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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/01/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11529/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11529/2020
Oggi 10 gennaio 2025 ad ore 9:45 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Bosco.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Bosco precisa le conclusioni come da citazione;
chiede che il Tribunale dia per accertati i fatti dedotti nell'interrogatorio formale al quale i convenuti costituiti hanno più volte omesso di comparire senza giustificazione;
rileva altresì che la riconvenzionale proposta dai convenuti costituiti è infondata in quanto sfornita di prova e, in ogni caso, il contratto di comodato dedotto dagli stessi è privo di data certa ed è pertanto inopponibile alla procedura concorsuale.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Simona Lanza sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n. 11529/2020 promossa da:
) – in persona del Parte_1 C.F._1 curatore avv. - rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_2 SILVIA BOSCO in VIA FRANCESCO CRISPI 225, CATANIA
contro
) ed ( ) Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso l'avv. ORAZIO MARICI in VIA FRATELLI CAIROLI 1,
[...]
[...]
) e Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
– in persona del curatore avv. Fabio Franchina - contumaci e con la chiamata in causa di
( ) e Controparte_5 P.IVA_1 [...]
) contumaci Controparte_6 P.IVA_2
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. Preliminarmente, in rito, deve rigettarsi l'eccezione di nullità della citazione come sollevata dai convenuti ed nella comparsa di costituzione e risposta depositata in Controparte_1 CP_2
data 1° marzo 2021.
L'attore ha citato in giudizio i suddetti convenuti innanzi Parte_1
all'intestato ufficio per l'udienza di prima comparizione e trattazione della causa del 28 febbraio 2021, tentando in data 8 ottobre 2020 – senza successo – una prima notificazione dell'atto presso il recapito di via Paolo Orsi 3 – interno 3 piano 3 in Catania: l'ufficiale giudiziario non fu infatti in grado di pagina 2 di 3 reperire i convenuti presso tale abitazione in quanto da informazioni assunte in loco gli stessi risultavano da tempo trasferiti altrove.
La notificazione della citazione si sarebbe poi ritualmente perfezionata in data 15 novembre 2020 ai sensi dell'art. 143 c.p.c. mediante deposito di copia dell'atto presso la casa comunale di ultima residenza (Catania), come risultante dai relativi certificati del 21 ottobre 2020 prodotti da parte attrice agli atti del processo.
A fronte di tali risultanze processuali, può pertanto dirsi rispettato il termine di comparizione di cui all'art. 163bis, co. I c.p.c. (nella sua formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie) ed affermarsi inoltre la tardività della costituzione in giudizio di ed , la cui Controparte_1 CP_2
domanda riconvenzionale in atti proposta è pertanto inammissibile ex artt. 166 e 167 c.p.c. (nella loro formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie).
2. Deve rimettersi al definitivo ogni opportuno provvedimento in punto di spese processuali e di mediazione, e disporsi la rimessione della causa sul ruolo per l'ulteriore istruzione del processo, come da separata ordinanza che si deposita contestualmente alla presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa,
1. rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione;
2. dichiara l'inammissibilità di ogni domanda riconvenzionale proposta dai convenuti
[...]
ed ; CP_1 CP_2
3. rimette al definitivo ogni provvedimento in relazione alle spese di lite e di mediazione;
4. dispone la rimessione in istruttoria del processo come da separata ordinanza che si deposita contestualmente alla presente sentenza.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 10 gennaio 2025.
Il Giudice Dott. Alessandro Rizzo
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11529/2020
Oggi 10 gennaio 2025 ad ore 9:45 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Bosco.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Bosco precisa le conclusioni come da citazione;
chiede che il Tribunale dia per accertati i fatti dedotti nell'interrogatorio formale al quale i convenuti costituiti hanno più volte omesso di comparire senza giustificazione;
rileva altresì che la riconvenzionale proposta dai convenuti costituiti è infondata in quanto sfornita di prova e, in ogni caso, il contratto di comodato dedotto dagli stessi è privo di data certa ed è pertanto inopponibile alla procedura concorsuale.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Simona Lanza sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n. 11529/2020 promossa da:
) – in persona del Parte_1 C.F._1 curatore avv. - rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_2 SILVIA BOSCO in VIA FRANCESCO CRISPI 225, CATANIA
contro
) ed ( ) Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso l'avv. ORAZIO MARICI in VIA FRATELLI CAIROLI 1,
[...]
[...]
) e Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
– in persona del curatore avv. Fabio Franchina - contumaci e con la chiamata in causa di
( ) e Controparte_5 P.IVA_1 [...]
) contumaci Controparte_6 P.IVA_2
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. Preliminarmente, in rito, deve rigettarsi l'eccezione di nullità della citazione come sollevata dai convenuti ed nella comparsa di costituzione e risposta depositata in Controparte_1 CP_2
data 1° marzo 2021.
L'attore ha citato in giudizio i suddetti convenuti innanzi Parte_1
all'intestato ufficio per l'udienza di prima comparizione e trattazione della causa del 28 febbraio 2021, tentando in data 8 ottobre 2020 – senza successo – una prima notificazione dell'atto presso il recapito di via Paolo Orsi 3 – interno 3 piano 3 in Catania: l'ufficiale giudiziario non fu infatti in grado di pagina 2 di 3 reperire i convenuti presso tale abitazione in quanto da informazioni assunte in loco gli stessi risultavano da tempo trasferiti altrove.
La notificazione della citazione si sarebbe poi ritualmente perfezionata in data 15 novembre 2020 ai sensi dell'art. 143 c.p.c. mediante deposito di copia dell'atto presso la casa comunale di ultima residenza (Catania), come risultante dai relativi certificati del 21 ottobre 2020 prodotti da parte attrice agli atti del processo.
A fronte di tali risultanze processuali, può pertanto dirsi rispettato il termine di comparizione di cui all'art. 163bis, co. I c.p.c. (nella sua formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie) ed affermarsi inoltre la tardività della costituzione in giudizio di ed , la cui Controparte_1 CP_2
domanda riconvenzionale in atti proposta è pertanto inammissibile ex artt. 166 e 167 c.p.c. (nella loro formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie).
2. Deve rimettersi al definitivo ogni opportuno provvedimento in punto di spese processuali e di mediazione, e disporsi la rimessione della causa sul ruolo per l'ulteriore istruzione del processo, come da separata ordinanza che si deposita contestualmente alla presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa,
1. rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione;
2. dichiara l'inammissibilità di ogni domanda riconvenzionale proposta dai convenuti
[...]
ed ; CP_1 CP_2
3. rimette al definitivo ogni provvedimento in relazione alle spese di lite e di mediazione;
4. dispone la rimessione in istruttoria del processo come da separata ordinanza che si deposita contestualmente alla presente sentenza.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 10 gennaio 2025.
Il Giudice Dott. Alessandro Rizzo
pagina 3 di 3