TAR Roma, sez. 5B, sentenza 16/03/2026, n. 4890
TAR
Sentenza 16 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione norme sull'equipollenza diplomi

    L'equipollenza dei diplomi di perito agrario e agrotecnico trova fondamento nell'art. 3 della L. 754/1969, che sancisce un'equipollenza generale, non limitata ai soli fini dell'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni o ai corsi di laurea universitari. Tale principio è confermato da successive disposizioni e dalla giurisprudenza. Il sistema degli accessi agli esami di abilitazione prevede una larga convergenza di titoli universitari comuni, rendendo residuale il canale basato sui diplomi secondari. L'ordinanza impugnata disciplina solo i requisiti di ammissione a una prova abilitante e non incide sulla normativa regolatrice dell'accesso agli albi professionali o sul regime delle competenze.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto presupposti, travisamento, sviamento

    La tesi del ricorrente circa l'indebita confusione tra le professioni non trova riscontro nella struttura complessiva del sistema, che mantiene distinti gli esami di Stato e gli albi professionali. L'eventuale decisione del diplomato perito agrario di sostenere l'esame di abilitazione per agrotecnico è espressione di libera autodeterminazione individuale e non un effetto imposto dalla disciplina ministeriale. L'interesse della categoria professionale alla conservazione della consistenza numerica dei propri iscritti non può incidere sulle determinazioni di un distinto Ordine professionale in ordine ai requisiti di accesso al proprio esame di abilitazione, se coerenti con il quadro normativo.

  • Rigettato
    Violazione principio professionalità specifica e disparità di trattamento

    La mancata previsione nell'ordinanza relativa all'esame per Perito agrario dell'accesso per i diplomati agrotecnici non costituisce incoerenza, ma si collega alle indicazioni fornite dalla stessa categoria professionale dei periti agrari. Il Ministero ha adottato le distinte ordinanze tenendo conto delle posizioni espresse dalle rispettive categorie. La mancata previsione di un accesso speculare è coerente con l'esigenza di preservare la specificità della figura professionale del perito agrario. Eventuali doglianze avverso tale diversa determinazione avrebbero dovuto essere fatte valere impugnando l'ordinanza n. 111/2025.

  • Rigettato
    Atto presupposto, connesso e conseguente

    Il ricorso è stato respinto nel merito, pertanto anche le domande accessorie sono rigettate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5B, sentenza 16/03/2026, n. 4890
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4890
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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