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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/09/2025, n. 3635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3635 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del
Giudice dott. Enrico Catanzaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9449 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
elettivamente domiciliata in VIA SCIESA N. 15 90135 Parte_1
– MILANO (MI) presso lo studio dell'avv. PULCINI STEFANO, che la rappresenta e difende con l'avv. PELLINI PAOLA, come da procura in atti;
- attrice/opponente -
CONTRO
elettivamente domiciliata in VIA LUIGI P_
MANFREDINI N. 1 90133 - MILANO (MI) presso lo studio dell'avv. FICANI
GIOVANNI, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
– convenuta/opposta –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ex art. 615 e 617 c.p.c. la Parte_1
conveniva in giudizio la per opporsi al precetto del P_
11.07.2024 notificato unitamente al decreto ingiuntivo n. 2609/2024
emesso in pari data, provvisoriamente esecutivo, con il quale il Tribunale
Tribunale di Palermo
Sezione III Civile di Palermo le aveva ingiunto il pagamento di euro 133.309,85, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 e spese del procedimento.
Con tale atto, la CO-RENT eccepiva (i) la nullità della notifica del precetto ex art. 617, co. 2, c.p.c. per mancata indicazione dell'atto nella relata di notifica redatta dal difensore della e (ii) P_
l'insussistenza del diritto della a procedere all'esecuzione del P_
credito sulla base delle causali indicate nel titolo dal momento che il riconoscimento del debito allegato al ricorso monitorio proveniva da un soggetto privo del potere di compiere tale atto;
per l'effetto, l'opponente chiedeva la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo alla luce dei gravi motivi che sarebbero derivati dall'esecuzione del titolo.
Concludeva dunque affinché il Tribunale volesse:
“In via preliminare e d'urgenza anche inaudita altera parte:
sospendere la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n.
2609/2024 emesso in data 11/07/2024 dal Tribunale di Palermo
(Rep. Repert. n. 5559/2024 - Giudice Dr.ssa Rachele Monfredi
sussistendo gravi motivi ovvero giusti motivi.
Nel merito: accertare e dichiarare che l'opposizione ex art 615, comma
1, cpc è fondata per quanto sopra esposto e, per l'effetto, dichiarare che il
creditore istante non ha diritto a procedere ad esecuzione P_
forzata nei confronti di per la somma di € 138.064,86, ovvero per Parte_1
la diversa somma ritenuta di giustizia.
Ancora nel merito: accertare e dichiarare la nullità della notifica del
precetto ex art. 617, comma 2 cpc per quanto sopra esposto e, per l'effetto,
- 2 -
Tribunale di Palermo
Sezione III Civile
dichiarare che il creditore istante non ha diritto a procedere ad P_
esecuzione forzata nei confronti di per la somma di € 138.064,86, Parte_1
ovvero per la diversa somma ritenuta di giustizia” (cfr. atto di citazione in opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.).
Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
In data 29.07.2024 veniva aperto il sub-procedimento cautelare in corso di causa con R.G. n. 9441-1/2024 all'esito del quale il Giudice
rigettava l'istanza di sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell'atto di precetto oggetto di opposizione e contestualmente fissava l'udienza di comparizione delle parti onerando la parte ricorrente della notifica a controparte del ricorso introduttivo unitamente al decreto di fissazione udienza entro dieci giorni prima della suddetta udienza. Tuttavia, l'opponente ometteva la notifica del ricorso in via cautelare e del decreto di fissazione dell'udienza, sicché il sub
procedimento si concludeva con decreto di estinzione per mancata comparizione delle parti all'udienza all'uopo fissata.
Si costituiva nel procedimento principale la contestando P_
l'opposizione formulata in fatto e in diritto chiedendo al Tribunale di:
“preliminarmente, confermare il rigetto e/o rigettare l'istanza di
sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
2609/2024 del 11/07/2024 emesso dal Tribunale di Palermo, stante
l'infondatezza dell'opposizione e la carenza di gravi motivi in favore
dell'opponente e di prova scritta a fondamento dell'opposizione;
in via principale e nel merito, rigettare l'opposizione e le domande
tutte formulate dall'opponente perché infondate in fatto e in diritto;
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in ogni caso, condannare l'opponente, anche in considerazione delle
sue condotte e della temerarietà della presente opposizione, sia al
pagamento delle spese e dei compensi di lite (oltre oneri di legge) del presente
giudizio, sia al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà
determinata anche in via d'equità dal Tribunale” (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Formulava infine richiesta di ammissione dei mezzi istruttori articolati tramite prove orali.
Alla prima udienza, tra l'altro, la difesa di parte opponente chiedeva la sospensione del procedimento avendo la CO-RENT presentavo istanza di concordato semplificato con riserva e con applicazione di misure protettive che veniva documentata tramite deposito della visura camerale aggiornata.
All'esito dell'udienza, il G.I. si riservava.
Nelle more del giudizio, l'odierna opponente formulava altresì
opposizione al decreto ingiuntivo sopra indicato che veniva iscritta al n.
R.G. 11109/2024. Con tale atto, l'opponente contestava, nel merito, la pretesa creditoria azionata. In particolare, deduceva: (i) la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dei contratti allegati al ricorso monitorio, per vizi di natura formale, sostanziale ed, in ogni caso, sottoscritti in conflitto di interessi unicamente da un socio minoritario di CO-RENT; (ii)
l'inadempimento della controparte in relazione alle prestazione alla stessa obbligate;
(iii) la sussistenza dei gravi motivi che giustificavano la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto di cui, in via preliminare, reiterava l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c.
costituendosi nel procedimento de quo chiedeva il P_
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rigetto dell'opposizione formulata e la conferma del decreto ingiuntivo n.
2609/2024 con condanna della CO-RENT ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con provvedimento fuori udienza del 10.02.2025 il G.I. disponeva la riunione del fascicolo avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo con R.G. n. 11109/2024 al fascicolo meno recente (R.G. n. 9449/2024)
stante la connessione oggettiva e soggettiva dei due. In pari data, rigettava la reiterata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo a fondamento dell'atto di precetto nonché l'istanza di ammissione dei mezzi istruttori richiesti da parte opposta perché superflui ai fini del decidere o vertenti su circostanze già documentate. Indi, rinviava i procedimenti riuniti per le conclusioni all'udienza del 27.05.2025 assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. a ritroso dalla suddetta udienza.
Così compendiati i fatti di causa, va preliminarmente esaminato il merito della pretesa azionata da P_
Dalla lettura del ricorso monitorio emerge che:
- tra il mese di settembre 2023 e aprile 2024 le parti hanno concluso alcuni contratti di noleggio di apparecchiature e attrezzature cinematografiche (docc. 01-02-03 del ricorso per decreto ingiuntivo) ed un ulteriore contratto avente ad oggetto la produzione esecutiva di una campagna pubblicitaria (doc. 04 del ricorso per decreto ingiuntivo),
concordando il pagamento del corrispettivo di euro 133.309,85 (IVA
inclusa), come dettagliato nella allegata fattura n. 44 del 01.07.2024 (doc.
05 del ricorso per decreto ingiuntivo);
- nonostante il regolare espletamento delle attività di noleggio e produzione esecutiva la ometteva di versare il corrispettivo Pt_1
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pattuito;
- in data 01.07.2024, la pur continuando a sottrarsi alle Pt_1
richieste formulate, aveva riconosciuto il proprio debito nei confronti della con espresso riferimento alla fattura sopra citata (doc. 07 del P_
ricorso per decreto ingiuntivo).
L'opponente, tuttavia, contesta la debenza dell'importo di cui alla fattura n. 44 del 01.07.2024 poiché i contratti ad essa sottesi sarebbero stati sottoscritti da un soggetto, , socio della Persona_1 Pt_1
privo del relativo potere. Deduce quindi la nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia degli stessi, da cui deriverebbe l'illegittimità del decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dall'opposta.
La difesa appare fondata e, pertanto, va accolta nei termini che si espongono di seguito.
Occorre preliminarmente rammentare che “L'opposizione a decreto
ingiuntivo, […], dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il
giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto,
che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale
assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il
diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a
fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale
diritto (Cass. n. 2421 del 2006). […]” (Cass. n. 13240/2019).
Nel caso in oggetto, parte attrice deduce l'inefficacia dei contratti allegati dalla al ricorso per d.i. perché sottoscritti da P_
, soggetto privo del potere di rappresentanza della CO- Persona_1
RENT.
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A sostegno della propria tesi allega la visura camerale della società
dalla quale si legge che: “la rappresentanza della società e la firma sociale
spettano all'amministratore unico;
ovvero al presidente del Consiglio di
amministrazione e, se nominati, ai consiglieri delegati nei limiti della delega;
ovvero ai due amministratori disgiuntamente o congiuntamente allo stesso
modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.
L'organo amministrativo può nominare un direttore generale
conferendogli gli opportuni poteri, anche di rappresentanza, nonché
procuratori per singoli atti o categorie di atti” (cfr. pag. 4 del doc. 9 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
La da parte sua ha dedotto in merito a pregressi rapporti P_
contrattuali con la nei quali “si relazionava indistintamente sia Pt_1
con l'AU Sig. sia il Sig. con il quale ha sempre gestito Per_2 Per_1
direttamente ogni rapporto, senza mai alcuna contestazione da parte del Sig.
in merito alla validità ed efficacia dei contratti intercorsi o delle fatture Per_2
emesse da e senza mai rifiutare di eseguire, in favore di P_
quest'ultima, i pagamenti dovuti” (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione e risposta) richiamando implicitamente l'esistenza di un affidamento sulla validità dei contratti senza però provare, né chiedere di provare, l'esistenza di un potere effettivo di rappresentanza in capo al sig. per la firma Per_1
dei contratti allegati.
Dal compendio documentale in atti deve ritenersi accertato (e non contestato) che tra il mese di settembre 2023 e aprile 2024 amministratore unico e legale rappresentante della era sicché, in Pt_1 Persona_3
mancanza di diversa indicazione, egli era l'unico soggetto legittimato a
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rappresentare la società nei confronti dei terzi, difettando tale legittimità in capo al sig. . Persona_1
Ai fini della risoluzione della questione in esame è opportuno chiedersi se vada correttamente applicata la norma generale in tema di rappresentanza volontaria di cui all'art. 1398 c.c. ovvero quella speciale dell'art. 2475-bis c.c. sulla rappresentanza generale degli amministratori della srl, che riconosce in capo a tutti gli amministratori dell'ente il potere di rappresentanza, salvo diversa indicazione risultante dall'atto costitutivo o di nomina.
L'articolo citato così recita “Gli amministratori hanno la
rappresentanza generale della società.
Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto
costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai
terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno
della società”.
Da tale norma discende che quale che sia l'attribuzione del potere gestorio, attenendo ad una scelta organizzativa interna della società, la spendita del nome da parte dell'amministratore (ancorché privo del potere di rappresentanza) impegna comunque la sfera giuridica della società, ciò
in quanto la legge intende tutelare i terzi che non sono tenuti a conoscere di volta in volta delle possibili scissioni in essere all'interno della società
tra il potere di rappresentanza e il potere gestorio.
Diversa è però l'ipotesi, come quella in esame, in cui a spendere il nome della società non sia un amministratore del cui potere di rappresentanza di discute ma un socio e, dunque, un soggetto privo di
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poteri gestori, nel qual caso sembra potersi applicare la disciplina generale in tema di rappresentanza volontaria sopra richiamata con la conseguenza che, in assenza di ratifica, l'atto stipulato dal falsus procurator non vincola la società e deve dichiararsi inefficace.
L'odierno giudicante ritiene infatti di aderire alla condivisibile soluzione della Corte di cassazione secondo la quale “il contratto stipulato
in difetto o in eccesso di rappresentanza non vincola il falsamente
rappresentato verso il terzo, perché chi ha agito non aveva il potere di farlo.
Si tratta di un contratto - non nullo e neppure annullabile - ma inefficace in
assenza di ratifica (Sez. 2^, 15 dicembre 1984, n. 6584; Sez. 1^, 14 maggio
1997, n. 4258; Sez. 2^, 11 ottobre 1999, n. 11396; Sez. 2^, 7 febbraio 2008,
n. 2860): il negozio stipulato, in rappresentanza di altri, da chi non aveva il
relativo potere, è privo di ogni efficacia come tale, potendo acquistarla
soltanto in seguito all'eventuale ratifica da parte dell'interessato (Sez. 2^, 26
novembre 2001, n. 14944). Il terzo contraente, pertanto, non ha titolo per
esercitare nei confronti dello pseudo rappresentato l'azione di
inadempimento (Sez. 1^, 29 agosto 1995, n. 9061) ne' quella per l'esecuzione
del contratto (Sez. 3^, 23 marzo 1998, n. 3076)” (cfr. Cass. SS.UU. n.
11377/2015).
Quella della sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui - sostiene sempre la Suprema Corte - è elemento costitutivo della pretesa che il terzo contraente intenda far valere in giudizio sulla base di detto negozio e non costituisce eccezione di parte ma mera difesa, potendo essere rilevata anche d'ufficio.
L'odierna parte opposta, come detto, tenta di superare l'eccezione
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d'invalidità dei contratti dando rilievo alla circostanza che la gestione di tutti i rapporti commerciali pregressi con la era stata curata P_
indifferentemente dal o dal senza che la si sia mai Per_2 Per_1 Pt_1
rifiutata di eseguire i pagamenti dovuti.
Rispetto a tale circostanza vanno fatte le seguenti considerazioni:
1) il principio dell'apparenza del diritto è applicabile soltanto allorché
il convincimento dei terzi sulla corrispondenza tra lo stato di fatto e la realtà
giuridica deriva da errore scusabile, essendo tale principio volto a tutelare i terzi che hanno fatto affidamento su una determinata situazione di fatto,
e le esigenze della circolazione dei beni, con conseguente validità dell'atto;
2) la avrebbe invero dovuto controllare dagli appositi P_
registri - essendo la una società di capitali - se il avesse Pt_1 Per_1
o meno i poteri di rappresentanza e di delega della società, per conto ed in nome della quale stipulava il contratto;
3) non avendo provveduto a tali verifiche la era in colpa P_
e perciò il suo errore era inescusabile e non sussiste l'apparenza del diritto;
4) la circostanza che la gestione di tutti i rapporti commerciali pregressi con la era stata curata indifferentemente dal P_ Per_2
o dal è rimasta confinata nell'alveo delle mere allegazioni in quanto Per_1
la non ha versato in atti alcun documento relativo a tali P_
rapporti intercorsi con la per il tramite del e dai quali Pt_1 Per_1
potersi desumere un legittimo affidamento sull'esistenza di deleghe operative in capo a quest'ultimo;
5) la ragione della mancata ammissione della prova testimoniale articolata va dunque ascritta alla sua irrilevanza rispetto al nodo della
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questione – ovvero l'esistenza o meno dei poteri di rappresentanza in capo al e della validità dei contratti che, invece, non sono vincolanti per Per_1
la CO-RENT.
Sul punto, vale la pena richiamare l'insegnamento della Corte di
Cassazione che, in un caso analogo a quello oggi in esame (contratto sottoscritto da un socio di una srl privo del potere di rappresentanza), ha precisato che “presupposto indefettibile per la tutela dell'affidamento su uno
stato di fatto oggettivamente apparente e difforme dalla realtà giuridica è che
questa non sia conoscibile, perché il contemperamento tra l'interesse di colui
che ha confidato sull'apparenza a disporre di colui che non è titolare della
situazione giuridica e di colui che ne è il vero titolare, è costituito dal requisito
della riconoscibilità della realtà, ovvero della non colpevolezza
dell'aspettativa basata sulla situazione (anche se non conforme alla realtà),
non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni.
Viceversa, se la legge impone di prevenire il conflitto e la lesione dei
contrapposti interessi mediante l'adempimento di oneri di pubblicità (forma
rigida di tutela preventiva e garanzia), dall'adempimento dei medesimi
consegue la presunzione iuris et de iure di conoscibilità per i terzi, con
conseguente inescusabilità dell'errore di colui che non adempie, secondo
l'ordinaria diligenza e prudenza nella condotta degli affari, al corrispondente
onere di controllo della veridicità dell'apparenza mediante l'utilizzazione
degli strumenti legali di pubblicità, nel qual caso non vi è tolleranza per la
prevalenza dell'apparenza sulla realtà in tema di rappresentanza negoziale,
perché l'apparenza, dissipabile con un comportamento di normale cautela,
non può prevalere sull'inesistenza del conferimento di poteri rappresentativi.
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Pertanto, il principio generale, in tema di rappresentanza delle persone
giuridiche, è che la pubblicità - derivante dall'obbligo dell'iscrizione dei
relativi atti - del cognome e nome di coloro che ne sono investiti (artt. 33,
secondo comma, e 34 c.c.) la rende opponibile ai terzi, e, per converso, dal
momento in cui l'iscrizione è avvenuta, i terzi non possono opporne
l'ignoranza perché, come innanzi detto, la legge equipara la conoscibilità
legale alla conoscenza effettiva.
Perciò del principio dell'affidamento non può valersi il soggetto che,
fermandosi all'apparenza dell'altrui dichiarazione, non si curi di accertare
se essa corrisponde alla realtà dei fatti, quando questa risulta dai mezzi di
pubblicità predisposti dalla legge e da lui controllabili.
[…]
Dunque, eseguita tale formalità, l'ignoranza sulle persone che
rivestono la qualità di organi investiti di poteri di rappresentanza della
società non è invocabile dai terzi (cfr. Cass. n. 10375/2005).
Nel caso di specie, la avrebbe potuto agevolmente P_
verificare l'identità del soggetto investito del potere di rappresentanza della
CO-RENT e chiederne l'intervento nella stipula dei contratti sottoscritti tra settembre 2023 e aprile 2024 ai fini della loro validità.
Ma così non è stato con la conseguenza che l'affidamento sulla validità dei contratti non è invocabile dalla P_
Infine, quanto al riconoscimento del debito allegato dall'opposta vi è
da dire quanto segue.
Come noto, la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente
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rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c.,
un'astrazione meramente processuale della “causa debendi”, comportante una semplice “relevatio ab onere probandi” per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della riconoscimento stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto (cfr. Cass. civ. n. 2091/2022).
Orbene, essendosi accertata l'inefficacia dei contratti sottoscritti dal per conto della stante la mancanza della ratifica da parte Per_1 Pt_1
del legale rappresentante di quest'ultima, da ciò discende anche il venir meno dell'efficacia vincolante della ricognizione di debito contenuta nella comunicazione del 01.07.2024 indirizzata alla dalla casella di P_
posta elettronica dell'odierna opponente (benché subito contestata dal con la comunicazione del 02.07.2024; cfr. allegati di parte opposta), Per_2
con conseguente irrilevanza ai fini della decisione di ogni questione sottesa alla relativa provenienza – pure sollevata dall'opponente nei propri atti.
L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo impone la revoca dello stesso con assorbimento di ogni questione sollevata con l'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. al pedissequo atto di precetto di cui va dichiarata l'inefficacia.
Difatti, in base al principio della ragione più liquida (si veda in giurisprudenza, ex multis, Cass. sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309: «La
causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole
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soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare
previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia
processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti
la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su
quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza
a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.»), è
sufficiente esaminare la questione relativa alla validità dei contratti azionati, in quanto preliminare ed assorbente rispetto alle altre questioni sottoposte dalle parti.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nei valori minimi tariffari tenuto conto del valore del procedimento, delle fasi effettivamente svolte (ivi inclusa la fase cautelare),
del contegno difensivo delle parti, aumentate del 20% per la particolarità
delle questioni ad esso sottese (opposizione a precetto e opposizione a decreto ingiuntivo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti R.G. n. 9449/2024 e n. 11109/2024:
- accoglie le domande di Parte_1
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2609/2024 emesso in data
11.07.2024 dal Tribunale di Palermo all'esito del procedimento R.G. n.
8702/2024;
- dichiara inefficace il pedissequo atto di precetto;
- condanna a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
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le spese di lite che liquida in euro 10.500,00, oltre rimborso spese vive,
spese forfetarie al 15%, IVA e CPA se dovute, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Palermo, in data 26/09/2025
Il Giudice
Dott. Enrico Catanzaro
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Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del
Giudice dott. Enrico Catanzaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9449 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
elettivamente domiciliata in VIA SCIESA N. 15 90135 Parte_1
– MILANO (MI) presso lo studio dell'avv. PULCINI STEFANO, che la rappresenta e difende con l'avv. PELLINI PAOLA, come da procura in atti;
- attrice/opponente -
CONTRO
elettivamente domiciliata in VIA LUIGI P_
MANFREDINI N. 1 90133 - MILANO (MI) presso lo studio dell'avv. FICANI
GIOVANNI, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
– convenuta/opposta –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ex art. 615 e 617 c.p.c. la Parte_1
conveniva in giudizio la per opporsi al precetto del P_
11.07.2024 notificato unitamente al decreto ingiuntivo n. 2609/2024
emesso in pari data, provvisoriamente esecutivo, con il quale il Tribunale
Tribunale di Palermo
Sezione III Civile di Palermo le aveva ingiunto il pagamento di euro 133.309,85, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 e spese del procedimento.
Con tale atto, la CO-RENT eccepiva (i) la nullità della notifica del precetto ex art. 617, co. 2, c.p.c. per mancata indicazione dell'atto nella relata di notifica redatta dal difensore della e (ii) P_
l'insussistenza del diritto della a procedere all'esecuzione del P_
credito sulla base delle causali indicate nel titolo dal momento che il riconoscimento del debito allegato al ricorso monitorio proveniva da un soggetto privo del potere di compiere tale atto;
per l'effetto, l'opponente chiedeva la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo alla luce dei gravi motivi che sarebbero derivati dall'esecuzione del titolo.
Concludeva dunque affinché il Tribunale volesse:
“In via preliminare e d'urgenza anche inaudita altera parte:
sospendere la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n.
2609/2024 emesso in data 11/07/2024 dal Tribunale di Palermo
(Rep. Repert. n. 5559/2024 - Giudice Dr.ssa Rachele Monfredi
sussistendo gravi motivi ovvero giusti motivi.
Nel merito: accertare e dichiarare che l'opposizione ex art 615, comma
1, cpc è fondata per quanto sopra esposto e, per l'effetto, dichiarare che il
creditore istante non ha diritto a procedere ad esecuzione P_
forzata nei confronti di per la somma di € 138.064,86, ovvero per Parte_1
la diversa somma ritenuta di giustizia.
Ancora nel merito: accertare e dichiarare la nullità della notifica del
precetto ex art. 617, comma 2 cpc per quanto sopra esposto e, per l'effetto,
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dichiarare che il creditore istante non ha diritto a procedere ad P_
esecuzione forzata nei confronti di per la somma di € 138.064,86, Parte_1
ovvero per la diversa somma ritenuta di giustizia” (cfr. atto di citazione in opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.).
Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
In data 29.07.2024 veniva aperto il sub-procedimento cautelare in corso di causa con R.G. n. 9441-1/2024 all'esito del quale il Giudice
rigettava l'istanza di sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell'atto di precetto oggetto di opposizione e contestualmente fissava l'udienza di comparizione delle parti onerando la parte ricorrente della notifica a controparte del ricorso introduttivo unitamente al decreto di fissazione udienza entro dieci giorni prima della suddetta udienza. Tuttavia, l'opponente ometteva la notifica del ricorso in via cautelare e del decreto di fissazione dell'udienza, sicché il sub
procedimento si concludeva con decreto di estinzione per mancata comparizione delle parti all'udienza all'uopo fissata.
Si costituiva nel procedimento principale la contestando P_
l'opposizione formulata in fatto e in diritto chiedendo al Tribunale di:
“preliminarmente, confermare il rigetto e/o rigettare l'istanza di
sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
2609/2024 del 11/07/2024 emesso dal Tribunale di Palermo, stante
l'infondatezza dell'opposizione e la carenza di gravi motivi in favore
dell'opponente e di prova scritta a fondamento dell'opposizione;
in via principale e nel merito, rigettare l'opposizione e le domande
tutte formulate dall'opponente perché infondate in fatto e in diritto;
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in ogni caso, condannare l'opponente, anche in considerazione delle
sue condotte e della temerarietà della presente opposizione, sia al
pagamento delle spese e dei compensi di lite (oltre oneri di legge) del presente
giudizio, sia al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà
determinata anche in via d'equità dal Tribunale” (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Formulava infine richiesta di ammissione dei mezzi istruttori articolati tramite prove orali.
Alla prima udienza, tra l'altro, la difesa di parte opponente chiedeva la sospensione del procedimento avendo la CO-RENT presentavo istanza di concordato semplificato con riserva e con applicazione di misure protettive che veniva documentata tramite deposito della visura camerale aggiornata.
All'esito dell'udienza, il G.I. si riservava.
Nelle more del giudizio, l'odierna opponente formulava altresì
opposizione al decreto ingiuntivo sopra indicato che veniva iscritta al n.
R.G. 11109/2024. Con tale atto, l'opponente contestava, nel merito, la pretesa creditoria azionata. In particolare, deduceva: (i) la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dei contratti allegati al ricorso monitorio, per vizi di natura formale, sostanziale ed, in ogni caso, sottoscritti in conflitto di interessi unicamente da un socio minoritario di CO-RENT; (ii)
l'inadempimento della controparte in relazione alle prestazione alla stessa obbligate;
(iii) la sussistenza dei gravi motivi che giustificavano la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto di cui, in via preliminare, reiterava l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c.
costituendosi nel procedimento de quo chiedeva il P_
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rigetto dell'opposizione formulata e la conferma del decreto ingiuntivo n.
2609/2024 con condanna della CO-RENT ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con provvedimento fuori udienza del 10.02.2025 il G.I. disponeva la riunione del fascicolo avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo con R.G. n. 11109/2024 al fascicolo meno recente (R.G. n. 9449/2024)
stante la connessione oggettiva e soggettiva dei due. In pari data, rigettava la reiterata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo a fondamento dell'atto di precetto nonché l'istanza di ammissione dei mezzi istruttori richiesti da parte opposta perché superflui ai fini del decidere o vertenti su circostanze già documentate. Indi, rinviava i procedimenti riuniti per le conclusioni all'udienza del 27.05.2025 assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. a ritroso dalla suddetta udienza.
Così compendiati i fatti di causa, va preliminarmente esaminato il merito della pretesa azionata da P_
Dalla lettura del ricorso monitorio emerge che:
- tra il mese di settembre 2023 e aprile 2024 le parti hanno concluso alcuni contratti di noleggio di apparecchiature e attrezzature cinematografiche (docc. 01-02-03 del ricorso per decreto ingiuntivo) ed un ulteriore contratto avente ad oggetto la produzione esecutiva di una campagna pubblicitaria (doc. 04 del ricorso per decreto ingiuntivo),
concordando il pagamento del corrispettivo di euro 133.309,85 (IVA
inclusa), come dettagliato nella allegata fattura n. 44 del 01.07.2024 (doc.
05 del ricorso per decreto ingiuntivo);
- nonostante il regolare espletamento delle attività di noleggio e produzione esecutiva la ometteva di versare il corrispettivo Pt_1
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pattuito;
- in data 01.07.2024, la pur continuando a sottrarsi alle Pt_1
richieste formulate, aveva riconosciuto il proprio debito nei confronti della con espresso riferimento alla fattura sopra citata (doc. 07 del P_
ricorso per decreto ingiuntivo).
L'opponente, tuttavia, contesta la debenza dell'importo di cui alla fattura n. 44 del 01.07.2024 poiché i contratti ad essa sottesi sarebbero stati sottoscritti da un soggetto, , socio della Persona_1 Pt_1
privo del relativo potere. Deduce quindi la nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia degli stessi, da cui deriverebbe l'illegittimità del decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dall'opposta.
La difesa appare fondata e, pertanto, va accolta nei termini che si espongono di seguito.
Occorre preliminarmente rammentare che “L'opposizione a decreto
ingiuntivo, […], dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il
giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto,
che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale
assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il
diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a
fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale
diritto (Cass. n. 2421 del 2006). […]” (Cass. n. 13240/2019).
Nel caso in oggetto, parte attrice deduce l'inefficacia dei contratti allegati dalla al ricorso per d.i. perché sottoscritti da P_
, soggetto privo del potere di rappresentanza della CO- Persona_1
RENT.
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A sostegno della propria tesi allega la visura camerale della società
dalla quale si legge che: “la rappresentanza della società e la firma sociale
spettano all'amministratore unico;
ovvero al presidente del Consiglio di
amministrazione e, se nominati, ai consiglieri delegati nei limiti della delega;
ovvero ai due amministratori disgiuntamente o congiuntamente allo stesso
modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.
L'organo amministrativo può nominare un direttore generale
conferendogli gli opportuni poteri, anche di rappresentanza, nonché
procuratori per singoli atti o categorie di atti” (cfr. pag. 4 del doc. 9 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
La da parte sua ha dedotto in merito a pregressi rapporti P_
contrattuali con la nei quali “si relazionava indistintamente sia Pt_1
con l'AU Sig. sia il Sig. con il quale ha sempre gestito Per_2 Per_1
direttamente ogni rapporto, senza mai alcuna contestazione da parte del Sig.
in merito alla validità ed efficacia dei contratti intercorsi o delle fatture Per_2
emesse da e senza mai rifiutare di eseguire, in favore di P_
quest'ultima, i pagamenti dovuti” (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione e risposta) richiamando implicitamente l'esistenza di un affidamento sulla validità dei contratti senza però provare, né chiedere di provare, l'esistenza di un potere effettivo di rappresentanza in capo al sig. per la firma Per_1
dei contratti allegati.
Dal compendio documentale in atti deve ritenersi accertato (e non contestato) che tra il mese di settembre 2023 e aprile 2024 amministratore unico e legale rappresentante della era sicché, in Pt_1 Persona_3
mancanza di diversa indicazione, egli era l'unico soggetto legittimato a
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rappresentare la società nei confronti dei terzi, difettando tale legittimità in capo al sig. . Persona_1
Ai fini della risoluzione della questione in esame è opportuno chiedersi se vada correttamente applicata la norma generale in tema di rappresentanza volontaria di cui all'art. 1398 c.c. ovvero quella speciale dell'art. 2475-bis c.c. sulla rappresentanza generale degli amministratori della srl, che riconosce in capo a tutti gli amministratori dell'ente il potere di rappresentanza, salvo diversa indicazione risultante dall'atto costitutivo o di nomina.
L'articolo citato così recita “Gli amministratori hanno la
rappresentanza generale della società.
Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto
costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai
terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno
della società”.
Da tale norma discende che quale che sia l'attribuzione del potere gestorio, attenendo ad una scelta organizzativa interna della società, la spendita del nome da parte dell'amministratore (ancorché privo del potere di rappresentanza) impegna comunque la sfera giuridica della società, ciò
in quanto la legge intende tutelare i terzi che non sono tenuti a conoscere di volta in volta delle possibili scissioni in essere all'interno della società
tra il potere di rappresentanza e il potere gestorio.
Diversa è però l'ipotesi, come quella in esame, in cui a spendere il nome della società non sia un amministratore del cui potere di rappresentanza di discute ma un socio e, dunque, un soggetto privo di
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poteri gestori, nel qual caso sembra potersi applicare la disciplina generale in tema di rappresentanza volontaria sopra richiamata con la conseguenza che, in assenza di ratifica, l'atto stipulato dal falsus procurator non vincola la società e deve dichiararsi inefficace.
L'odierno giudicante ritiene infatti di aderire alla condivisibile soluzione della Corte di cassazione secondo la quale “il contratto stipulato
in difetto o in eccesso di rappresentanza non vincola il falsamente
rappresentato verso il terzo, perché chi ha agito non aveva il potere di farlo.
Si tratta di un contratto - non nullo e neppure annullabile - ma inefficace in
assenza di ratifica (Sez. 2^, 15 dicembre 1984, n. 6584; Sez. 1^, 14 maggio
1997, n. 4258; Sez. 2^, 11 ottobre 1999, n. 11396; Sez. 2^, 7 febbraio 2008,
n. 2860): il negozio stipulato, in rappresentanza di altri, da chi non aveva il
relativo potere, è privo di ogni efficacia come tale, potendo acquistarla
soltanto in seguito all'eventuale ratifica da parte dell'interessato (Sez. 2^, 26
novembre 2001, n. 14944). Il terzo contraente, pertanto, non ha titolo per
esercitare nei confronti dello pseudo rappresentato l'azione di
inadempimento (Sez. 1^, 29 agosto 1995, n. 9061) ne' quella per l'esecuzione
del contratto (Sez. 3^, 23 marzo 1998, n. 3076)” (cfr. Cass. SS.UU. n.
11377/2015).
Quella della sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui - sostiene sempre la Suprema Corte - è elemento costitutivo della pretesa che il terzo contraente intenda far valere in giudizio sulla base di detto negozio e non costituisce eccezione di parte ma mera difesa, potendo essere rilevata anche d'ufficio.
L'odierna parte opposta, come detto, tenta di superare l'eccezione
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d'invalidità dei contratti dando rilievo alla circostanza che la gestione di tutti i rapporti commerciali pregressi con la era stata curata P_
indifferentemente dal o dal senza che la si sia mai Per_2 Per_1 Pt_1
rifiutata di eseguire i pagamenti dovuti.
Rispetto a tale circostanza vanno fatte le seguenti considerazioni:
1) il principio dell'apparenza del diritto è applicabile soltanto allorché
il convincimento dei terzi sulla corrispondenza tra lo stato di fatto e la realtà
giuridica deriva da errore scusabile, essendo tale principio volto a tutelare i terzi che hanno fatto affidamento su una determinata situazione di fatto,
e le esigenze della circolazione dei beni, con conseguente validità dell'atto;
2) la avrebbe invero dovuto controllare dagli appositi P_
registri - essendo la una società di capitali - se il avesse Pt_1 Per_1
o meno i poteri di rappresentanza e di delega della società, per conto ed in nome della quale stipulava il contratto;
3) non avendo provveduto a tali verifiche la era in colpa P_
e perciò il suo errore era inescusabile e non sussiste l'apparenza del diritto;
4) la circostanza che la gestione di tutti i rapporti commerciali pregressi con la era stata curata indifferentemente dal P_ Per_2
o dal è rimasta confinata nell'alveo delle mere allegazioni in quanto Per_1
la non ha versato in atti alcun documento relativo a tali P_
rapporti intercorsi con la per il tramite del e dai quali Pt_1 Per_1
potersi desumere un legittimo affidamento sull'esistenza di deleghe operative in capo a quest'ultimo;
5) la ragione della mancata ammissione della prova testimoniale articolata va dunque ascritta alla sua irrilevanza rispetto al nodo della
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questione – ovvero l'esistenza o meno dei poteri di rappresentanza in capo al e della validità dei contratti che, invece, non sono vincolanti per Per_1
la CO-RENT.
Sul punto, vale la pena richiamare l'insegnamento della Corte di
Cassazione che, in un caso analogo a quello oggi in esame (contratto sottoscritto da un socio di una srl privo del potere di rappresentanza), ha precisato che “presupposto indefettibile per la tutela dell'affidamento su uno
stato di fatto oggettivamente apparente e difforme dalla realtà giuridica è che
questa non sia conoscibile, perché il contemperamento tra l'interesse di colui
che ha confidato sull'apparenza a disporre di colui che non è titolare della
situazione giuridica e di colui che ne è il vero titolare, è costituito dal requisito
della riconoscibilità della realtà, ovvero della non colpevolezza
dell'aspettativa basata sulla situazione (anche se non conforme alla realtà),
non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni.
Viceversa, se la legge impone di prevenire il conflitto e la lesione dei
contrapposti interessi mediante l'adempimento di oneri di pubblicità (forma
rigida di tutela preventiva e garanzia), dall'adempimento dei medesimi
consegue la presunzione iuris et de iure di conoscibilità per i terzi, con
conseguente inescusabilità dell'errore di colui che non adempie, secondo
l'ordinaria diligenza e prudenza nella condotta degli affari, al corrispondente
onere di controllo della veridicità dell'apparenza mediante l'utilizzazione
degli strumenti legali di pubblicità, nel qual caso non vi è tolleranza per la
prevalenza dell'apparenza sulla realtà in tema di rappresentanza negoziale,
perché l'apparenza, dissipabile con un comportamento di normale cautela,
non può prevalere sull'inesistenza del conferimento di poteri rappresentativi.
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Pertanto, il principio generale, in tema di rappresentanza delle persone
giuridiche, è che la pubblicità - derivante dall'obbligo dell'iscrizione dei
relativi atti - del cognome e nome di coloro che ne sono investiti (artt. 33,
secondo comma, e 34 c.c.) la rende opponibile ai terzi, e, per converso, dal
momento in cui l'iscrizione è avvenuta, i terzi non possono opporne
l'ignoranza perché, come innanzi detto, la legge equipara la conoscibilità
legale alla conoscenza effettiva.
Perciò del principio dell'affidamento non può valersi il soggetto che,
fermandosi all'apparenza dell'altrui dichiarazione, non si curi di accertare
se essa corrisponde alla realtà dei fatti, quando questa risulta dai mezzi di
pubblicità predisposti dalla legge e da lui controllabili.
[…]
Dunque, eseguita tale formalità, l'ignoranza sulle persone che
rivestono la qualità di organi investiti di poteri di rappresentanza della
società non è invocabile dai terzi (cfr. Cass. n. 10375/2005).
Nel caso di specie, la avrebbe potuto agevolmente P_
verificare l'identità del soggetto investito del potere di rappresentanza della
CO-RENT e chiederne l'intervento nella stipula dei contratti sottoscritti tra settembre 2023 e aprile 2024 ai fini della loro validità.
Ma così non è stato con la conseguenza che l'affidamento sulla validità dei contratti non è invocabile dalla P_
Infine, quanto al riconoscimento del debito allegato dall'opposta vi è
da dire quanto segue.
Come noto, la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente
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rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c.,
un'astrazione meramente processuale della “causa debendi”, comportante una semplice “relevatio ab onere probandi” per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della riconoscimento stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto (cfr. Cass. civ. n. 2091/2022).
Orbene, essendosi accertata l'inefficacia dei contratti sottoscritti dal per conto della stante la mancanza della ratifica da parte Per_1 Pt_1
del legale rappresentante di quest'ultima, da ciò discende anche il venir meno dell'efficacia vincolante della ricognizione di debito contenuta nella comunicazione del 01.07.2024 indirizzata alla dalla casella di P_
posta elettronica dell'odierna opponente (benché subito contestata dal con la comunicazione del 02.07.2024; cfr. allegati di parte opposta), Per_2
con conseguente irrilevanza ai fini della decisione di ogni questione sottesa alla relativa provenienza – pure sollevata dall'opponente nei propri atti.
L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo impone la revoca dello stesso con assorbimento di ogni questione sollevata con l'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. al pedissequo atto di precetto di cui va dichiarata l'inefficacia.
Difatti, in base al principio della ragione più liquida (si veda in giurisprudenza, ex multis, Cass. sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309: «La
causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole
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soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare
previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia
processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti
la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su
quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza
a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.»), è
sufficiente esaminare la questione relativa alla validità dei contratti azionati, in quanto preliminare ed assorbente rispetto alle altre questioni sottoposte dalle parti.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nei valori minimi tariffari tenuto conto del valore del procedimento, delle fasi effettivamente svolte (ivi inclusa la fase cautelare),
del contegno difensivo delle parti, aumentate del 20% per la particolarità
delle questioni ad esso sottese (opposizione a precetto e opposizione a decreto ingiuntivo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti R.G. n. 9449/2024 e n. 11109/2024:
- accoglie le domande di Parte_1
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2609/2024 emesso in data
11.07.2024 dal Tribunale di Palermo all'esito del procedimento R.G. n.
8702/2024;
- dichiara inefficace il pedissequo atto di precetto;
- condanna a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
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le spese di lite che liquida in euro 10.500,00, oltre rimborso spese vive,
spese forfetarie al 15%, IVA e CPA se dovute, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Palermo, in data 26/09/2025
Il Giudice
Dott. Enrico Catanzaro
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