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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1190 R.G.A. 2022, promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1
SORRENTINO ARMANDO
- Appellante - C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. DELIA CERNIGLIARO CP_1
- Appellato -
All'udienza del 19/12/2024 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con la sentenza n. 1711/2022 pubblicata il 16.06.2022 il Tribunale di Palermo ha respinto la domanda, proposta da con ricorso Parte_1 depositato in data 8.05.2019, di condanna dell' al Controparte_2 pagamento del TFR relativo al rapporto di lavoro già intercorso con la società PARS S.P.A., dichiarata fallita, al cui passivo lo stesso era stato ammesso per l'importo di € 2.101,31; in particolare, il primo giudice ha dichiarato la prescrizione del credito azionato, rilevando che, alla data della domanda amministrativa presentata all' (16.01.2018), era già interamente decorso il termine annuale CP_1 previsto dall'art. 2 comma 5 del D.Lgs. 27/01/1992, n. 80, decorrente dalla data di esecutività dello stato passivo. Avverso questa sentenza ha proposto appello con Parte_1 ricorso depositato in data 11.11.2022.
1 L' costituitosi con memoria depositata il 29.11.2024, ha resistito al CP_1 gravame. All'udienza del 19/12/2024, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** L'appellante si duole che il Tribunale abbia erroneamente applicato al credito azionato, concernente il solo trattamento di fine rapporto, il termine di prescrizione annuale previsto, invece, dall'art. 2 della L. n. 80/1992 soltanto per i crediti diversi dal TFR (ultime tre mensilità di retribuzione) ammessi al Fondo di garanzia;
deduce, ancora, che al TFR andava piuttosto applicato il termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., non derogato dalla legge n. 297/82, applicabile al trattamento retributivo in questione, con decorrenza dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo del fallimento della società datrice di lavoro. La doglianza è fondata. Come emerge dai documenti prodotti, il credito per il quale è stato chiesto l'intervento del Fondo di garanzia consiste nel solo TFR maturato a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, già intrattenuto dal con la società Parte_1
PARS s.p.a., poi dichiarata fallita. A tale credito non poteva applicarsi il termine annuale di prescrizione previsto dall'art. 2, comma 5 della L. n. 80/1992, il quale fa esclusivo riferimento alla prestazione prevista dal comma 1 dello stesso articolo, ossia “ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono” la data di apertura dell'esecuzione individuale o concorsuale. Il tenore letterale della norma non si presta ad equivoci di sorta, sicché deve affermarsi che la disciplina dell'obbligo del Fondo relativo al pagamento del trattamento di fine rapporto, ai sensi della legge n.297 del 1982, pur richiamata in parte dal d.lgs. n.80 del 1992, concernente i crediti di lavoro diversi da quel trattamento, si differenzia dalla regolamentazione di questi ultimi per i quali è stabilita una specifica prescrizione annuale. L'individuazione del termine di prescrizione applicabile al diritto al pagamento del TFR da parte del e della sua decorrenza dipende, piuttosto, CP_2 dalla qualificazione della natura del credito di cui si controverte, cui andrà applicato il termine di prescrizione per esso previsto in via generale. A tal proposito, va rammentato che da tempo si è ormai consolidato l'orientamento secondo cui il diritto del lavoratore di ottenere dall in caso di CP_1 insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto
2 ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro;
il Fondo di garanzia costituisce, infatti, attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria (con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro), con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo (v. Cass. n. 27917 del 19/12/2005 e successive conformi). Ne consegue, anzitutto, che la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia è quella ordinaria decennale (Cass. n. 4183/2006, n. 2278/2010, n. 12971/2014, n. 10824/2015). Inoltre, proprio in forza di tale autonomia rispetto al credito maturato nei confronti del datore di lavoro, il diritto all'intervento del Fondo non si perfeziona con la cessazione del rapporto di lavoro, bensì al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la CP_1 prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia. Pertanto, poiché in caso di insolvenza del datore di lavoro, a norma dell'art. 2 comma 2 della L. n. 297/1982, il diritto del lavoratore di ottenere dal Fondo di Garanzia la corresponsione del TFR è esercitabile dopo l'esecutività dello stato passivo, nella specie intervenuta il 19.02.2013, è da tale data che deve farsi decorrere il predetto termine di prescrizione che, conseguentemente, nella fattispecie in esame, non era ancora decorso alla data di inoltro della domanda amministrativa (16.01.2018), e ciò anche nell'ipotesi in cui si dovesse tenere conto del termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c.. Per le considerazioni che precedono va disattesa l'eccezione dell' CP_1 secondo cui rileverebbe, nel caso di specie, la prescrizione maturatasi a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro (17.06.1999) fino alla domanda di insinuazione del credito allo stato passivo della procedura fallimentare (18.01.2013). Solo per completezza, può comunque osservarsi che l'eccepita prescrizione non si era maturata neppure con riferimento all'evento suddetto (cessazione del rapporto di lavoro, intervenuta il 17.06.1999): infatti, al fine di ottenere dal datore di lavoro il pagamento del TFR, il aveva proposto ricorso Parte_1 giurisdizionale in data 28.02.2002, con conseguente sospensione del termine di
3 prescrizione (in quel caso, quinquennale) sino alla decisione della causa, intervenuta con sentenza n.2670/2011 del 19/05/2011; termine che era stato poi ulteriormente interrotto dalla domanda di insinuazione al passivo, accolta con decreto del 19.2.2013. Vanno, infine, disattese le argomentazioni dell' circa l'asserita CP_3 incompletezza della documentazione allegata alla domanda amministrativa, in quanto smentite dalla documentazione prodotta dall'appellante, da cui emerge come alla stessa fossero stati allegati sia la domanda di insinuazione al passivo con l'attestazione di mancata opposizione del decreto di ammissione, sia il c.d. mod. SR 52, di cui l' lamenta l'incompletezza senza chiarire in che modo ciò avrebbe CP_1 ostacolato la pronta liquidazione della prestazione dovuta. Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, la domanda va accolta dovendosi condannare l' – Fondo di Garanzia alla corresponsione a CP_1
del TFR già ammesso al passivo fallimentare della PARS s.p.a., Parte_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda amministrativa al soddisfo (Cass n. 18481 del 03/09/2007).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 1711/2022 resa il 16.05.2022 dal Tribunale di Palermo, condanna l' a corrispondere a l'importo di € Controparte_2 Parte_1
2.101.31 a titolo di TFR già ammesso al passivo del fallimento della società PARS s.p.a., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. Condanna l' a rifondere all'appellante le spese processuali del doppio grado CP_1 che liquida per compensi in € 1.378,00 per il primo grado ed in € 962,00 per questo grado, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario. Palermo, 19/12/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Michele De Maria
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