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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 2239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2239 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2239/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
AMBROSIO LUIGI, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1033/2026 depositato il 15/01/2026
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500032157 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500032157 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500032157 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500032157 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500032157 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500032157 TARI 2024
a seguito di discussione
Richieste delle parti: .
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato in data 15 gennaio 2026, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 992500032157, notificato il 22 ottobre, con il quale il Comune di Roma Capitale ha richiesto il pagamento dell'importo di Euro 1.301,00 per la presunta omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) anni 2019 – 2024.
A tal riguardo eccepisce l'illegittimità del predetto atto chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del medesimo.
Chiede, pertanto, che il ricorso sia accolto, previa sospensione degli effetti dell'atto impugnato e con vittoria di spese ed onorari di lite.
Con memoria depositata in data 09/02/2026 il ricorrente ha fatto presente che in data 07/02/2026 gli è stato notificato dal Comune di Roma Capitale l'avviso di accoglimento dell'istanza in autotutela con annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo impugnato, chiedendo che il ricorso sia deciso nel merito, con dichiarazione di cessazione della materia del contendere ma con la liquidazione delle spese e compensi di lite.
All'udienza del 10 febbraio 2026, fissata per l'esame dell'istanza cautelare, il ricorso viene assunto in decisione, ai sensi dell'articolo 47-ter del decreto legislativo n. 546/1992.
Si prende atto, infatti, di quanto comunicato dal ricorrente e della documentazione depositata in atti, dalla quale risulta che in data 27/01/2026, ad esito del riesame della posizione, è stato emesso il doc. n.
U260100013829 mediante cui si è disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n.
992500032157 del 22/10/2025, oggetto dell'odierno contenzioso.
Ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 546/1992 il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Si ritiene, però, che le spese del giudizio debbano essere comunque poste a carico dell'ente impositore, tenuto conto che l'immobile oggetto dell'atto impugnato risulta essere già censito ai fini Ta.Ri. con BP numero, come dichiarato dallo stesso Comune, cosa questa di cui l'ente impositore avrebbe dovuto tener conto nell'attività istruttoria svolta prima di adottare il provvedimento impugnato.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, determinate in complessivi € 100,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Roma, 10 febbraio 2026.
Il giudice monocratico
LU BR
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
AMBROSIO LUIGI, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1033/2026 depositato il 15/01/2026
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500032157 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500032157 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500032157 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500032157 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500032157 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500032157 TARI 2024
a seguito di discussione
Richieste delle parti: .
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato in data 15 gennaio 2026, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 992500032157, notificato il 22 ottobre, con il quale il Comune di Roma Capitale ha richiesto il pagamento dell'importo di Euro 1.301,00 per la presunta omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) anni 2019 – 2024.
A tal riguardo eccepisce l'illegittimità del predetto atto chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del medesimo.
Chiede, pertanto, che il ricorso sia accolto, previa sospensione degli effetti dell'atto impugnato e con vittoria di spese ed onorari di lite.
Con memoria depositata in data 09/02/2026 il ricorrente ha fatto presente che in data 07/02/2026 gli è stato notificato dal Comune di Roma Capitale l'avviso di accoglimento dell'istanza in autotutela con annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo impugnato, chiedendo che il ricorso sia deciso nel merito, con dichiarazione di cessazione della materia del contendere ma con la liquidazione delle spese e compensi di lite.
All'udienza del 10 febbraio 2026, fissata per l'esame dell'istanza cautelare, il ricorso viene assunto in decisione, ai sensi dell'articolo 47-ter del decreto legislativo n. 546/1992.
Si prende atto, infatti, di quanto comunicato dal ricorrente e della documentazione depositata in atti, dalla quale risulta che in data 27/01/2026, ad esito del riesame della posizione, è stato emesso il doc. n.
U260100013829 mediante cui si è disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n.
992500032157 del 22/10/2025, oggetto dell'odierno contenzioso.
Ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 546/1992 il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Si ritiene, però, che le spese del giudizio debbano essere comunque poste a carico dell'ente impositore, tenuto conto che l'immobile oggetto dell'atto impugnato risulta essere già censito ai fini Ta.Ri. con BP numero, come dichiarato dallo stesso Comune, cosa questa di cui l'ente impositore avrebbe dovuto tener conto nell'attività istruttoria svolta prima di adottare il provvedimento impugnato.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, determinate in complessivi € 100,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Roma, 10 febbraio 2026.
Il giudice monocratico
LU BR