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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 314/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SARTORI ARTURO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 796/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090205F24010024847 BONIFICA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 237/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18.02.25 veniva notificato alla sig.ra Ricorrente_1 da parte del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia il sollecito di pagamento n.0090205F24010024847, con l'importo di euro 577,83, riguardante il contributo consortile (cod. 630) dell'anno 2020 relativo ai terreni di proprietà.
La predetta contribuente, come in atti rappresentata e difesa, proponeva ricorso, eccependo l'insussistenza del presupposto impositivo – con produzione di pertinente perizia del geom. dr. Nominativo_1 - e il difetto di motivazione;
concludeva con richiesta di annullamento dell'atto impugnato, vinte le spese.
Il sunnominato Consorzio si costituiva in giudizio, ribadendo con controdeduzioni la legittimità e regolarità del proprio operato e producendo controperizia redatta dal dr. Nominativo_2; concludeva con richiesta di rigetto del ricorso, vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, di cui all'art.19 D.Lgs. n.546/1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici – quale il sollecito di pagamento -, che portino comunque a conoscenza le ragioni di fatto e giuridiche di una pretesa tributaria adeguatamente individuata e circoscritta, così soddisfacendone peraltro l'onere di motivazione dal momento che sono stati resi evidenti e comprensibili al contribuente gli elementi della pretesa tributaria che è comunque relativa ad un omesso pagamento: infatti l'obbligo di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche assolve alla duplice finalità, da un lato, di mettere a conoscenza del contribuente l'an ed il quantum della pretesa fiscale per consentirgli eventualmente di difendersi in modo adeguato e, dall'altro, di delimitare le ragioni dell'Ufficio nell'eventuale fase contenziosa: presupposti entrambi pienamente rispettati nel caso di specie.
Si rileva che parte ricorrente non contesta la ricomprensione degli immobili in questione nel perimetro di contribuenza né la relativa valutazione nell'ambito del piano di classifica regolarmente approvato dall'Autorità competente, il che di per sé già determina che il vantaggio diretto ed immediato per i beni interessati - costituente il presupposto dell'obbligo di contribuzione - debba ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del predetto piano di classifica e della menzionata comprensione nel perimetro di intervento consortile: l'ente impositore è pertanto esonerato dalla prova del predetto beneficio, oggetto di presunzione iuris tantum, che in quanto tale non fa comunque venir meno il diritto del contribuente di fornire la prova contraria. Grava quindi sul contribuente l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel predetto piano e segnatamente la mancata esecuzione ovvero il non funzionamento delle opere consortili previste: si ritiene che a tanto non abbia adeguatamente corrisposto parte ricorrente, che, di là da affermazioni sostanzialmente di principio, non ha fornito adeguato sostegno probatorio alle proprie asserzioni difensive, atteso che la stessa consulenza tecnica prodotta è priva di rilievi fotografici e scarsamente dettagliata a fronte della controperizia depositata da parte resistente, le cui argomentazioni tecniche non risultano efficacemente contrastate.
Le suesposte valutazioni determinano il rigetto del ricorso, nel mentre si ritiene che le risultanze processuali giustifichino la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 1^, in composizione monocratica,
rigetta il ricorso;
spese compensate.
Lecce, 11.02.2026
Il Giudice monocratico
Dott. Arturo Sartori
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SARTORI ARTURO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 796/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090205F24010024847 BONIFICA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 237/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18.02.25 veniva notificato alla sig.ra Ricorrente_1 da parte del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia il sollecito di pagamento n.0090205F24010024847, con l'importo di euro 577,83, riguardante il contributo consortile (cod. 630) dell'anno 2020 relativo ai terreni di proprietà.
La predetta contribuente, come in atti rappresentata e difesa, proponeva ricorso, eccependo l'insussistenza del presupposto impositivo – con produzione di pertinente perizia del geom. dr. Nominativo_1 - e il difetto di motivazione;
concludeva con richiesta di annullamento dell'atto impugnato, vinte le spese.
Il sunnominato Consorzio si costituiva in giudizio, ribadendo con controdeduzioni la legittimità e regolarità del proprio operato e producendo controperizia redatta dal dr. Nominativo_2; concludeva con richiesta di rigetto del ricorso, vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, di cui all'art.19 D.Lgs. n.546/1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici – quale il sollecito di pagamento -, che portino comunque a conoscenza le ragioni di fatto e giuridiche di una pretesa tributaria adeguatamente individuata e circoscritta, così soddisfacendone peraltro l'onere di motivazione dal momento che sono stati resi evidenti e comprensibili al contribuente gli elementi della pretesa tributaria che è comunque relativa ad un omesso pagamento: infatti l'obbligo di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche assolve alla duplice finalità, da un lato, di mettere a conoscenza del contribuente l'an ed il quantum della pretesa fiscale per consentirgli eventualmente di difendersi in modo adeguato e, dall'altro, di delimitare le ragioni dell'Ufficio nell'eventuale fase contenziosa: presupposti entrambi pienamente rispettati nel caso di specie.
Si rileva che parte ricorrente non contesta la ricomprensione degli immobili in questione nel perimetro di contribuenza né la relativa valutazione nell'ambito del piano di classifica regolarmente approvato dall'Autorità competente, il che di per sé già determina che il vantaggio diretto ed immediato per i beni interessati - costituente il presupposto dell'obbligo di contribuzione - debba ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del predetto piano di classifica e della menzionata comprensione nel perimetro di intervento consortile: l'ente impositore è pertanto esonerato dalla prova del predetto beneficio, oggetto di presunzione iuris tantum, che in quanto tale non fa comunque venir meno il diritto del contribuente di fornire la prova contraria. Grava quindi sul contribuente l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel predetto piano e segnatamente la mancata esecuzione ovvero il non funzionamento delle opere consortili previste: si ritiene che a tanto non abbia adeguatamente corrisposto parte ricorrente, che, di là da affermazioni sostanzialmente di principio, non ha fornito adeguato sostegno probatorio alle proprie asserzioni difensive, atteso che la stessa consulenza tecnica prodotta è priva di rilievi fotografici e scarsamente dettagliata a fronte della controperizia depositata da parte resistente, le cui argomentazioni tecniche non risultano efficacemente contrastate.
Le suesposte valutazioni determinano il rigetto del ricorso, nel mentre si ritiene che le risultanze processuali giustifichino la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 1^, in composizione monocratica,
rigetta il ricorso;
spese compensate.
Lecce, 11.02.2026
Il Giudice monocratico
Dott. Arturo Sartori