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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/02/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico,
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
15970/2021
T R A
P. IVA rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1
Avv.ti Andrea Melucco, Ferdinando Carbone e Pietro De Salvatore ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Panama n.86
- ATTRICE –
E
C.F. , in persona del Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
Ministro pro-tempore, e C.F. in persona del Controparte_3 P.IVA_3
Prefetto pro-tempore
-CONVENUTI CONTUMACI–
All'udienza del 29.11.2024 la parte attrice ha precisato le conclusioni come da verbale e come qui riportato. PER L' ATTRICE: ( dalla citazione ) “ …. voglia il Tribunale Ill.mo adito, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione reietta, accertata la verità dei fatti esposti, dichiarare il diritto dell'attrice
[...]
, come sopra rappresentata e difesa, ad ottenere piena ed integrale soddisfazione per il Parte_1
CP_ danno ingiusto da essa subito a seguito dell'annullamento del verbale emesso dalla Polstrada di in
CP_ data 7 dicembre 2019, n. 700016533186, annullato con sentenza del Giudice di Pace di n. 1960 del
30/11/2020, e conseguentemente condannare le amministrazioni convenute, e Controparte_3 [...]
, come sopra rappresentati e difesi, al pagamento in favore di essa attrice dell'importo CP_4
complessivo di euro 35.498,33 … oltre interessi di legge dalla domanda al soddisfo, oltre al ristoro delle spese, competenze ed onorari ed accessori di legge, oltre all'eventuale sanzione che vorrà ritenere di giustizia per il comportamento processuale delle amministrazioni convenute ex artt. 92, 96 e 642 I°
comma cpc, nonché al pagamento della sanzione amministrativa pari al contributo unificato per mancata ottemperanza all' art. 4 d.l. 132/14 convertito in l. 162/14”.
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. n data
11.12.2021, parte attrice conveniva in giudizio gli antescritti convenuti per sentire accogliere le innanzi indicate conclusioni. Deduceva infatti che in data 07.12.2019 era stata destinataria di un verbale ( n. 700016533186 ) redatto
CP dalla Polizia Stradale di perché con veicolo tg. EW536GT, effettuava un trasporto internazionale con C.M.R.
recante dati non corretti circa la voce 16 in ordine alla sede del vettore;
che con tale verbale gli era stata comminata la sanzione amministrativa di €. 4.130,00 oltre al fermo amministrativo del veicolo per tre mesi;
che con ricorso
CP notificato a mezzo pec in data 27-30 dicembre 2019 proponeva reclamo ex art. 203 c.d.s. al Prefetto di per l'annullamento del verbale;
che nelle more della decisione, decorreva anche il termine del fermo amministrativo ad esaurimento del quale l'opponente procedeva a recuperare il mezzo, sostenendo ingenti spese;
che con provvedimento emesso in data 19 febbraio 2020 e notificato a circa quattro mesi di distanza, il Prefetto di Bari
respingeva il ricorso e ingiungeva il pagamento della sanzione edittale, quantificata in €. 8.260,00 oltre spese di
CP notifica;
che la impugnava il suddetto provvedimento, con ricorso al Giudice di Pace di depositato l'11 Pt_1
settembre 2020; che nella contumacia della opposta, con sentenza 30 novembre 2020 n.1960 il Giudice di CP_3
CP Pace di a definizione del procedimento rg.6467/2020, accoglieva il ricorso ed annullava tutte le sanzioni;
che detta sentenza, notificata a mezzo pec in data 9 dicembre 2020 non era appellata nel termine di legge, e pertanto passava in cosa giudicata;
che neconseguiva che la aveva pieno diritto di ottenere il Parte_1
risarcimento di tutti i danni subiti a cagione della condotta illegittima della amministrazione, danni che quantificava pag. 2/4 in €. 35.498,33 come da seguente specifica: rimpatrio autista SI. BE per via aerea 229,76; spese deposito mezzo sequestrato 900,00; trasporto mezzo a vuoto per recupero merce 2.574,00; come sopra: pedaggio traforo monte
Bianco 667,67; viaggio aereo autista ritiro mezzo dissequestrato 418,36; pernottamento Hotel Bari detto autista
85,86; ritorno Bari/Francia mezzo dissequestrato 2.574,00; come sopra: pedaggio traforo monte Bianco 468,68;
trasferimento merce da mezzo sequestrato 1.500,00; costo riallestimento mezzo 8.000,00; noleggio automezzi sostitutivi periodo fermo 12.000,00; autorizzazioni speciali mezzi sostitutivi 2.180,00; spese legali sostenute
3.900,00; che nelle more, al fine di assolvere alla condizione di procedibilità previsto dalla legge (art. 6 d.l. 132/2014
convertito in l. 162/2014) aveva notificato proposta di stipula di convenzione per la negoziazione assistita senza ottenere riscontri. Nonostante la notifica a mezzo pec dell'atto introduttivo non si costituivano i convenuti. Ritenuta
la causa matura per la decisione la stessa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e dopo alcuni rinvii viene ora in decisione. La domanda non è fondata. Parte attrice adduce di avere subito danni in ragione del sequestro amministrativo del proprio mezzo, durato tre mesi, conseguito all'emissione del verbale oggetto di causa, quale sanzione accessoria, e poi, a seguito della impugnazione amministrativa del verbale, confluito nella ordinanza ingiunzione impugnata dinanzi al Giudice di Pace ed annullata con sentenza passata in cosa giudicata. Dall'esame del verbale si desume tuttavia che il sequestro amministrativo era stato disposto ai sensi dell'art. 207 del c.d.s. e conseguiva non alla violazione in sé ma al mancato versamento di una cauzione ( pari alla somma richiesta in misura ridotta ) e che tale fermo sarebbe durato “fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere, e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni” ( quindi non a tre mesi ), per cui in qualsiasi momento poteva essere interrotto con il pagamneto della cauzione. È pertanto evidente che parte attrice versando una cauzione di circa €.
4.000,00 ( ovvero una somma che le sarebbe stata comunque restituita in caso di annullamento del verbale ) avrebbe evitato di sostenere nell'immediatezza spese ingentissime ( a suo dire solo €. 12.000,00 per noleggio di mezzi sostitutivi ) per circa €. 30.000,00 ( secondo la sua ricostruzione). Ne deriva da un lato che il danno sofferto non appare collegabile ad un fatto colposo dell'amministrazione ex art. 2043 c.c., dall'altro che ricorre, nel caso che ci occupa, l'ipotesi di esimente di cui all'art. 1227 secondo comma c.c. Dall'esame poi del verbale di fine fermo del
10.03.2020 si legge che “il predetto veicolo era stato sottoposto a fermo amministrativo in data 07.12.2019 per violazione dell'art. 46 legge 298/74 comma 3 con verbale n. 700016533186… poiché nella medesima circostanza il complesso veicolare è stato posto sotto fermo amministrativo anche ai sensi dell'art. 10 c.d.s. con verbale n.
700016533183….”. Se ne deduce che il sequestro fu disposto anche in seguito alla irrogazione di altre sanzioni di cui l'attrice non parla nel corpo dell'atto e che quindi non risultano oggetto di contestazione, e quindi che irrilevante era l'eventuale infondatezza della contestata violazione oggetto del presente giudizio ai fini del sequestro del veicolo che sarebbe stato comunque disposto quale sanzione accessoria per l'altra diversa violazione. Ne deriva che non risulta pag. 3/4 dimostrata alcuna responsabilità dei convenuti per le spese indicate dall'attrice e questo a prescindere da ogni considerazione circa l'effettiva imputabilità di tali spese all'evento oggetto di causa, dato che la documentazione esibita appare in massima parte generica, senza indicazione della targa dei mezzi o di altri elementi che la possano ricollegare con certezza ai fatti di causa o completata con arbitrarie annotazioni a mano. Anche le spese legali dei ricorsi amministrativi non appaiono tutte collegabili con certezza al solo ricorso avverso la violazione oggetto di causa ( in quanto potrebbero riferirsi anche a diverse spese per ricorrere avverso l'altro verbale di contestazione che non è oggetto del presente giudizio ) e comunque non sarebbero imputabili all'amministrazione in quanto, anche se correttamente calcolate, deriverebbero dalla libera scelta dell'attrice di non impugnare il verbale dinanzi al giudice di
Pace ma di procedere con il ricorso al Prefetto ( alternativo rispetto al ricorso al giudice di Pace ) peraltro facendosi assistere da ben tre legali. Deve pertanto rigettarsi la domanda. Nulla per le spese in ragione della contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla in persona del legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, nei confronti del in persona del pro-tempore, e della Controparte_1 CP_5
in persona del Prefetto pro-tempore, così provvede: Controparte_3
- rigetta la domanda;
- nulla per le spese.
Bari, 07.02.2025 Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico,
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
15970/2021
T R A
P. IVA rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1
Avv.ti Andrea Melucco, Ferdinando Carbone e Pietro De Salvatore ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Panama n.86
- ATTRICE –
E
C.F. , in persona del Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
Ministro pro-tempore, e C.F. in persona del Controparte_3 P.IVA_3
Prefetto pro-tempore
-CONVENUTI CONTUMACI–
All'udienza del 29.11.2024 la parte attrice ha precisato le conclusioni come da verbale e come qui riportato. PER L' ATTRICE: ( dalla citazione ) “ …. voglia il Tribunale Ill.mo adito, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione reietta, accertata la verità dei fatti esposti, dichiarare il diritto dell'attrice
[...]
, come sopra rappresentata e difesa, ad ottenere piena ed integrale soddisfazione per il Parte_1
CP_ danno ingiusto da essa subito a seguito dell'annullamento del verbale emesso dalla Polstrada di in
CP_ data 7 dicembre 2019, n. 700016533186, annullato con sentenza del Giudice di Pace di n. 1960 del
30/11/2020, e conseguentemente condannare le amministrazioni convenute, e Controparte_3 [...]
, come sopra rappresentati e difesi, al pagamento in favore di essa attrice dell'importo CP_4
complessivo di euro 35.498,33 … oltre interessi di legge dalla domanda al soddisfo, oltre al ristoro delle spese, competenze ed onorari ed accessori di legge, oltre all'eventuale sanzione che vorrà ritenere di giustizia per il comportamento processuale delle amministrazioni convenute ex artt. 92, 96 e 642 I°
comma cpc, nonché al pagamento della sanzione amministrativa pari al contributo unificato per mancata ottemperanza all' art. 4 d.l. 132/14 convertito in l. 162/14”.
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. n data
11.12.2021, parte attrice conveniva in giudizio gli antescritti convenuti per sentire accogliere le innanzi indicate conclusioni. Deduceva infatti che in data 07.12.2019 era stata destinataria di un verbale ( n. 700016533186 ) redatto
CP dalla Polizia Stradale di perché con veicolo tg. EW536GT, effettuava un trasporto internazionale con C.M.R.
recante dati non corretti circa la voce 16 in ordine alla sede del vettore;
che con tale verbale gli era stata comminata la sanzione amministrativa di €. 4.130,00 oltre al fermo amministrativo del veicolo per tre mesi;
che con ricorso
CP notificato a mezzo pec in data 27-30 dicembre 2019 proponeva reclamo ex art. 203 c.d.s. al Prefetto di per l'annullamento del verbale;
che nelle more della decisione, decorreva anche il termine del fermo amministrativo ad esaurimento del quale l'opponente procedeva a recuperare il mezzo, sostenendo ingenti spese;
che con provvedimento emesso in data 19 febbraio 2020 e notificato a circa quattro mesi di distanza, il Prefetto di Bari
respingeva il ricorso e ingiungeva il pagamento della sanzione edittale, quantificata in €. 8.260,00 oltre spese di
CP notifica;
che la impugnava il suddetto provvedimento, con ricorso al Giudice di Pace di depositato l'11 Pt_1
settembre 2020; che nella contumacia della opposta, con sentenza 30 novembre 2020 n.1960 il Giudice di CP_3
CP Pace di a definizione del procedimento rg.6467/2020, accoglieva il ricorso ed annullava tutte le sanzioni;
che detta sentenza, notificata a mezzo pec in data 9 dicembre 2020 non era appellata nel termine di legge, e pertanto passava in cosa giudicata;
che neconseguiva che la aveva pieno diritto di ottenere il Parte_1
risarcimento di tutti i danni subiti a cagione della condotta illegittima della amministrazione, danni che quantificava pag. 2/4 in €. 35.498,33 come da seguente specifica: rimpatrio autista SI. BE per via aerea 229,76; spese deposito mezzo sequestrato 900,00; trasporto mezzo a vuoto per recupero merce 2.574,00; come sopra: pedaggio traforo monte
Bianco 667,67; viaggio aereo autista ritiro mezzo dissequestrato 418,36; pernottamento Hotel Bari detto autista
85,86; ritorno Bari/Francia mezzo dissequestrato 2.574,00; come sopra: pedaggio traforo monte Bianco 468,68;
trasferimento merce da mezzo sequestrato 1.500,00; costo riallestimento mezzo 8.000,00; noleggio automezzi sostitutivi periodo fermo 12.000,00; autorizzazioni speciali mezzi sostitutivi 2.180,00; spese legali sostenute
3.900,00; che nelle more, al fine di assolvere alla condizione di procedibilità previsto dalla legge (art. 6 d.l. 132/2014
convertito in l. 162/2014) aveva notificato proposta di stipula di convenzione per la negoziazione assistita senza ottenere riscontri. Nonostante la notifica a mezzo pec dell'atto introduttivo non si costituivano i convenuti. Ritenuta
la causa matura per la decisione la stessa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e dopo alcuni rinvii viene ora in decisione. La domanda non è fondata. Parte attrice adduce di avere subito danni in ragione del sequestro amministrativo del proprio mezzo, durato tre mesi, conseguito all'emissione del verbale oggetto di causa, quale sanzione accessoria, e poi, a seguito della impugnazione amministrativa del verbale, confluito nella ordinanza ingiunzione impugnata dinanzi al Giudice di Pace ed annullata con sentenza passata in cosa giudicata. Dall'esame del verbale si desume tuttavia che il sequestro amministrativo era stato disposto ai sensi dell'art. 207 del c.d.s. e conseguiva non alla violazione in sé ma al mancato versamento di una cauzione ( pari alla somma richiesta in misura ridotta ) e che tale fermo sarebbe durato “fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere, e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni” ( quindi non a tre mesi ), per cui in qualsiasi momento poteva essere interrotto con il pagamneto della cauzione. È pertanto evidente che parte attrice versando una cauzione di circa €.
4.000,00 ( ovvero una somma che le sarebbe stata comunque restituita in caso di annullamento del verbale ) avrebbe evitato di sostenere nell'immediatezza spese ingentissime ( a suo dire solo €. 12.000,00 per noleggio di mezzi sostitutivi ) per circa €. 30.000,00 ( secondo la sua ricostruzione). Ne deriva da un lato che il danno sofferto non appare collegabile ad un fatto colposo dell'amministrazione ex art. 2043 c.c., dall'altro che ricorre, nel caso che ci occupa, l'ipotesi di esimente di cui all'art. 1227 secondo comma c.c. Dall'esame poi del verbale di fine fermo del
10.03.2020 si legge che “il predetto veicolo era stato sottoposto a fermo amministrativo in data 07.12.2019 per violazione dell'art. 46 legge 298/74 comma 3 con verbale n. 700016533186… poiché nella medesima circostanza il complesso veicolare è stato posto sotto fermo amministrativo anche ai sensi dell'art. 10 c.d.s. con verbale n.
700016533183….”. Se ne deduce che il sequestro fu disposto anche in seguito alla irrogazione di altre sanzioni di cui l'attrice non parla nel corpo dell'atto e che quindi non risultano oggetto di contestazione, e quindi che irrilevante era l'eventuale infondatezza della contestata violazione oggetto del presente giudizio ai fini del sequestro del veicolo che sarebbe stato comunque disposto quale sanzione accessoria per l'altra diversa violazione. Ne deriva che non risulta pag. 3/4 dimostrata alcuna responsabilità dei convenuti per le spese indicate dall'attrice e questo a prescindere da ogni considerazione circa l'effettiva imputabilità di tali spese all'evento oggetto di causa, dato che la documentazione esibita appare in massima parte generica, senza indicazione della targa dei mezzi o di altri elementi che la possano ricollegare con certezza ai fatti di causa o completata con arbitrarie annotazioni a mano. Anche le spese legali dei ricorsi amministrativi non appaiono tutte collegabili con certezza al solo ricorso avverso la violazione oggetto di causa ( in quanto potrebbero riferirsi anche a diverse spese per ricorrere avverso l'altro verbale di contestazione che non è oggetto del presente giudizio ) e comunque non sarebbero imputabili all'amministrazione in quanto, anche se correttamente calcolate, deriverebbero dalla libera scelta dell'attrice di non impugnare il verbale dinanzi al giudice di
Pace ma di procedere con il ricorso al Prefetto ( alternativo rispetto al ricorso al giudice di Pace ) peraltro facendosi assistere da ben tre legali. Deve pertanto rigettarsi la domanda. Nulla per le spese in ragione della contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla in persona del legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, nei confronti del in persona del pro-tempore, e della Controparte_1 CP_5
in persona del Prefetto pro-tempore, così provvede: Controparte_3
- rigetta la domanda;
- nulla per le spese.
Bari, 07.02.2025 Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 4/4