CASS
Sentenza 8 novembre 2023
Sentenza 8 novembre 2023
Massime • 1
In tema di regime penitenziario differenziato speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., nei casi di impossibilità o gravissima difficoltà di uno dei congiunti del condannato ad effettuare i colloqui in presenza, deve essere consentito non solo a quest'ultimo ma anche agli altri familiari di partecipare, nei limiti previsti dall'art. 37 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 e salvo che non ricorrano specifiche cause ostative alla fruizione congiunta, al colloquio a mezzo di collegamento audiovisivo a distanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2023, n. 50469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50469 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2023 |
Testo completo
[CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 50469-26 18 DIC 2023 ми By REPUBBLICA ITALIANA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - CARLO ZAZA Sent. n. sez. 1411/2023 CC 08/11/2023- RO CA TIZIANO AS R.G.N. 30223/2023 UC IS RE OS NO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GI SE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere UC IS;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Assunta Cocomello, la quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. А RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, quale giudice del rinvio a seguito dell'annullamento della propria precedente decisione, ha accolto parzialmente il reclamo proposto dal DAP avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva autorizzato OR SE, detenuto in esecuzione pena e sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis comma 2 ord. pen., ad effettuare i colloqui mensili con i propri familiari in video-collegamento anziché in presenza, consentendo l'accesso a tale modalità esclusivamente per quelli da effettuare con la moglie, in quanto la stessa è risultata affetta da patologie che ne ostacolano il trasferimento dal luogo di residenza a quello di detenzione del OR. In tal senso il Tribunale ha sostanzialmente ribadito il contenuto della precedente decisione, la quale era stata annullata in sede rescindente, limitatamente alla negazione agli altri familiari del detenuto della possibilità di svolgere i colloqui con le modalità indicate in precedenza, in ragione della mancata valutazione della proroga fino al 31 dicembre 2022, ad opera dell'art. 16 I. n. 15/2022, della speciale normativa emanata per arginare l'emergenza pandemica da Covid-19, in forza della quale il legislatore ha ammesso i detenuti ai video-colloqui in sostituzione di quelli in presenza.
2. Avverso l'ordinanza ricorre il OR deducendo violazione di legge. In proposito lamenta il ricorrente che il Tribunale avrebbe omesso di considerare come sin dall'istanza originariamente accolta dal Magistrato di sorveglianza era stata prospettata la difficoltà per i familiari di raggiungere il luogo di detenzione del proprio congiunto a causa della scarsa frequenza dei collegamenti con quello in cui gli stessi risiedono. Non di meno la limitazione dei video-colloqui esclusivamente a quelli con la moglie sostanzialmente si tradurrebbe nell'impossibilità per il OR di usufruire dei colloqui con i propri figli e nipoti, avendo egli diritto ad un solo colloquio mensile, in presenza o a distanza che sia. Inoltre il provvedimento impugnato nemmeno avrebbe considerato che la moglie del OR, per effettuare la video-chiamata, comunque deve recarsi presso l'istituto penitenziario di Reggio Calabria, necessitando a tal fine, a causa delle accertate patologie di cui soffre, di essere accompagnata da almeno uno dei propri familiari, al quale, sebbene titolato a svolgere i colloqui, sarebbe irragionevolmente escluso dalla possibilità di partecipare al collegamento. Del tutto immotivata risulterebbe dunque l'ordinanza impugnata in merito alle ragioni di esclusione degli altri soggetti titolati, non avendo il Tribunale evidenziato le ragioni di 1 pubblica sicurezza, di ordine pubblico o di prevenzione e protezione he giustificherebbero la limitazione stabilita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Non è in discussione la motivazione fornita dal Tribunale in risposta al vincolo posto in sede rescindente, atteso che, al momento della decisione del giudice del rinvio, erano oramai venute meno le limitazioni all'effettuazione da parte dei detenuti in presenza dei colloqui con i propri familiari introdotte dalla normativa dettata per l'emergenza pandemica. E ciò in quanto il giudice deve provvedere sul reclamo sulla base della situazione esistente al momento della decisione, tenendo conto, dunque, anche di elementi sopravvenuti dopo la presentazione dell'originaria richiesta ed anche dopo la decisione del magistrato di sorveglianza (Sez.1, n. 10316 del 30.1.2020, Foriglio, Rv. 278691; Sez. 1, n. 21336 del 22.6.2020, Barranca, Rv. 279394). Va peraltro evidenziato come lo stesso giudice del rinvio non abbia compiutamente tenuto conto dei motivi posti alla base dell'originaria istanza proposta dal OR in riferimento alla richiesta di consentire la sostituzione dei colloqui in presenza con quelli da svolgere mediante collegamento audiovisivo non solo con la moglie, ma anche con gli altri familiari, nonché delle stesse conseguenze derivanti dalla decisione di ammettere solo la prima a tale modalità di contatto visivo con il detenuto.
3. In proposito è anzitutto opportuno ricordare che un consolidato orientamento giurisprudenziale qualifica i colloqui visivi come un fondamentale diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimento di relazioni con i più stretti congiunti, riconosciuto da numerose disposizioni dell'ordinamento penitenziario, quali gli artt. 28 ord. pen., secondo cui «particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare, o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie»; 18, comma 3, che riconosce particolare favore (...) ai colloqui con i familiari»; 1, comma 6, e 15 Ord. pen. (i quali collocano i colloqui nel trattamento, attribuendo loro rilevanza anche ai fini dell'attività di recupero e rieducazione del condannato); 61, comma 1, lett. a), e 73, comma 3, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, il quale contempla il mantenimento del diritto ai colloqui con i familiari anche in caso di sottoposizione del detenuto alla sanzione disciplinare dell'isolamento con esclusione dalle attività in comune (cfr. Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, in motivazione;
Sez. 1, n. 47326 del 29/11/2011, Panaro, Rv. 251419; Sez. 1, n. 33032 del 18/4/2011, Solazzo, Rv. 250819; Sez. 1, n. 2 27344 del 28/5/2003, Emmanuello, Rv. 225011; Sez. 1, n. 22573 del 15/5/2002, Valenti, Rv. 221623; Sez. 1, n. 21291 del 3/5/2002, Floridia, Rv. 221688).
3.1 Peraltro trattasi di un diritto che presenta un saldo radicamento sul piano costituzionale (cfr. gli artt. 29, 30 e 31 Cost. posti a tutela della famiglia e dei suoi componenti) e convenzionale (v. l'art. 8, Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il quale stabilisce che «ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare...», sicché le limitazioni all'esercizio di tale diritto devono essere previste dalla legge e devono essere giustificate da esigenze di pubblica sicurezza, di ordine pubblico e prevenzione dei reati, di protezione della salute, dei diritti e delle libertà altrui).
3.2 Ne consegue che il diritto ai colloqui è pacificamente riconosciuto anche ai ristretti sottoposti al regime differenziato dell'art. 41-bis Ord. pen., ai quali, pure, si applicano disposizioni restrittive in relazione al numero dei colloqui e alle relative modalità di svolgimento, senza che però possa impedirsi al detenuto di accedervi. Così, l'art. 41- bis Ord. pen. prevede, al comma 2-quater, lett. b), che esso sia svolto in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti e che in caso di mancata effettuazione di colloqui personali, possa essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto, solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di 10 minuti sottoposto, comunque, a registrazione. Dunque, come già per i detenuti ordinari, anche per quelli sottoposti al regime differenziato, la legge penitenziaria e il relativo regolamento di esecuzione stabiliscono che i contatti con i familiari si realizzino secondo due modalità fondamentali: in presenza degli interlocutori o con il mezzo del telefono.
3.3 Non di meno, a fronte dell'evoluzione tecnologica che ha consentito nuove forme di comunicazioni a distanza mediante collegamenti audiovisivi, la giurisprudenza di legittimità ha iniziato a riconoscere la possibilità di svolgere i colloqui ricorrendo alle c.d. "videochiamate" con riferimento all'ipotesi in cui anche il familiare con il quale gli stessi debbano essere effettuati risulti a sua volta detenuto (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262417). Pur in presenza di decisioni di segno contrario (v. Sez. 1, n. 16557 del 22/03/2019, Rv. 275669), si è così progressivamente cristallizzato un orientamento sufficientemente consolidato che ha generalizzato tale modalità di comunicazione del detenuto, estendendola anche ai detenuti sottoposti a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen. In tal senso si è dunque affermato che anche quest'ultimo può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima - difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza mediante forme di comunicazione 3 audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41-bis. (Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221; Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Seccia, Rv. 279577; Sez. 1, n. 39828 del 20/09/2022, Li Bergolis, Rv. 283652).
3.4 Orientamento che è stato recepito dall'Amministrazione Penitenziaria che, ribadendo la natura sostitutiva dei colloqui in presenza di quelli effettuati mediante videochiamate, ha emanato la circolare DAP del 29 gennaio 2019, n. 0031246U, dettando in proposito apposite linee-guida rivolte a tutte le direzioni degli istituti penitenziari. Da ultimo anche la legislazione emanata per fronteggiare l'emergenza pandemica (d.l. 10 maggio 2020, n. 29) ha riconosciuto la possibilità per i condannati di esercitare il diritto ai colloqui anche attraverso la possibilità di tenere comunicazioni a distanza. Disciplina questa che, seppur temporalmente circoscritta, non ha comunque parimenti distinto tra i detenuti cui è riferibile e che, dunque, deve essere ritenuta applicabile anche al caso di coloro che siano assoggettati al regime penitenziario differenziato.
4. Adeguandosi al citato indirizzo giurisprudenziale e rilevando come invece siano venuti meno i presupposti di operatività della normativa emergenziale, il giudice del rinvio ha dunque confermato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza nella parte in cui ha ammesso il OR a intrattenere con la moglie colloqui sostitutivi di quelli in presenza mediante collegamento audiovisivo a distanza, ma lo ha invece riformato in riferimento all'estensione di tale facoltà agli altri familiari, escludendo che per questi ultimi sussistano le medesime condizioni ostative, ravvisate in riferimento alla prima, alla fruizione dei colloqui in presenza.
4.1 Il Tribunale non ha però fatto buon governo dei principi giurisprudenziali illustrati in precedenza. Infatti i limiti posti da questa Corte alla sostituzione dei colloqui a distanza devono essere interpretati in funzione di un corretto bilanciamento tra le esigenze proprie del regime differenziato cui il condannato è sottoposto e quella di garantire l'effettività del diritto alla conservazione dei legami familiari attraverso la fruizione dei colloqui. Posto che il suddetto regime prevede già una maggiore compressione, rispetto a quello ordinario, all'esercizio di tale diritto, è necessario che la facoltà che la sua fruizione mediante l'accesso al collegamento audiovisivo non si traduca di fatto in ulteriori restrizioni della sua potenziale estensione, a meno che non sussistano concrete e non altrimenti gestibili esigenze di ordine e sicurezza che le rendano necessarie, in accordo con quanto stabilito dalla giurisprudenza costituzionale e da quella di legittimità in ordine alla necessità che le misure derogatorie del regime ordinario non assumo un significato puramente ed ingiustificatamente afflittivo, invece 4 non riconducibile alla funzione attribuita dalla legge alle medesime (Corte cost. n. 351 del 1996; Corte cost. n. 376 del 1997; Corte cost. n. 97 del 2020; nel medesimo senso nella giurisprudenza di legittimità v. ex multis Sez. 1, n. 43436 del 29/5/2019, Gallucci, non massimata).
4.2 In tal senso è allora evidente che, potendo il OR effettuare ai sensi dell'art. 41- bis comma 2-quater lett. b) ord. pen. solo un colloquio al mese, la limitazione della possibilità di svolgerlo a distanza solo con il coniuge, invece di costituire una modalità per agevolare la conservazione dei rapporti familiari finalità che è alla base dell'affermazione dei principi giurisprudenziali illustrati in precedenza finisce per - tradursi in un ostacolo al mantenimento di tali rapporti, costringendo il condannato a scegliere ogni mese se comunicare a distanza con la moglie ovvero in presenza con gli altri congiunti, mentre qualora la prima non fosse impedita a recarsi presso il luogo di detenzione del marito, questi potrebbe ogni mese usufruire di un colloquio con tutti i propri familiari, ancorchè nei limiti di numero fissati in via generale dall'art. 37 d.P.R. n. 230 del 2000. 4.3 L'impossibilità o la grave difficoltà di uno dei congiunti del condannato sottoposto a regime differenziato ad effettuare i colloqui in presenza deve dunque ritenersi ragione sufficiente per consentire non solo a quello impedito, ma anche agli altri familiari di partecipare al collegamento audiovisivo a distanza, sempre, ovviamente, nei limiti previsti dal succitato art. 37 e salvo che non ricorrano specifiche cause ostative alla fruizione congiunta di tale modalità di esecuzione colloquio. Cause che, però, devono attenere alle ragioni che hanno determinato la sottoposizione del condannato al regime detentivo speciale ed in riferimento alla cui sussistenza il giudice deve fornire adeguata motivazione.
5. Il provvedimento impugnato deve conseguentemente essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari, il quale si atterrà ai principi di diritto affermati da questa Corte.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari. Così deciso 8/11/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente CA RE AR AZ 5
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Assunta Cocomello, la quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. А RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, quale giudice del rinvio a seguito dell'annullamento della propria precedente decisione, ha accolto parzialmente il reclamo proposto dal DAP avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva autorizzato OR SE, detenuto in esecuzione pena e sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis comma 2 ord. pen., ad effettuare i colloqui mensili con i propri familiari in video-collegamento anziché in presenza, consentendo l'accesso a tale modalità esclusivamente per quelli da effettuare con la moglie, in quanto la stessa è risultata affetta da patologie che ne ostacolano il trasferimento dal luogo di residenza a quello di detenzione del OR. In tal senso il Tribunale ha sostanzialmente ribadito il contenuto della precedente decisione, la quale era stata annullata in sede rescindente, limitatamente alla negazione agli altri familiari del detenuto della possibilità di svolgere i colloqui con le modalità indicate in precedenza, in ragione della mancata valutazione della proroga fino al 31 dicembre 2022, ad opera dell'art. 16 I. n. 15/2022, della speciale normativa emanata per arginare l'emergenza pandemica da Covid-19, in forza della quale il legislatore ha ammesso i detenuti ai video-colloqui in sostituzione di quelli in presenza.
2. Avverso l'ordinanza ricorre il OR deducendo violazione di legge. In proposito lamenta il ricorrente che il Tribunale avrebbe omesso di considerare come sin dall'istanza originariamente accolta dal Magistrato di sorveglianza era stata prospettata la difficoltà per i familiari di raggiungere il luogo di detenzione del proprio congiunto a causa della scarsa frequenza dei collegamenti con quello in cui gli stessi risiedono. Non di meno la limitazione dei video-colloqui esclusivamente a quelli con la moglie sostanzialmente si tradurrebbe nell'impossibilità per il OR di usufruire dei colloqui con i propri figli e nipoti, avendo egli diritto ad un solo colloquio mensile, in presenza o a distanza che sia. Inoltre il provvedimento impugnato nemmeno avrebbe considerato che la moglie del OR, per effettuare la video-chiamata, comunque deve recarsi presso l'istituto penitenziario di Reggio Calabria, necessitando a tal fine, a causa delle accertate patologie di cui soffre, di essere accompagnata da almeno uno dei propri familiari, al quale, sebbene titolato a svolgere i colloqui, sarebbe irragionevolmente escluso dalla possibilità di partecipare al collegamento. Del tutto immotivata risulterebbe dunque l'ordinanza impugnata in merito alle ragioni di esclusione degli altri soggetti titolati, non avendo il Tribunale evidenziato le ragioni di 1 pubblica sicurezza, di ordine pubblico o di prevenzione e protezione he giustificherebbero la limitazione stabilita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Non è in discussione la motivazione fornita dal Tribunale in risposta al vincolo posto in sede rescindente, atteso che, al momento della decisione del giudice del rinvio, erano oramai venute meno le limitazioni all'effettuazione da parte dei detenuti in presenza dei colloqui con i propri familiari introdotte dalla normativa dettata per l'emergenza pandemica. E ciò in quanto il giudice deve provvedere sul reclamo sulla base della situazione esistente al momento della decisione, tenendo conto, dunque, anche di elementi sopravvenuti dopo la presentazione dell'originaria richiesta ed anche dopo la decisione del magistrato di sorveglianza (Sez.1, n. 10316 del 30.1.2020, Foriglio, Rv. 278691; Sez. 1, n. 21336 del 22.6.2020, Barranca, Rv. 279394). Va peraltro evidenziato come lo stesso giudice del rinvio non abbia compiutamente tenuto conto dei motivi posti alla base dell'originaria istanza proposta dal OR in riferimento alla richiesta di consentire la sostituzione dei colloqui in presenza con quelli da svolgere mediante collegamento audiovisivo non solo con la moglie, ma anche con gli altri familiari, nonché delle stesse conseguenze derivanti dalla decisione di ammettere solo la prima a tale modalità di contatto visivo con il detenuto.
3. In proposito è anzitutto opportuno ricordare che un consolidato orientamento giurisprudenziale qualifica i colloqui visivi come un fondamentale diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimento di relazioni con i più stretti congiunti, riconosciuto da numerose disposizioni dell'ordinamento penitenziario, quali gli artt. 28 ord. pen., secondo cui «particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare, o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie»; 18, comma 3, che riconosce particolare favore (...) ai colloqui con i familiari»; 1, comma 6, e 15 Ord. pen. (i quali collocano i colloqui nel trattamento, attribuendo loro rilevanza anche ai fini dell'attività di recupero e rieducazione del condannato); 61, comma 1, lett. a), e 73, comma 3, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, il quale contempla il mantenimento del diritto ai colloqui con i familiari anche in caso di sottoposizione del detenuto alla sanzione disciplinare dell'isolamento con esclusione dalle attività in comune (cfr. Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, in motivazione;
Sez. 1, n. 47326 del 29/11/2011, Panaro, Rv. 251419; Sez. 1, n. 33032 del 18/4/2011, Solazzo, Rv. 250819; Sez. 1, n. 2 27344 del 28/5/2003, Emmanuello, Rv. 225011; Sez. 1, n. 22573 del 15/5/2002, Valenti, Rv. 221623; Sez. 1, n. 21291 del 3/5/2002, Floridia, Rv. 221688).
3.1 Peraltro trattasi di un diritto che presenta un saldo radicamento sul piano costituzionale (cfr. gli artt. 29, 30 e 31 Cost. posti a tutela della famiglia e dei suoi componenti) e convenzionale (v. l'art. 8, Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il quale stabilisce che «ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare...», sicché le limitazioni all'esercizio di tale diritto devono essere previste dalla legge e devono essere giustificate da esigenze di pubblica sicurezza, di ordine pubblico e prevenzione dei reati, di protezione della salute, dei diritti e delle libertà altrui).
3.2 Ne consegue che il diritto ai colloqui è pacificamente riconosciuto anche ai ristretti sottoposti al regime differenziato dell'art. 41-bis Ord. pen., ai quali, pure, si applicano disposizioni restrittive in relazione al numero dei colloqui e alle relative modalità di svolgimento, senza che però possa impedirsi al detenuto di accedervi. Così, l'art. 41- bis Ord. pen. prevede, al comma 2-quater, lett. b), che esso sia svolto in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti e che in caso di mancata effettuazione di colloqui personali, possa essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto, solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di 10 minuti sottoposto, comunque, a registrazione. Dunque, come già per i detenuti ordinari, anche per quelli sottoposti al regime differenziato, la legge penitenziaria e il relativo regolamento di esecuzione stabiliscono che i contatti con i familiari si realizzino secondo due modalità fondamentali: in presenza degli interlocutori o con il mezzo del telefono.
3.3 Non di meno, a fronte dell'evoluzione tecnologica che ha consentito nuove forme di comunicazioni a distanza mediante collegamenti audiovisivi, la giurisprudenza di legittimità ha iniziato a riconoscere la possibilità di svolgere i colloqui ricorrendo alle c.d. "videochiamate" con riferimento all'ipotesi in cui anche il familiare con il quale gli stessi debbano essere effettuati risulti a sua volta detenuto (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262417). Pur in presenza di decisioni di segno contrario (v. Sez. 1, n. 16557 del 22/03/2019, Rv. 275669), si è così progressivamente cristallizzato un orientamento sufficientemente consolidato che ha generalizzato tale modalità di comunicazione del detenuto, estendendola anche ai detenuti sottoposti a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen. In tal senso si è dunque affermato che anche quest'ultimo può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima - difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza mediante forme di comunicazione 3 audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41-bis. (Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221; Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Seccia, Rv. 279577; Sez. 1, n. 39828 del 20/09/2022, Li Bergolis, Rv. 283652).
3.4 Orientamento che è stato recepito dall'Amministrazione Penitenziaria che, ribadendo la natura sostitutiva dei colloqui in presenza di quelli effettuati mediante videochiamate, ha emanato la circolare DAP del 29 gennaio 2019, n. 0031246U, dettando in proposito apposite linee-guida rivolte a tutte le direzioni degli istituti penitenziari. Da ultimo anche la legislazione emanata per fronteggiare l'emergenza pandemica (d.l. 10 maggio 2020, n. 29) ha riconosciuto la possibilità per i condannati di esercitare il diritto ai colloqui anche attraverso la possibilità di tenere comunicazioni a distanza. Disciplina questa che, seppur temporalmente circoscritta, non ha comunque parimenti distinto tra i detenuti cui è riferibile e che, dunque, deve essere ritenuta applicabile anche al caso di coloro che siano assoggettati al regime penitenziario differenziato.
4. Adeguandosi al citato indirizzo giurisprudenziale e rilevando come invece siano venuti meno i presupposti di operatività della normativa emergenziale, il giudice del rinvio ha dunque confermato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza nella parte in cui ha ammesso il OR a intrattenere con la moglie colloqui sostitutivi di quelli in presenza mediante collegamento audiovisivo a distanza, ma lo ha invece riformato in riferimento all'estensione di tale facoltà agli altri familiari, escludendo che per questi ultimi sussistano le medesime condizioni ostative, ravvisate in riferimento alla prima, alla fruizione dei colloqui in presenza.
4.1 Il Tribunale non ha però fatto buon governo dei principi giurisprudenziali illustrati in precedenza. Infatti i limiti posti da questa Corte alla sostituzione dei colloqui a distanza devono essere interpretati in funzione di un corretto bilanciamento tra le esigenze proprie del regime differenziato cui il condannato è sottoposto e quella di garantire l'effettività del diritto alla conservazione dei legami familiari attraverso la fruizione dei colloqui. Posto che il suddetto regime prevede già una maggiore compressione, rispetto a quello ordinario, all'esercizio di tale diritto, è necessario che la facoltà che la sua fruizione mediante l'accesso al collegamento audiovisivo non si traduca di fatto in ulteriori restrizioni della sua potenziale estensione, a meno che non sussistano concrete e non altrimenti gestibili esigenze di ordine e sicurezza che le rendano necessarie, in accordo con quanto stabilito dalla giurisprudenza costituzionale e da quella di legittimità in ordine alla necessità che le misure derogatorie del regime ordinario non assumo un significato puramente ed ingiustificatamente afflittivo, invece 4 non riconducibile alla funzione attribuita dalla legge alle medesime (Corte cost. n. 351 del 1996; Corte cost. n. 376 del 1997; Corte cost. n. 97 del 2020; nel medesimo senso nella giurisprudenza di legittimità v. ex multis Sez. 1, n. 43436 del 29/5/2019, Gallucci, non massimata).
4.2 In tal senso è allora evidente che, potendo il OR effettuare ai sensi dell'art. 41- bis comma 2-quater lett. b) ord. pen. solo un colloquio al mese, la limitazione della possibilità di svolgerlo a distanza solo con il coniuge, invece di costituire una modalità per agevolare la conservazione dei rapporti familiari finalità che è alla base dell'affermazione dei principi giurisprudenziali illustrati in precedenza finisce per - tradursi in un ostacolo al mantenimento di tali rapporti, costringendo il condannato a scegliere ogni mese se comunicare a distanza con la moglie ovvero in presenza con gli altri congiunti, mentre qualora la prima non fosse impedita a recarsi presso il luogo di detenzione del marito, questi potrebbe ogni mese usufruire di un colloquio con tutti i propri familiari, ancorchè nei limiti di numero fissati in via generale dall'art. 37 d.P.R. n. 230 del 2000. 4.3 L'impossibilità o la grave difficoltà di uno dei congiunti del condannato sottoposto a regime differenziato ad effettuare i colloqui in presenza deve dunque ritenersi ragione sufficiente per consentire non solo a quello impedito, ma anche agli altri familiari di partecipare al collegamento audiovisivo a distanza, sempre, ovviamente, nei limiti previsti dal succitato art. 37 e salvo che non ricorrano specifiche cause ostative alla fruizione congiunta di tale modalità di esecuzione colloquio. Cause che, però, devono attenere alle ragioni che hanno determinato la sottoposizione del condannato al regime detentivo speciale ed in riferimento alla cui sussistenza il giudice deve fornire adeguata motivazione.
5. Il provvedimento impugnato deve conseguentemente essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari, il quale si atterrà ai principi di diritto affermati da questa Corte.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari. Così deciso 8/11/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente CA RE AR AZ 5