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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/09/2025, n. 3191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3191 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, Dott.ssa Emanuela Foggetti, ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7717/2020 R.G., chiamata all'udienza del 17/9/2025
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. S.E. Fortunato e dall'avv. F. Parte_1
Simone
Ricorrente
E
in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
Resistente
Oggetto: richiesta indennizzo ex l.n. 210/1992
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6/8/2020, il ricorrente, come in epigrafe indicato, premesso di essere stato sottoposto, in data 17 e 18 dicembre 1982, ad intervento chirurgico per pneumotorace spontaneo recidivante presso il Policlinico di Bari con conseguente somministrazione di cinque sacche di sangue, esponeva di aver successivamente contratto l'infezione da virus HCV, che aveva condotto nel tempo allo sviluppo di una epatopatia cronica con fibrosi severa, riconducibile eziologicamente, a suo dire, alle trasfusioni cui era stato sottoposto.
Allegava che solamente nell'anno 2012, in occasione di controlli ematochimici di routine, riscontrava, per la prima volta, una significativa alterazione dei valori epatici, ricevendo successivamente diagnosi di “epatite C” ed evidenziava che la consapevolezza del nesso eziologico tra l'infezione da cui risultava affetto e le emotrasfusioni del 1982 sarebbe maturata solo nel corso degli approfondimenti specialistici del 2019, all'esito dei quali veniva documentata la gravità della fibrosi epatica (F4) mediante esame FibroScan del 13 settembre 2019 ed instaurato trattamento antivirale con Epclusa.
Infine, deduceva che, in seguito a tale diagnosi, segnatamente in data 23 gennaio 2020, proponeva istanza amministrativa di indennizzo, ai sensi della l. n. 210/1992, rimasta priva di riscontro.
Adiva, pertanto, il Tribunale di Bari, sezione Lavoro, invocando l'accertamento del nesso causale tra le emotrasfusioni subite nel 1982 e la patologia HCV-correlata, nonché la condanna del al pagamento dell'indennizzo previsto Controparte_1 dalla l.n. 210/92 nella misura che sarà accertata in corso di causa e con decorrenza di legge, oltre interessi e danno da rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Costituitosi in giudizio, il eccepiva preliminarmente la decadenza Controparte_1 dell'istante ex art. 3, comma 1, della L. 210/1992, deducendo che la conoscenza della patologia risaliva, quantomeno, al 2012, come risultante da una nota clinica del 1997 in cui lo stesso avrebbe riferito di sapere da circa dieci anni della sua positività al Pt_1 virus HCV;
in via gradata, contestava l'esistenza del nesso causale, affermando che non vi fosse prova di un collegamento tra l'evento trasfusionale e l'infezione contratta;
con un seconda memoria, ad integrazione, della prima, parte resistente eccepiva l'improcedibilità della domanda ed allegava documentazione.
Con atto del 28/4/2021 parte resistente depositava integrazione alla memoria di costituzione.
Veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio che escludeva l'esistenza di un nesso causale con sufficiente grado di probabilità tecnico-scientifica, ritenendo più verosimile un'infezione contratta in epoca successiva ai ricoveri del 1982. A seguito dei rilievi sollevati in udienza dai procuratori del ricorrente, la scrivente Giudicante, subentrata nel ruolo, disponeva la rinnovazione della consulenza, conferendo nuovo incarico ad uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni.
Depositato l'elaborato peritale e fissata udienza di discussione, la causa, all'udienza odierna, previa discussione, è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Pag. 2 di 8 ***
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte resistente, atteso che il ricorrente ha allegato e documentato di aver depositato domanda amministrativa datata 23/1/2020, trasmessa via pec sia alla sede ASL che alla Regione
PU (cfr. all. note del 5/5/2021).
Sempre in via preliminare, merita di essere accolta l'eccezione di parte ricorrente relativa alla tardiva costituzione in giudizio del convenuto limitatamente CP_1 all'atto di integrazione alla memoria di costituzione del 28/4/2021 in relazione al quale risulta decaduto dalla prova, ai sensi dell'art. 416 c.p.c.
Tale disposizione normativa stabilisce, infatti, che “La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare”.
Sul punto, la giurisprudenza è costante nell'affermare che: “Nel rito del lavoro,
l'omessa indicazione nell'atto introduttivo del primo grado di un documento e l'omesso contestuale deposito dello stesso determinano la decadenza del diritto alla produzione, per entrambe le parti. Resta escluso il caso in cui la tardiva produzione sia dovuta al tempo necessario per la formazione del documento stesso o … all'evolversi della vicenda processuale nel tempo successivo al ricorso e alla domanda di costituzione”
(cfr., per tutte, Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza n. 25346/2019).
Nel caso di specie, va osservato che l'atto di integrazione datato 28/4/2021 risulta depositato successivamente alla memoria di costituzione del 22/4/2021, ditalchè, deve ritenersi che il deposito di tutta la documentazione allegata con il predetto atto debba
Pag. 3 di 8 ritenersi tardivo ed irrituale e, pertanto, non può che essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza che il Giudice non può utilizzarla ai fini della decisione.
Nel merito, osserva il Tribunale che la questione sottoposta al vaglio giudiziale concerne l'accertamento del diritto dell'istante all'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in relazione a danni da epatopatia cronica HCV correlata, asseritamente contratta a seguito di emotrasfusioni effettuate nel corso di ricovero ospedaliero del ricorrente nel dicembre 1982 (cfr. all. nn. 1, 2 ricorso).
In primo luogo, va scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dalla difesa erariale, che assume la tardività della domanda amministrativa sulla base della presunta conoscenza, da parte del ricorrente, della patologia sin dal 2012.
Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 210/1992, come modificata dall'art. 1, comma 9, della legge n. 238/1997, "i soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo [...] presentano la domanda entro il termine perentorio di tre anni dalla data in cui l'avente diritto risulta aver avuto conoscenza del danno".
È ius receptum che, in tema di epatiti post-trasfusionali, il termine triennale di decadenza decorre non dalla semplice diagnosi della malattia, bensì dal momento in cui il soggetto acquisisce, con l'ordinaria diligenza e alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili, la consapevolezza del nesso causale tra la patologia e la trasfusione subita.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, Sez. Lav., ord. 23 dicembre 2020, n.
29453 che ha affermato il seguente principio di diritto, a cui questo Giudicante intende dare continuità: “la verifica, ove manchi certezza di una conoscenza soggettiva inequivocabile, che di certo non è confondibile con il possibile sospetto di una certa origine etiologica, va stabilita ricostruendo il momento in cui deve ritenersi maturata la conoscibilità di quel nesso di causa, sulla base di indici oggettivi e con alto grado di probabilità, alla luce delle nozioni comuni dell'uomo medio, eventualmente integrate da valutazioni mediche e secondo il parametro, espressamente affermato dalla sentenza rescindente, dell'ordinaria diligenza”.
Ulteriore conferma si trae da Cass. civ., Sez. III, ord. 9 giugno 2023, n. 16468 che, rafforzando il richiamato principio, ha precisato che: “il termine quinquennale di prescrizione per l'esercizio del diritto al risarcimento dei danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi, decorre […] da
Pag. 4 di 8 quello in cui tale malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche”. Ed ancora, “la consapevolezza della riconducibilità causale della malattia non può dedursi sulla sola base della documentazione medica attestante la presenza attuale della malattia, se essa non sia integrata da un accertamento dal quale risulti che siano fornite al paziente adeguate informazioni in merito alla riconducibilità causale della stessa.”
Nel caso in esame, la consapevolezza del ricorrente in merito alla patologia epatica irreversibile ed al nesso causale con le trasfusioni ematiche del 1982 emerge univocamente solo nei mesi di agosto-settembre 2019, a seguito degli approfondimenti specialistici ed al FibroScan che ha documentato fibrosi severa (F4) (cfr. all.n. 14 ricorso) e con successivo verbale INPS datato 5/3/2020 (cfr. all. n. 17 ricorso), dal quale
è desumibile la diagnosi definitiva e la correlazione trasfusionale. Ne consegue che la domanda amministrativa del 23/1/2020 è stata proposta tempestivamente, entro tre anni da tale consapevolezza qualificata e non vi è, quindi, decadenza. Non sussistono elementi probatori offerti dalla parte resistente in grado di provare una consapevolezza precedente.
Quanto al nesso causale, la consulenza tecnica eseguita dal CTU nominato in data
25/9/2024, dott. specialista in medicina legale e delle assicurazioni, è Per_1 pienamente conforme ai canoni civilistici, risolvendo il quesito assegnato secondo il criterio della “più probabile che non” e tenendo conto del contesto storico-giuridico
(virus HCV non noto nel 1982), della assenza di altre cause plausibili, dell'assenza di sintomi nel periodo intercorso e dei limiti della documentazione dell'epoca.
In particolare, il CTU ha così concluso: “Dalla cartella clinica della Chirurgia
Generale del di Bari risulta che , ivi ricoverato Controparte_3 Parte_1 nel dicembre 1982 a causa di pneumotorace spontaneo recidivante sinistro e sottoposto
a intervento chirurgico di drenaggio pleurico, toractomia pleurica sinistra, subiva trasfusioni di sangue e precisamente: Flacone n.1 n. 14403 cc 450 di gruppo 0 rh positivo, consegnato il 17/12/1982; Flacone n.1 n. 14417 cc 450 di gruppo 0 rh positivo, consegnato il 17/12/1982 alle ore 8,45; Flacone n.1 n. 14467 cc 450 di gruppo
0 rh positivo, consegnato il 17/12/1982 alle ore 19,50; Flacone n.1 n. 14451 cc 350 di
Pag. 5 di 8 gruppo 0 rh positivo, consegnato il 17/12/1982 alle ore 20,50; Flacone n.1 n. 14555 cc
450 di gruppo 0 rh positivo, consegnato il 18/12/1982 alle ore 15,45. Dalla cartella clinica della Chirurgia Generale dell'Ospedale Di Venere risulta ancora che il Pt_1 si ricoverava in regime di day hospital il giorno 13/2/1997 per sottoporsi a biopsia epatica ecoguidata. In anamnesi risulta annotato: Da circa 10 anni sa di essere HCV+.
Si ricovera in seguito ai disturbi dispeptici. Gli esami di laboratorio eseguiti lo stesso giorno evidenziano un innalzamento della GPT (60 vs v.n. 40). La diagnosi definitiva riportata in cartella è di epatopatia cronica da HCV. Sulla base di questi due documenti clinici si può dunque desumere che il fosse a conoscenza di essere Pt_1 portatore di infezione da HCV, dalla fine degli anni '80, vale a dire all'incirca da quando nel 1989 fu isolato il virus dell'epatite C (prima definito virus non A non B) e si resero disponibili i test di screening. Tenuto poi conto che nell'anno in cui ricevette le trasfusioni (1982) non era possibile testare i donatori per il virus HCV, è abbastanza probabile che il contagio si sia verificato proprio a causa delle predette trasfusioni, non essendo emersi in anamnesi né essendo documentati altre plausibili fonti di contagio da
HCV (comportamenti a rischio, procedure invasive, ecc.) In data 9/8/2019 veniva effettuato un esame HCV RNA quantitativo: 1280000 U/ml. In data 13/9/2019 il si sottoponeva a un esame fibroscan del fegato da cui risultava una steatosi Pt_1 lieve S1 e una fibrosi severa F4. Nel novembre 2019 il si sottoponeva a terapia Pt_1 antivirale con Epclusa, terapia che consente l'eradicazione dell'infezione da HCV.
Venendo quindi alla quantificazione del danno, basandoci sul referto fibroscan del
2019, si può concludere che presenti un danno epatico rappresentato Parte_1 da epatopatia cronica con fibrosi severa, ascrivibile ad VIII categoria della Tabella A del D.P.R. n. 834/1981.
Risposta ai quesiti
1) Si ritiene sufficientemente provato il nesso causale tra le trasfusioni ematiche subite da nel 1982 presso il Policlinico di Bari ed il contagio da Virus Parte_1
HCV. 2) Il danno epatico, rappresentato da epatopatia cronica con fibrosi severa, è ascrivibile ad VIII categoria della Tabella A del D.P.R. n. 834/1981, a decorrere dalla data di esecuzione del predetto esame (13/9/2019)”.
Pag. 6 di 8 La rinnovata consulenza medico-legale risulta coerente con riferimento ai quesiti posti e congruamente motivata sulla base degli adeguati procedimenti di esame e di verifica nonché in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla tematica del nesso causale nella materia oggetto del presente giudizio.
Ed invero, il consulente d'ufficio ha fatto ricorso a criteri di tipo probabilistico nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità; si richiama, sotto tale profilo, il principio di diritto affermato dai Giudici di legittimità, in virtù del quale, ai fini dell'indennizzo previsto dall'art. 1 l.n. 210/92 la legge pone “a carico dell'interessato … l'onere di provare l'effettuazione della trasfusione, l'insorgenza dell'epatite come conseguenza della stessa, il danno irreversibile che ne è derivato” precisando, altresì, che, una volta offerta la prova del fatto idoneo (secondo i cennati criteri di ragionevole certezza), non può gravarsi l'interessato (anche) della prova dell'insussistenza di “fatti ulteriori idonei a far venire meno gli effetti del primo” (ed anche alla stregua del principio di equivalenza causale posto dall'art. 41 c.p., in ragione del quale principio “la presenza di cause simultanee o sopravvenute non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento, che è invece escluso quando le cause sopravvenute siano state da sole sufficienti a determinare l'evento” (cfr. Cass.
n. 17/1/2005, n. 753).
Sussistendo il nesso eziologico, l'irreversibilità del danno e l'inquadramento in categoria tabellare, si ha diritto all'indennizzo secondo la legge n. 210/1992 come modificata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti consentiti dalla legge;
in conclusione, il ricorso dev'essere integralmente accolto, con accertamento del diritto all'indennizzo, respinta l'eccezione preliminare.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza;
le spese di ctu vengono poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato in data
6/8/2020 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
Pag. 7 di 8 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto:
- accerta e dichiara che il ricorrente ha contratto il virus HCV a seguito delle trasfusioni ematiche cui fu sottoposto in data 17 e 18 dicembre 1982 presso il Policlinico di Bari;
- accerta il diritto del ricorrente all'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n.
210, nella corrispondente alla categoria VIII della Tabella A allegata dal D.P.R. n.
834/1981, con decorrenza dal 13 settembre 2019;
2) condanna il convenuto a corrispondere in favore del ricorrente il suddetto CP_1 indennizzo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti consentiti dalla legge, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente;
3) condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali, che liquida in CP_1
€ 6.700,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap, come per legge, con distrazione;
4) pone a carico del convenuto le spese di consulenza tecnica d'ufficio, CP_1 liquidate come da separati decreti.
Bari, 17/9/2025
Il Giudice
(dott.ssa Emanuela Foggetti)
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, Dott.ssa Emanuela Foggetti, ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7717/2020 R.G., chiamata all'udienza del 17/9/2025
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. S.E. Fortunato e dall'avv. F. Parte_1
Simone
Ricorrente
E
in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
Resistente
Oggetto: richiesta indennizzo ex l.n. 210/1992
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6/8/2020, il ricorrente, come in epigrafe indicato, premesso di essere stato sottoposto, in data 17 e 18 dicembre 1982, ad intervento chirurgico per pneumotorace spontaneo recidivante presso il Policlinico di Bari con conseguente somministrazione di cinque sacche di sangue, esponeva di aver successivamente contratto l'infezione da virus HCV, che aveva condotto nel tempo allo sviluppo di una epatopatia cronica con fibrosi severa, riconducibile eziologicamente, a suo dire, alle trasfusioni cui era stato sottoposto.
Allegava che solamente nell'anno 2012, in occasione di controlli ematochimici di routine, riscontrava, per la prima volta, una significativa alterazione dei valori epatici, ricevendo successivamente diagnosi di “epatite C” ed evidenziava che la consapevolezza del nesso eziologico tra l'infezione da cui risultava affetto e le emotrasfusioni del 1982 sarebbe maturata solo nel corso degli approfondimenti specialistici del 2019, all'esito dei quali veniva documentata la gravità della fibrosi epatica (F4) mediante esame FibroScan del 13 settembre 2019 ed instaurato trattamento antivirale con Epclusa.
Infine, deduceva che, in seguito a tale diagnosi, segnatamente in data 23 gennaio 2020, proponeva istanza amministrativa di indennizzo, ai sensi della l. n. 210/1992, rimasta priva di riscontro.
Adiva, pertanto, il Tribunale di Bari, sezione Lavoro, invocando l'accertamento del nesso causale tra le emotrasfusioni subite nel 1982 e la patologia HCV-correlata, nonché la condanna del al pagamento dell'indennizzo previsto Controparte_1 dalla l.n. 210/92 nella misura che sarà accertata in corso di causa e con decorrenza di legge, oltre interessi e danno da rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Costituitosi in giudizio, il eccepiva preliminarmente la decadenza Controparte_1 dell'istante ex art. 3, comma 1, della L. 210/1992, deducendo che la conoscenza della patologia risaliva, quantomeno, al 2012, come risultante da una nota clinica del 1997 in cui lo stesso avrebbe riferito di sapere da circa dieci anni della sua positività al Pt_1 virus HCV;
in via gradata, contestava l'esistenza del nesso causale, affermando che non vi fosse prova di un collegamento tra l'evento trasfusionale e l'infezione contratta;
con un seconda memoria, ad integrazione, della prima, parte resistente eccepiva l'improcedibilità della domanda ed allegava documentazione.
Con atto del 28/4/2021 parte resistente depositava integrazione alla memoria di costituzione.
Veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio che escludeva l'esistenza di un nesso causale con sufficiente grado di probabilità tecnico-scientifica, ritenendo più verosimile un'infezione contratta in epoca successiva ai ricoveri del 1982. A seguito dei rilievi sollevati in udienza dai procuratori del ricorrente, la scrivente Giudicante, subentrata nel ruolo, disponeva la rinnovazione della consulenza, conferendo nuovo incarico ad uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni.
Depositato l'elaborato peritale e fissata udienza di discussione, la causa, all'udienza odierna, previa discussione, è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
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Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte resistente, atteso che il ricorrente ha allegato e documentato di aver depositato domanda amministrativa datata 23/1/2020, trasmessa via pec sia alla sede ASL che alla Regione
PU (cfr. all. note del 5/5/2021).
Sempre in via preliminare, merita di essere accolta l'eccezione di parte ricorrente relativa alla tardiva costituzione in giudizio del convenuto limitatamente CP_1 all'atto di integrazione alla memoria di costituzione del 28/4/2021 in relazione al quale risulta decaduto dalla prova, ai sensi dell'art. 416 c.p.c.
Tale disposizione normativa stabilisce, infatti, che “La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare”.
Sul punto, la giurisprudenza è costante nell'affermare che: “Nel rito del lavoro,
l'omessa indicazione nell'atto introduttivo del primo grado di un documento e l'omesso contestuale deposito dello stesso determinano la decadenza del diritto alla produzione, per entrambe le parti. Resta escluso il caso in cui la tardiva produzione sia dovuta al tempo necessario per la formazione del documento stesso o … all'evolversi della vicenda processuale nel tempo successivo al ricorso e alla domanda di costituzione”
(cfr., per tutte, Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza n. 25346/2019).
Nel caso di specie, va osservato che l'atto di integrazione datato 28/4/2021 risulta depositato successivamente alla memoria di costituzione del 22/4/2021, ditalchè, deve ritenersi che il deposito di tutta la documentazione allegata con il predetto atto debba
Pag. 3 di 8 ritenersi tardivo ed irrituale e, pertanto, non può che essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza che il Giudice non può utilizzarla ai fini della decisione.
Nel merito, osserva il Tribunale che la questione sottoposta al vaglio giudiziale concerne l'accertamento del diritto dell'istante all'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in relazione a danni da epatopatia cronica HCV correlata, asseritamente contratta a seguito di emotrasfusioni effettuate nel corso di ricovero ospedaliero del ricorrente nel dicembre 1982 (cfr. all. nn. 1, 2 ricorso).
In primo luogo, va scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dalla difesa erariale, che assume la tardività della domanda amministrativa sulla base della presunta conoscenza, da parte del ricorrente, della patologia sin dal 2012.
Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 210/1992, come modificata dall'art. 1, comma 9, della legge n. 238/1997, "i soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo [...] presentano la domanda entro il termine perentorio di tre anni dalla data in cui l'avente diritto risulta aver avuto conoscenza del danno".
È ius receptum che, in tema di epatiti post-trasfusionali, il termine triennale di decadenza decorre non dalla semplice diagnosi della malattia, bensì dal momento in cui il soggetto acquisisce, con l'ordinaria diligenza e alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili, la consapevolezza del nesso causale tra la patologia e la trasfusione subita.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, Sez. Lav., ord. 23 dicembre 2020, n.
29453 che ha affermato il seguente principio di diritto, a cui questo Giudicante intende dare continuità: “la verifica, ove manchi certezza di una conoscenza soggettiva inequivocabile, che di certo non è confondibile con il possibile sospetto di una certa origine etiologica, va stabilita ricostruendo il momento in cui deve ritenersi maturata la conoscibilità di quel nesso di causa, sulla base di indici oggettivi e con alto grado di probabilità, alla luce delle nozioni comuni dell'uomo medio, eventualmente integrate da valutazioni mediche e secondo il parametro, espressamente affermato dalla sentenza rescindente, dell'ordinaria diligenza”.
Ulteriore conferma si trae da Cass. civ., Sez. III, ord. 9 giugno 2023, n. 16468 che, rafforzando il richiamato principio, ha precisato che: “il termine quinquennale di prescrizione per l'esercizio del diritto al risarcimento dei danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi, decorre […] da
Pag. 4 di 8 quello in cui tale malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche”. Ed ancora, “la consapevolezza della riconducibilità causale della malattia non può dedursi sulla sola base della documentazione medica attestante la presenza attuale della malattia, se essa non sia integrata da un accertamento dal quale risulti che siano fornite al paziente adeguate informazioni in merito alla riconducibilità causale della stessa.”
Nel caso in esame, la consapevolezza del ricorrente in merito alla patologia epatica irreversibile ed al nesso causale con le trasfusioni ematiche del 1982 emerge univocamente solo nei mesi di agosto-settembre 2019, a seguito degli approfondimenti specialistici ed al FibroScan che ha documentato fibrosi severa (F4) (cfr. all.n. 14 ricorso) e con successivo verbale INPS datato 5/3/2020 (cfr. all. n. 17 ricorso), dal quale
è desumibile la diagnosi definitiva e la correlazione trasfusionale. Ne consegue che la domanda amministrativa del 23/1/2020 è stata proposta tempestivamente, entro tre anni da tale consapevolezza qualificata e non vi è, quindi, decadenza. Non sussistono elementi probatori offerti dalla parte resistente in grado di provare una consapevolezza precedente.
Quanto al nesso causale, la consulenza tecnica eseguita dal CTU nominato in data
25/9/2024, dott. specialista in medicina legale e delle assicurazioni, è Per_1 pienamente conforme ai canoni civilistici, risolvendo il quesito assegnato secondo il criterio della “più probabile che non” e tenendo conto del contesto storico-giuridico
(virus HCV non noto nel 1982), della assenza di altre cause plausibili, dell'assenza di sintomi nel periodo intercorso e dei limiti della documentazione dell'epoca.
In particolare, il CTU ha così concluso: “Dalla cartella clinica della Chirurgia
Generale del di Bari risulta che , ivi ricoverato Controparte_3 Parte_1 nel dicembre 1982 a causa di pneumotorace spontaneo recidivante sinistro e sottoposto
a intervento chirurgico di drenaggio pleurico, toractomia pleurica sinistra, subiva trasfusioni di sangue e precisamente: Flacone n.1 n. 14403 cc 450 di gruppo 0 rh positivo, consegnato il 17/12/1982; Flacone n.1 n. 14417 cc 450 di gruppo 0 rh positivo, consegnato il 17/12/1982 alle ore 8,45; Flacone n.1 n. 14467 cc 450 di gruppo
0 rh positivo, consegnato il 17/12/1982 alle ore 19,50; Flacone n.1 n. 14451 cc 350 di
Pag. 5 di 8 gruppo 0 rh positivo, consegnato il 17/12/1982 alle ore 20,50; Flacone n.1 n. 14555 cc
450 di gruppo 0 rh positivo, consegnato il 18/12/1982 alle ore 15,45. Dalla cartella clinica della Chirurgia Generale dell'Ospedale Di Venere risulta ancora che il Pt_1 si ricoverava in regime di day hospital il giorno 13/2/1997 per sottoporsi a biopsia epatica ecoguidata. In anamnesi risulta annotato: Da circa 10 anni sa di essere HCV+.
Si ricovera in seguito ai disturbi dispeptici. Gli esami di laboratorio eseguiti lo stesso giorno evidenziano un innalzamento della GPT (60 vs v.n. 40). La diagnosi definitiva riportata in cartella è di epatopatia cronica da HCV. Sulla base di questi due documenti clinici si può dunque desumere che il fosse a conoscenza di essere Pt_1 portatore di infezione da HCV, dalla fine degli anni '80, vale a dire all'incirca da quando nel 1989 fu isolato il virus dell'epatite C (prima definito virus non A non B) e si resero disponibili i test di screening. Tenuto poi conto che nell'anno in cui ricevette le trasfusioni (1982) non era possibile testare i donatori per il virus HCV, è abbastanza probabile che il contagio si sia verificato proprio a causa delle predette trasfusioni, non essendo emersi in anamnesi né essendo documentati altre plausibili fonti di contagio da
HCV (comportamenti a rischio, procedure invasive, ecc.) In data 9/8/2019 veniva effettuato un esame HCV RNA quantitativo: 1280000 U/ml. In data 13/9/2019 il si sottoponeva a un esame fibroscan del fegato da cui risultava una steatosi Pt_1 lieve S1 e una fibrosi severa F4. Nel novembre 2019 il si sottoponeva a terapia Pt_1 antivirale con Epclusa, terapia che consente l'eradicazione dell'infezione da HCV.
Venendo quindi alla quantificazione del danno, basandoci sul referto fibroscan del
2019, si può concludere che presenti un danno epatico rappresentato Parte_1 da epatopatia cronica con fibrosi severa, ascrivibile ad VIII categoria della Tabella A del D.P.R. n. 834/1981.
Risposta ai quesiti
1) Si ritiene sufficientemente provato il nesso causale tra le trasfusioni ematiche subite da nel 1982 presso il Policlinico di Bari ed il contagio da Virus Parte_1
HCV. 2) Il danno epatico, rappresentato da epatopatia cronica con fibrosi severa, è ascrivibile ad VIII categoria della Tabella A del D.P.R. n. 834/1981, a decorrere dalla data di esecuzione del predetto esame (13/9/2019)”.
Pag. 6 di 8 La rinnovata consulenza medico-legale risulta coerente con riferimento ai quesiti posti e congruamente motivata sulla base degli adeguati procedimenti di esame e di verifica nonché in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla tematica del nesso causale nella materia oggetto del presente giudizio.
Ed invero, il consulente d'ufficio ha fatto ricorso a criteri di tipo probabilistico nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità; si richiama, sotto tale profilo, il principio di diritto affermato dai Giudici di legittimità, in virtù del quale, ai fini dell'indennizzo previsto dall'art. 1 l.n. 210/92 la legge pone “a carico dell'interessato … l'onere di provare l'effettuazione della trasfusione, l'insorgenza dell'epatite come conseguenza della stessa, il danno irreversibile che ne è derivato” precisando, altresì, che, una volta offerta la prova del fatto idoneo (secondo i cennati criteri di ragionevole certezza), non può gravarsi l'interessato (anche) della prova dell'insussistenza di “fatti ulteriori idonei a far venire meno gli effetti del primo” (ed anche alla stregua del principio di equivalenza causale posto dall'art. 41 c.p., in ragione del quale principio “la presenza di cause simultanee o sopravvenute non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento, che è invece escluso quando le cause sopravvenute siano state da sole sufficienti a determinare l'evento” (cfr. Cass.
n. 17/1/2005, n. 753).
Sussistendo il nesso eziologico, l'irreversibilità del danno e l'inquadramento in categoria tabellare, si ha diritto all'indennizzo secondo la legge n. 210/1992 come modificata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti consentiti dalla legge;
in conclusione, il ricorso dev'essere integralmente accolto, con accertamento del diritto all'indennizzo, respinta l'eccezione preliminare.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza;
le spese di ctu vengono poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato in data
6/8/2020 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
Pag. 7 di 8 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto:
- accerta e dichiara che il ricorrente ha contratto il virus HCV a seguito delle trasfusioni ematiche cui fu sottoposto in data 17 e 18 dicembre 1982 presso il Policlinico di Bari;
- accerta il diritto del ricorrente all'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n.
210, nella corrispondente alla categoria VIII della Tabella A allegata dal D.P.R. n.
834/1981, con decorrenza dal 13 settembre 2019;
2) condanna il convenuto a corrispondere in favore del ricorrente il suddetto CP_1 indennizzo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti consentiti dalla legge, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente;
3) condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali, che liquida in CP_1
€ 6.700,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap, come per legge, con distrazione;
4) pone a carico del convenuto le spese di consulenza tecnica d'ufficio, CP_1 liquidate come da separati decreti.
Bari, 17/9/2025
Il Giudice
(dott.ssa Emanuela Foggetti)
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