Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/02/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 7487/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente est.
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7487/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Del Forno Francesco Saverio, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ) CP_1 C.F._2 RESISTENTE CONTUMACE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 25.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.10.2024, [nata a [...] il Parte_1
09.01.1959 (C.F. )], premesso di aver contratto matrimonio C.F._1
1
con [nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
)] in data 16.07.1998 in Salerno e dalla cui unione era nato C.F._2 il figlio (21.10.1995), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Per_1 chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, con la previsione a carico del resistente di un assegno divorzile di euro 800,00 in suo favore. restava contumace. CP_1
All'udienza del 25.02.2025 il G.D. sentiva la sola ricorrente attesa la mancata comparsa di parte resistente e, di seguito, invitava ex art 473 bis 22 c.p.c alla discussione orale.
Il difensore concludeva – conformemente alla richiesta direttamente formulata dalla parte ricorrente in udienza – rinunciando alla richiesta di assegno divorzile.
Il G.D. assegnava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cc dall'art. 30 della Costituzione.
È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L.
898/1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge. Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si è mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare.
In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi
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ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto in data 16.07.1998 in
Salerno da [nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
)] e [nato a [...] il [...] (C.F. C.F._1 CP_1
)] trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del Comune C.F._2 di Salerno, al n. 54 Parte I anno 1998;
- ORDINA l'annotazione della presente decisione nel registro degli atti di matrimonio;
- Spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 25.02.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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