Ordinanza cautelare 13 novembre 2024
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 24/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00055/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00262/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di NO
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 262 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NO Solidale Soc. Coop. Soc., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B2CDD2DF8E, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Zamunaro e Valentina Garon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Servizi Sociali di NO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio presso di essa in Trento, largo Porta Nuova, 9;
nei confronti
Socialwork Soc. Coop. Soc., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio.
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo di data 28.10.2024:
- della determinazione dirigenziale nr. 563 del 19.9.2024, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione del servizio di portierato presso le residenze per anziani gestite dall’Azienda Servizi Sociali di NO all’operatore economico Socialwork Cooperativa Sociale;
- del verbale di apertura della documentazione amministrativa in data 12.9.2024 a ore 10.08, con il quale è stato approvato il documento di offerta tecnica presentato da Socialwork Cooperativa Sociale;
- del verbale di apertura della documentazione economica in data 17.9.2024 a ore 14.13, con il quale è stata redatta la graduatoria provvisoria di gara;
- della tabella di attribuzione punteggi, allegata alla comunicazione di non aggiudicazione ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. c), D. Lgs. 36/2023, nella quale sono stati attribuiti 10 punti a Socialwork Cooperativa Sociale per il sottocriterio b1 e degli atti, non noti, con i quali il R.U.P. ha proceduto all’assegnazione di detto punteggio all’offerta dell’aggiudicataria, come riferito nei verbali del 12.9.2024 e 17.9.2024 nonché nella determinazione di aggiudicazione;
- della nota di ASSB del 18 ottobre 2024, relativa all’istanza di accesso agli atti formulata da NO Solidale;
- per quanto possa occorrere, del disciplinare di gara allegato alla lettera di invito, nella parte in cui non prescrive l’obbligo di verifica dei requisiti dei partecipanti prima dell’aggiudicazione;
per la dichiarazione di inefficacia
del contratto che fosse stato eventualmente stipulato con Socialwork soc. coop.
e per la condanna
dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica, con aggiudicazione del servizio di portierato presso le residenze per anziani a NO Solidale soc. coop. soc.
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti di data 3.12.2024:
degli stessi atti già impugnati con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Servizi Sociali di NO;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 il consigliere Michele Menestrina e uditi per le parti i difensori come indicato in verbale d’udienza.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato all’amministrazione resistente e alla controinteressata, nonché ai fini di un eventuale ordine di esibizione documentale all’INPS, la ricorrente ha impugnato gli atti e i provvedimenti meglio indicati in epigrafe aventi ad oggetto la procedura negoziata sotto soglia e riservata alle cooperative sociali di inserimento lavorativo, indetta dall’Azienda Servizi Sociali di NO (di seguito anche ASSB) per l’assegnazione del servizio di portierato presso le residenze per anziani gestite dalla medesima ASSB.
Il criterio di aggiudicazione è individuato dal Disciplinare di gara in quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa al prezzo e qualità, dove per l’elemento qualità il punteggio tecnico è da determinarsi in forza dei “ Criteri di valutazione ”, dettagliatamente elencati nell’allegato al disciplinare, che prevedono la valutazione in base a diversi sottocriteri predeterminati di natura tabellare, di un progetto tecnico e di un progetto sociale.
Ai fini della decisione del presente ricorso rileva essenzialmente il sottocriterio “ b1) Numero di persone svantaggiate regolarmente assunte ”, previsto per la valutazione del “ Progetto sociale ” e al quale è attribuito un peso complessivo di 60 punti su cento.
Sostanzialmente per il sottocriterio che qui rileva, la lex specialis prevede un’attribuzione massima di 10 punti, in scaglioni di sei gruppi da due punti ciascuno in proporzione alla percentuale di persone svantaggiate regolarmente assunte dalla cooperativa, dove per una percentuale inferiore al 30% di addetti svantaggiati regolarmente assunti, non è prevista l’assegnazione di alcun punto, mentre per una percentuale superiore al 50 % è prevista l’assegnazione del punteggio massimo, ossia dei 10 punti. Nei criteri motivazionali viene espressamente specificato che “ è valutata la percentuale di addetti svantaggiati regolarmente assunti rispetto al numero totale del personale della cooperativa ”.
1.1 Delle cinque imprese invitate dall’Amministrazione alla gara, solo due, ossia la ricorrente e la controinteressata, hanno presentato una propria offerta.
All’esito della valutazione tecnica e alla riparametrazione dei punteggi come prevista dal disciplinare, all’offerta tecnica della controinteressata è stato assegnato il punteggio pieno di 80 punti, mentre a quella della ricorrente 79,88 punti. Avendo offerto un ribasso maggiore di quello offerto dalla ricorrente, la cooperativa controinteressata si aggiudicava infine la gara con un punteggio pieno di 100 punti rispetto a quello di 95,74 punti attribuito all’offerta della ricorrente.
1.2 Non ritenendo veritiero il dato dichiarato dalla controinteressata in relazione alla percentuale dei lavoratori c.d. “svantaggiati” regolarmente assunti e in forza del quale le era stato assegnato per il relativo sottocriterio il punteggio massimo, ossa i dieci punti previsti dalla lex specialis , l’odierna ricorrente presentava istanza di accesso agli atti di gara, nonché inoltrava anche una specifica richiesta all’INPS per ottenere copia dei modelli DM10 o Uniemens presentati dalla controinteressata per i mesi di agosto e settembre 2024.
1.3 Non avendo ottenuto le informazioni richieste prima della scadenza del termine di impugnazione, la ricorrente con espressa riserva di motivi aggiunti, impugnava pertanto con il ricorso introduttivo gli atti descritti in epigrafe, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
“ I) Violazione e/o falsa applicazione della legge di gara, con riferimento al sub-criterio b1) di valutazione dell’offerta tecnica. Eccesso di potere: travisamento; mancata o insufficiente istruttoria .” Lamenta la ricorrente l’erroneità del punteggio attribuito all’offerta della controinteressata, in quanto dalla documentazione parzialmente ostesa dall’Amministrazione emergeva come la controinteressata avesse meramente dichiarato che “ la percentuale dei soggetti svantaggiati nel territorio di riferimento Trentino Alto Adige, calcolata con le modalità previste dalla Legge 381/1991 è oltre il 50%”, mentre la lex specialis faceva chiaro riferimento alla quota di svantaggiati “ rispetto al numero totale del personale della cooperativa ”, senza alcuna limitazione territoriale.
“ II) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023: mancata verifica del possesso del requisito dichiarato dall’aggiudicataria ”. Il motivo è diretto a censurare la mancata verifica della veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata a corredo dell’offerta della controinteressata da parte dell’Amministrazione.
“ III) Violazione di legge: artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere: carenza di motivazione – illogicità manifesta ”. Con questo motivo la ricorrente si duole della mancata ostensione da parte dell’Amministrazione degli allegati all’offerta della controinteressata e impugna, quindi, il parziale diniego di accesso agli atti motivato con un eventuale pregiudizio alla sfera di riservatezza del concorrente.
Oltre all’istanza istruttoria tendente all’acquisizione da parte dell’Amministrazione dell’offerta integrale ovvero comprensiva di tutti gli allegati presentati in gara dalla controinteressata e da parte dell’INPS delle dichiarazioni su modello DM 10 relative ai mesi di agosto e settembre 2024 presentata da Socialworks, la ricorrente formulava anche istanza cautelare.
2. L’Amministrazione si costituiva con la difesa erariale in data 6.11.2024 con memoria formale. Con successiva memoria cautelare, dopo aver dichiarato che il contratto non era stato ancora stipulato, eccepiva l’inammissibilità e infondatezza dei primi due motivi di impugnazione e si opponeva all’ostensione degli allegati all’offerta tecnica, costituente oggetto del terzo motivo di impugnazione, per ragioni di riservatezza e per difetto del c.d. nesso di strumentalità.
3. Con ordinanza n. 136 del 13.11.2024 il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare e considerata la dichiarazione di parte ricorrente di voler notificare motivi aggiunti, rinviava all’udienza pubblica del 12.02.2025 la trattazione nel merito del ricorso.
4. Con atto di motivi aggiunti di data 3.12.2024 la ricorrente faceva presente come dalle informazioni medio tempore pervenute dall’INPS avesse appreso che nel mese di agosto 2024 la controinteressata a fronte di un numero complessivo di 234 dipendenti, aveva assunto in tutto 46 lavoratori c.d. “svantaggiati”, e pertanto formulava i seguenti ulteriori motivi di impugnazione.
“ III) Violazione e/o falsa applicazione della legge di gara, con riferimento al sub-criterio b1) di valutazione dell’offerta tecnica. Eccesso di potere: travisamento; mancata o insufficiente istruttoria .” Rilevava la ricorrente che, in base ai dati comunicati dall’INPS, la percentuale di lavoratori svantaggiati regolarmente assunti dalla controinteressata andava correttamente determinata in una percentuale pari al 19,9%, con la conseguenza che il punteggio attribuito per il relativo sottocriterio avrebbe dovuto essere pari a zero con conseguente illegittimità dell’assegnazione dei dieci punti.
“ IV) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 3.4 del disciplinare di gara: illegittimità dell’ammissione dell’offerta di Socialwork per la presentazione di dichiarazione non veritiera.” Ritiene la ricorrente che nel rendere la dichiarazione non veritiera in ordine alla quota delle persone svantaggiate assunte, la controinteressata sia incorsa in un “ grave illecito professionale ” di cui all’art. 98, comma 3, lett. b) D.Lgs. n. 36/2023 che avrebbe imposto l’esclusione della stessa dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. c) del Codice dei contratti.
La ricorrente produceva anche l’istanza di annullamento in autotutela inviata all’ASSB in data 8.11.2024 motivata con riferimento ai dati forniti dall’INPS in relazione alla percentuale dei lavoratori svantaggiati regolarmente assunti da parte della controinteressata.
5. In vista dell’udienza pubblica del 12.02.2025 l’Amministrazione ha prodotto ulteriore documentazione, tra la quale anche la richiesta del RUP di data 29.10.2024 alla cooperativa controinteressata di documentare quanto dichiarato in sede di gara ai fini del personale svantaggiato regolarmente assunto, e una memoria difensiva.
La ricorrente da parte sua ha dimesso ritualmente ancora attestazioni pervenute dall’INPS e aggiornate al settembre 2024 in relazione ai modelli DM10 presentati dalla controinteressata e brevi scritti difensivi.
All’udienza pubblica del 12 febbraio 2025 il ricorso è stato introitato per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
6. Il ricorso è fondato, per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte.
Il primo motivo del ricorso introduttivo e il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti sono meritevoli di accoglimento e assumono carattere assorbente rispetto alle censure prospettate nei restanti motivi di impugnazione.
7. Deve preliminarmente evidenziarsi come ai fini della presente questione “ la percentuale di addetti svantaggiati regolarmente assunti ” non costituisce né requisito di partecipazione alla gara, e quindi requisito da verificare ai fini dell’ammissione alla procedura selettiva, né parte dell’offerta tecnica intesa come assunzione di un obbligo relativo all’impiego di un determinato numero di persone svantaggiate nell’esecuzione del servizio oggetto di gara, e quindi un elemento da monitorare e controllare solo nella fase esecutiva del contratto.
Come emerge in modo indubbio dalla lex specialis, la “ percentuale di addetti svantaggiati regolarmente assunti ” nel caso che ci occupa viene in rilievo quale subcriterio di valutazione, il quale come tale trova la sua naturale applicazione in sede di attribuzione del punteggio tecnico; esso costituisce, pertanto, un elemento che doveva essere documentato dall’offerente e valutato dal RUP ai fini dell’assegnazione del relativo punteggio di natura prettamente tabellare.
7.1 Dalla lex specialis ed in specie dai “ criteri motivazionali” emerge che questa percentuale di addetti regolarmente assunti andava valutata in rapporto al “ numero totale del personale della cooperativa ” e non, come inteso dalla cooperativa controinteressata, a quello operante “ nel territorio di riferimento Trentino Alto Adige. ”
8. Dalle informazioni e dalla documentazione fornita dall’INPS – e non specificamente contestata dall’Amministrazione – risulta che nel mese di settembre 2024, e quindi alla data di presentazione della propria offerta, la controinteressata su un totale di 251 dipendenti aveva complessivamente assunto un numero di 65 lavoratori “svantaggiati”, il che corrisponde ad una percentuale del 25,9 per cento.
Ne discende che ai sensi della lex specialis , invece dei 10 punti assegnati per il subcriterio in questione, all’offerta tecnica della controinteressata avrebbero dovuti essere assegnati zero punti, in quanto risultava alle dipendenze della cooperativa una percentuale di lavoratori svantaggiati inferiore al 30 per cento. Necessaria conseguenza è, che corretto in questo senso il punteggio tecnico, effettuate le dovute riparametrazioni e sommatorie, in graduatoria finale al primo posto si colloca l’offerta della ricorrente e quella della controinteressata solo al secondo posto.
Da quanto esposto risulta che il primo motivo del ricorso introduttivo e il primo motivo dei motivi aggiunti, rubricato come III) motivo nell’atto per motivi aggiunti, colgono nel segno.
9. Contrariamente a quanto eccepito dall’Amministrazione il III) motivo del ricorso introduttivo tendente all’annullamento del diniego parziale d’accesso agli allegati dell’offerta tecnica della controinteressata e, pertanto qualificabile come ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., non è inammissibile per tardività.
Stante la fondatezza dei motivi di impugnazione di cui sopra e il conseguente accoglimento del ricorso principale, si deve comunque concludere che la conoscenza della documentazione non ostesa dall’Amministrazione, non sia più indispensabile alla difesa giudiziale degli interessi della ricorrente e che, pertanto, la relativa domanda sia divenuta improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
10. In relazione alla domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno mediante integrazione in forma specifica, con aggiudicazione del servizio, va rilevato che come dichiarato dall’Amministrazione, essa non ha ancora concluso alcun contratto con la controinteressata in merito al servizio oggetto della procedura selettiva per cui pende ricorso.
Ne discende che il bene della vita a cui la ricorrente aspira è ancora interamente integro e che, pertanto, non ricorrono i presupposti per una pronuncia di condanna come richiesto.
11. Le questioni esaminate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante).
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
12. Alla luce dei rilievi che precedono il ricorso va accolto con conseguente annullamento della valutazione dell’offerta tecnica della controinteressata e del provvedimento di aggiudicazione alla controinteressata del servizio di portierato per cui pende causa.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di NO definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti come da motivazione.
Condanna l’Amministrazione a rifondere alla ricorrente le spese di lite nella misura di Euro 4.000,00 (quattromila/00) e condanna la controinteressata a rifondere alla ricorrente le spese di lite nella misura di 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, CAP e IVA, in quanto dovuti.
Nulla per l’INPS che non ha svolto attività difensiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente
Michele Menestrina, Consigliere, Estensore
Stephan Beikircher, Consigliere
Andrea Sacchetti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Menestrina | Lorenza Pantozzi Lerjefors |
IL SEGRETARIO