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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/06/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 25/06/2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 1212/2022 R.G. promossa
DA
elettivamente domiciliato in Barcellona Parte_1 C.F._1
P.G. via Ten. Genovese n°26 presso lo studio dell'avv. PIRRI GIUSEPPINA
( che lo rappresenta e difende per Email_1 procura in atti
ATTORE
CONTRO
, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra Controparte_1 P.IVA_1 loro, dagli avvocati prof. Christian Romeo ( , Email_2
Simona Daminelli ( , Luciana Cipolla e Flora Email_3
Lettenmayer come per procura in atti
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
, , quale mandataria di , CP_2 P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Nicola Andreozzi (PEC:
Email_4
INTERVENUTA avente per OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e/o all'esecuzione
(art. 615 c.p.c.)
Sono comparsi: l'avv. Pirri per parte opponente, per l'avv. Balletta in CP_1 sostituzione degli avv.ti Cipolla, Romeo e altri e l'avv. Ilaria Donato per l'avv. Andreozzi,
i quali precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il presente giudizio, incoato dal debitore esecutato, , ha ad oggetto la Parte_2 fase di merito dell'opposizione avverso il provvedimento di approvazione del progetto di distribuzione, emesso in data 23.3.2022 nella procedura esecutiva n. 128/2016 r.g.e. immobiliare.
In particolare, l'odierno attore esponeva che mediante il provvedimento sopracitato il Giudice dell'esecuzione, disattendendo le osservazioni dallo stesso proposte, aveva approvato il progetto di distribuzione dell'importo ricavato dalla vendita dell'immobile pignorato ed assegnato la somma alla (cfr. doc. n. 3 allegato all'atto di CP_2 citazione).
Nel presente giudizio di merito, il debitore reiterava i motivi di opposizione già avanzati dinnanzi al giudice dell'esecuzione e, nello specifico, eccepiva: la carenza del titolo esecutivo in capo al creditore procedente e, per essa, Controparte_1 Parte_3
l'insussistenza del credito azionato per avvenuta restituzione delle somme date a
[...]
credito dalla banca;
la mancanza di prova della titolarità del credito in capo all'assegnataria e, quindi, il difetto di legittimazione attiva della stessa;
l'insussistenza del credito per indeterminatezza dello stesso;
l'assenza di un valido titolo esecutivo per nullità del contratto di mutuo fondiario stante la violazione dell'art. 38 TUB.
Tanto premesso, citava in giudizio e Parte_2 Parte_3 Controparte_1
per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Controparte_4
accogliere nel merito e nella forma la proposta opposizione;
b) Annullare, con ogni motivazione ritenuta di giustizia, l'approvazione del progetto di distribuzione (all.n.1) emesso nel procedimento esecutivo immobiliare n. 128/2016 r.g.e. Tribunale di Patti e, conseguentemente, revocare l'assegnazione delle somme alla;
c) Con CP_2 vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e con distrazione in favore della sottoscritta la quale dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso compenso alcuno.”
Si costituiva in giudizio in qualità di mandataria di Parte_3 Controparte_5 divenuta cessionaria di per effetto di un'operazione di cartolarizzazione ai Controparte_1 sensi della Legge 130, conclusa in data 3 maggio 2022. Questa eccepiva l'inammissibilità della opposizione proposta per violazione degli articoli 512 c.p.c. e 615, comma 2, c.p.c.
e, infine, per la presunta violazione del principio del “ne bis in idem”, trattandosi di doglianze avanzate in altre opposizioni, già rigettate sia dallo stesso GE, sia in sede di reclamo, nonché in altri giudizi già pendenti presso il medesimo Tribunale. La convenuta contestava inoltre gli assunti attorei nel merito e concludeva chiedendo la condanna dell' ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Pt_2
Si costituiva, altresì, la quale eccepiva anch'essa l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione avanzata dall' per le medesime ragioni già esposte da Pt_2 Parte_3
nel merito, contestava espressamente tutte le deduzioni del debitore e concludeva
[...] chiedendo il rigetto delle domande dallo stesso proposte.
Rimaneva, invece, contumace, l . Controparte_4
Successivamente, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di CP_6 [...]
<non essendo stata parte del processo esecutivo per il quale pende la presente CP_3 controversia che ha ad oggetto “opposizione distributiva ex art. 512 c.p.c”>>; contestava pure l'effettività della cessione intervenuta tra ed e Controparte_1 Controparte_3 rilevava, infine, il difetto di legittimazione processuale dovuto alla mancanza di procura alle liti dell'avv. Andreozzi per conto della cessionaria.
Dopo il deposito delle memorie istruttorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e, all'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c., veniva decisa.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva e processuale avanzata dall'attore nei confronti di Controparte_3
Invero, quest'ultima ha provato la propria legittimazione attiva allegando non solo la comunicazione di cessione ai sensi dell'art. 58 TUB ma, altresì, la dichiarazione della cedente attestante che il rapporto oggetto di causa rientra tra quelli ceduti mediante l'operazione di cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 (cfr. allegati alla comparsa di costituzione del 9.1.2023). A ciò si aggiunga che il legislatore espressamente prevede all'art. 111 c.p.c. il diritto del successore a titolo particolare di intervenire nel processo.
Anche in merito alla legittimità processuale non si rilevano irregolarità atteso che i dati identificativi del soggetto che ha rilasciato la procura sono i medesimi della mandataria di (cfr. numero di P.I.), originata dalla Controparte_3 Parte_3 fusione di e . CP_7 Controparte_8
Infine, priva di pregio è la contestazione circa la mancata partecipazione della cessionaria alla distribuzione del ricavato della vendita, atteso che, avuto riguardo ai motivi di opposizione avanzati dall' - i quali non riguardano questioni propriamente Pt_2 inerenti alla distribuzione del ricavato ma attengono al diritto di procedere all'esecuzione forzata -, si configura l'interesse dell'attuale creditrice a partecipare al presente giudizio.
Tanto premesso, l'opposizione promossa dall'attore è inammissibile.
Come pacificamente ritenuto in giurisprudenza, sussistono differenze ontologiche tra l'azione ex art. 512 c.p.c. e l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Mentre l'art. 615 c.p.c. concerne il diritto di procedere ad esecuzione forzata e mira, dunque, a travolgere l'intero processo;
l'art. 512 c.p.c. concerne il diritto (non sostanziale, ma processuale) a partecipare alla distribuzione ed è diretta a risolvere le contestazioni che possono insorgere nella fase di distribuzione del ricavato, atteso che “non può formare oggetto di controversia ex art. 512 cod. proc. civ., in detta fase di distribuzione, la contestazione del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata” (Cfr. Cass.
n. 8950/2016; Cass. n. 22310/2011; Cass. n. 5961/2001; Cass. S.U. n. 1082/1997).
Del resto, proprio in ragione delle suindicate differenze, si ritiene che nel caso in cui la contestazione sia avanzata dal debitore esecutato ed investa il credito della parte procedente, ovvero l'esistenza o l'ammontare di quello di un creditore munito di titolo - come nell'ipotesi oggetto di giudizio -, lo strumento utile è rappresentato dall'opposizione all'esecuzione, di cui all'art. 615 c.p.c., il quale – come si dirà - deve essere esperito senza necessità di attendere la fase distributiva.
Tanto premesso, avuto riguardo ai motivi di opposizione formulati dall'odierno attore
– che, peraltro, risultano essere stati avanzati anche in ulteriori fasi del processo esecutivo, oltreché in differenti giudizi (cfr. Trib. Patti, R.G. 917/2019) – l'azione non può qualificarsi ai sensi dell'art. 512 c.p.c., se non per il solo fine di dichiararla inammissibile, atteso che nessuna doglianza investe direttamente la fase di distribuzione del ricavato;
ciò che, al contrario, l'attore contesta è il diritto, a monte, del creditore di procedere all'esecuzione forzata.
Ciò posto, come correttamente prospettato dal g.e., deve comunque rilevarsi che, pur qualificando l'azione come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ne va dichiarata l'inammissibilità ai sensi del disposto del comma 2 del citato articolo, il quale prevede che “nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530,
552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.”
Obiettivo di questa norma è quello di snellire la procedura esecutiva, fissando un preciso limite temporale oltre il quale non può essere proposta l'opposizione a pena di inammissibilità.
Tale momento coincide con l'emissione, da parte del giudice dell'esecuzione, del provvedimento con il quale viene disposta la vendita o l'assegnazione.
A norma dell'art. 4, comma 3, D.L. n. 59, cit., conv., con modif., nella Legge del 30 giugno 2016, n. 119, le presenti disposizioni «si applicano ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
Pertanto, tale disposizione è applicabile alla procedura in esame che ha avuto inizio con la notificazione dell'atto di pignoramento nel novembre del 2016 ossia in data successiva all'entrata in vigore della precitata legge di conversione.
Ciò posto deve rilevarsi che la vendita è stata tenuta in data 19.11.2020 con l'aggiudicazione del compendio pignorato, mentre l'opposizione è stata incoata in data
11.04.2022.
Parte opponente, contravvenendo al dettato normativo sopracitato, non ha dimostrato di non aver potuto proporre, tempestivamente e per causa non imputabile alla stessa, la presente azione e i relativi motivi di opposizione. Al contrario, il debitore nulla ha articolato in merito all'eccezioni di inammissibilità contestate dalle parti regolarmente costituite e anticipate dal G.E. con ordinanza datata 11.6.2022.
In conclusione, per i motivi già esposti, sia che si qualifichi l'azione spiegata da
[...]
ai sensi dell'art. 512 c.p.c. sia che la si qualifichi ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ne Pt_2 va dichiarata l'inammissibilità, con l'assorbimento delle ulteriori difese ed eccezioni avanzate dalle parti.
Deve, infine, rigettarsi la richiesta avanzata dalla cessionaria di condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che non sono stati adeguatamente provati gli elementi costitutivi della responsabilità e, in particolare, il riscontro effettivo dell'elemento soggettivo richiesto dalla legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore della causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 1212/2022, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
Dichiara la contumacia di . Controparte_9
Rigetta le eccezioni di difetto di legittimazione attiva, sia sostanziale sia processuale, avanzata dall'attore nei confronti di Controparte_3
Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione spiegata da per le ragioni Parte_2 di cui in parte motiva;
Condanna al pagamento in favore di e Parte_2 Controparte_1 CP_3 delle spese di lite, liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese generali
[...]
(15%), IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 25/06/2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 1212/2022 R.G. promossa
DA
elettivamente domiciliato in Barcellona Parte_1 C.F._1
P.G. via Ten. Genovese n°26 presso lo studio dell'avv. PIRRI GIUSEPPINA
( che lo rappresenta e difende per Email_1 procura in atti
ATTORE
CONTRO
, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra Controparte_1 P.IVA_1 loro, dagli avvocati prof. Christian Romeo ( , Email_2
Simona Daminelli ( , Luciana Cipolla e Flora Email_3
Lettenmayer come per procura in atti
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
, , quale mandataria di , CP_2 P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Nicola Andreozzi (PEC:
Email_4
INTERVENUTA avente per OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e/o all'esecuzione
(art. 615 c.p.c.)
Sono comparsi: l'avv. Pirri per parte opponente, per l'avv. Balletta in CP_1 sostituzione degli avv.ti Cipolla, Romeo e altri e l'avv. Ilaria Donato per l'avv. Andreozzi,
i quali precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il presente giudizio, incoato dal debitore esecutato, , ha ad oggetto la Parte_2 fase di merito dell'opposizione avverso il provvedimento di approvazione del progetto di distribuzione, emesso in data 23.3.2022 nella procedura esecutiva n. 128/2016 r.g.e. immobiliare.
In particolare, l'odierno attore esponeva che mediante il provvedimento sopracitato il Giudice dell'esecuzione, disattendendo le osservazioni dallo stesso proposte, aveva approvato il progetto di distribuzione dell'importo ricavato dalla vendita dell'immobile pignorato ed assegnato la somma alla (cfr. doc. n. 3 allegato all'atto di CP_2 citazione).
Nel presente giudizio di merito, il debitore reiterava i motivi di opposizione già avanzati dinnanzi al giudice dell'esecuzione e, nello specifico, eccepiva: la carenza del titolo esecutivo in capo al creditore procedente e, per essa, Controparte_1 Parte_3
l'insussistenza del credito azionato per avvenuta restituzione delle somme date a
[...]
credito dalla banca;
la mancanza di prova della titolarità del credito in capo all'assegnataria e, quindi, il difetto di legittimazione attiva della stessa;
l'insussistenza del credito per indeterminatezza dello stesso;
l'assenza di un valido titolo esecutivo per nullità del contratto di mutuo fondiario stante la violazione dell'art. 38 TUB.
Tanto premesso, citava in giudizio e Parte_2 Parte_3 Controparte_1
per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Controparte_4
accogliere nel merito e nella forma la proposta opposizione;
b) Annullare, con ogni motivazione ritenuta di giustizia, l'approvazione del progetto di distribuzione (all.n.1) emesso nel procedimento esecutivo immobiliare n. 128/2016 r.g.e. Tribunale di Patti e, conseguentemente, revocare l'assegnazione delle somme alla;
c) Con CP_2 vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e con distrazione in favore della sottoscritta la quale dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso compenso alcuno.”
Si costituiva in giudizio in qualità di mandataria di Parte_3 Controparte_5 divenuta cessionaria di per effetto di un'operazione di cartolarizzazione ai Controparte_1 sensi della Legge 130, conclusa in data 3 maggio 2022. Questa eccepiva l'inammissibilità della opposizione proposta per violazione degli articoli 512 c.p.c. e 615, comma 2, c.p.c.
e, infine, per la presunta violazione del principio del “ne bis in idem”, trattandosi di doglianze avanzate in altre opposizioni, già rigettate sia dallo stesso GE, sia in sede di reclamo, nonché in altri giudizi già pendenti presso il medesimo Tribunale. La convenuta contestava inoltre gli assunti attorei nel merito e concludeva chiedendo la condanna dell' ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Pt_2
Si costituiva, altresì, la quale eccepiva anch'essa l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione avanzata dall' per le medesime ragioni già esposte da Pt_2 Parte_3
nel merito, contestava espressamente tutte le deduzioni del debitore e concludeva
[...] chiedendo il rigetto delle domande dallo stesso proposte.
Rimaneva, invece, contumace, l . Controparte_4
Successivamente, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di CP_6 [...]
<non essendo stata parte del processo esecutivo per il quale pende la presente CP_3 controversia che ha ad oggetto “opposizione distributiva ex art. 512 c.p.c”>>; contestava pure l'effettività della cessione intervenuta tra ed e Controparte_1 Controparte_3 rilevava, infine, il difetto di legittimazione processuale dovuto alla mancanza di procura alle liti dell'avv. Andreozzi per conto della cessionaria.
Dopo il deposito delle memorie istruttorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e, all'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c., veniva decisa.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva e processuale avanzata dall'attore nei confronti di Controparte_3
Invero, quest'ultima ha provato la propria legittimazione attiva allegando non solo la comunicazione di cessione ai sensi dell'art. 58 TUB ma, altresì, la dichiarazione della cedente attestante che il rapporto oggetto di causa rientra tra quelli ceduti mediante l'operazione di cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 (cfr. allegati alla comparsa di costituzione del 9.1.2023). A ciò si aggiunga che il legislatore espressamente prevede all'art. 111 c.p.c. il diritto del successore a titolo particolare di intervenire nel processo.
Anche in merito alla legittimità processuale non si rilevano irregolarità atteso che i dati identificativi del soggetto che ha rilasciato la procura sono i medesimi della mandataria di (cfr. numero di P.I.), originata dalla Controparte_3 Parte_3 fusione di e . CP_7 Controparte_8
Infine, priva di pregio è la contestazione circa la mancata partecipazione della cessionaria alla distribuzione del ricavato della vendita, atteso che, avuto riguardo ai motivi di opposizione avanzati dall' - i quali non riguardano questioni propriamente Pt_2 inerenti alla distribuzione del ricavato ma attengono al diritto di procedere all'esecuzione forzata -, si configura l'interesse dell'attuale creditrice a partecipare al presente giudizio.
Tanto premesso, l'opposizione promossa dall'attore è inammissibile.
Come pacificamente ritenuto in giurisprudenza, sussistono differenze ontologiche tra l'azione ex art. 512 c.p.c. e l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Mentre l'art. 615 c.p.c. concerne il diritto di procedere ad esecuzione forzata e mira, dunque, a travolgere l'intero processo;
l'art. 512 c.p.c. concerne il diritto (non sostanziale, ma processuale) a partecipare alla distribuzione ed è diretta a risolvere le contestazioni che possono insorgere nella fase di distribuzione del ricavato, atteso che “non può formare oggetto di controversia ex art. 512 cod. proc. civ., in detta fase di distribuzione, la contestazione del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata” (Cfr. Cass.
n. 8950/2016; Cass. n. 22310/2011; Cass. n. 5961/2001; Cass. S.U. n. 1082/1997).
Del resto, proprio in ragione delle suindicate differenze, si ritiene che nel caso in cui la contestazione sia avanzata dal debitore esecutato ed investa il credito della parte procedente, ovvero l'esistenza o l'ammontare di quello di un creditore munito di titolo - come nell'ipotesi oggetto di giudizio -, lo strumento utile è rappresentato dall'opposizione all'esecuzione, di cui all'art. 615 c.p.c., il quale – come si dirà - deve essere esperito senza necessità di attendere la fase distributiva.
Tanto premesso, avuto riguardo ai motivi di opposizione formulati dall'odierno attore
– che, peraltro, risultano essere stati avanzati anche in ulteriori fasi del processo esecutivo, oltreché in differenti giudizi (cfr. Trib. Patti, R.G. 917/2019) – l'azione non può qualificarsi ai sensi dell'art. 512 c.p.c., se non per il solo fine di dichiararla inammissibile, atteso che nessuna doglianza investe direttamente la fase di distribuzione del ricavato;
ciò che, al contrario, l'attore contesta è il diritto, a monte, del creditore di procedere all'esecuzione forzata.
Ciò posto, come correttamente prospettato dal g.e., deve comunque rilevarsi che, pur qualificando l'azione come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ne va dichiarata l'inammissibilità ai sensi del disposto del comma 2 del citato articolo, il quale prevede che “nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530,
552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.”
Obiettivo di questa norma è quello di snellire la procedura esecutiva, fissando un preciso limite temporale oltre il quale non può essere proposta l'opposizione a pena di inammissibilità.
Tale momento coincide con l'emissione, da parte del giudice dell'esecuzione, del provvedimento con il quale viene disposta la vendita o l'assegnazione.
A norma dell'art. 4, comma 3, D.L. n. 59, cit., conv., con modif., nella Legge del 30 giugno 2016, n. 119, le presenti disposizioni «si applicano ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
Pertanto, tale disposizione è applicabile alla procedura in esame che ha avuto inizio con la notificazione dell'atto di pignoramento nel novembre del 2016 ossia in data successiva all'entrata in vigore della precitata legge di conversione.
Ciò posto deve rilevarsi che la vendita è stata tenuta in data 19.11.2020 con l'aggiudicazione del compendio pignorato, mentre l'opposizione è stata incoata in data
11.04.2022.
Parte opponente, contravvenendo al dettato normativo sopracitato, non ha dimostrato di non aver potuto proporre, tempestivamente e per causa non imputabile alla stessa, la presente azione e i relativi motivi di opposizione. Al contrario, il debitore nulla ha articolato in merito all'eccezioni di inammissibilità contestate dalle parti regolarmente costituite e anticipate dal G.E. con ordinanza datata 11.6.2022.
In conclusione, per i motivi già esposti, sia che si qualifichi l'azione spiegata da
[...]
ai sensi dell'art. 512 c.p.c. sia che la si qualifichi ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ne Pt_2 va dichiarata l'inammissibilità, con l'assorbimento delle ulteriori difese ed eccezioni avanzate dalle parti.
Deve, infine, rigettarsi la richiesta avanzata dalla cessionaria di condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che non sono stati adeguatamente provati gli elementi costitutivi della responsabilità e, in particolare, il riscontro effettivo dell'elemento soggettivo richiesto dalla legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore della causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 1212/2022, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
Dichiara la contumacia di . Controparte_9
Rigetta le eccezioni di difetto di legittimazione attiva, sia sostanziale sia processuale, avanzata dall'attore nei confronti di Controparte_3
Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione spiegata da per le ragioni Parte_2 di cui in parte motiva;
Condanna al pagamento in favore di e Parte_2 Controparte_1 CP_3 delle spese di lite, liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese generali
[...]
(15%), IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella