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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10326/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Serafina Aceto Giudice dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10326/2024 promossa da:
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
tutti con il patrocinio dell'avv. Bonazzi Livio presso il cui studio hanno eletto domicilio, in forza di procura speciale in atti;
ricorrenti contro
CP_1
resistente contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da note scritte di udienza depositate in data 15.10.2024):
“Dichiarare l'interdizione della Sig.ra nata a [...] il [...] residente in [...]
Via Trento n. 36 nominando un tutore che si propone nella persona del figlio nato a [...] il [...]”.
Per il PM nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10.06.2024 i ricorrenti chiedevano a questo Tribunale di pronunciare l'interdizione per infermità abituale di mente del loro prossimo congiunto . CP_1
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti.
pagina 1 di 3 Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva.
In data 9.10.2024 dinanzi al G.O.P., su delega del Giudice Relatore, si svolgeva l'esame della parte convenuta e, all'esito, non sussistendo necessità di ulteriore attività istruttoria, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
I ricorrenti, con le note scritte d'udienza depositate nel termine assegnato, precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il PM nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di interdizione è fondata.
Dai documenti in atti risulta che è affetta da “severo deterioramento cognitivo CP_1 su base degenerativa (Demenza di Alzheimer), con perdita completa dell'autonomia e necessità di assistenza continuativa” (cfr. sub doc. 1 referto medico del 16.7.2018). È stata dichiarata invalida civile nel 2017 con necessità di assistenza continua perché non in grado di compiere gli atti della vita quotidiana (cfr. doc. 1).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato pieno riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di rispondere ad alcuna delle domande che le sono state poste. Il figlio dell'interdicenda, sig. , presente all'esame, ha dichiarato che tale Parte_1 condizione della madre è abituale e che la stessa non comunica verbalmente se non a tratti e senza senso compiuto (v. verbale di udienza del 9.10.2024).
Le condizioni psico-fisiche dell'interdicenda sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta provato, alla luce della documentazione sanitaria versata in atti e dell'esito dell'esame giudiziale, che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
Aggiunge il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto del rapporto di parentela fra le parti ed in assenza di opposizione della parte convenuta.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia della parte resistente, pagina 2 di 3 così provvede:
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nata a [...] il [...]; CP_1
NULLA sulle spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 20.12.2024.
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice Rel./Est.
Daniela Culotta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Serafina Aceto Giudice dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10326/2024 promossa da:
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
tutti con il patrocinio dell'avv. Bonazzi Livio presso il cui studio hanno eletto domicilio, in forza di procura speciale in atti;
ricorrenti contro
CP_1
resistente contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da note scritte di udienza depositate in data 15.10.2024):
“Dichiarare l'interdizione della Sig.ra nata a [...] il [...] residente in [...]
Via Trento n. 36 nominando un tutore che si propone nella persona del figlio nato a [...] il [...]”.
Per il PM nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10.06.2024 i ricorrenti chiedevano a questo Tribunale di pronunciare l'interdizione per infermità abituale di mente del loro prossimo congiunto . CP_1
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti.
pagina 1 di 3 Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva.
In data 9.10.2024 dinanzi al G.O.P., su delega del Giudice Relatore, si svolgeva l'esame della parte convenuta e, all'esito, non sussistendo necessità di ulteriore attività istruttoria, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
I ricorrenti, con le note scritte d'udienza depositate nel termine assegnato, precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il PM nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di interdizione è fondata.
Dai documenti in atti risulta che è affetta da “severo deterioramento cognitivo CP_1 su base degenerativa (Demenza di Alzheimer), con perdita completa dell'autonomia e necessità di assistenza continuativa” (cfr. sub doc. 1 referto medico del 16.7.2018). È stata dichiarata invalida civile nel 2017 con necessità di assistenza continua perché non in grado di compiere gli atti della vita quotidiana (cfr. doc. 1).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato pieno riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di rispondere ad alcuna delle domande che le sono state poste. Il figlio dell'interdicenda, sig. , presente all'esame, ha dichiarato che tale Parte_1 condizione della madre è abituale e che la stessa non comunica verbalmente se non a tratti e senza senso compiuto (v. verbale di udienza del 9.10.2024).
Le condizioni psico-fisiche dell'interdicenda sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta provato, alla luce della documentazione sanitaria versata in atti e dell'esito dell'esame giudiziale, che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
Aggiunge il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto del rapporto di parentela fra le parti ed in assenza di opposizione della parte convenuta.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia della parte resistente, pagina 2 di 3 così provvede:
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nata a [...] il [...]; CP_1
NULLA sulle spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 20.12.2024.
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice Rel./Est.
Daniela Culotta
pagina 3 di 3