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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 03/09/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 376/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Teresa Corbucci, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 376 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa da
(c.f./P.I.: ), con sede legale in Riccione (RN), Via XIX Ottobre n° Parte_1 P.IVA_1
7, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale ad litem rilasciata ex art. 83 c.p.c. allegata alla busta di deposito per la costituzione in giudizio, dall'Avv. Gianluca Laganella del Foro di Rimini presso il cui studio in Rimini, Viale della
Repubblica n.100 è elettivamente domiciliata;
Opponente nei confronti di
a socio unico, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede legale in Roma (RM), Via Val Grana n. 8, P. IVA ed ai fini del P.IVA_2 presente atto rappresentata e difesa dall'Avv. Valdemaro Pegoraro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Civita Castellana (VT), Via I° Maggio n. 14/A, giusta procura in calce rilasciata nell'ambito del procedimento monitorio rubricato al RG n. 3820/2023;
Opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo: Pagamento saldo di corrispettivo contratto di sponsorizzazione.
La causa è stata iscritta a ruolo il giorno 14.2.2024 e trattenuta a sentenza ex art. 281 quinquies cpc all'udienza del 24.4.2025
Lette le note conclusive delle parti e le note di trattazione scritta per la detta udienza, il Giudice così provvede
Art. 281 quinquies C.p.c.
Motivi in fatto e diritto
pagina1 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato la società proponeva opposizione Parte_1 avanti all'Intestato Tribunale avverso il decreto ingiuntivo n. 6/2024 emesso il 04.01.2024, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore di a socio unico Controparte_1 della somma di € 48.000,00, oltre ad interessi moratori dalla data delle singole fatture asseritamente impagate fino al saldo effettivo oltre alle spese della procedura monitoria.
La società opponente eccepiva l'inesistenza del credito ex adverso azionato, ed invocava n via riconvenzionale l'avvenuta risoluzione del contratto con conseguente obbligazione restitutoria a carico dell'opposta di quanto già corrisposto nonché la non debenza degli interessi moratori, precisando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Rimini, contrariis reiectis, senza inversione dell'onere della prova: IN VIA PREGIUDIZIALE: • non concedere, se richiesta ex art. 648 c.p.c., provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto. Nel merito: • risolvere, anche ex artt. 1453 e 1455 c.c., il contratto intervenuto fra e Parte_1 Controparte_1
a socio unico per via dei ritardi e degli inadempimenti di non scarsa importanza commessi da
[...] quest'ultima; e, conseguentemente, - accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta da
[...]
a vantaggio di a socio unico;
- in via riconvenzionale, Parte_1 Controparte_1 condannare, anche ex art. 1458 c.c., a socio unico a restituire a Controparte_1 la somma di € 24.400,00 (ventiquattromilaquattrocento) o quel diverso importo Parte_1 reputato di giustizia, oltre ad interessi moratori al saggio ex art. 5 del D.Lgs. 09.10.2002, n° 231, da calcolarsi, quanto ad € 12.200,00, a far data dall'8 aprile 2023 e, quanto al residuo di €
12.200,00, a far data dal 14 maggio 2023. - accertare e dichiarare la non debenza degli interessi moratori sul presunto credito per sorte capitale;
- accertare e dichiarare l'eccessività dei compensi di avvocato liquidati nel ricorso per ingiunzione. IN OGNI CASO: - revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.5.2024 si costituiva in giudizio la società opposta eccependo la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, n. 3 e n. 4 c.p.c. e contestando la asserita intervenuta risoluzione del contratto e l'obbligazione restitutoria in capo alla opposta.
In particolare, evidenziava l'opposta che le contestazioni dei presunti inadempimenti, quali aver fornito spazi pubblicitari inappropriati rispetto alle proprie aspettative, la mancata consegna di locandine o buoni pasto, venivano sollevate per la prima volta solo in sede di opposizione. A dire dell'opposta, la aveva volutamente omesso di affermare che i primi due pagamenti Parte_1 effettuati in favore di parte opposta (di € 10.000,00 +IVA cad.) erano stati effettuati rispettivamente in data 13.04.2023, ovvero in epoca di poco antecedente all'inizio del campionato cui aveva preso pagina2 di 7 parte il Team ProGP con il pilota ed in data 31.05.2023, quindi in data ben Persona_1 successiva allo svolgimento della seconda gara di campionato tenutasi a Barcellona in data
06/07.05.2023. Laddove parte opponente avesse voluto contestare l'operato di parte opposta che, a proprio dire, non avrebbe rispettato quanto concordato già dalla prima manifestazione tenutasi in data 22/23.04.2023 la avrebbe potuto e dovuto farlo già successivamente alla Parte_1 prima gara motociclistica.
L'opposta evidenziava, inoltre, come parte opponente, al contrario non aveva mosso alcuna contestazione in proposito, ed in data 31.05.2023 effettuava il secondo bonifico di € 12.200,00 in favore della a socio unico , salvo poi solo in sede di opposizione Controparte_1 lamentare il presunto inadempimento di parte opposta.
L'opposta affermava, in relazione alla contestazione di controparte dell'assenza di accordi circa il corrispettivo di quanto pattuito, che, inizialmente, la medesima aveva accettato – effettuando i relativi pagamenti – le somme addebitatele dall'opposta con le fatture nn. 79/2023 e 131/2023 e solo nella presente sede, in maniera del tutto arbitraria e ingiustificata, contestava la quantificazione dei corrispettivi pattuiti tra le parti.
Inoltre, affermava dal suo canto di aver fedelmente e puntualmente rispettato gli accordi presi con parte opponente durante tutta la durata del campionato, tributando la visibilità ai marchi della
( e Black Venom) con l'applicazione di adesivi sia sulla moto del Parte_1 Parte_1 pilota sponsorizzato, sulla tuta dello stesso e nelle parti dedicate alla pubblicità dell'hospitality di parte opposta. La medesima aveva diffuso i vari comunicati stampa successivi alle singole gare con l'allegazione di foto del pilota e della moto dal medesimo condotta su cui erano Per_1 manifestamente visibili i marchi della opponente la quale, durante tutta la stagione, aveva beneficiato del servizio reso dalla a socio unico senza mai muovere Controparte_1 alcun tipo di contestazione per poi trascurare i pagamenti delle fatture emesse dalla opposta ed azionate nella fase monitoria.
L'assenza di ogni contestazione da parte di durante il corso del campionato e Parte_1 successivamente alle singole manifestazioni, confermava l'adempimento dell'opposta mentre rendendo infondata la domanda di risoluzione del contratto intervenuto tra le parti e la restituzione delle somme precedentemente versate.
All'esito della prima udienza, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., in data
18.09.2024 veniva emessa ordinanza con la quale, ritenuto il credito vantato da parte opposta non fondato su idonea prova scritta, veniva rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e le istanze istruttorie formulate dall'opposta in quanto tardive, disponendo pagina3 di 7 procedersi a mediazione e fissando udienza per la decisione, in caso di mancata mediazione, al
24.04.2025, con termine per note conclusive al 20.03.2024.
In data 22.10.2024 si teneva il primo incontro di mediazione avanti l'Organismo di Mediazione
CO (mediazione n. 758/2024) che, tuttavia, si concludeva con verbale di mancato accordo
(doc 10).
Pertanto la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 24.4.2025 per la discussione ex art. 281 quinquies c.p.c. con termine per note conclusive ex art. 189 cpc che venivano depositate dalla sola parte opposta.
**
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
1. In via preliminare, infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per asserita violazione dell'art. 163, n. 3 e n. 4 c.p.c..
Preliminarmente deve essere rigettata in quanto infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per asserita violazione dell'art. 163, n. 3 e n. 4 c.p.c..
L'opposta afferma che l'atto di citazione difetterebbe dei requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e n. 4 c.p.c. ovvero l'esposizione dei fatti sarebbe lacunosa e contraddittoria al punto da non consentire all'esponente una puntuale presa di posizione sulle pretese vantate, ledendo così le garanzie previste a tutela del diritto di difesa. Il rapporto che andrebbe a giustificare le pretese avversarie non verrebbe affatto contestualizzato né dettagliato nè vi sarebbe alcuna qualificazione giuridica dello stesso così come del tutto carente sarebbe il riferimento a norme di legge che, qualora violate, andrebbero a supportare e giustificare le conclusioni in calce rassegnate.
Ebbene, l'eccezione si palesa del tutto infondata in quanto dall'atto di citazione emerge chiaramente la richiesta di accertamento dell'inadempimento di controparte rispetto al contratto di pubblicità del marchio dell'opponente e la conseguente richiesta di risoluzione del contratto. Infatti, alcun diritto di difesa risulta violato dal momento che la convenuta opposta ha puntualmente contestato ogni assunto in riferimento allo specifico accordo intercorso, per cui l'eccezione deve essere rigettata.
2. Principi di diritto ed onere della prova
Preliminarmente, si ritiene opportuno richiamare i fondamentali principi di diritto, chiariti e ribaditi anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di prova del credito.
In particolare, secondo il ben noto principio espressa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale
pagina4 di 7 criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460… Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'avvenuto, esatto adempimento...” (Cass. civ. Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533).
E' noto, inoltre, come nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo il principio oramai incontestato della Suprema Corte, le fatture emesse dal soggetto ingiungente non possiedono valore probatorio nel successivo giudizio di merito circa la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti e la sussistenza di un debito. (cfr. ex multis, Cass. Civ, sez. II, 12 gennaio 2016, n. 299)
Infatti, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, “nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere il diritto fornire la prova del fatto costitutivo…E' noto, altresì, che la fattura commerciale si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche assurgere a prova del contratto, ma al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata. Invero, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltrechè alla sua esistenza” (Cass 17050/11).
3. Il decreto ingiuntivo
Premessi tali principi si osserva che parte opposta ha richiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo numero n. 6/2024 emesso il 04.01.2024 affermando di essere un'impresa operante in via principale nella gestione e commercializzazione di spazi pubblicitari per conto terzi, specialmente nell'ambito delle manifestazioni motociclistiche, sia a livello nazionale, che internazionale e, per tale motivo, di aver fornito a per la stagione agonistica 2023, spazi per la Parte_1 pubblicizzazione del pilota e del Team PROGP Racing, i quali, assieme, Persona_1 avrebbero disputato il "Campionato Supersport 300", nel contesto del quale avrebbero sponsorizzato i marchi "Black Venom" e , entrambi appartenenti all'ingiunta. Parte_1
pagina5 di 7 L'opposta sosteneva di aver concordato con quale corrispettivo per i servizi Parte_1 indicati, la somma di € 60.000,00, oltre ad I.V.A., da corrispondersi in sei rate, ciascuna per l'importo di € 10.000,00, oltre ad I.V.A. e di aver ricevuto il solo pagamento delle prime due fatture e di non aver riscosso alcunché con riferimento alle ultime quattro. Pertanto, avendo senza esito positivo diffidato e costituito in mora la supposta debitrice con pec inviata l'11.10.2023, ritenendosi creditrice dell'importo di € 48.800,00, oltre ad interessi moratori al saggio ex D.Lgs. n° 231/2002 dalla data di scadenza delle fatture, invocava l'emissione del decreto ingiuntivo di cui sopra.
3- Documentazione depositata in atti
L'opposta lamenta che la società dopo il pagamento delle prime due fatture Parte_1 emesse dalla avrebbe deciso in maniera del tutto unilaterale ed illegittima di non CP_1 versare alcunché in favore della opposta senza mai muovere alcuna contestazione circa l'operato di questa. Avrebbe atteso la fine del Campionato ove venivano divulgati i propri marchi, in maniera del tutto silente e, pur nella consapevolezza di diventare destinataria di una probabile contesa giudiziaria, avrebbe artatamente lamentato giustificazioni ai mancati pagamenti, usufruendo, tuttavia, nel frattempo, della veicolazione pubblicitaria dei propri marchi per tutta la stagione agonistica, peraltro sperando di poterne fruire in maniera gratuita invocando la risoluzione contrattuale e la restituzione di quanto già versato per i servizi pubblicitari resi dalla
[...]
Controparte_1
Ebbene, si osserva da un lato che parte opposta non ha fornito alcuna prova documentale del credito vantato in sede monitoria né di aver svolto i servizi pubblicitari che giustificherebbero tale compenso né, ancor prima, l'effettiva stipulazione di un contratto che tale remunerazione quantificherebbe nell'importo di € 60.000,00, oltre ad I.V.A.
Tale contratto non è presente in forma scritta né le prove orali, formulate in modo tardivo, hanno consentito la sua conferma ai fini della verifica del quantum che oggi viene invocato.
Alla luce della giurisprudenza sopra citata e dell'onere della prova ivi evidenziato, la semplice produzione fotografica senza alcun ancoraggio temporale e la produzione delle fatture, di cui alcune pagate ed altre non saldate, nulla afferma circa le modalità temporali di svolgimento del contratto di sponsorizzazione, né sulla sua effettiva esecuzione in relazione al corrispettivo vantato, né tanto meno in ordine al quantum debeatur;
circostanze che, anche alla luce delle dedotte contestazioni
(doc.2 e 3 di parte opponente), non consentono di ritenere provato né l'an né il quantum del credito vantato.
Al contempo, tuttavia, non risulta provato l'inadempimento dell'opposta che l'opponente lamenta ai fini dell'accertamento della risoluzione contrattuale.
pagina6 di 7 L'inadempimento, come è noto, deve avere non scarsa importanza per poter determinare la risoluzione e la restituzione che parte opposta invoca in via riconvenzionale.
Nel caso in esame, sebbene la prova dell'adempimento versi a carico dell'opposta, le doglianze di parte attrice, nel documento 2, nel doc. 3 e in atto di citazione sono risultate del tutto generiche e sfornite di totale allegazione anche fotografica al fine di comprenderne la portata. Infatti,
l'indicazione che si riporta, contenuta nella missiva doc. 3, a campionato terminato, si palesa del tutto generica “La grafica e le modalità di realizzazione della campagna pubblicitaria risultavano immediatamente non soddisfacenti per le esigenze della che richiedeva ulteriori Parte_1 modifiche in mancanza delle quali non si sarebbe realizzato l'obiettivo voluto, ossia la visibilità del logo”.
Allo stesso tempo, la conferma dell'esistenza dell'accordo e della corretta iniziale esecuzione dello stesso sono confermate dal pagamento delle prime due fatture da parte dell'opponente la quale, con le contestazioni generiche come sopra dedotte, ribadite sempre in via generica nella presente opposizione, non consentono certamente l'accertamento di un inadempimento grave tale da giustificare la risoluzione contrattuale.
Pertanto, la domanda di inadempimento, formulata in maniera del tutto generica, non consente la declaratoria di risoluzione, pertanto deve essere rigettata.
Allo stesso tempo, la mancanza di prova certa dell'an e del quantum invocato con decreto ingiuntivo, non consentono la conferma di quest'ultimo che, pertanto, deve essere revocato
Le spese di lite, alla luce della reciproca soccombenza, devono ritenersi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così decide:
_ Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 6/2024 emesso il
04.01.2024 dal Tribunale di Rimini;
_ Rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
_ Spese di lite compensate;
La presente sentenza si intende pubblicata con la allegazione al verbale di udienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c..
Così deciso in Rimini, lì 03.09.2025.
IL GIUDICE ONORARIO
Maria Teresa Corbucci
pagina7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Teresa Corbucci, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 376 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa da
(c.f./P.I.: ), con sede legale in Riccione (RN), Via XIX Ottobre n° Parte_1 P.IVA_1
7, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale ad litem rilasciata ex art. 83 c.p.c. allegata alla busta di deposito per la costituzione in giudizio, dall'Avv. Gianluca Laganella del Foro di Rimini presso il cui studio in Rimini, Viale della
Repubblica n.100 è elettivamente domiciliata;
Opponente nei confronti di
a socio unico, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede legale in Roma (RM), Via Val Grana n. 8, P. IVA ed ai fini del P.IVA_2 presente atto rappresentata e difesa dall'Avv. Valdemaro Pegoraro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Civita Castellana (VT), Via I° Maggio n. 14/A, giusta procura in calce rilasciata nell'ambito del procedimento monitorio rubricato al RG n. 3820/2023;
Opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo: Pagamento saldo di corrispettivo contratto di sponsorizzazione.
La causa è stata iscritta a ruolo il giorno 14.2.2024 e trattenuta a sentenza ex art. 281 quinquies cpc all'udienza del 24.4.2025
Lette le note conclusive delle parti e le note di trattazione scritta per la detta udienza, il Giudice così provvede
Art. 281 quinquies C.p.c.
Motivi in fatto e diritto
pagina1 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato la società proponeva opposizione Parte_1 avanti all'Intestato Tribunale avverso il decreto ingiuntivo n. 6/2024 emesso il 04.01.2024, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore di a socio unico Controparte_1 della somma di € 48.000,00, oltre ad interessi moratori dalla data delle singole fatture asseritamente impagate fino al saldo effettivo oltre alle spese della procedura monitoria.
La società opponente eccepiva l'inesistenza del credito ex adverso azionato, ed invocava n via riconvenzionale l'avvenuta risoluzione del contratto con conseguente obbligazione restitutoria a carico dell'opposta di quanto già corrisposto nonché la non debenza degli interessi moratori, precisando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Rimini, contrariis reiectis, senza inversione dell'onere della prova: IN VIA PREGIUDIZIALE: • non concedere, se richiesta ex art. 648 c.p.c., provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto. Nel merito: • risolvere, anche ex artt. 1453 e 1455 c.c., il contratto intervenuto fra e Parte_1 Controparte_1
a socio unico per via dei ritardi e degli inadempimenti di non scarsa importanza commessi da
[...] quest'ultima; e, conseguentemente, - accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta da
[...]
a vantaggio di a socio unico;
- in via riconvenzionale, Parte_1 Controparte_1 condannare, anche ex art. 1458 c.c., a socio unico a restituire a Controparte_1 la somma di € 24.400,00 (ventiquattromilaquattrocento) o quel diverso importo Parte_1 reputato di giustizia, oltre ad interessi moratori al saggio ex art. 5 del D.Lgs. 09.10.2002, n° 231, da calcolarsi, quanto ad € 12.200,00, a far data dall'8 aprile 2023 e, quanto al residuo di €
12.200,00, a far data dal 14 maggio 2023. - accertare e dichiarare la non debenza degli interessi moratori sul presunto credito per sorte capitale;
- accertare e dichiarare l'eccessività dei compensi di avvocato liquidati nel ricorso per ingiunzione. IN OGNI CASO: - revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.5.2024 si costituiva in giudizio la società opposta eccependo la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, n. 3 e n. 4 c.p.c. e contestando la asserita intervenuta risoluzione del contratto e l'obbligazione restitutoria in capo alla opposta.
In particolare, evidenziava l'opposta che le contestazioni dei presunti inadempimenti, quali aver fornito spazi pubblicitari inappropriati rispetto alle proprie aspettative, la mancata consegna di locandine o buoni pasto, venivano sollevate per la prima volta solo in sede di opposizione. A dire dell'opposta, la aveva volutamente omesso di affermare che i primi due pagamenti Parte_1 effettuati in favore di parte opposta (di € 10.000,00 +IVA cad.) erano stati effettuati rispettivamente in data 13.04.2023, ovvero in epoca di poco antecedente all'inizio del campionato cui aveva preso pagina2 di 7 parte il Team ProGP con il pilota ed in data 31.05.2023, quindi in data ben Persona_1 successiva allo svolgimento della seconda gara di campionato tenutasi a Barcellona in data
06/07.05.2023. Laddove parte opponente avesse voluto contestare l'operato di parte opposta che, a proprio dire, non avrebbe rispettato quanto concordato già dalla prima manifestazione tenutasi in data 22/23.04.2023 la avrebbe potuto e dovuto farlo già successivamente alla Parte_1 prima gara motociclistica.
L'opposta evidenziava, inoltre, come parte opponente, al contrario non aveva mosso alcuna contestazione in proposito, ed in data 31.05.2023 effettuava il secondo bonifico di € 12.200,00 in favore della a socio unico , salvo poi solo in sede di opposizione Controparte_1 lamentare il presunto inadempimento di parte opposta.
L'opposta affermava, in relazione alla contestazione di controparte dell'assenza di accordi circa il corrispettivo di quanto pattuito, che, inizialmente, la medesima aveva accettato – effettuando i relativi pagamenti – le somme addebitatele dall'opposta con le fatture nn. 79/2023 e 131/2023 e solo nella presente sede, in maniera del tutto arbitraria e ingiustificata, contestava la quantificazione dei corrispettivi pattuiti tra le parti.
Inoltre, affermava dal suo canto di aver fedelmente e puntualmente rispettato gli accordi presi con parte opponente durante tutta la durata del campionato, tributando la visibilità ai marchi della
( e Black Venom) con l'applicazione di adesivi sia sulla moto del Parte_1 Parte_1 pilota sponsorizzato, sulla tuta dello stesso e nelle parti dedicate alla pubblicità dell'hospitality di parte opposta. La medesima aveva diffuso i vari comunicati stampa successivi alle singole gare con l'allegazione di foto del pilota e della moto dal medesimo condotta su cui erano Per_1 manifestamente visibili i marchi della opponente la quale, durante tutta la stagione, aveva beneficiato del servizio reso dalla a socio unico senza mai muovere Controparte_1 alcun tipo di contestazione per poi trascurare i pagamenti delle fatture emesse dalla opposta ed azionate nella fase monitoria.
L'assenza di ogni contestazione da parte di durante il corso del campionato e Parte_1 successivamente alle singole manifestazioni, confermava l'adempimento dell'opposta mentre rendendo infondata la domanda di risoluzione del contratto intervenuto tra le parti e la restituzione delle somme precedentemente versate.
All'esito della prima udienza, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., in data
18.09.2024 veniva emessa ordinanza con la quale, ritenuto il credito vantato da parte opposta non fondato su idonea prova scritta, veniva rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e le istanze istruttorie formulate dall'opposta in quanto tardive, disponendo pagina3 di 7 procedersi a mediazione e fissando udienza per la decisione, in caso di mancata mediazione, al
24.04.2025, con termine per note conclusive al 20.03.2024.
In data 22.10.2024 si teneva il primo incontro di mediazione avanti l'Organismo di Mediazione
CO (mediazione n. 758/2024) che, tuttavia, si concludeva con verbale di mancato accordo
(doc 10).
Pertanto la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 24.4.2025 per la discussione ex art. 281 quinquies c.p.c. con termine per note conclusive ex art. 189 cpc che venivano depositate dalla sola parte opposta.
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L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
1. In via preliminare, infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per asserita violazione dell'art. 163, n. 3 e n. 4 c.p.c..
Preliminarmente deve essere rigettata in quanto infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per asserita violazione dell'art. 163, n. 3 e n. 4 c.p.c..
L'opposta afferma che l'atto di citazione difetterebbe dei requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e n. 4 c.p.c. ovvero l'esposizione dei fatti sarebbe lacunosa e contraddittoria al punto da non consentire all'esponente una puntuale presa di posizione sulle pretese vantate, ledendo così le garanzie previste a tutela del diritto di difesa. Il rapporto che andrebbe a giustificare le pretese avversarie non verrebbe affatto contestualizzato né dettagliato nè vi sarebbe alcuna qualificazione giuridica dello stesso così come del tutto carente sarebbe il riferimento a norme di legge che, qualora violate, andrebbero a supportare e giustificare le conclusioni in calce rassegnate.
Ebbene, l'eccezione si palesa del tutto infondata in quanto dall'atto di citazione emerge chiaramente la richiesta di accertamento dell'inadempimento di controparte rispetto al contratto di pubblicità del marchio dell'opponente e la conseguente richiesta di risoluzione del contratto. Infatti, alcun diritto di difesa risulta violato dal momento che la convenuta opposta ha puntualmente contestato ogni assunto in riferimento allo specifico accordo intercorso, per cui l'eccezione deve essere rigettata.
2. Principi di diritto ed onere della prova
Preliminarmente, si ritiene opportuno richiamare i fondamentali principi di diritto, chiariti e ribaditi anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di prova del credito.
In particolare, secondo il ben noto principio espressa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale
pagina4 di 7 criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460… Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'avvenuto, esatto adempimento...” (Cass. civ. Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533).
E' noto, inoltre, come nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo il principio oramai incontestato della Suprema Corte, le fatture emesse dal soggetto ingiungente non possiedono valore probatorio nel successivo giudizio di merito circa la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti e la sussistenza di un debito. (cfr. ex multis, Cass. Civ, sez. II, 12 gennaio 2016, n. 299)
Infatti, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, “nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere il diritto fornire la prova del fatto costitutivo…E' noto, altresì, che la fattura commerciale si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche assurgere a prova del contratto, ma al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata. Invero, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltrechè alla sua esistenza” (Cass 17050/11).
3. Il decreto ingiuntivo
Premessi tali principi si osserva che parte opposta ha richiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo numero n. 6/2024 emesso il 04.01.2024 affermando di essere un'impresa operante in via principale nella gestione e commercializzazione di spazi pubblicitari per conto terzi, specialmente nell'ambito delle manifestazioni motociclistiche, sia a livello nazionale, che internazionale e, per tale motivo, di aver fornito a per la stagione agonistica 2023, spazi per la Parte_1 pubblicizzazione del pilota e del Team PROGP Racing, i quali, assieme, Persona_1 avrebbero disputato il "Campionato Supersport 300", nel contesto del quale avrebbero sponsorizzato i marchi "Black Venom" e , entrambi appartenenti all'ingiunta. Parte_1
pagina5 di 7 L'opposta sosteneva di aver concordato con quale corrispettivo per i servizi Parte_1 indicati, la somma di € 60.000,00, oltre ad I.V.A., da corrispondersi in sei rate, ciascuna per l'importo di € 10.000,00, oltre ad I.V.A. e di aver ricevuto il solo pagamento delle prime due fatture e di non aver riscosso alcunché con riferimento alle ultime quattro. Pertanto, avendo senza esito positivo diffidato e costituito in mora la supposta debitrice con pec inviata l'11.10.2023, ritenendosi creditrice dell'importo di € 48.800,00, oltre ad interessi moratori al saggio ex D.Lgs. n° 231/2002 dalla data di scadenza delle fatture, invocava l'emissione del decreto ingiuntivo di cui sopra.
3- Documentazione depositata in atti
L'opposta lamenta che la società dopo il pagamento delle prime due fatture Parte_1 emesse dalla avrebbe deciso in maniera del tutto unilaterale ed illegittima di non CP_1 versare alcunché in favore della opposta senza mai muovere alcuna contestazione circa l'operato di questa. Avrebbe atteso la fine del Campionato ove venivano divulgati i propri marchi, in maniera del tutto silente e, pur nella consapevolezza di diventare destinataria di una probabile contesa giudiziaria, avrebbe artatamente lamentato giustificazioni ai mancati pagamenti, usufruendo, tuttavia, nel frattempo, della veicolazione pubblicitaria dei propri marchi per tutta la stagione agonistica, peraltro sperando di poterne fruire in maniera gratuita invocando la risoluzione contrattuale e la restituzione di quanto già versato per i servizi pubblicitari resi dalla
[...]
Controparte_1
Ebbene, si osserva da un lato che parte opposta non ha fornito alcuna prova documentale del credito vantato in sede monitoria né di aver svolto i servizi pubblicitari che giustificherebbero tale compenso né, ancor prima, l'effettiva stipulazione di un contratto che tale remunerazione quantificherebbe nell'importo di € 60.000,00, oltre ad I.V.A.
Tale contratto non è presente in forma scritta né le prove orali, formulate in modo tardivo, hanno consentito la sua conferma ai fini della verifica del quantum che oggi viene invocato.
Alla luce della giurisprudenza sopra citata e dell'onere della prova ivi evidenziato, la semplice produzione fotografica senza alcun ancoraggio temporale e la produzione delle fatture, di cui alcune pagate ed altre non saldate, nulla afferma circa le modalità temporali di svolgimento del contratto di sponsorizzazione, né sulla sua effettiva esecuzione in relazione al corrispettivo vantato, né tanto meno in ordine al quantum debeatur;
circostanze che, anche alla luce delle dedotte contestazioni
(doc.2 e 3 di parte opponente), non consentono di ritenere provato né l'an né il quantum del credito vantato.
Al contempo, tuttavia, non risulta provato l'inadempimento dell'opposta che l'opponente lamenta ai fini dell'accertamento della risoluzione contrattuale.
pagina6 di 7 L'inadempimento, come è noto, deve avere non scarsa importanza per poter determinare la risoluzione e la restituzione che parte opposta invoca in via riconvenzionale.
Nel caso in esame, sebbene la prova dell'adempimento versi a carico dell'opposta, le doglianze di parte attrice, nel documento 2, nel doc. 3 e in atto di citazione sono risultate del tutto generiche e sfornite di totale allegazione anche fotografica al fine di comprenderne la portata. Infatti,
l'indicazione che si riporta, contenuta nella missiva doc. 3, a campionato terminato, si palesa del tutto generica “La grafica e le modalità di realizzazione della campagna pubblicitaria risultavano immediatamente non soddisfacenti per le esigenze della che richiedeva ulteriori Parte_1 modifiche in mancanza delle quali non si sarebbe realizzato l'obiettivo voluto, ossia la visibilità del logo”.
Allo stesso tempo, la conferma dell'esistenza dell'accordo e della corretta iniziale esecuzione dello stesso sono confermate dal pagamento delle prime due fatture da parte dell'opponente la quale, con le contestazioni generiche come sopra dedotte, ribadite sempre in via generica nella presente opposizione, non consentono certamente l'accertamento di un inadempimento grave tale da giustificare la risoluzione contrattuale.
Pertanto, la domanda di inadempimento, formulata in maniera del tutto generica, non consente la declaratoria di risoluzione, pertanto deve essere rigettata.
Allo stesso tempo, la mancanza di prova certa dell'an e del quantum invocato con decreto ingiuntivo, non consentono la conferma di quest'ultimo che, pertanto, deve essere revocato
Le spese di lite, alla luce della reciproca soccombenza, devono ritenersi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così decide:
_ Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 6/2024 emesso il
04.01.2024 dal Tribunale di Rimini;
_ Rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
_ Spese di lite compensate;
La presente sentenza si intende pubblicata con la allegazione al verbale di udienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c..
Così deciso in Rimini, lì 03.09.2025.
IL GIUDICE ONORARIO
Maria Teresa Corbucci
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