che non suffragata da prove;
inoltre, parte resistente ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di cancellazione della segnalazione presso la Centrale Rischi, essendo in fase di perfezionamento la già avanzata richiesta.
3. Eccepita la tardività della costituzione della parte resistente, all'udienza dell'8 maggio 2025 il ricorrente ha dato atto e documentato la sopravvenuta cancellazione della segnalazione a sofferenza presente presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, chiedendo quindi di dichiarare cessata la materia del contendere e di attendere alla regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Per il resto le parti hanno concluso come da verbale in atti e, all'esito dell'udienza, la causa è stata presa in decisione con riserva per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3,
c.p.c.
pagina 2 di 5 4. In disparte le eccezioni sollevate dal ricorrente in ordine alla costituzione della società convenuta, la domanda deve essere rigettata stante il mancato assolvimento, da parte del ricorrente, dell'onere probatorio circa i danni asseritamente patiti dal in conseguenza della condotta tenuta dalla Pt_1
resistente nei termini sopra riportati.
Invero, al riguardo, l'odierno ricorrente si è limitato alla produzione del referto del Pronto Soccorso dell'ospedale di Lanciano del 6 marzo 2024, dove si era recato soltanto il giorno successivo alla ricezione della raccomandata inviatagli dalla società resistente, in cui, peraltro, diversamente da quanto dedotto in sede di ricorso, nella sezione relativa alla “Diagnosi” è riportato “Procedura non eseguita per altre ragioni. Abbandona il PS prima della visita medica”. Difatti, è nella sezione del “Triage”, redatta essenzialmente sulla scorta della sintomatologia riferita dal paziente (tenuto conto anche della tempistica del referto medico in discorso, relativo all'arco temporale ricompreso tra le ore 17:40 e le ore 21:15 del 6 marzo 2024), che è riportata unicamente la dicitura “Alterazioni del ritmo ...
Cardiopalmo dalle ore 02.00. Dolore toracico di tipo oppressivo. Eseguito ECG e CP_3 visualizzato dalla DO , desumendosi, in ogni caso, dal referto la sussistenza di “parametri Per_1 vitali” che appaiono sostanzialmente nella norma, come registrati sia poco dopo l'ingresso al Pronto
Soccorso (ore 17:40) sia in occasione di una successiva rilevazione (ore 19:41).
L'ulteriore documentazione medica prodotta dal ricorrente risale al 7 novembre 2024, data nella quale il eseguiva una tomoscintigrafia cerebrale presso l'ospedale di Teramo, allegata alla Pt_1
memoria depositata in data 24 marzo 2025 in quanto sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
All'esito di tale accertamento diagnostico veniva riscontrato un “deficit neurorecettoriale dopaminergico presinaptico (…)”, rispetto al quale non risulta tuttavia apprezzabile alcuna correlazione rispetto all'evento dell'avvenuta ricezione dell'ingiunzione di pagamento da parte della convenuta, in assenza di specifiche allegazioni sul punto da parte del ricorrente, vieppiù in considerazione dell'esteso lasso temporale intercorso (l'accertamento medico essendo stato eseguito a distanza di mesi rispetto a detto evento) e dei diversi fattori che possono aver implicato l'insorgenza di detta patologia (tra cui anche l'età anagrafica).
Le considerazioni che precedono giustificano anche il mancato accoglimento delle richieste istruttorie articolate dal ricorrente (stante anche la genericità ed il carattere valutativo dei capitoli relativi alla prova testimoniale richiesta) e dell'istanza attorea di disporre una CTU medico-legale, stante la natura esplorativa della stessa per quanto sopra osservato in punto di allegazioni e produzione documentali di parte ricorrente relativamente ai danni asseritamente patiti. Invero, come precisato dai giudici di legittimità, la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia
pagina 3 di 5 incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., e pensare di poter rimettere
l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (cfr. Cass., sez. III, 6 dicembre
2019, n. 31886). Ciò anche con riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio cosiddetta “percipiente”, che può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, demandandosi al consulente l'accertamento di determinate situazioni di fatto, giacché, anche in siffatta ipotesi, è necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti (così, tra le altre,
Cass., sez. III, 26 novembre 2007, n. 24620).
Da ultimo, si reputa sia da rilevare e dichiarare la cessazione della materia del contendere quanto alle domande del ricorrente relative alla cancellazione della segnalazione a sofferenza presso la
Centrale Rischi della Banca d'Italia, stante quanto dedotto e documentato dallo stesso ricorrente all'udienza dell'8 maggio 2025 (al cui verbale si rinvia) circa la sopravvenuta cancellazione di detta segnalazione, risalente al febbraio 2025, dunque in data successiva alla proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio.
5. Quanto alle spese di lite, si osserva che alla statuizione di cessazione della materia del contendere, per quanto sopra esposto, accede la liquidazione delle spese del giudizio in ossequio al criterio della soccombenza virtuale. Tanto impone, ai fini della regolazione delle spese, un vaglio prognostico sull'astratta fondatezza dei motivi addotti, onde individuare la parte che, omettendo la considerazione del fatto sopravvenuto, sarebbe stata dichiarata soccombente e sulla quale far gravare, in concreto, il carico delle spese di lite, in ossequio al principio di causalità, individuabile, nel caso di specie, nella società resistente, stante l'erronea segnalazione a sofferenza del Tuttavia, in considerazione dei Pt_1
complessivi esiti dell'intera vicenda processuale, segnata anche dalla soccombenza della parte ricorrente relativamente alla proposta domanda risarcitoria, si reputa che sussistano giuste ragioni per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 298 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
pagina 4 di 5 - rigetta la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente e dichiara la cessazione della Parte_1
materia del contendere nei termini di cui in motivazione;
- spese compensate.
Lanciano, 25 luglio 2025
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
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