Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 16/03/2026, n. 4890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4890 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04890/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10119/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10119 del 2025, proposto da
Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, in persona del legale rappresentante pro tempore, RI AG, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Amici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Guzzo, Domenico Tomassetti, Claudio Tuveri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 109 del 4.6.2025, pubblicata in data 6.6.2025, con la quale è stata indetta la sessione di esami di stato per l’anno 2025 per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di agrotecnico e agrotecnico laureato, nella parte in cui consente ai diplomati periti agrari di accedere all’esame di abilitazione alla professione di agrotecnico e conseguentemente all’iscrizione al relativo BO Professionale;
- ove occorrer possa, del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 132 dell’8.7.2025, di integrazione dell’elenco di cui alla Tabella A allegata all’O.M. 109/2025 degli Istituti professionali statali disponibili per lo svolgimento delle prove di esame;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente agli atti impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. NL RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato il 12 agosto 2025 e ritualmente depositato, il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati e il Sig. RI AG, professionista perito agrario, hanno chiesto l’annullamento dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 109 del 4 giugno 2025, pubblicata il 6 giugno 2025, recante l’indizione per l’anno 2025 degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Agrotecnico e Agrotecnico laureato, nella parte in cui consente l’accesso all’esame di abilitazione anche ai soggetti in possesso del diploma di Perito agrario, ritenuto equipollente al diploma di Agrotecnico.
1.1- Sostiene il ricorrente Collegio Nazionale dei Periti Agrari, in via preliminare, che l’interesse collettivo dell’ente esponenziale consisterebbe nella tutela dell’identità professionale della categoria dei periti agrari, da mantenere distinta rispetto a quella degli agrotecnici, e che tale interesse risulterebbe inciso dalla previsione - contenuta nell’ordinanza impugnata - che consente ai diplomati periti agrari di partecipare all’esame di abilitazione per agrotecnico, con conseguente possibilità di iscrizione nel relativo albo. Secondo la prospettazione del ricorrente, tale apertura determinerebbe un potenziale “ svuotamento ”, o comunque “ un depauperamento qualitativo e quantitativo ”, dell’albo e della categoria professionale dei periti agrari rappresentata.
Il ricorso è, dunque, affidato ai seguenti motivi di diritto:
I. “ Violazione dell’art. 3 della L. 754 del 27.10.1969 e dell’art. 26, co. 4 e 7, del D. Lgs. 62/2017. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento, sviamento di potere, illogicità ”;
II. “ Violazione dell’art. 3 della L. 754 del 27.10.1969. Violazione del principio di professionalità specifica. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, sviamento di potere, illogicità ”;
III. “ Violazione dell’art. 1, co. 1, della L. 434/1968 e dell’art. 1, co. 1, della L. 251/1986. Eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione, difetto dei presupposti, sviamento di potere, illogicità e disparità di trattamento ”.
La parte ricorrente lamenta, essenzialmente, che:
i) le disposizioni normative contenute nell’impugnata ordinanza del MIM n. 109/2025, a fondamento della erronea equiparazione dei diplomi di perito agrario e di agrotecnico ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione per agrotecnico, sono tutte precedenti all’abrogazione dell’art. 15, comma 8, del d.P.R. n. 323/1998 operata dall’art. 26, commi 4 e 7, del D. Lgs. 62/2017, che ha lasciato in vigore in materia di equipollenza dei diplomi solo l’articolo 3 della L. 754/1969, il quale stabilisce che l’equipollenza dei diplomi di maturità degli istituti professionali a quelli degli istituti tecnici di analogo indirizzo abbia efficacia limitatamente ai fini dell’ammissione “ alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni, nonché a corsi di laurea universitari ”;
ii) la circostanza che alcune classi di laurea (con relativo tirocinio) consentano di accedere indifferentemente agli esami di abilitazione sia dei periti agrari che degli agrotecnici non conferma affatto l’equipollenza dei sottostanti diplomi di istruzione secondaria ai fini dell’accesso ai diversi ordini professionali;
iii) pur condividendo un riferimento comune al mondo dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, i due indirizzi si differenziano significativamente per finalità, struttura curricolare e prospettive lavorative; ne consegue che le competenze che il diplomato perito agrario e agrotecnico acquisiscono al termine dei relativi attuali percorsi di studio sono molto differenti e ciò esclude, pertanto, che possa esservi una equipollenza assoluta dei due diplomi ed una loro intercambiabilità ai fini dell’accesso ai rispettivi (separati) albi, anche alla luce del principio di professionalità specifica che tutela l’identità specialistica di ogni professione;
iv) l’accesso all’esame di abilitazione utilizzando il principio dell’equipollenza in assoluto dei diplomi è, pertanto, in aperto contrasto con le leggi professionali dei periti agrari (L. 434/1968) e degli agrotecnici (L. 251/1986), che prevedono invece che il relativo titolo, ai fini dell’esercizio della professione, spetti a coloro che abbiano conseguito, rispettivamente, il diploma di perito agrario e di agrotecnico, senza alcuna menzione dell’equipollenza dei diplomi sotto il profilo dell’accesso all’iscrizione all’albo professionale;
v) a conferma dell’insussistenza dell’equipollenza dei diplomi risiederebbe anche la circostanza che il Ministero resistente, nell’ordinanza n. 111/2025 relativamente all’indizione dell’esame di abilitazione alla professione di Perito Agrario, tra i requisiti di ammissione non ha indicato il diploma di agrotecnico; con la conseguenza che, in virtù della illegittima interpretazione del principio di equipollenza fornita dal MIM, soltanto i diplomati periti agrari (e non anche i diplomati agrotecnici) sono stati posti nella condizione di partecipare all’esame di abilitazione sia di Perito Agrario che di Agrotecnico.
1.2- Si è costituito in resistenza il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), che ha eccepito, in via pregiudiziale, l’inammissibilità e improcedibilità del ricorso per carenza di interesse e difetto di legittimazione, ciò sul presupposto:
- che la previsione dell’equipollenza dei diplomi – peraltro analoga a quella delle ordinanze degli anni precedenti, dal 2019 al 2024, non impugnate - non produce alcun tipo di pregiudizio allo stesso Ordine dei periti agrari, dal momento che la “possibilità”, prevista per i soggetti in possesso di diploma di Perito Agrario, di poter accedere anche all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Agrotecnico non determina alcuna lesione per nessuno degli iscritti al Collegio dei Periti agrari, né alcuna futura preclusione, integrando al contrario una chance in più, proprio per la categoria dei periti agrari. La circostanza che un perito agrario, superando un apposito esame di abilitazione, possa iscriversi all’albo degli agrotecnici, non determina neppure alcuna confusione tra le due figure professionali e tra le competenze a queste rispettivamente assegnate, essendo il professionista chiamato ad esercitare la professione nel rispetto delle competenze e dei limiti previsti ex lege , mentre il lamentato potenziale “svuotamento” o “depauperamento qualitativo e quantitativo” del proprio BO è del tutto ipotetico ed eventuale;
- non si ravvisa alcun interesse collettivo azionabile nella specie, posto che la scelta del percorso professionale da intraprendere attiene alla sfera della libertà individuale del singolo soggetto, mentre non configura alcuna lesione diretta ed attuale per la categoria professionale ed i relativi iscritti.
Nel merito, contesta la fondatezza delle doglianze ex adverso dedotte, instando per la reiezione del ricorso.
1.3- Si è costituito in resistenza anche il controinteressato Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, eccependo, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e tardività dell’impugnazione, atteso che, sotto quest’ultimo profilo, la previsione dell’equipollenza dei diplomi di cui all’impugnata ordinanza del 2025 è identica a quella contenuta nelle ordinanze – non impugnate - degli anni precedenti, segnatamente dal 2019 al 2024. Nel merito, contesta la fondatezza delle doglianze ex adverso dedotte, instando per la reiezione del ricorso e chiedendo, altresì, la condanna del Collegio ricorrente ai sensi e per gli effetti degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 96, comma 3, c.p.c. tenuto conto della manifesta inammissibilità e infondatezza dell’odierno ricorso.
1.4- All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e repliche, il ricorso è stato introitato per la decisione.
2.- Si ritiene di prescindere dalle eccezioni di rito formulate in quanto il ricorso è infondato nel merito e va, pertanto, respinto.
Il ricorrente Collegio Nazionale dei Periti Agrari lamenta che l’ordinanza ministeriale n. 109/2025 – nella parte in cui consente la partecipazione all’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Agrotecnico dell’anno 2025 anche ai candidati in possesso del diploma di “ perito agrario ” sul presupposto, asseritamente erroneo, della ritenuta equipollenza a tali fini dei diplomi di Agrotecnico e di Perito Agrario - determinerebbe un potenziale “ svuotamento ” o, comunque, un “ depauperamento qualitativo e quantitativo ” dell’albo e della categoria professionale dei periti agrari rappresentata.
Il Collegio dei Periti Agrari, in particolare, nel rivendicare la “specialità” della propria categoria professionale rispetto a quella degli Agrotecnici, sostiene che “ il Collegio Nazionale degli Agrotecnici (e non anche quello dei Periti agrari) agita da anni, e il MIM è permeabile alla relativa sollecitazione di categoria, l’orientamento favorevole all’interpretazione dell’equipollenza dei due diplomi formatasi prima della abrogazione delle disposizioni di cui all’art. 197, comma 3, del D. Lgs. 297/1994 e all’art. 15, comma 8, del D.P.R. 323/1998 ” (pag. 10 del ricorso).
La risoluzione dell’odierna controversia impone, pertanto, di scrutinare la legittimità della ritenuta equipollenza, ai fini dell’accesso all’esame di abilitazione alla professione di Agrotecnico, tra il diploma di Perito Agrario e quello di Agrotecnico .
3.- La questione interpretativa trae origine dal fatto che il MIM, nell’impugnata ordinanza n. 109/2025, ha operato un espresso riferimento al diploma di perito agrario “ ai sensi dell’articolo 15, comma 8, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 ”, laddove invece tale ultima disposizione – secondo cui “ Il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo ” - è stata abrogata dall’art. 26 del D. Lgs. n. 62/2017 a partire dal 1° settembre 2018 (come pure è stata abrogata la norma primaria di analogo tenore di cui all’art. 197, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994).
Al riguardo, va anzitutto premesso che la previsione contenuta nella ridetta ordinanza ministeriale n. 109/2025 non introduce un criterio innovativo, giacché si pone in linea di sostanziale continuità con quanto già stabilito, in termini sovrapponibili, nelle ordinanze annuali di indizione degli esami di abilitazione emanate dal 2019 al 2024 - dunque in data successiva all’abrogazione dell’art. 15, comma 8, del d.P.R. n. 323/1998 ad opera dell’art. 26 del D. Lgs. n. 62/2017 – che, tuttavia, non risulta che siano state impugnate dall’odierno ricorrente.
Ciò posto, si ritiene che - come correttamente osservato sia dal Ministero resistente che dal controinteressato Collegio Nazionale degli Agrotecnici - l’erroneità del riferimento a una disposizione ormai abrogata non valga comunque ad inficiare la legittimità della gravata ordinanza, in quanto assume rilievo dirimente, sul punto, il fatto che il principio di equipollenza tra i diplomi degli istituti tecnici e professionali di analogo indirizzo trovi il proprio fondamento originario già nell’art. 3 della legge n. 754 del 1969 (ancora vigente), recante la disciplina della “ Sperimentazione negli Istituti professionali ”, a mente del quale “ Al termine dei corsi di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo 1 [ovvero i corsi rispettivamente presso istituti professionali di Stato e presso sedi di istituti tecnici] , gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturità professionale equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo, e valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle Pubbliche amministrazioni nonché a corsi di laurea Universitari ”.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’art. 3 della legge n. 754/1969 non circoscrive l’equipollenza dei titoli ai soli fini “[del] l'ammissione alle carriere di concetto nelle Pubbliche amministrazioni nonché a corsi di laurea Universitari” , ma sancisce l’equipollenza tra i diplomi in via generale, limitandosi successivamente ad indicare, a titolo esemplificativo, alcune delle principali ricadute applicative di tale equiparazione, ovvero che l’equipollenza è valida, in particolare, per l’accesso al pubblico impiego e ai corsi universitari.
3.1- Milita in favore di tale conclusione, innanzitutto, il criterio dell’interpretazione letterale della disposizione in esame, la cui struttura sintattica evidenzia come l’enunciazione dell’equipollenza tra i diplomi costituisca la proposizione principale e autonoma del precetto normativo, mentre il successivo riferimento alla validità del titolo per l’ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni e ai corsi di laurea universitari si configura come specificazione degli effetti tipici dell’equipollenza stessa. In tale prospettiva, la collocazione della virgola nel primo periodo dell’art. 3, immediatamente dopo l’affermazione del principio di equipollenza e prima dell’indicazione degli ambiti applicativi, determina la separazione logico-giuridica tra la regola generale (equipollenza dei diplomi di analogo indirizzo) e l’indicazione di taluni, più rilevanti, ambiti applicativi.
Concorre nella medesima prospettiva interpretativa anche la mancanza, nella disposizione, di clausole restrittive — quali “esclusivamente” o locuzioni di analogo tenore — idonee a circoscrivere l’operatività dell’equipollenza ai soli ambiti del pubblico impiego e dell’accesso ai corsi universitari. La struttura testuale della norma evidenzia, invece, la preventiva enunciazione di un principio di carattere generale, cui fa seguito la menzione di specifici settori applicativi di particolare rilievo, da intendersi come esemplificativi e non come tassativi o limitativi della portata della regola di equipollenza.
3.2- A sostegno dell’esposta conclusione depone anche il criterio sistematico, in quanto la disciplina complessiva degli accessi agli esami di Stato per le due professioni evidenzia significativi elementi di convergenza tra i percorsi formativi ritenuti idonei dall’ordinamento.
In particolare, dalle ordinanze ministeriali n. 109 (qui impugnata) e n. 111 del 2025 — recanti, rispettivamente, l’indizione degli esami di abilitazione per Agrotecnici e per Periti agrari — emerge che numerose classi di laurea consentono l’ammissione indifferentemente ad entrambe le prove abilitanti.
Infatti, come puntualmente evidenziato dal controinteressato Collegio Nazionale degli Agrotecnici, ben trenta titoli accademici (otto lauree triennali e ventidue lauree magistrali) figurano tra i requisiti di accesso per entrambi gli esami di abilitazione. Tale circostanza dimostra che il sistema degli accessi – ad entrambi gli esami di abilitazione e, conseguentemente, ai rispettivi albi professionali - è attualmente strutturato, in misura largamente prevalente, su titoli di studio universitari coincidenti, mentre il canale fondato sui diplomi di istruzione secondaria riveste carattere ormai residuale.
In tale contesto ordinamentale, la tesi del Collegio ricorrente - secondo cui il riconoscimento dell’equipollenza tra i diplomi di perito agrario e di agrotecnico determinerebbe una indebita “confusione” tra le due professioni - non trova riscontro nella struttura complessiva del sistema, il quale già contempla un’ampia area di titoli di accesso comuni, pur mantenendo nettamente distinti sia gli esami di Stato sia i rispettivi albi professionali.
In questo quadro, si rende necessario richiamare anche il parere n. 4335/2012 del Consiglio di Stato (relativo al “ Quesito in materia di accesso all’esame di abilitazione per l’esercizio della libera professione di agrotecnico ”), reso a seguito di un esposto presentato dal Collegio dei Periti Agrari, che già allora contestava l’equipollenza tra i diplomi di agrotecnico e di perito agrario, deducendo la diversità delle rispettive competenze professionali.
Più in particolare, nell’ambito di tale analoga questione riguardante la legittimità dell’ordinanza annuale di indizione degli esami di Stato per l’abilitazione alla professione di Agrotecnico, nella parte in cui ammetteva anche i possessori del diploma di perito agrario, il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare espressamente che il principio di equipollenza del diploma di maturità professionale di agrotecnico a quello rilasciato dagli istituti tecnici di analogo indirizzo rinviene il suo fondamento normativo, innanzitutto, nell’art. 3 della legge n. 754/1969. Dalla motivazione, infatti, emerge testualmente che « La disposizione di cui all’art. 3 l. 27 ottobre 1969, n. 754, secondo cui il diploma di maturità professionale di agrotecnico è da considerarsi equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo ed è valido per l’ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni nonché a corsi di laurea professionali, è stata confermata dalla norma di cui al comma 3 dell’art. 197 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (…) L’equiparazione dei titoli di studio è stata, da ultimo, confermata anche dall’art. 55 del d.P.R. 5.6.2001, n. 328 (…).».
Dalla motivazione del parere si ricava, pertanto, che il riferimento alle ulteriori (all’epoca vigenti) norme sopravvenute - poi abrogate - era volto unicamente a “ confermare ” un principio già compiutamente stabilito dalla citata disposizione di rango primario del 1969. Ne consegue che il successivo venir meno di tali previsioni non ha inciso sulla perdurante efficacia dell’art. 3 della legge n. 754/1969, che continua a costituire il fondamento normativo dell’equipollenza dei diplomi in questione (cfr., in senso conforme, sentenze del Consiglio di Stato, sez. V, del 20.1.2016 n. 172 e del 27.11.2017 n. 5550).
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, deve escludersi che la giurisprudenza formatasi sul punto possa ritenersi superata per effetto delle intervenute abrogazioni, atteso che queste hanno riguardato disposizioni meramente ricognitive o confermative, e non già la norma primaria “istitutiva” del principio di equipollenza.
Nel caso di specie, la determinazione ministeriale di ammettere i possessori del diploma di Perito agrario all’esame di Stato per Agrotecnico - lungi dal tradursi in un’equiparazione indiscriminata tra le due professioni – integra una valutazione di idoneità del titolo di studio ai fini dell’accesso alla prova abilitante, che risulta coerente con il quadro normativo e interpretativo di riferimento e, dunque, esente dai vizi dedotti.
4.- Va, inoltre, disatteso l’assunto del ricorrente secondo cui l’ammissione dei soggetti in possesso del diploma di perito agrario all’esame di abilitazione per Agrotecnico determinerebbe una sottrazione di iscritti o una indebita invasione della sfera professionale riservata alla categoria dei periti agrari. Tale prospettazione muove, infatti, da una non corretta sovrapposizione tra piani distinti - titolo di studio, accesso all’esame, conseguimento dell’abilitazione ed esercizio della professione - che l’ordinamento mantiene invece chiaramente separati.
L’ordinanza impugnata disciplina esclusivamente i requisiti di ammissione a una prova abilitante e non incide in alcun modo né sulla normativa regolatrice dell’accesso all’albo dei periti agrari né sul regime delle competenze professionali riservate a tale categoria. Nessun meccanismo di automatica trasmigrazione tra albi viene introdotto, né è prevista alcuna forma di riconoscimento reciproco delle abilitazioni.
Parimenti, non è configurabile alcuna invasione delle competenze riservate ai Periti agrari, atteso che l’eventuale superamento dell’esame di Stato per Agrotecnico abilita esclusivamente all’esercizio della professione regolata dalla legge n. 251 del 1986 e all’iscrizione nel relativo albo, con i limiti funzionali e il perimetro operativo propri di tale figura. Resta integralmente ferma e distinta la sfera professionale del perito agrario, disciplinata dalla legge n. 434 del 1968. L’equipollenza del titolo di studio rileva, dunque, unicamente ai fini dell’accesso alla prova abilitante e non comporta alcuna fungibilità assoluta tra professioni.
Il sistema, del resto, preserva l’identità specialistica di ciascuna professione regolamentata in attuazione del principio di professionalità specifica, attraverso la separazione degli esami di Stato, dei percorsi abilitanti e dei relativi ordinamenti professionali. È tale assetto differenziato - e non la restrizione dei titoli di accesso alle prove di abilitazione - a costituire la garanzia effettiva contro indebite sovrapposizioni tra categorie.
In questa prospettiva, il paventato rischio di “ svuotamento ” o, comunque, di “ depauperamento qualitativo e quantitativo ” della categoria dei periti agrari rappresenta una evenienza meramente eventuale, rimessa alle scelte professionali dei singoli interessati. L’eventuale decisione del diplomato perito agrario di sostenere l’esame di abilitazione per agrotecnico costituisce, infatti, espressione di una libera autodeterminazione individuale e non l’effetto vincolato o imposto della disciplina ministeriale.
Tale eventualità dipende, inoltre, anche dal diverso grado di attrattività che, in concreto, le singole professioni sono in grado di esprimere sul piano formativo e lavorativo, trattandosi di un profilo che attiene alla dinamica concorrenziale tra professioni.
In ultima analisi, l’interesse della categoria professionale ricorrente alla conservazione della consistenza numerica dei propri iscritti ovvero alla limitazione dell’accesso ad altri albi non può validamente incidere sulle determinazioni assunte da un distinto Ordine professionale in ordine ai titoli ritenuti idonei per l’ammissione al proprio esame di abilitazione, allorché - come nella fattispecie - tali determinazioni risultino coerenti con il quadro normativo di riferimento.
5.- Con l’ultimo profilo di doglianza, la parte ricorrente sostiene che l’insussistenza dell’equipollenza tra i diplomi sarebbe confermata dalla circostanza che l’ordinanza ministeriale n. 111/2025 (non impugnata) - relativa all’esame di abilitazione alla professione di Perito Agrario - non include, tra i requisiti di ammissione, il diploma di agrotecnico; con la conseguenza che, in virtù della illegittima interpretazione del principio di equipollenza fornita dal MIM, soltanto i diplomati periti agrari (e non anche i diplomati agrotecnici) sono stati posti nella condizione di partecipare all’esame di abilitazione sia di Perito Agrario che di Agrotecnico.
La censura non è fondata.
Dalle risultanze istruttorie – e in virtù di quanto rilevato dal controinteressato Collegio Nazionale degli Agrotecnici - emerge, infatti, che la mancata previsione, nell’ordinanza relativa all’esame per Perito agrario, dell’accesso in favore dei diplomati agrotecnici non costituisce espressione di incoerenza o contraddittorietà dell’azione amministrativa, ma si collega alle indicazioni formulate dalla stessa categoria professionale dei periti agrari nell’ambito delle interlocuzioni istituzionali svolte con l’Amministrazione in sede di predisposizione annuale delle ordinanze di indizione degli esami di Stato. Non risulta, in particolare, che nelle interlocuzioni susseguitesi dal 2019 al 2025, cui il Collegio ricorrente ha preso parte, sia stata avanzata la richiesta di estendere tale ammissione, essendo stato anzi manifestato un orientamento di segno contrario.
Non è pertanto ravvisabile alcuna illegittima disparità di trattamento imputabile al Ministero, il quale ha adottato le distinte ordinanze tenendo conto delle posizioni espresse dalle rispettive categorie, nel rispetto degli spazi di autonomia riconosciuti ai diversi Ordini professionali nella definizione dei requisiti di accesso ai propri esami abilitanti.
Peraltro, la mancata previsione di un accesso speculare – esteso a coloro che fossero in possesso del diploma di agrotecnico - nell’ordinanza concernente l’esame per Perito agrario risulta coerente con l’esigenza, espressamente valorizzata dallo stesso ricorrente, di preservare la specificità della relativa figura professionale.
In ogni caso, eventuali doglianze avverso tale diversa determinazione amministrativa avrebbero dovuto essere fatte valere mediante l’impugnazione dell’ordinanza n. 111/2025, e non già dell’atto — qui gravato — relativo all’accesso ad un distinto esame di abilitazione e ad un diverso albo professionale.
Alla luce di tutte le considerazioni sinora esposte, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
6.- Quanto alla regolazione delle spese di lite tra le parti, deve essere invece respinta la domanda del controinteressato Collegio Nazionale degli Agrotecnici volta ad ottenere la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a., disposizione che consente al giudice di condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata in presenza di motivi manifestamente infondati.
Relativamente all’insussistenza dei “ motivi manifestamente infondati ” della parte soccombente di cui al comma 1 dell’art. 26 c.p.a., è stato evidenziato che la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata “ se non richiede la domanda di parte né la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere la condotta processuale nel suo complesso, attraverso un vero e proprio abuso della potestas se defendendi, con un’utilizzazione del potere di promuovere o di resistere alla lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata richiede l’accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell’infondatezza della domanda o delle difese proposte) o della colpa grave (carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta consapevolezza) (cfr. Cass. Civ., III, n. 18745/2019) ” (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. IV, 3.02.2025, n. 2319).
Non si ravvisano, inoltre, neanche violazioni della buona fede né i presupposti per l’applicazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c. o dell’art. 26, comma 2, c.p.a., non emergendo nel complesso un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormale o la consapevolezza della non spettanza della tutela richiesta, il che osta all’accoglimento della domanda del controinteressato (Consiglio di Stato, Sez. III, 22.2.2023, n. 1814).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero resistente e del controinteressato Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, liquidate in €1.500,00 oltre accessori di legge per ciascuno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 14 gennaio 2026 e 11 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
IA TO, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
NL RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NL RI | IA TO |
IL SEGRETARIO