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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/06/2025, n. 2499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2499 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
9372 /2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.9372/2019 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi degli artt. 281sexies e
352 CPC la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che, secondo le deduzioni dell'attore, nonché odierno appellante, , PA
in data 9 luglio 2015 l'autovettura LA Y targata BW490NA di proprietà del signor e condotta dalla signora madre del signor , PA Persona_1 PA
rimaneva coinvolta in un sinistro provocato dall'autovettura condotta dal signor P_
sinistro a seguito del quale la signora e il terzo trasportato signor Per_1 Controparte_2
1 riportavano lesioni, mentre il veicolo LA Y di proprietà del signor PA PA
subiva pure dei danni;
[...]
rilevato che pertanto il signor conveniva in giudizio innanzi al Giudice di PA
Pace di Brescia nella causa rubricata al n.1204/2016 R.G. la propria compagnia assicuratrice società per ottenere il risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura;
CP_3
rilevato che nel corso del giudizio di primo grado il giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'asserito responsabile che tuttavia rimaneva P_
contumace, cui seguiva l'intervento volontario in giudizio della compagnia assicuratrice del medesimo danneggiante, società ; Controparte_4
rilevato quindi che il giudice di primo grado procedeva all'istruzione disponendo CTU
cinematica volta alla ricostruzione della dinamica del sinistro, all'esito della quale risultava che
“tra la dinamica del sinistro descritta in atti, ed i danni alla vettura di Parte Attrice, non vi sia
alcuna compatibilità”, e disponeva altresì l'escussione testimoniale del signor Testimone_1
nonché l'interrogatorio formale del signor il quale, escusso, ammetteva la propria P_
responsabilità nella causazione del sinistro;
rilevato che con sentenza n.2129/2018 del 9-14 dicembre 2018 il Giudice di Pace di Brescia
rigettava quindi la domanda di risarcimento proposta dal signor PA
condannandolo al pagamento delle spese legali nei confronti della società , spese CP_3
compensate per , fondando la propria decisione sulla base delle Controparte_4
risultanze della CTU espletata, apprezzando per il resto liberamente ex articolo 2733 cc le dichiarazioni confessorie rese dal signor TI in sede di interrogatorio formale, tenuto conto
2 altresì della contraddittorietà e della confusione delle dichiarazioni rese dallo stesso signor P_
relativamente all'identificazione della marca e del modello del veicolo danneggiante;
rilevato che avverso tale decisione il signor proponeva appello chiedendo la PA
riforma della sentenza in quanto viziata e/o illogica in fatto e in diritto, deducendo come primo motivo d'appello che il giudice di prime cure aveva erroneamente fondato la propria decisione sulle risultanze della CTU, da ritenersi non condivisibili, come secondo motivo d'appello che il giudice di prime cure aveva erroneamente attribuito maggior valore decisivo alla CTU rispetto agli altri mezzi istruttori assunti nel corso del giudizio con riguardo in particolare a quanto dichiarato dal signor TI in sede di interrogatorio formale e dal signor in sede di prova Tes_1
testimoniale, come terzo motivo d'appello l'illegittimità della CTU in quanto ammessa tardivamente scaduti i termini ex articolo 320 cpc, come quarto motivo d'appello l'inapplicabilità nel caso di specie dell'articolo 2733 comma 3 cc in quanto il contraddittorio instaurato tra le parti andava qualificato non come necessario bensì come facoltativo, e infine come quinto motivo d'appello l'omessa valutazione del comportamento processuale del signor
TI ai sensi dell'articolo 116 cpc, dando atto per il resto della pendenza, sempre innanzi al
Giudice di Pace di Brescia, di altro giudizio promosso dal carrozziere signor con Testimone_1
decreto ingiuntivo contro il signor ed avente ad oggetto il pagamento delle spese di PA
riparazione dell'autovettura LA Y, chiedendo dunque conclusivamente che, in riforma della sentenza appellata, la società assicuratrice , il signor e la società CP_3 P_
venissero condannati, in via solidale, al risarcimento di tutti i danni Controparte_4
riportati dal veicolo di esso appellante, da quantificarsi nella somma di euro 2.154,00 o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
3 rilevato che si costituivano le società e domandando che, CP_3 Controparte_4
previe le declaratorie del caso, venissero respinti tutti i motivi d'appello, assolvendole così da ogni pretesa avanzata da parte appellante nei loro confronti a qualsiasi titolo e con conseguente conferma della sentenza oggetto di gravame;
rilevato che in corso di causa il giudice dichiarava la contumacia dell'appellato e P_
disponeva l'acquisizione del fascicolo relativo al giudizio di primo grado;
rilevato che nelle more del giudizio il signor proponeva querela di falso avverso l'atto PA
di constatazione amichevole del sinistro oggetto di causa, atto nel quale il signor TI,
all'insaputa della signora aveva erroneamente indicato di condurre un veicolo Fiat Persona_1
TO, che invece nulla aveva avuto a che fare con il sinistro, e tuttavia le parti appellate dichiaravano di non volersi avvalere del documento in questione, per cui il giudice, non essendo utilizzabile il documento in causa ai sensi dell'art.222 cpc, non procedeva per la querela di falso e, ritenuta per il resto la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni;
rilevato infine che l'appellante produceva agli atti la sentenza n.1235/2022 del 5-10 maggio 2022
del Tribunale di Brescia con cui, dichiarando la nullità della sentenza n.1946/2019 del Giudice di
Pace all'esito del giudizio di opposizione instaurato dal signor avverso il PA
decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti a favore del carrozziere signor per il Testimone_1
pagamento delle spese di riparazione dell'autovettura LA Y, in accoglimento dell'appello, il signor veniva condannato a rimborsare all'attore ingiunto, signor P_ PA
, tutte le somme che quest'ultimo era stato condannato a pagare al carrozziere signor
[...]
in seguito al decreto ingiuntivo;
Testimone_1
4 ciò premesso, va rilevato preliminarmente che la sentenza del Tribunale di Brescia n.1235/2022
del 5-10 maggio 2022 è stata pronunciata nel contraddittorio tra i soli signori PA
, e (contumace) e non ha dunque efficacia di cosa giudicata
[...] Testimone_1 P_
ai sensi dell'articolo 2909 cc nei confronti delle società appellate/convenute nella presente controversia, ovvero le società e , soggetti Controparte_5 Controparte_4
rimasti estranei al giudizio definito con la pronuncia n.1235/2022 del Tribunale di Brescia,
pronuncia quindi che non è opponibile ad esse;
ritenuto poi quanto al primo motivo d'appello che la CTU dell'ing. espletata nel Persona_2
corso del giudizio di prime cure appare logica e ben motivata nelle sue conclusioni e da essa non emergono elementi di contraddittorietà tali da impedire che possa essere utilizzata dal giudice per motivare la sua decisione, come invece sostiene parte appellante;
rilevato in particolare che il CTU, pur dando atto dell'irreperibilità della vettura condotta dal signor e dell'incertezza in merito alla marca e al modello della stessa, specificava di aver P_
utilizzato un'autovettura terza per l'effettuazione dei rilievi volti ad individuare la localizzazione dei danni alla LA dell'attore, all'esito dei quali risultava “come la profonda
introflessione presente sulla porzione medio sinistra del paraurti anteriore della LA Y appaia
molto scarsamente compatibile con un urto con parte anteriore di una vettura antagonista (così come
Pers indicato dal ma semmai con un urto spigolare. Pure la pronunciata deformazione del bordo
cofano… appare molto scarsamente compatibile con un urto avente provenienza e direzione dal basso,
come nella circostanza narrata”, concludendo infine che “tra la dinamica del sinistro descritta in
atti, ed i danni alla vettura di parte attrice, non vi sia alcuna compatibilità” (cfr. pagg. 8 e 10 della
CTU dell'ing. del 20 giugno 2017); Per_2
5 rilevato che il CTU, effettuati i rilievi del caso, specificava poi che “l'accostamento in sede di
accertamenti peritali è stato effettuato tra la LA Y ed un veicolo terzo reperito nel luogo in cui il
sinistro si sarebbe verificato… utile solamente per individuare la localizzazione dei danni alla
LA, ma non la loro morfologia” (cfr. pagg. 8 e 10 della CTU dell'ing. del 20 giugno Per_2
2017) lasciando dunque intendere che per individuare la morfologia dei danni sarebbe stato effettivamente necessario procedere all'accostamento tra la LA Y e la vettura antagonista
(ossia la non meglio identificata LA SA o Fiat TO del TI), mentre per procedere alla localizzazione dei danni era sufficiente l'accostamento dell'autovettura LA Y con una terza vettura generica e il confronto con la documentazione fotografica agli atti, risultando quindi superfluo l'esame diretto dell'autovettura del TI, prescindendo dalla sua identificazione quale
LA SA o Fiat TO;
ritenuto dunque che il CTU, pur nell'impossibilità di svolgere gli accertamenti richiesti utilizzando l'autovettura del TI, autovettura di cui in ogni caso risultavano incerti marca e modello, addiveniva comunque, analizzando la documentazione fotografica e procedendo ai dovuti rilievi topografici, a conclusioni obiettive, ossia che, pur non potendosi indagare la morfologia dei danni riportati dal veicolo LA Y, vi era comunque un'assoluta incompatibilità tra la dinamica del sinistro come risultante dal CAI e descritto dall'attore in narrativa (secondo cui il sinistro si era verificato per un urto frontale tra i due veicoli con l'autovettura del signor TI che proveniva dal basso da uno scivolo di accesso privato) ed i danni presentati dall'autovettura dell'attore e documentati fotograficamente, per i quali si doveva assolutamente escludere, secondo la ricostruzione del CTU, un urto frontale fra i due veicoli provocato da un impatto dal basso;
6 ritenuto dunque che, come sopra già illustrato, le risultanze della CTU appaiono logiche e ben motivate anche in assenza di un accertamento tecnico sull'autovettura del TI (peraltro neppure individuabile con certezza) e quindi possono essere fatte proprie anche da questo giudice per cui il primo motivo d'appello va rigettato;
ritenuto poi quanto al secondo motivo d'appello che il giudice di prime cure ha correttamente omesso di attribuire rilievo alle dichiarazioni rese dal teste escusso all'udienza 27 Testimone_1
giugno 2016, atteso che esso precisava “io non ho assistito al sinistro”, limitandosi per il resto a riferire quanto comunicatogli dal signor P_
ritenuto per il resto che non appare censurabile la decisione del Giudice di Pace di dichiarare inammissibile ai sensi dell'articolo 246 cpc la testimonianza resa dal signor Testimone_2
, in quanto soggetto portatore di un interesse idoneo a fondare una eventuale
[...]
legittimazione processuale attiva nel giudizio di prime cure, avendo egli riportato lesioni nel sinistro oggetto di causa;
ritenuto dunque che anche il secondo motivo d'appello va rigettato;
ritenuto che va rigettato anche il terzo motivo d'appello relativo all'inammissibilità della CTU
per tardività dell'istanza formulata dalla società in quanto secondo il condivisibile CP_3
orientamento della giurisprudenza di legittimità “in materia di procedimento civile,
la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione, da parte del
giudice del merito, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi
probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze. La
nomina del consulente rientra quindi nel potere discrezionale di tale giudice, che può provvedervi
anche senza alcuna richiesta delle parti, sicché ove una richiesta di tale genere venga formulata dalla
7 parte essa non costituisce una richiesta istruttoria in senso tecnico ma una mera sollecitazione rivolta
al giudice perché questi, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, provveda al riguardo;
ne consegue
che una tale richiesta non può mai considerarsi tardiva, anche se formulata solamente in sede
di precisazione delle conclusioni, ne' generica, poiché è sempre il giudice che, avvalendosi dei suoi
poteri, delimita l'ambito dell'indagine da affidare al c.t.u” (cfr. Cass. n.5422/2002);
ritenuto quanto al quarto motivo d'appello che il litisconsorzio instaurato nei confronti del signor TI, asserito responsabile del sinistro oggetto di causa, deve considerarsi necessario e non facoltativo, come invece sostiene parte appellante, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del
d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore,
sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto
previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso d.lgs., posto che anche l'azione rivolta dal danneggiato nei
confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla
responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento” (cfr. Cass. n.4994/2023);
ritenuto dunque che, vertendosi nel caso di specie in ipotesi di litisconsorzio necessario, il giudice ha correttamente fatto applicazione dell'articolo 2733 comma 3 cc rispetto alla dichiarazione confessoria resa dal signor in sede di interrogatorio formale, apprezzandola P_
liberamente tenuto conto delle ulteriori risultanze istruttorie;
ritenuto infine quanto al quinto motivo d'appello che l'articolo 116 cpc rimette alla discrezionalità del giudicante la possibilità di desumere argomenti di prova dal contegno osservato dalle parti nel corso del giudizio, non costituendo sicuramente un obbligo per il giudice
8 bensì una mera facoltà, per cui non appare censurabile la decisione sul punto del Giudice di
Pace, per cui anche il quinto motivo d'appello va rigettato;
ritenuto pertanto conclusivamente per tutti i motivi sopra esposti che l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata, mentre le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta l'appello presentato dal signor avverso la sentenza del PA
Giudice di Pace di Brescia n.2129/2018 del 9-14 dicembre 2018;
b) condanna il signor a rimborsare alle società e PA CP_3
le spese di questo grado del giudizio, che si liquidano per Controparte_4
in euro 1.500,00 per compensi professionali oltre rimborso spese CP_3
forfettarie, IVA e CPA come per legge e per in euro Controparte_4
1.500,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 13 giugno 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.9372/2019 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi degli artt. 281sexies e
352 CPC la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che, secondo le deduzioni dell'attore, nonché odierno appellante, , PA
in data 9 luglio 2015 l'autovettura LA Y targata BW490NA di proprietà del signor e condotta dalla signora madre del signor , PA Persona_1 PA
rimaneva coinvolta in un sinistro provocato dall'autovettura condotta dal signor P_
sinistro a seguito del quale la signora e il terzo trasportato signor Per_1 Controparte_2
1 riportavano lesioni, mentre il veicolo LA Y di proprietà del signor PA PA
subiva pure dei danni;
[...]
rilevato che pertanto il signor conveniva in giudizio innanzi al Giudice di PA
Pace di Brescia nella causa rubricata al n.1204/2016 R.G. la propria compagnia assicuratrice società per ottenere il risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura;
CP_3
rilevato che nel corso del giudizio di primo grado il giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'asserito responsabile che tuttavia rimaneva P_
contumace, cui seguiva l'intervento volontario in giudizio della compagnia assicuratrice del medesimo danneggiante, società ; Controparte_4
rilevato quindi che il giudice di primo grado procedeva all'istruzione disponendo CTU
cinematica volta alla ricostruzione della dinamica del sinistro, all'esito della quale risultava che
“tra la dinamica del sinistro descritta in atti, ed i danni alla vettura di Parte Attrice, non vi sia
alcuna compatibilità”, e disponeva altresì l'escussione testimoniale del signor Testimone_1
nonché l'interrogatorio formale del signor il quale, escusso, ammetteva la propria P_
responsabilità nella causazione del sinistro;
rilevato che con sentenza n.2129/2018 del 9-14 dicembre 2018 il Giudice di Pace di Brescia
rigettava quindi la domanda di risarcimento proposta dal signor PA
condannandolo al pagamento delle spese legali nei confronti della società , spese CP_3
compensate per , fondando la propria decisione sulla base delle Controparte_4
risultanze della CTU espletata, apprezzando per il resto liberamente ex articolo 2733 cc le dichiarazioni confessorie rese dal signor TI in sede di interrogatorio formale, tenuto conto
2 altresì della contraddittorietà e della confusione delle dichiarazioni rese dallo stesso signor P_
relativamente all'identificazione della marca e del modello del veicolo danneggiante;
rilevato che avverso tale decisione il signor proponeva appello chiedendo la PA
riforma della sentenza in quanto viziata e/o illogica in fatto e in diritto, deducendo come primo motivo d'appello che il giudice di prime cure aveva erroneamente fondato la propria decisione sulle risultanze della CTU, da ritenersi non condivisibili, come secondo motivo d'appello che il giudice di prime cure aveva erroneamente attribuito maggior valore decisivo alla CTU rispetto agli altri mezzi istruttori assunti nel corso del giudizio con riguardo in particolare a quanto dichiarato dal signor TI in sede di interrogatorio formale e dal signor in sede di prova Tes_1
testimoniale, come terzo motivo d'appello l'illegittimità della CTU in quanto ammessa tardivamente scaduti i termini ex articolo 320 cpc, come quarto motivo d'appello l'inapplicabilità nel caso di specie dell'articolo 2733 comma 3 cc in quanto il contraddittorio instaurato tra le parti andava qualificato non come necessario bensì come facoltativo, e infine come quinto motivo d'appello l'omessa valutazione del comportamento processuale del signor
TI ai sensi dell'articolo 116 cpc, dando atto per il resto della pendenza, sempre innanzi al
Giudice di Pace di Brescia, di altro giudizio promosso dal carrozziere signor con Testimone_1
decreto ingiuntivo contro il signor ed avente ad oggetto il pagamento delle spese di PA
riparazione dell'autovettura LA Y, chiedendo dunque conclusivamente che, in riforma della sentenza appellata, la società assicuratrice , il signor e la società CP_3 P_
venissero condannati, in via solidale, al risarcimento di tutti i danni Controparte_4
riportati dal veicolo di esso appellante, da quantificarsi nella somma di euro 2.154,00 o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
3 rilevato che si costituivano le società e domandando che, CP_3 Controparte_4
previe le declaratorie del caso, venissero respinti tutti i motivi d'appello, assolvendole così da ogni pretesa avanzata da parte appellante nei loro confronti a qualsiasi titolo e con conseguente conferma della sentenza oggetto di gravame;
rilevato che in corso di causa il giudice dichiarava la contumacia dell'appellato e P_
disponeva l'acquisizione del fascicolo relativo al giudizio di primo grado;
rilevato che nelle more del giudizio il signor proponeva querela di falso avverso l'atto PA
di constatazione amichevole del sinistro oggetto di causa, atto nel quale il signor TI,
all'insaputa della signora aveva erroneamente indicato di condurre un veicolo Fiat Persona_1
TO, che invece nulla aveva avuto a che fare con il sinistro, e tuttavia le parti appellate dichiaravano di non volersi avvalere del documento in questione, per cui il giudice, non essendo utilizzabile il documento in causa ai sensi dell'art.222 cpc, non procedeva per la querela di falso e, ritenuta per il resto la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni;
rilevato infine che l'appellante produceva agli atti la sentenza n.1235/2022 del 5-10 maggio 2022
del Tribunale di Brescia con cui, dichiarando la nullità della sentenza n.1946/2019 del Giudice di
Pace all'esito del giudizio di opposizione instaurato dal signor avverso il PA
decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti a favore del carrozziere signor per il Testimone_1
pagamento delle spese di riparazione dell'autovettura LA Y, in accoglimento dell'appello, il signor veniva condannato a rimborsare all'attore ingiunto, signor P_ PA
, tutte le somme che quest'ultimo era stato condannato a pagare al carrozziere signor
[...]
in seguito al decreto ingiuntivo;
Testimone_1
4 ciò premesso, va rilevato preliminarmente che la sentenza del Tribunale di Brescia n.1235/2022
del 5-10 maggio 2022 è stata pronunciata nel contraddittorio tra i soli signori PA
, e (contumace) e non ha dunque efficacia di cosa giudicata
[...] Testimone_1 P_
ai sensi dell'articolo 2909 cc nei confronti delle società appellate/convenute nella presente controversia, ovvero le società e , soggetti Controparte_5 Controparte_4
rimasti estranei al giudizio definito con la pronuncia n.1235/2022 del Tribunale di Brescia,
pronuncia quindi che non è opponibile ad esse;
ritenuto poi quanto al primo motivo d'appello che la CTU dell'ing. espletata nel Persona_2
corso del giudizio di prime cure appare logica e ben motivata nelle sue conclusioni e da essa non emergono elementi di contraddittorietà tali da impedire che possa essere utilizzata dal giudice per motivare la sua decisione, come invece sostiene parte appellante;
rilevato in particolare che il CTU, pur dando atto dell'irreperibilità della vettura condotta dal signor e dell'incertezza in merito alla marca e al modello della stessa, specificava di aver P_
utilizzato un'autovettura terza per l'effettuazione dei rilievi volti ad individuare la localizzazione dei danni alla LA dell'attore, all'esito dei quali risultava “come la profonda
introflessione presente sulla porzione medio sinistra del paraurti anteriore della LA Y appaia
molto scarsamente compatibile con un urto con parte anteriore di una vettura antagonista (così come
Pers indicato dal ma semmai con un urto spigolare. Pure la pronunciata deformazione del bordo
cofano… appare molto scarsamente compatibile con un urto avente provenienza e direzione dal basso,
come nella circostanza narrata”, concludendo infine che “tra la dinamica del sinistro descritta in
atti, ed i danni alla vettura di parte attrice, non vi sia alcuna compatibilità” (cfr. pagg. 8 e 10 della
CTU dell'ing. del 20 giugno 2017); Per_2
5 rilevato che il CTU, effettuati i rilievi del caso, specificava poi che “l'accostamento in sede di
accertamenti peritali è stato effettuato tra la LA Y ed un veicolo terzo reperito nel luogo in cui il
sinistro si sarebbe verificato… utile solamente per individuare la localizzazione dei danni alla
LA, ma non la loro morfologia” (cfr. pagg. 8 e 10 della CTU dell'ing. del 20 giugno Per_2
2017) lasciando dunque intendere che per individuare la morfologia dei danni sarebbe stato effettivamente necessario procedere all'accostamento tra la LA Y e la vettura antagonista
(ossia la non meglio identificata LA SA o Fiat TO del TI), mentre per procedere alla localizzazione dei danni era sufficiente l'accostamento dell'autovettura LA Y con una terza vettura generica e il confronto con la documentazione fotografica agli atti, risultando quindi superfluo l'esame diretto dell'autovettura del TI, prescindendo dalla sua identificazione quale
LA SA o Fiat TO;
ritenuto dunque che il CTU, pur nell'impossibilità di svolgere gli accertamenti richiesti utilizzando l'autovettura del TI, autovettura di cui in ogni caso risultavano incerti marca e modello, addiveniva comunque, analizzando la documentazione fotografica e procedendo ai dovuti rilievi topografici, a conclusioni obiettive, ossia che, pur non potendosi indagare la morfologia dei danni riportati dal veicolo LA Y, vi era comunque un'assoluta incompatibilità tra la dinamica del sinistro come risultante dal CAI e descritto dall'attore in narrativa (secondo cui il sinistro si era verificato per un urto frontale tra i due veicoli con l'autovettura del signor TI che proveniva dal basso da uno scivolo di accesso privato) ed i danni presentati dall'autovettura dell'attore e documentati fotograficamente, per i quali si doveva assolutamente escludere, secondo la ricostruzione del CTU, un urto frontale fra i due veicoli provocato da un impatto dal basso;
6 ritenuto dunque che, come sopra già illustrato, le risultanze della CTU appaiono logiche e ben motivate anche in assenza di un accertamento tecnico sull'autovettura del TI (peraltro neppure individuabile con certezza) e quindi possono essere fatte proprie anche da questo giudice per cui il primo motivo d'appello va rigettato;
ritenuto poi quanto al secondo motivo d'appello che il giudice di prime cure ha correttamente omesso di attribuire rilievo alle dichiarazioni rese dal teste escusso all'udienza 27 Testimone_1
giugno 2016, atteso che esso precisava “io non ho assistito al sinistro”, limitandosi per il resto a riferire quanto comunicatogli dal signor P_
ritenuto per il resto che non appare censurabile la decisione del Giudice di Pace di dichiarare inammissibile ai sensi dell'articolo 246 cpc la testimonianza resa dal signor Testimone_2
, in quanto soggetto portatore di un interesse idoneo a fondare una eventuale
[...]
legittimazione processuale attiva nel giudizio di prime cure, avendo egli riportato lesioni nel sinistro oggetto di causa;
ritenuto dunque che anche il secondo motivo d'appello va rigettato;
ritenuto che va rigettato anche il terzo motivo d'appello relativo all'inammissibilità della CTU
per tardività dell'istanza formulata dalla società in quanto secondo il condivisibile CP_3
orientamento della giurisprudenza di legittimità “in materia di procedimento civile,
la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione, da parte del
giudice del merito, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi
probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze. La
nomina del consulente rientra quindi nel potere discrezionale di tale giudice, che può provvedervi
anche senza alcuna richiesta delle parti, sicché ove una richiesta di tale genere venga formulata dalla
7 parte essa non costituisce una richiesta istruttoria in senso tecnico ma una mera sollecitazione rivolta
al giudice perché questi, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, provveda al riguardo;
ne consegue
che una tale richiesta non può mai considerarsi tardiva, anche se formulata solamente in sede
di precisazione delle conclusioni, ne' generica, poiché è sempre il giudice che, avvalendosi dei suoi
poteri, delimita l'ambito dell'indagine da affidare al c.t.u” (cfr. Cass. n.5422/2002);
ritenuto quanto al quarto motivo d'appello che il litisconsorzio instaurato nei confronti del signor TI, asserito responsabile del sinistro oggetto di causa, deve considerarsi necessario e non facoltativo, come invece sostiene parte appellante, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del
d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore,
sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto
previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso d.lgs., posto che anche l'azione rivolta dal danneggiato nei
confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla
responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento” (cfr. Cass. n.4994/2023);
ritenuto dunque che, vertendosi nel caso di specie in ipotesi di litisconsorzio necessario, il giudice ha correttamente fatto applicazione dell'articolo 2733 comma 3 cc rispetto alla dichiarazione confessoria resa dal signor in sede di interrogatorio formale, apprezzandola P_
liberamente tenuto conto delle ulteriori risultanze istruttorie;
ritenuto infine quanto al quinto motivo d'appello che l'articolo 116 cpc rimette alla discrezionalità del giudicante la possibilità di desumere argomenti di prova dal contegno osservato dalle parti nel corso del giudizio, non costituendo sicuramente un obbligo per il giudice
8 bensì una mera facoltà, per cui non appare censurabile la decisione sul punto del Giudice di
Pace, per cui anche il quinto motivo d'appello va rigettato;
ritenuto pertanto conclusivamente per tutti i motivi sopra esposti che l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata, mentre le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta l'appello presentato dal signor avverso la sentenza del PA
Giudice di Pace di Brescia n.2129/2018 del 9-14 dicembre 2018;
b) condanna il signor a rimborsare alle società e PA CP_3
le spese di questo grado del giudizio, che si liquidano per Controparte_4
in euro 1.500,00 per compensi professionali oltre rimborso spese CP_3
forfettarie, IVA e CPA come per legge e per in euro Controparte_4
1.500,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 13 giugno 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
9