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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 10/11/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2330/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2330 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• (C.F.: ), nata in [...] Parte_1 C.F._1
a Osasco (SP) il 25/04/1980;
• (C.F.: ), nato in Brasile a [...] il Parte_2 C.F._2
17/05/1986;
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] il Parte_3 C.F._3
11/01/1988;
• (C.F.: , nata in Brasile a [...] il Parte_4 C.F._4
02/04/1983; tutti elettivamente domiciliati in Firenze, via Della Fornace n. 32, presso lo studio dell'avv. Sindi
Lacej, che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege) Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_1 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 16/07/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale – ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 91/1992 con riferimento agli articoli 1 e 117 Cost. (quest'ultimo, in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 TUE e 20 TFUE), nella parte in cui non pone alcun limite – quali, ad es., potrebbero essere: il limite temporale di vent'anni e/o l'avere, il discendente e i suoi genitori, soggiornato sul territorio nazionale – al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis –, ha chiesto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
***
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Del pari preliminarmente, deve, poi, essere rigettata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero sulla scorta delle medesime argomentazioni poste a fondamento dell'ordinanza di rimessione del Tribunale di Bologna, in quanto infondata, trattandosi di materia rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Si osserva, infatti, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 87/1953, il “controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento”.
Il rispetto della discrezionalità del legislatore costituisce, in altri termini, un limite alla possibilità di intervento della Corte, la quale, infatti, deve dichiarare la questione di legittimità costituzionale inammissibile laddove essa presenta (come nel caso di specie e come si evince, del resto, dalle stesse conclusioni del pubblico ministero, laddove prospetta, astrattamente, una pluralità di soluzioni costituzionalmente conformi), appunto, una pluralità di possibili soluzioni costituzionalmente compatibili, anziché un'unica soluzione costituzionalmente imposta (le cd. “rime obbligate”). La stessa Corte costituzionale, peraltro, con sentenza n. 142 del 31 luglio 2025, ha dichiarato inammissibile e non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di
Bologna, stante l'inammissibilità di un intervento della Corte volto a limitare l'acquisizione della cittadinanza per discendenza attraverso una pronuncia manipolativa che, fra molteplici possibili opzioni, operi scelte connotate da un ampio margine di discrezionalità, rimesse in via esclusiva al legislatore e che hanno incisive ricadute a livello di sistema.
Ne deriva il rigetto dell'eccezione e della conseguente richiesta di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con sospensione del giudizio.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro discendenza dall'avo, nato in [...] il [...] e, precisamente, a Pescolanciano (Isernia), Persona_1 successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da al di lui figlio, nato il [...]; Persona_1 Persona_2
- da al di lui figlio, nato il [...]; Persona_2 Persona_3
- da ai di lui figli: Persona_3
o nato il [...]; Parte_5
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data Persona_4
16/12/1978;
- da ai di lui figli (odierni ricorrenti): Parte_5
o nata il [...]; Parte_4
o nato il [...]; Parte_2
o nata il [...]; Parte_3
- da alla di lei figlia, (odierna ricorrente), Persona_4 Parte_1 nata il [...].
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna anteriori all'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale, atteso che l'unico passaggio di cittadinanza per linea materna è quello avvenuto da Persona_4
(coniugatasi nel 1978 con cittadino brasiliano), alla figlia nata nel 1980.
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 16 aprile del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana agli odierni ricorrenti, stante l'operatività della sentenza costituzionale n. 30 del 9 febbraio 1983 che – benché successiva alla nascita di – spiega i suoi effetti retroattivi Parte_1 sin dal 1° gennaio 1948.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente Consolato (v., in particolare, il doc. n. 5 allegato al ricorso, raffigurante le pagine del sito web del Consolato Generale di San Paolo, portale “Prenotami”, da cui si evince che, nel mese di novembre 2024, risultava già superato il limite massimo di iscrizioni mensili).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla possibilità e alla tempistica di presentazione e di effettiva convocazione (e, quindi, di definizione) della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, nonostante i tentativi effettuati dai ricorrenti stessi, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (v., in tal senso, il doc. n. 6 allegato al ricorso, raffigurante la relazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 30/01/2023), si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_1 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, Controparte_1 che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2330/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 9 novembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2330 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• (C.F.: ), nata in [...] Parte_1 C.F._1
a Osasco (SP) il 25/04/1980;
• (C.F.: ), nato in Brasile a [...] il Parte_2 C.F._2
17/05/1986;
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] il Parte_3 C.F._3
11/01/1988;
• (C.F.: , nata in Brasile a [...] il Parte_4 C.F._4
02/04/1983; tutti elettivamente domiciliati in Firenze, via Della Fornace n. 32, presso lo studio dell'avv. Sindi
Lacej, che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege) Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_1 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 16/07/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale – ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 91/1992 con riferimento agli articoli 1 e 117 Cost. (quest'ultimo, in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 TUE e 20 TFUE), nella parte in cui non pone alcun limite – quali, ad es., potrebbero essere: il limite temporale di vent'anni e/o l'avere, il discendente e i suoi genitori, soggiornato sul territorio nazionale – al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis –, ha chiesto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
***
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Del pari preliminarmente, deve, poi, essere rigettata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero sulla scorta delle medesime argomentazioni poste a fondamento dell'ordinanza di rimessione del Tribunale di Bologna, in quanto infondata, trattandosi di materia rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Si osserva, infatti, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 87/1953, il “controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento”.
Il rispetto della discrezionalità del legislatore costituisce, in altri termini, un limite alla possibilità di intervento della Corte, la quale, infatti, deve dichiarare la questione di legittimità costituzionale inammissibile laddove essa presenta (come nel caso di specie e come si evince, del resto, dalle stesse conclusioni del pubblico ministero, laddove prospetta, astrattamente, una pluralità di soluzioni costituzionalmente conformi), appunto, una pluralità di possibili soluzioni costituzionalmente compatibili, anziché un'unica soluzione costituzionalmente imposta (le cd. “rime obbligate”). La stessa Corte costituzionale, peraltro, con sentenza n. 142 del 31 luglio 2025, ha dichiarato inammissibile e non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di
Bologna, stante l'inammissibilità di un intervento della Corte volto a limitare l'acquisizione della cittadinanza per discendenza attraverso una pronuncia manipolativa che, fra molteplici possibili opzioni, operi scelte connotate da un ampio margine di discrezionalità, rimesse in via esclusiva al legislatore e che hanno incisive ricadute a livello di sistema.
Ne deriva il rigetto dell'eccezione e della conseguente richiesta di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con sospensione del giudizio.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro discendenza dall'avo, nato in [...] il [...] e, precisamente, a Pescolanciano (Isernia), Persona_1 successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da al di lui figlio, nato il [...]; Persona_1 Persona_2
- da al di lui figlio, nato il [...]; Persona_2 Persona_3
- da ai di lui figli: Persona_3
o nato il [...]; Parte_5
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data Persona_4
16/12/1978;
- da ai di lui figli (odierni ricorrenti): Parte_5
o nata il [...]; Parte_4
o nato il [...]; Parte_2
o nata il [...]; Parte_3
- da alla di lei figlia, (odierna ricorrente), Persona_4 Parte_1 nata il [...].
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna anteriori all'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale, atteso che l'unico passaggio di cittadinanza per linea materna è quello avvenuto da Persona_4
(coniugatasi nel 1978 con cittadino brasiliano), alla figlia nata nel 1980.
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 16 aprile del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana agli odierni ricorrenti, stante l'operatività della sentenza costituzionale n. 30 del 9 febbraio 1983 che – benché successiva alla nascita di – spiega i suoi effetti retroattivi Parte_1 sin dal 1° gennaio 1948.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente Consolato (v., in particolare, il doc. n. 5 allegato al ricorso, raffigurante le pagine del sito web del Consolato Generale di San Paolo, portale “Prenotami”, da cui si evince che, nel mese di novembre 2024, risultava già superato il limite massimo di iscrizioni mensili).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla possibilità e alla tempistica di presentazione e di effettiva convocazione (e, quindi, di definizione) della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, nonostante i tentativi effettuati dai ricorrenti stessi, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (v., in tal senso, il doc. n. 6 allegato al ricorso, raffigurante la relazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 30/01/2023), si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_1 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, Controparte_1 che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2330/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 9 novembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo