Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 112
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti e prescrizione del diritto di credito

    La Corte ritiene che la cartella di pagamento sia stata ritualmente notificata e che le successive intimazioni di pagamento abbiano interrotto i termini di prescrizione. Si considera anche il periodo di sospensione dei termini dovuto alla normativa COVID-19.

  • Rigettato
    Infondatezza della pretesa tributaria

    La Corte rileva che il ricorrente non fornisce alcuna prova a sostegno della sua eccezione di infondatezza, trattandosi di cartella emessa a seguito di controllo automatizzato su quanto dichiarato e non versato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 112
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 112
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo