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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 112/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SOVIERO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3360/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008329870000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6079/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato con il servizio telematico il 26/6/2025 l'avv. Ricorrente_1, procuratore di se stesso, presenta alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.100 2025
90083298 70 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e notificata alla parte il 23/5/2025, relativa alla cartella di pagamento n.100 2016 00032373 82, emessa per l'IVA e l'IRPEF e relative sanzioni e interessi dovute all'Agenzia delle Entrate di Salerno per l'anno di imposta 2012, chiedendone l'annullamento e la prescrizione del diritto di credito;
sostiene il ricorrente che l'atto impugnato è illegittimo non essendo state notificate la cartella di pagamento e l'avviso di accertamento prodromici portanti il debito in contestazione, per cui sono maturati i termini di prescrizione del diritto di credito;
eccepisce, altresì, l'infondatezza della pretesa tributaria.
La Direzione Provinciale di Salerno dell'Agenzia delle Entrate si è costituita tempestivamente e ha chiesto il rigetto del ricorso perché la cartella di pagamento prodromica, emessa a seguito di un controllo automatizzato ai sensi degli artt. 36 bis DPR n.600/73 e 54 bis DPR n.633/72, risulta ritualmente e tempestivamente notificata al contribuente il 19/4/2016 a mezzo posta presso la sua residenza o domicilio a mani di persona convivente, per cui la pretesa tributaria è divenuta definitiva in conseguenza della mancata impugnazione del suddetto atto, come emerge dalla copia della relata di notifica di tale cartella;
a ciò si aggiunge la successiva notifica di due intimazione di pagamento a mezzo PEC il 9/10/2019 e l'8/2/2020; tali notifiche hanno interrotto i termini di prescrizione del diritto di credito (tenendo anche conto della sospensione dei termini prevista dalla legislazione emergenziale COVID).
All'udienza odierna la Corte in composizione monocratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'Agenzia delle Entrate, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, va evidenziato che l'art.19 del D.L.vo n.546/92 identifica gli atti e i rapporti dei quali il giudice tributario è chiamato a conoscere, indicando un elenco tassativo degli atti impugnabili avanti le Corti tributarie.
Infatti, secondo quanto espressamente previsto dal comma 3 del citato art.19, non tutti gli atti aventi a oggetto le entrate fiscali possono essere impugnati dinanzi la Corte Tributaria, bensì solo quelli elencati tassativamente nel medesimo articolo 19.
Inoltre, secondo quanto indicato nel suddetto comma 3 dell'art. 19, gli atti diversi da quelli indicati nel comma
1 possono essere impugnati autonomamente solo per vizi propri: l'impugnazione per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri è ammessa soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione o di irrogazione delle sanzioni o della cartella esattoriale e comunque unitamente a questi ultimi.
Ciò significa, volendo esemplificare, che la cartella di pagamento potrà essere impugnata solo per vizi relativi all'intestazione o al suo aspetto o contenuto formale, non potendosi rilevare nel ricorso avverso la cartella vizi che riguardano la preliminare attività accertativa.
Tale regola subisce eccezione nel caso in cui l'atto notificato non sia stato preceduto da un atto presupposto autonomamente impugnabile. In tal caso l'atto non notificato potrà essere impugnato unitamente a quello notificato. Pertanto, nel caso citato sopra di ricorso avverso una cartella di pagamento, se la cartella non è stata preceduta dalla notifica dell'atto di accertamento, il contribuente potrà impugnare la cartella, sollevando anche motivi di impugnazione ed eccezioni riferibili all'accertamento.
Ciò posto, priva di pregio è l'eccezione contenuta in ricorso relativa alla asserita prescrizione del diritto di credito derivante dalla mancata ricezione degli atti impositivi prodromici;
ed invero, ritiene la Corte che, analizzati i motivi indicati in ricorso e vista la documentazione prodotta dalle parti costituite, nel caso sub iudice sono stati rispettati i termini di legge per l'emissione e la notifica degli atti impugnati;
in particolare, dalla disamina della relata di notifica della cartella di pagamento n.100 2016 00032373 82 portante il debito in contestazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate resistente (su cui comunque grava l'onere della prova), emerge che la stessa è stata ritualmente e tempestivamente notificata al contribuente a mezzo posta presso il suo domicilio o residenza a mani di persona convivente (il padre) in data 19/4/2016; inoltre, sono state notificate a mezzo PEC anche due intimazioni di pagamento rispettivamente il 9/10/2019 e l'8/2/2020, notifiche che hanno interrotto il decorso dei termini di prescrizione del diritto di credito;
tra tali date e la data di notifica dell'intimazione impugnata (il 23/5/2025) di fatto è trascorso un periodo di tempo inferiore a quello previsto per legge per il corretto esercizio alla riscossione delle imposte in oggetto.
In ordine al decorso dei termini, bisogna anche tener conto della sospensione prevista nel periodo decorrente dall'8/3/2020 al 31/8/2021, in virtù della disciplina emergenziale prevista per far fronte all'epidemia COVID
e introdotta dall'art. 68 D.L. n.18/2020 e successive modifiche.
Per quanto sopra evidenziato, tenuto conto della regolare notifica dei suddetti atti, nonché dei periodi di sospensione legale dei termini di prescrizione, non condivisibile -come detto- è l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, non essendo nel caso di specie maturato il termine di prescrizione invocato in ricorso.
Sul punto si ricorda che le obbligazioni tributarie relative imposte dirette e indirette si prescrivono in dieci anni, quelle relative a tributi locali sono soggette al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948
n.4 c.c., come anche affermato dalla Suprema Corte sez. tributaria con la sentenza n. 4283 del 17/12/09, dep. il 23/2/10, mentre per la tassa automobilistica il termine per l'accertamento concesso alle regioni è di tre anni, fissato dall' art. 5 comma 51 del D.L. n. 953/82, convertito con modificazioni dalla L. n. 53/83.
In ordine alle modalità di notifica della suddetta cartella di pagamento n.100 2016 00032373 82, trattandosi di notificazione semplificata, effettuata a mezzo del servizio postale, la Suprema Corte ha ribadito che la notificazione può essere eseguita -come è stato fatto nel caso sub iudice- anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (cfr. Cass. Sez. 6, sent. del 24/7/2014 n. 16949).
La Cassazione ha, infatti, riconosciuto il valore di piena prova dell'avviso di ricevimento attestante la notifica della cartella di pagamento che può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
nel qual caso, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato - adempimento non previsto da alcuna norma e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile - l'atto è pur tuttavia valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui
è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (cfr. Cass. Sez. 5, sent. del
27/5/2011 n. 11708, nonchè Cass. Sez. 5, sent. del 17/1/2013 n. 1091). Dunque, a fronte della produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento, per poter contestare l'avvenuta consegna dell'avviso di pagamento de quo il contribuente avrebbe dovuto impugnare detto documento con querela di falso (cfr. Cass. Sez. 5, sent. del 13/1/2012 n. 395), mentre non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto
(anche se con firma illeggibile) da persona ivi rinvenuta, rispondendo tale soluzione alla previsione di cui al
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.
Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, e quindi in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo tranne che lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione della notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario.
Non é, quindi, ravvisabile alcun profilo di nullità giacchè il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, era sottoscritto (anche se con firma illeggibile) da persona ivi rinvenuta.
Del pari corretta appare la notifica delle successive intimazioni di pagamento a mezzo PEC, modalità oggi consentita dalla legge (D.L.vo n.159/15), compreso il suo formato elettronico. A ciò si aggiunge il dato, alquanto significativo, costituito dal fatto che il ricorrente è titolare della casella di posta elettronica.
Pertanto, il rapporto tributario con il contribuente stesso si è instaurato ritualmente e questi avrebbe potuto impugnare nei termini di legge la cartella di pagamento e le intimazioni prodromiche, che risultano -come detto- notificate ritualmente e tempestivamente e hanno interrotto il termine decennale di prescrizione.
Ciò posto, l'intimazione fiscale ricevuta può essere impugnata solo per vizi propri (come, per esempio, vizi relativi alla notifica dell'atto o alla validità della intimazione medesima) e non relativi al merito della pretesa tributaria, mentre la cartella di pagamento prodromica doveva essere impugnata autonomamente nei termini di legge (60 giorni dalla data di notifica della stessa ai sensi dell'art.21 del D.L.vo n.546/92).
In particolare, nella intimazione notificata sono indicati, sia pure in forma sintetica, i motivi che hanno determinato l'emissione dell'atto stesso e i requisiti sostanziali (la cartella di pagamento prodromica) e non vi sono vizi della procedura né violazione di legge;
nella intimazione impugnata é indicato chiaramente il nome del responsabile del procedimento (tale Nominativo_1), la sottoscrizione è stata apposta in forma prestampata come consentito dalla legge e in conformità con il modello ministeriale, sono indicati i criteri di calcolo del tributo, degli interessi e relative sanzioni. Non vi è, quindi, alcuna violazione di legge o lesione del diritto di difesa.
Infine, prova di pregio è l'eccezione afferente il merito della vicenda, anche a voler ritenere ammissibile tale eccezione: il ricorrente eccepisce l'infondatezza della pretesa tributaria, ma nulla dice o prova in ordine a tale asserzione;
si ricorda sul punto che trattasi di cartella emessa a seguito di un controllo automatizzato ai sensi degli artt. 36 bis DPR n.600/73 e 54 bis DPR n.633/72, su quanto dichiarato, e non versato, dal contribuente.
Tali circostanze comportano il rigetto del ricorso;
invero, ritiene questa A.G. che nel caso sub iudice l'ente impositore e l'agente della riscossione abbiano operato correttamente e legittimamente chiedendo il pagamento dell'imposta in contestazione.
Per quanto sopra esposto, la Corte in composizione monocratica, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Nel rispetto del principio della soccombenza e in considerazione della condotta tenuta dal ricorrente, questi deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, che vengono liquidate in euro 300,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SOVIERO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3360/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008329870000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6079/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato con il servizio telematico il 26/6/2025 l'avv. Ricorrente_1, procuratore di se stesso, presenta alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.100 2025
90083298 70 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e notificata alla parte il 23/5/2025, relativa alla cartella di pagamento n.100 2016 00032373 82, emessa per l'IVA e l'IRPEF e relative sanzioni e interessi dovute all'Agenzia delle Entrate di Salerno per l'anno di imposta 2012, chiedendone l'annullamento e la prescrizione del diritto di credito;
sostiene il ricorrente che l'atto impugnato è illegittimo non essendo state notificate la cartella di pagamento e l'avviso di accertamento prodromici portanti il debito in contestazione, per cui sono maturati i termini di prescrizione del diritto di credito;
eccepisce, altresì, l'infondatezza della pretesa tributaria.
La Direzione Provinciale di Salerno dell'Agenzia delle Entrate si è costituita tempestivamente e ha chiesto il rigetto del ricorso perché la cartella di pagamento prodromica, emessa a seguito di un controllo automatizzato ai sensi degli artt. 36 bis DPR n.600/73 e 54 bis DPR n.633/72, risulta ritualmente e tempestivamente notificata al contribuente il 19/4/2016 a mezzo posta presso la sua residenza o domicilio a mani di persona convivente, per cui la pretesa tributaria è divenuta definitiva in conseguenza della mancata impugnazione del suddetto atto, come emerge dalla copia della relata di notifica di tale cartella;
a ciò si aggiunge la successiva notifica di due intimazione di pagamento a mezzo PEC il 9/10/2019 e l'8/2/2020; tali notifiche hanno interrotto i termini di prescrizione del diritto di credito (tenendo anche conto della sospensione dei termini prevista dalla legislazione emergenziale COVID).
All'udienza odierna la Corte in composizione monocratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'Agenzia delle Entrate, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, va evidenziato che l'art.19 del D.L.vo n.546/92 identifica gli atti e i rapporti dei quali il giudice tributario è chiamato a conoscere, indicando un elenco tassativo degli atti impugnabili avanti le Corti tributarie.
Infatti, secondo quanto espressamente previsto dal comma 3 del citato art.19, non tutti gli atti aventi a oggetto le entrate fiscali possono essere impugnati dinanzi la Corte Tributaria, bensì solo quelli elencati tassativamente nel medesimo articolo 19.
Inoltre, secondo quanto indicato nel suddetto comma 3 dell'art. 19, gli atti diversi da quelli indicati nel comma
1 possono essere impugnati autonomamente solo per vizi propri: l'impugnazione per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri è ammessa soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione o di irrogazione delle sanzioni o della cartella esattoriale e comunque unitamente a questi ultimi.
Ciò significa, volendo esemplificare, che la cartella di pagamento potrà essere impugnata solo per vizi relativi all'intestazione o al suo aspetto o contenuto formale, non potendosi rilevare nel ricorso avverso la cartella vizi che riguardano la preliminare attività accertativa.
Tale regola subisce eccezione nel caso in cui l'atto notificato non sia stato preceduto da un atto presupposto autonomamente impugnabile. In tal caso l'atto non notificato potrà essere impugnato unitamente a quello notificato. Pertanto, nel caso citato sopra di ricorso avverso una cartella di pagamento, se la cartella non è stata preceduta dalla notifica dell'atto di accertamento, il contribuente potrà impugnare la cartella, sollevando anche motivi di impugnazione ed eccezioni riferibili all'accertamento.
Ciò posto, priva di pregio è l'eccezione contenuta in ricorso relativa alla asserita prescrizione del diritto di credito derivante dalla mancata ricezione degli atti impositivi prodromici;
ed invero, ritiene la Corte che, analizzati i motivi indicati in ricorso e vista la documentazione prodotta dalle parti costituite, nel caso sub iudice sono stati rispettati i termini di legge per l'emissione e la notifica degli atti impugnati;
in particolare, dalla disamina della relata di notifica della cartella di pagamento n.100 2016 00032373 82 portante il debito in contestazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate resistente (su cui comunque grava l'onere della prova), emerge che la stessa è stata ritualmente e tempestivamente notificata al contribuente a mezzo posta presso il suo domicilio o residenza a mani di persona convivente (il padre) in data 19/4/2016; inoltre, sono state notificate a mezzo PEC anche due intimazioni di pagamento rispettivamente il 9/10/2019 e l'8/2/2020, notifiche che hanno interrotto il decorso dei termini di prescrizione del diritto di credito;
tra tali date e la data di notifica dell'intimazione impugnata (il 23/5/2025) di fatto è trascorso un periodo di tempo inferiore a quello previsto per legge per il corretto esercizio alla riscossione delle imposte in oggetto.
In ordine al decorso dei termini, bisogna anche tener conto della sospensione prevista nel periodo decorrente dall'8/3/2020 al 31/8/2021, in virtù della disciplina emergenziale prevista per far fronte all'epidemia COVID
e introdotta dall'art. 68 D.L. n.18/2020 e successive modifiche.
Per quanto sopra evidenziato, tenuto conto della regolare notifica dei suddetti atti, nonché dei periodi di sospensione legale dei termini di prescrizione, non condivisibile -come detto- è l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, non essendo nel caso di specie maturato il termine di prescrizione invocato in ricorso.
Sul punto si ricorda che le obbligazioni tributarie relative imposte dirette e indirette si prescrivono in dieci anni, quelle relative a tributi locali sono soggette al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948
n.4 c.c., come anche affermato dalla Suprema Corte sez. tributaria con la sentenza n. 4283 del 17/12/09, dep. il 23/2/10, mentre per la tassa automobilistica il termine per l'accertamento concesso alle regioni è di tre anni, fissato dall' art. 5 comma 51 del D.L. n. 953/82, convertito con modificazioni dalla L. n. 53/83.
In ordine alle modalità di notifica della suddetta cartella di pagamento n.100 2016 00032373 82, trattandosi di notificazione semplificata, effettuata a mezzo del servizio postale, la Suprema Corte ha ribadito che la notificazione può essere eseguita -come è stato fatto nel caso sub iudice- anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (cfr. Cass. Sez. 6, sent. del 24/7/2014 n. 16949).
La Cassazione ha, infatti, riconosciuto il valore di piena prova dell'avviso di ricevimento attestante la notifica della cartella di pagamento che può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
nel qual caso, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato - adempimento non previsto da alcuna norma e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile - l'atto è pur tuttavia valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui
è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (cfr. Cass. Sez. 5, sent. del
27/5/2011 n. 11708, nonchè Cass. Sez. 5, sent. del 17/1/2013 n. 1091). Dunque, a fronte della produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento, per poter contestare l'avvenuta consegna dell'avviso di pagamento de quo il contribuente avrebbe dovuto impugnare detto documento con querela di falso (cfr. Cass. Sez. 5, sent. del 13/1/2012 n. 395), mentre non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto
(anche se con firma illeggibile) da persona ivi rinvenuta, rispondendo tale soluzione alla previsione di cui al
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.
Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, e quindi in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo tranne che lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione della notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario.
Non é, quindi, ravvisabile alcun profilo di nullità giacchè il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, era sottoscritto (anche se con firma illeggibile) da persona ivi rinvenuta.
Del pari corretta appare la notifica delle successive intimazioni di pagamento a mezzo PEC, modalità oggi consentita dalla legge (D.L.vo n.159/15), compreso il suo formato elettronico. A ciò si aggiunge il dato, alquanto significativo, costituito dal fatto che il ricorrente è titolare della casella di posta elettronica.
Pertanto, il rapporto tributario con il contribuente stesso si è instaurato ritualmente e questi avrebbe potuto impugnare nei termini di legge la cartella di pagamento e le intimazioni prodromiche, che risultano -come detto- notificate ritualmente e tempestivamente e hanno interrotto il termine decennale di prescrizione.
Ciò posto, l'intimazione fiscale ricevuta può essere impugnata solo per vizi propri (come, per esempio, vizi relativi alla notifica dell'atto o alla validità della intimazione medesima) e non relativi al merito della pretesa tributaria, mentre la cartella di pagamento prodromica doveva essere impugnata autonomamente nei termini di legge (60 giorni dalla data di notifica della stessa ai sensi dell'art.21 del D.L.vo n.546/92).
In particolare, nella intimazione notificata sono indicati, sia pure in forma sintetica, i motivi che hanno determinato l'emissione dell'atto stesso e i requisiti sostanziali (la cartella di pagamento prodromica) e non vi sono vizi della procedura né violazione di legge;
nella intimazione impugnata é indicato chiaramente il nome del responsabile del procedimento (tale Nominativo_1), la sottoscrizione è stata apposta in forma prestampata come consentito dalla legge e in conformità con il modello ministeriale, sono indicati i criteri di calcolo del tributo, degli interessi e relative sanzioni. Non vi è, quindi, alcuna violazione di legge o lesione del diritto di difesa.
Infine, prova di pregio è l'eccezione afferente il merito della vicenda, anche a voler ritenere ammissibile tale eccezione: il ricorrente eccepisce l'infondatezza della pretesa tributaria, ma nulla dice o prova in ordine a tale asserzione;
si ricorda sul punto che trattasi di cartella emessa a seguito di un controllo automatizzato ai sensi degli artt. 36 bis DPR n.600/73 e 54 bis DPR n.633/72, su quanto dichiarato, e non versato, dal contribuente.
Tali circostanze comportano il rigetto del ricorso;
invero, ritiene questa A.G. che nel caso sub iudice l'ente impositore e l'agente della riscossione abbiano operato correttamente e legittimamente chiedendo il pagamento dell'imposta in contestazione.
Per quanto sopra esposto, la Corte in composizione monocratica, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Nel rispetto del principio della soccombenza e in considerazione della condotta tenuta dal ricorrente, questi deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, che vengono liquidate in euro 300,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge